Contratto tipo di Collaborazione a Progetto o a Programma



Documenti analoghi
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE Viale Jacopo Berengario, Modena tel /2 - fax

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA

Riferimenti normativi

CASA DI RIPOSO LASCITO ING. G. DESTEFANIS FRONT

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

Ad Personam Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma Via Cavestro, PARMA (PR)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO. Politecnico di Bari

IL AREA AMMINISTR.CONTABILE

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA.

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE A PROGETTO D. Lgs. 276/03, artt TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. Tra

OGGETTO: Proroga contratto lavoratore socialmente utile fino al al sig. Orizio Eligio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

In ordine alla durata, si prendono in considerazione le due ipotesi previste dall art. 62, lett. a) del d. lgs. n. 276/2003.

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale , rappresentato

Contratto internazionale di Agenzia

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE TRA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

Città di Manfredonia Provincia di Foggia

Documento scaricato dal sito internet del Comune di Santa Maria di Licodia (CT)

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO CONVENZIONE TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini

STUDIO CAVINA COMMERCIALISTI ASSOCIATI REVISORI CONTABILI

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI ROVIGO SETTORE SS.DD.PARTECIP.POP./FRAZIONI,RISORSE UMANE,CULTURA UNITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE MUSEO

ALLEGATO ALLA D.G. N. 120 DEL 14/10/2011. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna)

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

..., di seguito denominato/a anche CONSULENTE. premesso che:

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PER L INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO ALL UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONVENZIONE. La Fondazione e il Consorzio saranno di seguito definiti congiuntamente come le Parti, * * *

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

PREMESSE Art. 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

COMUNE DI MOGORO - Provincia di Oristano. Contratto di concessione in comodato d uso di parte dei locali comunali

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60

Determinazione n. 511 del IL DIRIGENTE

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************

SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO TRA COMUNE E PERSONE SVOLGENTI ATTIVITA INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SEGUE ESEMPIO DI GESTIONE, PAGAMENTO E CERTIFICAZIONE DI UN CONTRATTO DI CO.CO.CO.

COMUNE DI MARTIGNANO

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SCHEMA DI CONVENZIONE avente ad oggetto il

In data odierna. tra. Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. - (P.IVA ) con sede

Intestazione TRA. Comune di Ancona con sede istituzionale in Ancona in Piazza XXIV Maggio n.1,

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO (Provincia di Roma)

Convenzione per l utilizzo del personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del CCRL e succ. mod. ed int.-

COMUNE DI DECIMOMANNU

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

STRUTTURA DIDATTICA... PROGETTO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE. (Rif. Nota/Delibera del... Prot. n... inviata da... )

SCHEMA DI CONTRATTO Per

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

Con l acquisto si avrà diritto a ricevere gratuitamente la newsletter Aggiornamenti ed Adempimenti

AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITA FORMATIVE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELL ART.

COMUNE DI PRATO SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E POLITICHE EUROPEE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Provincia di Bergamo CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Lavoro subordinato a tempo indeterminato

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE. Determinazione n. 143

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

OGGETTO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI

PROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL

Transcript:

Contratto tipo di Collaborazione a Progetto o a Programma

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale TRA L impresa con sede legale in C.F. e Partita I.V.A. iscritta al registro delle imprese di ( ), nella persona del legale rappresente pro tempore Sig., nato a ( ) il / /, C.F. (Committente), E Il Sig. nato a il, residente a in via/piazza, C.F. (Collaboratore); PREMESSO CHE il Committente svolge l attività di ; per far fronte alle esigenze sorte nel suo ambito si è manifestata la necessità della collaborazione di una persona in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel settore che sia in grado di il Sig., dichiaratosi in possesso dei requisiti richiesti, si è reso disponibile a fornire tutta la collaborazione utile al fine del raggiungimento dell oggetto del presente contratto; il Sig. ha dichiarato di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun Albo professionale; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premessa 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 1 ; Art. 2 Oggetto dell incarico 1. L impresa conferisce al Sig., che accetta, l incarico di realizzare il progetto che viene di seguito delineato 2 : 3 1 Indicare i presupposti organizzativi e/o le esigenze specifiche connesse alla natura dell incarico. 2 Individuare e descrivere analiticamente l oggetto della prestazione, il progetto o programma oggetto del contratto. 3 La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 4 del 29 gennaio 2008 ha chiarito quali attività sono considerate incompatibili con le catteristiche proprie del contratto a progetto. Per tali attività, la circolare ravvisa una ipotesi di contratto di lavoro subordinato. Le attività sono: Addetti alle agenzie ippiche; Addetti alla distribuzione bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; Addetti alle pulizie; Autisti e Autotrasportatori; Babysitter e Badanti; Baristi e Camerieri; Commessi e Addetti alle vendite; Custodi e Portieri; Estetiste e Parrucchieri; Facchini; Piloti e Assistenti di volo; Istruttori di auto scuola; Letturisti di contatori; Manutentori; Muratori e qualifiche operaie dell edilizia; Pony-express; Prestatori di manodopera nel settore agricolo; Addetti alle attività di segreteria e terminalisti. 62

2. L espletamento delle suddette attività non comporta affidamento al Collaboratore di alcun potere decisionale o di rappresentanza legale, né di alcun potere direttivo, di controllo o disciplinare sui dipendenti di, gli stessi rimanendo prerogativa esclusiva del Committente e/o dei relativi organi. 3. Il Collaboratore si riferirà nello svolgimento del suo incarico al coordinatore, Sig Art. 3 Durata 1. Le Parti concordano che, per la natura dell incarico affidato, il periodo entro il quale dovrà essere concluso il progetto va determinato in mesi. 2. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del suddetto termine dovrà risultare da atto scritto dalle parti. Art. 4 Modalità di svolgimento dell incarico 1. La collaborazione oggetto del presente contratto viene resa nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti. 2. Il Collaboratore si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente contratto, rimanendo libero di organizzare la propria attività in modo autonomo; egli potrà altresì determinare i tempi, i modi ed i luoghi di svolgimento del presente incarico compatibilmente con le esigenze della struttura nella quale andrà ad operare e con la quale intercorre la presente collaborazione. 3. Essendo l attività di collaborazione, oggetto del presente contratto, più agevolmente e più efficacemente svolta tenendo conto della struttura organizzativa e produttiva del Committente, il Collaboratore, nei limiti in cui lo riterrà opportuno, al solo scopo di una più agevole ed efficace realizzazione dell oggetto del contratto medesimo, potrà usufruire della sopracitata struttura organizzativa. 4. Come già indicato, il Collaboratore non sarà sottoposto ad alcuna direttiva tecnico funzionale né ad alcun potere disciplinare da parte del Committente, il quale si limiterà, nella sua qualità, ad indicazioni di massima in armonia con la natura del rapporto di lavoro autonomo che dovrà essere svolto in modo coordinato e teso al compimento del progetto prefissato. 5. In caso di temporanea impossibilità all espletamento dell incarico per malattia, infortunio o gravidanza, il rapporto di lavoro è prorogato per un periodo pari a quello della sospensione 4. Art. 5 Risoluzione del contratto 1. Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e cesserà di produrre i suoi effetti nel caso di impossibilità sopravvenuta ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata 5. Art. 6 Compenso 1. Il collaboratore, a fronte della propria collaborazione professionale, percepirà il compenso omnicomprensivo di ( ) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali previste dalla legge. 2. Detto compenso potrà essere corrisposto mediante acconti anche ripetuti nel corso della durata del contratto, ed è così ripartito: ( ) per remunerazione dell attività lavorativa espletata; ( ) per remunerazione del patto di non concorrenza (eventuale). 3. All atto della percezione del compenso, o di acconti dello stesso, verrà emesso idoneo documento in regola con le norme fiscali e contributive previste per il lavoro autonomo prestato. 4 Oppure eliminare l ultimo comma. 5 Eventualmente prevedere modalità di recesso anche prima della realizzazione del progetto o del programma. 63

4. Le parti si danno atto che la misura del compenso è stata stabilita secondo la previsione dell articolo 63 del D.Lgs. n. 276/2003, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe di lavoro autonomo e che il compenso stesso è proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione dedotta in contratto. Le eventuali spese sostenute dal Collaboratore per conto del Committente saranno rimborsate dietro presentazione delle note giustificative. Inoltre, il Collaboratore verrà rimborsato per le spese sostenute per lo svolgimento di attività direttamente derivanti e/o connesse all esecuzione del progetto, e qualora utilizzi mezzi propri per spostamenti dovuti all espletamento dell incarico, gli verrà riconosciuto un rimborso pari a ( ) per chilometro di percorrenza, esclusi gli eventuali spostamenti effettuati per recarsi dall abitazione alla sede del Committente. In caso di sospensione per malattia, infortunio o gravidanza, fatta salva la proroga di cui all articolo 4, i termini di pagamento rimangono sospesi durante tale periodo, in conformità a quanto previsto dall articolo 1460 c.c., senza alcuna detrazione dal compenso globale pattuito, a fronte dell integrale esecuzione del progetto 6. Art. 7 Responsabilità 1. Il Sig. svolgerà l incarico concordato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegnerà a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto imputabile allo stesso. 2. Il Sig., venendo a conoscenza di informazioni, anche di natura riservata, di pertinenza di, si impegna a non divulgarle sia nel corso del rapporto che in caso di cessazione dello stesso. Art. 8 Studi ed applicazioni 1. Nel caso in cui, nel corso dell esecuzione del presente contratto, venissero individuati o predisposti dispositivi e qualsiasi altra opera dell ingegno suscettibili di essere protetti brevettualmente in Italia e/o in qualsiasi altro Paese, o comunque suscettibili di utilizzazione e sfruttamento economico, il Collaboratore riconosce sino d ora al Committente la titolarità del brevetto e di tutti i relativi e connessi diritti, salvo l eventuale riconoscimento della paternità dell opera. 2. Al Collaboratore non sarà comunque riconosciuto alcun compenso o indennità, di ciò essendosi già tenuto conto nella determinazione del compenso. 3. Sono salve le disposizioni di legge vigenti in costanza di rapporto. Art. 9 Restituzione documenti 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di collaborazione, il Sig. sarà tenuto a restituire senza indugio i documenti affidati o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell incarico. Art. 10 Inquadramento del rapporto di collaborazione 1. I compensi previsti dal presente contratto devono considerarsi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge. 2. Stante l autonomia delle prestazioni svolte dal Collaboratore,i compensi dallo stesso percepiti verranno assoggettati al trattamento fiscale previsto per le collaborazioni coordinate e continuative, con esclusione dell applicazione dell I.V.A. ai sensi dell articolo 5 lett. 1) DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai fini previdenziali, le Parti provvedono a tutti gli adempimenti previsti per l iscrizione e la contribuzione alla gestione separata INPS dei lavoratori autonomi di cui all articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 6 Oppure eliminare le parole fatta salva la proroga di cui all articolo 4 precedente. 64

4. Le Parti provvederanno, altresì, a tutti gli adempimenti previsti ai fini dell iscrizione e della contribuzione all INAIL, ricorrendo i presupposti di cui all articolo 5 D.Lgs. n. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a qualsivoglia ulteriore obbligo previsto, ai sensi di legge, per i rapporti di collaborazione a progetto. Art. 11 Trattamento dei dati personali 1. Il Collaboratore autorizza il Committente al trattamento dei dati personali ed alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto, e si impegna a comunicare allo stesso tutte le informazioni ed i dati necessari per il corretto adempimento dei suddetti obblighi. 2. Il Committente è espressamente esonerato dall obbligo di notificazione al Garante, in quanto il trattamento dei dati personali del collaboratore è finalizzato unicamente all adempimento di specifici obblighi contabili, previdenziali, assistenziali e fiscali. Art. 12 Salute e sicurezza sul lavoro 1. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81. Art. 13 Risoluzione delle controversie 1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo sarà competente esclusivamente il Foro di 7 Art. 14 Norma di rinvio 1. Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo. Letto, confermato e sottoscritto., li Firma Collaboratore Firma Committente Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente gli artt. 4, 5, 7, 8. Letto, confermato e sottoscritto., li Firma Collaboratore Firma Committente 7 Ai sensi degli art. 409 n. 3 c.p.c. 413 c.p.c. giudice competente è quello avente sede nella circoscrizione in cui si trova il domicilio del collaboratore ; sono nulle le clausole derogative di tale competenza. 65