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ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO e A PROGRAMMA Tra la Direzione rappresentata dal Presidente Massimo Francalanci e dal Direttore Tiziano Cini e Alai CISL rappresentata da Silvia Degl Innocenti., CGIL NIdiL rappresentata da Chiara Torsoli, FLC-Cgil rappresentata da Ilaria Lani E dai rappresentanti dei collaboratori Alessandra Surace e Ilaria Palmieri si concorda quanto segue Premessa Nello stipulare il presente accordo le parti hanno inteso tener conto del fatto che nuove tipologie contrattuali sono sempre più presenti nel mercato del lavoro e che nelle attività della formazione rappresentano spesso una delle modalità più diffuse di prestazione lavorativa. Ciò rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire: da un lato una gestione corretta dei rapporti di lavoro e dall altro la costruzione di garanzie normative indispensabili per i collaboratori e per l agenzia. Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di dare un primo ordinamento a quelle attività di lavoro svolte dal prestatore d opera a favore dell Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa. Le attività riferibili al presente accordo sono quelle che si configurano come non subordinate, quali collaborazioni a progetto, nei confronti di prestazioni professionali legate a professioni non regolamentate. Inoltre le parti, nel provvedere alla stesura di queste prime linee guida al settore, si auspicano di poter costituire stimolo sia per il legislatore affinché al più presto intervenga in questa materia. Le parti si impegnano a procedere nel percorso di stabilizzazione delle risorse professionali che oprano in collaborazione con l Agenzia certi che questa sia la condizione essenziale per garantire la qualità del lavoro. Pertanto ritengono un importante primo passo la recente stabilizzazione di personale prima a collaborazione Le parti ritengono altresì indispensabile valorizzare le risorse professionali anche mediante un corretto inquadramento contrattuale. Per questo si impegnano a rivedersi entro la fine di Ottobre per fare una valutazione degli attuali inquadramenti a) L Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa ha, all interno della propria attività, progetti, programmi di lavoro e fasi di essi, affidabili a collaboratori a progetto o ad altri collaboratori o consulenti che garantiscano attività specifiche rese in autonomia e senza vincolo di subordinazione. b) Ciò rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione del lavoro tra tutti i collaboratori e/consulenti per un corretto utilizzo di queste modalità di lavoro. c) Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare la gestione dei rapporti di lavoro presenti nell Agenzia e di dare un primo ordinamento, teso a migliorare le condizioni di

lavoro dei collaboratori e/o consulenti per le attività prestate a favore dell AGENZIA così come consentito, dall Art.61 comma 4 del D.lgs. n 276 i n applicazione della Legge 30 del 2003. Quanto premesso è parte integrante del presente accordo che si articola come segue: Art.1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte 1. Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e a programma presenti all interno dell AGENZIA. Tali contratti sono applicabili a tutti i rapporti, di cui al paragrafo precedente, presenti nell AGENZIA solo per le seguenti mansioni e profili professionali: a) Sono esclusi dal presente accordo coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente un propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente e che per questa via esterna e prevalente, hanno un attività professionale riconosciuta e/o un proprio albo professionale. b) Il presente accordo non si applica alle collaborazioni coordinate e continuative rese da pensionati di vecchiaia e anche ai soggetti esclusi dall applicazione del titolo VII capo I del Dlgs. 276 in applicazione della legge 30/2003, qualora esercitino la loro attività in modo esclusivo per il committente. Art. 2 Forma e contenuto dei contratti Il Committente e i soggetti coinvolti nell ambito di applicazione del presente Accordo, sono tenuti, al momento della definizione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data d inizio della prestazione, a fornire al lavoratore il testo del presente Accordo e ed il contratto individuale in forma scritta, sulla base della bozza di cui all allegato n.1 e formulato sulla base delle regole definite nel presente accordo e dalla negoziazione individuale. Il suddetto contratto individuale, così come riportato nell allegato 1 e ai sensi dell Art.62 del Dlgs. n 276 in applicazione della Legge 30 del 2003, deve contenere le seguenti informazioni: a) L identità delle parti e l indicazione del settore d attività; b) Per le collaborazioni a progetto: l indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di essi individuato nel suo contenuto caratterizzante, (una descrizione del quale va allegata al contratto individuale), e va reso esplicito il risultato che è oggetto della prestazione; c) Il profilo tipo entro il quale il lavoratore è inserito e l individuazione analitica delle mansioni richieste al collaboratore; d) Le modalità di coordinamento con il committente che non pregiudichino, in alcun caso, l autonomia nell esecuzione dell obbligazione lavorativa; e) La durata del contratto di lavoro e la gestione delle eventuali proroghe. f) L entità dei corrispettivi, i tempi e modalità del loro pagamento, le eventuali maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione; g) Le modalità di accesso alla formazione e all aggiornamento professionale; h) Le modalità di accesso alle informazioni e alle misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; i) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità, congedi parentali e l indennità prevista; j) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l eventuale composizione delle controversie;

k) La partecipazione a nuovi progetti o prestazioni d opera a favore del committente, la clausola di prelazione, il riconoscimento professionale; l) Le forme di godimento dei diritti sindacali; m) Le forme assicurative previste. Art. 3 Natura dell incarico 1. L incarico ha natura: a) di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e viene conferito ai sensi e per gli effetti dall Art.61 del Dlgs. n 276 in applicazione della Legge 30 del 2003; b) Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, con comunicazione al Committente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il presente contratto. c) Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. d) Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all immagine e pregiudizio all AGENZIA. e) Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere della essenzialità, ai sensi dell Art.64, comma 2 del Dlgs. n 276 in applicazio ne della Legge 30 del 2003, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile. Art. 4 Informazione Le parti concordano di determinare una forte relazione informativa sulle prestazioni e sulle prospettive di sviluppo dell attività dell AGENZIA. e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori a progetto e le altre forme di prestazione di cui all Art.1. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo. L AGENZIA si impegna ad informare preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo dell esigenza di instaurare, in futuro, ulteriori rapporti di cui all Art.1. L AGENZIA si impegna ad inviare alle OO.SS firmatarie del presente accordo, all atto dell attivazione dei contratti previsti dall art. 1, copia della comunicazione relativa, di cui all art. 9-bis del D.L. 510/96 così come modificato dal D.L. 297/2002. Art. 5 Modalità di espletamento delle prestazioni a) Il lavoratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d esecuzione e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall AGENZIA. b) Ai sensi dell Art.62, comma d) del Dlgs. n 276 applicativo della Legge 30/2003, nei casi in cui sia indispensabile, vista la particolarità della prestazione, una forma di coordinamento con il Committente che definisca anche l esecuzione temporale della prestazione, sarà il lavoratore nella sua autonomia ad indicare autonomamente, ogni 60 giorni, la fascia di presenza presso una sede individuata dal committente come luogo della prestazione e coordinando questa scelta con il committente stesso e con gli eventuali altri collaboratori in relazione agli obiettivi dell incarico ricevuto all interno del programma di lavoro o progetto, oggetto della collaborazione. c) Al fine di garantire quanto stabilito dall Art.61, comma1 e Art. 62 punto d) del Dlgs. n 276 applicativo della Legge 30/2003 il collaboratore, se necessario e/o richiesto, in riferimento alla

lettera b), un impegno maggiore rispetto alla disponibilità data, il collaboratore avrà la facoltà di rimodulare, concordandolo con il committente, la sua disponibilità successiva nella massima autonomia e libertà ed in relazione unicamente al raggiungimento del risultato. d) L AGENZIA ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull attività svolta; Art. 6 Durata del contratto a) La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività con le seguenti modalità: * per i programmi di lavoro la durata del contratto sarà di 12 mesi. * per i progetto la durata del contratto sarà concordata preventivamente tra le parti in relazione alla durata del progetto Art. 7 Precedenza e Prelazione Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni come dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni anche in parte compatibili a quelle svolte dai lavoratori di cui all Art.1, si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai lavoratori di cui all art. 1 che stiano prestando o abbiano prestato la loro opera negli ultimi 6 mesi e ad attivare l assunzione previo il loro assenso. Il Committente riconosce ai collaboratori che operano all interno dell AGENZIA il diritto di prelazione in merito alla proposta di eventuali nuove opportunità che si rendessero disponibili. Tale diritto è riconosciuto a tutti i collaboratori a partire dal secondo incarico affidato allo stesso collaboratrore IL Committente si impegna inoltre a comunicare al collaboratore entro 45 giorni dalla scadenza del contratto l intenzione di attivare una nuova collaborazione o l eventuale proroga Art. 8 -Compenso a) La corresponsione del compenso, in funzione del raggiungimento dell obbiettivo professionale concordato dalle parti, avverrà annualmente con 11 acconti mensili più un saldo tutti di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno 10 di ogni mese (a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione) mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 10 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura dell interesse legale. b) Sulla base di tali somme il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge, le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del lavoratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge 342, 21 novembre 2000 - Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). c) Il compenso annuo omnicomprensivo, di cui al comma a), si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi. Le parti, avendo verificato I'assenza di specifici riferimenti normativi ed economici ed in

assenza di parametri e tabelle che indichino i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto per le prestazioni di cui all'art.1 del presente accordo, ai sensi dell'art.63, comma I e ai sensi dell'art.61, comma 4 del D.LGS. n" 276 del 2003, concordano che i corrispettivi dovranno essere non inferiori alle retribuzioni contrattuali globali annue lorde previste per prestazioni analoghe o simili dal CCNL delle Scuole Private Laiche con esclusione delle maturazioni a titolo di T.F.R. L'eventuale presenza di clausole di esclusiva dovranno prevedere adeguati riconoscimenti da concordare con le OO.SS. in seguito alla firma del presente accordo. d) Le parti, nel tentativo di determinare un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e nel riconoscere la professionalità e le responsabilità di ogni mansione concordano nel ridefinire i livelli di inquadramento previsti dal CCNL delle Scuole Private Laiche secondo la tabella allegata al presente accordo. Art. 9 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione 1. Ai sensi degli Artt. 61, comma 4 e 66 del Dlgs. n 276 in applicazione della legge 30/03 le parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del lavoratore, nessun vincolo di prestazione. 2. Pertanto si concorda di inserire nei contratti individuali, così come disciplinato dall art. 66 comma 2 del Dlgs. n 276 in applicazione della leg ge 30/03 che, salvo diversa e più favorevole previsione a favore del collaboratore ivi prevista, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa: 1) In caso di Maternità nelle seguenti modalità: La sospensione temporanea è di 180 giorni e si attuerà nel periodo tra 2 mesi prima la data presunta del parto e i 4 mesi dopo la data effettiva del parto. In questo caso la scadenza contrattuale si intende prorogata per eguale periodo. E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza. Il rapporto di collaborazione è sospeso anche in caso di adozione, decorrendo i termini di cui sopra dall ingresso in famiglia del bambino. 2) nel caso di infortunio la prestazione resterà sospesa, fino a guarigione clinica; 3) nel caso di malattia la prestazione resterà sospesa, per un periodo massimo di novanta giorni; 4) per congedi parentali, 30 giorni 5) per riposo psico- fisico, 35 giorni 6) per congedo matrimoniale 15 giorni Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore, nei periodi di malattia e maternità, la parte committente si dichiara disponibile ad attivare forme di assistenza e previdenza, avvalendosi di istituzioni esterne ( es. mutue, assicurazioni) i cui costi saranno sostenuti interamente dal committente stesso. Le condizioni mutualistiche e/o assicurative saranno definite da un apposito protocollo collettivo da sottoscrivere, con l ausilio delle Istituzioni esterne di cui al paragrafo precedente, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente ( entro 48 ore) al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente al committente la relativa documentazione sanitaria, Art. 10 Formazione e diritto allo studio Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all aggiornamento professionale anche attraverso attività specifiche. Le parti definiranno anche le modalità di pubblicizzazione delle opportunità formative nei confronti dei collaboratori e le modalità di fruizione di suddette attività. Art. 11 - Rescissione e risoluzione del contratto Così come previsto dall articolo 61, comma 4 e dall articolo 67 comma 2, si definiscono le modalità, da inserire nei contratti individuali, per cui il contratto individuale potrà essere risolto: a) Il committente può rescindere il contratto quando si verifichino: - per scadenza del termine concordato, salvo quanto disposto all Art. 7 della presente intesa; - gravi inadempienze contrattuali; ; in particolare vengono considerate tali le ipotesi previste all art. 3 commi c) - d) del presente accordo; - sospensione ingiustificata della prestazione fino a 5 giorni, - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; danneggiamento o furto di beni. In caso di inadempienza di cui sopra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. b) Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. c) Le previsioni del presente articolo saranno riportate nel contratto individuale così come previsto dall Art.67 comma 2 del DL del Dlgs n 276 in applic azione della legge 30/03. ART. 12 - Diritti sindacali Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue : a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. b) I collaboratori che prestano la loro attività presso ogni Committente possono eleggere una loro rappresentanza sindacale. c) I lavoratori di cui all Art. 1, che prestano la loro attività presso l AGENZIA, hanno diritto ad avere una loro propria RLS -rappresentanza sindacale sulla sicurezza-, così come previsto dall Art. 66 comma 4 del Dlgs. n 276 in applicazio ne della legge 30/03.

d) Ai rappresentanti dei lavoratori sarà consentito l uso della strumentazione AGENZIA (telefono, fax, e-mail), per il tempo strettamente necessario ad eventuali comunicazioni sindacali. e) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta. Tale delega, di cui all allegato 3, è rilasciata per iscritto e trasmessa all amministrazione a cura del collaboratore o dell organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. f) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. g) Il committente si impegna all atto dell accensione della prestazione a consegnare al lavoratore copia del presente accordo. Art. 14 - Obblighi del Committente Aspetti assicurativi Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (polizza Inail). Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: - responsabilità civile verso terzi. Rimborsi spese Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate dal regolamento dell Agenzia, tenendo anche presenti le previsioni degli Organi preposti alla verifica delle rendicontazione dei progetti finanziati.- Sono previsti i rimborsi spesa anche per quelle mansioni che prevedano una permanenza o il raggiungimento di una sede diversa da quella abituale di lavoro. Le previsioni del presente articolo saranno riportate nel contratto individuale così come previsto dall Art.62 comma c) del Dlgs n 276 in applicazio ne della legge 30/03. Art. 15 Durata Il presente accordo ha validità e durata quadriennale a partire dal giorno successivo alla firma del presente accordo e rimarrà in vigore sino al suo rinnovo. Art. 16 Verifiche periodiche Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità biennale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative. Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obiettivi non precedentemente previsti. Art. 17 Clausola di salvaguardia e norma antidiscriminatoria Il presente Accordo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo anche individuale.

In riferimento all art. 15 della L. 300/70, alla L. 903/77, alla L. 125/91 e comunque alla normativa vigente, viene garantito dal committente la rimozione di ogni elemento di discriminazione nell accesso al lavoro, nell assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti o nella risoluzione del rapporto. Art. 18 Disposizioni Finali Le parti s impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore. Art. 19 Allegati Ad ogni contratto individuale sarà allegata una copia del presente accordo quadro. Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti allegati: 1) Modello di contratto individuale 2) Tabella inquadramenti 3) Delega sindacale Empoli, 21.06.2006 p. L agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa il Presidente Massimo Francalanci Il Direttore Tiziano Cini... p. Alai Cisl Silvia Degl Innocenti p.nidil Cgil Chiara Torsoli p. FLC Cgil Ilaria Lani p. i rappresentanti dei collaboratori Alessandra Surace Ilaria Palmieri