Contratto tipo di Collaborazione a Progetto o a Programma
Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale TRA L impresa con sede legale in C.F. e Partita I.V.A. iscritta al registro delle imprese di ( ), nella persona del legale rappresente pro tempore Sig., nato a ( ) il / /, C.F. (Committente), E Il Sig. nato a il, residente a in via/piazza, C.F. (Collaboratore); PREMESSO CHE il Committente svolge l attività di ; per far fronte alle esigenze sorte nel suo ambito si è manifestata la necessità della collaborazione di una persona in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel settore che sia in grado di il Sig., dichiaratosi in possesso dei requisiti richiesti, si è reso disponibile a fornire tutta la collaborazione utile al fine del raggiungimento dell oggetto del presente contratto; il Sig. ha dichiarato di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun Albo professionale; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premessa 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 1 ; Art. 2 Oggetto dell incarico 1. L impresa conferisce al Sig., che accetta, l incarico di realizzare il progetto che viene di seguito delineato 2 : 3 1 Indicare i presupposti organizzativi e/o le esigenze specifiche connesse alla natura dell incarico. 2 Individuare e descrivere analiticamente l oggetto della prestazione, il progetto o programma oggetto del contratto. 3 La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 4 del 29 gennaio 2008 ha chiarito quali attività sono considerate incompatibili con le catteristiche proprie del contratto a progetto. Per tali attività, la circolare ravvisa una ipotesi di contratto di lavoro subordinato. Le attività sono: Addetti alle agenzie ippiche; Addetti alla distribuzione bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; Addetti alle pulizie; Autisti e Autotrasportatori; Babysitter e Badanti; Baristi e Camerieri; Commessi e Addetti alle vendite; Custodi e Portieri; Estetiste e Parrucchieri; Facchini; Piloti e Assistenti di volo; Istruttori di auto scuola; Letturisti di contatori; Manutentori; Muratori e qualifiche operaie dell edilizia; Pony-express; Prestatori di manodopera nel settore agricolo; Addetti alle attività di segreteria e terminalisti. 62
2. L espletamento delle suddette attività non comporta affidamento al Collaboratore di alcun potere decisionale o di rappresentanza legale, né di alcun potere direttivo, di controllo o disciplinare sui dipendenti di, gli stessi rimanendo prerogativa esclusiva del Committente e/o dei relativi organi. 3. Il Collaboratore si riferirà nello svolgimento del suo incarico al coordinatore, Sig Art. 3 Durata 1. Le Parti concordano che, per la natura dell incarico affidato, il periodo entro il quale dovrà essere concluso il progetto va determinato in mesi. 2. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del suddetto termine dovrà risultare da atto scritto dalle parti. Art. 4 Modalità di svolgimento dell incarico 1. La collaborazione oggetto del presente contratto viene resa nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti. 2. Il Collaboratore si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente contratto, rimanendo libero di organizzare la propria attività in modo autonomo; egli potrà altresì determinare i tempi, i modi ed i luoghi di svolgimento del presente incarico compatibilmente con le esigenze della struttura nella quale andrà ad operare e con la quale intercorre la presente collaborazione. 3. Essendo l attività di collaborazione, oggetto del presente contratto, più agevolmente e più efficacemente svolta tenendo conto della struttura organizzativa e produttiva del Committente, il Collaboratore, nei limiti in cui lo riterrà opportuno, al solo scopo di una più agevole ed efficace realizzazione dell oggetto del contratto medesimo, potrà usufruire della sopracitata struttura organizzativa. 4. Come già indicato, il Collaboratore non sarà sottoposto ad alcuna direttiva tecnico funzionale né ad alcun potere disciplinare da parte del Committente, il quale si limiterà, nella sua qualità, ad indicazioni di massima in armonia con la natura del rapporto di lavoro autonomo che dovrà essere svolto in modo coordinato e teso al compimento del progetto prefissato. 5. In caso di temporanea impossibilità all espletamento dell incarico per malattia, infortunio o gravidanza, il rapporto di lavoro è prorogato per un periodo pari a quello della sospensione 4. Art. 5 Risoluzione del contratto 1. Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e cesserà di produrre i suoi effetti nel caso di impossibilità sopravvenuta ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata 5. Art. 6 Compenso 1. Il collaboratore, a fronte della propria collaborazione professionale, percepirà il compenso omnicomprensivo di ( ) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali previste dalla legge. 2. Detto compenso potrà essere corrisposto mediante acconti anche ripetuti nel corso della durata del contratto, ed è così ripartito: ( ) per remunerazione dell attività lavorativa espletata; ( ) per remunerazione del patto di non concorrenza (eventuale). 3. All atto della percezione del compenso, o di acconti dello stesso, verrà emesso idoneo documento in regola con le norme fiscali e contributive previste per il lavoro autonomo prestato. 4 Oppure eliminare l ultimo comma. 5 Eventualmente prevedere modalità di recesso anche prima della realizzazione del progetto o del programma. 63
4. Le parti si danno atto che la misura del compenso è stata stabilita secondo la previsione dell articolo 63 del D.Lgs. n. 276/2003, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe di lavoro autonomo e che il compenso stesso è proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione dedotta in contratto. Le eventuali spese sostenute dal Collaboratore per conto del Committente saranno rimborsate dietro presentazione delle note giustificative. Inoltre, il Collaboratore verrà rimborsato per le spese sostenute per lo svolgimento di attività direttamente derivanti e/o connesse all esecuzione del progetto, e qualora utilizzi mezzi propri per spostamenti dovuti all espletamento dell incarico, gli verrà riconosciuto un rimborso pari a ( ) per chilometro di percorrenza, esclusi gli eventuali spostamenti effettuati per recarsi dall abitazione alla sede del Committente. In caso di sospensione per malattia, infortunio o gravidanza, fatta salva la proroga di cui all articolo 4, i termini di pagamento rimangono sospesi durante tale periodo, in conformità a quanto previsto dall articolo 1460 c.c., senza alcuna detrazione dal compenso globale pattuito, a fronte dell integrale esecuzione del progetto 6. Art. 7 Responsabilità 1. Il Sig. svolgerà l incarico concordato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegnerà a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto imputabile allo stesso. 2. Il Sig., venendo a conoscenza di informazioni, anche di natura riservata, di pertinenza di, si impegna a non divulgarle sia nel corso del rapporto che in caso di cessazione dello stesso. Art. 8 Studi ed applicazioni 1. Nel caso in cui, nel corso dell esecuzione del presente contratto, venissero individuati o predisposti dispositivi e qualsiasi altra opera dell ingegno suscettibili di essere protetti brevettualmente in Italia e/o in qualsiasi altro Paese, o comunque suscettibili di utilizzazione e sfruttamento economico, il Collaboratore riconosce sino d ora al Committente la titolarità del brevetto e di tutti i relativi e connessi diritti, salvo l eventuale riconoscimento della paternità dell opera. 2. Al Collaboratore non sarà comunque riconosciuto alcun compenso o indennità, di ciò essendosi già tenuto conto nella determinazione del compenso. 3. Sono salve le disposizioni di legge vigenti in costanza di rapporto. Art. 9 Restituzione documenti 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di collaborazione, il Sig. sarà tenuto a restituire senza indugio i documenti affidati o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell incarico. Art. 10 Inquadramento del rapporto di collaborazione 1. I compensi previsti dal presente contratto devono considerarsi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge. 2. Stante l autonomia delle prestazioni svolte dal Collaboratore,i compensi dallo stesso percepiti verranno assoggettati al trattamento fiscale previsto per le collaborazioni coordinate e continuative, con esclusione dell applicazione dell I.V.A. ai sensi dell articolo 5 lett. 1) DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai fini previdenziali, le Parti provvedono a tutti gli adempimenti previsti per l iscrizione e la contribuzione alla gestione separata INPS dei lavoratori autonomi di cui all articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 6 Oppure eliminare le parole fatta salva la proroga di cui all articolo 4 precedente. 64
4. Le Parti provvederanno, altresì, a tutti gli adempimenti previsti ai fini dell iscrizione e della contribuzione all INAIL, ricorrendo i presupposti di cui all articolo 5 D.Lgs. n. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a qualsivoglia ulteriore obbligo previsto, ai sensi di legge, per i rapporti di collaborazione a progetto. Art. 11 Trattamento dei dati personali 1. Il Collaboratore autorizza il Committente al trattamento dei dati personali ed alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto, e si impegna a comunicare allo stesso tutte le informazioni ed i dati necessari per il corretto adempimento dei suddetti obblighi. 2. Il Committente è espressamente esonerato dall obbligo di notificazione al Garante, in quanto il trattamento dei dati personali del collaboratore è finalizzato unicamente all adempimento di specifici obblighi contabili, previdenziali, assistenziali e fiscali. Art. 12 Salute e sicurezza sul lavoro 1. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81. Art. 13 Risoluzione delle controversie 1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo sarà competente esclusivamente il Foro di 7 Art. 14 Norma di rinvio 1. Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo. Letto, confermato e sottoscritto., li Firma Collaboratore Firma Committente Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente gli artt. 4, 5, 7, 8. Letto, confermato e sottoscritto., li Firma Collaboratore Firma Committente 7 Ai sensi degli art. 409 n. 3 c.p.c. 413 c.p.c. giudice competente è quello avente sede nella circoscrizione in cui si trova il domicilio del collaboratore ; sono nulle le clausole derogative di tale competenza. 65