Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria



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TESTO SOSTITUTIVO della Toscana Proposta di Legge n. 325 Prot. n. 3689/2.6 del 18.03.2009 PROPOSTA DI LEGGE Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria Di iniziativa del Consigliere () Pieraldo Ciucchi

Firenze, 3 febbraio 2009 Preambolo alla PDL 325 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) PREAMBOLO Visto l articolo 117, comma terzo, della Costituzione; vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della formazione); visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); vista la legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri); vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri) Considerato quanto segue: 1. occorre definire con legge le funzioni della Regione e degli Enti Locali ed individuare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi; 2. è nata l esigenza di disciplinare, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, pratica sempre più diffusa nel territorio regionale rispetto al passato; 3. è urgente ed opportuno introdurre una regolamentazione, chiara e non interpretabile soggettivamente, della pratica della cremazione per consentirne il pieno sviluppo; tale considerazione deriva dal fatto che tale pratica costituisce

un metodo igienico, sicuro e in grado di limitare la espansione progressiva dei cimiteri; risulta opportuno, inoltre, intervenire riguardo le pratiche della dispersione ceneri e dell affidamento agli aventi titolo e diritto; 4. si è riscontrata la necessità di regolamentare le condizioni ed i requisiti per assicurare che l esercizio dell attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla legge stessa; 5. si introduce la regolamentazione del settore della attività funebre attraverso la previsione di una specifica autorizzazione comunale rilasciata sulla base di precisi requisiti; tale previsione intende superare forme esistenti di abusivismo o di non regolarità, tanto più inaccettabili in quanto intervengono in una fase in cui la fragilità psicologica delle persone deve essere al contrario supportata da trasparenza e correttezza; 6. la legge contiene un articolato all insegna della massima chiarezza e con precisazioni utili al fine di consentire ai Comuni, ai quali spetta la valutazione delle documentazioni valide per il rilascio delle autorizzazioni all esercizio dell attività funebre, di applicare la normativa senza perplessità o possibili, difformi, interpretazioni 7. tra gli obiettivi prioritari che la legge persegue vi sono: l eliminazione di pratiche ormai superate sul piano igienico-sanitario e nocive per gli operatori, oltre che sicuramente poco attente al rispetto del defunto e della sensibilità dei familiari (le procedure previste per i deceduti di malattie infettive), nonché la previsione dello snellimento di alcune procedure burocratiche semplificando gli adempimenti connessi alle pratiche funerarie; 8. si dettano disposizioni aventi l obiettivo di incentivare la realizzazione delle cosiddette "Case del commiato", cioè strutture che consentono lo svolgimento di onoranze funebri e riti di commiato a disposizione dei cittadini di qualsiasi cultura e religione, ma anche lo svolgimento delle fasi prescritte di osservazione delle salme. Tali strutture, realizzate e gestite da soggetti pubblici e privati esercenti l attività funebre consentiranno di estendere ulteriori diritti ai cittadini in ordine all esercizio dell espressione di volontà connessa alle modalità d esecuzione delle esequie.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE N._325 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria (articolo 7 lr 55/2008, articolo 89 Reg. interno) PARTE PRIMA (da compilare a cura del proponente) Quadro A Relazione illustrativa RELAZIONE Il presente progetto di legge Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria della Regione Toscana va ad intervenire su una materia certamente delicata e con notevole impatto sui cittadini, con la finalità di sanare una pluralità di situazioni di inadeguatezza normativa derivanti, in primis, dall assenza a livello nazionale di una legge quadro di riferimento per il settore aggiornata, ma in secondo luogo anche di colmare quelle aree di incertezza normativa e comportamentale derivanti dalla vigenti normative regionali che sono intervenute sulla materia a più riprese tralasciando, talvolta, importanti premesse necessarie per giungere alle conclusioni formalizzate nei testi di legge. Nello specifico, risulta urgente dotare la Regione Toscana di un testo normativo che in qualche modo assembli le pregresse disposizioni, nell ambito però di un articolato ben più completo e chiaro che intervenga anche su quella vasta pluralità di aspetti (trasporto funebre di salme e cadaveri, strutture per il commiato, incompatibilità tra funzioni necroscopiche e funebri, gestione dei cimiteri, etc) che risultano non sufficientemente esaminate e regolate dalle vigenti normative di cui alla L.R.29/04, L.R.18/07 e relative deliberazioni. Una evidente presa di coscienza verso la necessità di adottare disposizioni più chiare, omogenee rispetto a quelle di altri territori, nonché più puntualmente trattate ed approfondite, risulta chiara anche alla luce del presentato D.d.L300 di modifica ed integrazione della vigente L.R.18/07, segno evidente della palesata necessità di porre rimedi ad una non adeguatamente puntuale normativa per regolare la materia. D altronde la necessità di porre rimedio al silenzio statale dinanzi alle esigenze dei circa 550.000 cittadini toccati ogni anno da un evento luttuoso, comporta di necessità l intervento della Regione Toscana attraverso proprie normative regionali, percorsi questi che vedono ormai una pluralità di regioni italiane impegnati su medesimi intenti e volontà.

I limiti delle vigenti normative nazionali (d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria- e la legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" a cui non ha fatto seguito la decretazione attuativa preannunciata) sono evidenti a tutti, se non altro per il fatto di negare formalmente importanti diritti ai dolenti quali, ad esempio, le procedure di affidamento e dispersione ceneri a seguito di cremazione o, altro aspetto di rilevante attualità, di potersi servire del conforto di innovative strutture quali quelle per il commiato (o case funerarie) che forniscono una più umana alternativa agli obitori e camere mortuarie che, spesso, vertono in condizioni indecorose e inaccettabili. Ma le opportunità rese da una normativa regionale di più ampio respiro rispetto a quelle già vigenti sono molteplici ed è prezioso utilizzare tale strumento per andare ad intervenire, regolandole, su tutte quelle situazioni ove vige il rischio di pericolose turbative di mercato tra gli operatori, con evidente danno per i dolenti che vedono leso il proprio diritto di libera scelta sul soggetto al quale rivolgersi per le esequie, nonché per scongiurare l istituzione di pericolosi e dannosi monopoli retaggio di una Italia ormai sorpassata e che deve, necessariamente, guardare al futuro con una mentalità più aperta e propositiva. Ciò detto, tornando alla proposta oggetto di discussione, risulta importante che nell ambito di un organico provvedimento che ridisegni la materia funeraria e di polizia mortuaria vengano previste tutte quelle disposizioni che, apparentemente accessorie, risultano invero veicolo e garanzia di tutela della dignità delle persone e dei diritti dei cittadini. Questo percorso passa anche attraverso l adozione di procedure che snelliscano l operatività ed eliminino le inutilità burocratiche, seppur garantendo l efficacia delle procedure e degli adempimenti necessari, introducendo una pluralità di disposizioni e definizioni volte ad assurgere ad una più compiuta, efficiente ed efficace normativa di settore. Consci di tali ineccepibili considerazioni, la legge Regione Toscana oggetto di tale relazione dovrà: definire le funzioni della Regione e degli Enti Locali ed individuare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi; disciplinare, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; regolamentare le condizioni ed i requisiti per assicurare che l esercizio dell attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla legge stessa. Gli obiettivi prioritari e di cogente necessità che la legge dovrà perseguire sono, in sintesi: l eliminazione di pratiche ormai superate sul piano igienico-sanitario e nocive per gli operatori (puntura conservativa), oltreché sicuramente poco attente al rispetto del defunto e della sensibilità dei familiari ( le procedure previste per i deceduti di malattie infettive);

lo snellimento di alcune procedure burocratiche semplificando gli adempimenti connessi alle pratiche funerarie; la regolamentazione del settore della attività funebre attraverso la previsione di una specifica autorizzazione comunale rilasciata sulla base di precisi requisiti; tale previsione si rende necessaria per superare forme esistenti di abusivismo o di non regolarità, tanto più inaccettabili in quanto intervengono in una fase in cui la fragilità psicologica delle persone deve essere al contrario supportata da trasparenza e assoluta correttezza delle prestazioni; la realizzazione delle cosiddette "Case del commiato", cioè strutture che consentono lo svolgimento di onoranze funebri e riti di commiato a disposizione dei cittadini di qualsiasi cultura e religione, ma anche lo svolgimento delle fasi prescritte di osservazione delle salme. Tali strutture, realizzate e gestite da soggetti pubblici e privati esercenti l attività funebre consentiranno di estendere ulteriori diritti ai cittadini in ordine all esercizio dell espressione di volontà connessa alle modalità d esecuzione delle esequie; la regolamentazione, in modo chiaro e non interpretabile soggettivamente, della pratica della cremazione per consentirne il pieno sviluppo. Tale considerazione deriva dal fatto che sempre più persone scelgono tale pratica e che la stessa costituisce un metodo igienico, sicuro e in grado di limitare la espansione progressiva dei cimiteri; Risulta inoltre intervenire riguardo le pratiche della dispersione ceneri e dell affidamento agli aventi titolo e diritto. Venendo all articolazione del ddl, si è cercato di riassumere una pluralità di disposizioni, talvolta mutuate da altre Regioni, in cinque Titoli fondamentali articolati in vari Capi: Il primo Titolo detta le disposizioni generali e le norme di principio; Il secondo Titolo stabilisce le funzioni istituzionali in capo alla Regione ed alle Province (Capo 1) e ai Comuni (Capo 2); Il terzo Titolo contempla le norme di polizia mortuaria; Il quarto Titolo regolamenta l attività funebre; Il quinto Titolo reca le disposizioni transitorie e finali. Giova evidenziare come, seppur con alcune modifiche del caso, tale proposta di Legge mutui alcune disposizioni ed articolati resi da altre Regioni sia attraverso i testi delle Leggi Regionali ma anche attingendo alle importanti considerazioni e disposizioni rese da Deliberazioni e Circolari che, in altri territori (aventi le medesime caratteristiche di quelli della Regione Toscana), si sono rese necessarie al fine di scongiurare possibili difformi interpretazioni (soprattutto da parte dei Comuni ai quali spetta la valutazione delle documentazioni valide per il rilascio delle Autorizzazioni all esercizio dell attività funebre). Questa pregressa esperienza maturata in altri territori, della quale beneficia il presente articolato, risulta preziosa al fine di evitare di replicare la necessità di successive emanazioni di Delibere e Circolari atte a porre precisazioni al testo di Legge.

Ulteriore valore aggiunto di tale testo è la considerazione di come, adottandolo, la Regione Toscana potrebbe contribuire a perseguire quei criteri di omogeneità con le normative delle altre Regioni, il tutto a beneficio dell utenza finale dei servizi funebri, i cittadini, ai quali verrebbero risparmiate le problematiche derivanti dall applicazione di normative difformi a seconda dei diversi territori. Quadro B Relazione tecnico-finanziaria solo per le proposte di legge di tipo c) e d) 1) Tipologia della proposta di legge Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge: a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001) b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001) c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001) d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001) 2) Oneri previsti * * * * - Complessivi Euro nel triennio - Articolazione per anno del bilancio pluriennale e per UPB n. UPB Anno 200 Anno 200 Anno 200 Totale - spesa annua a regime: Euro - oneri di gestione:

* * * * 3) Quantificazione dei costi: (riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità) La proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico della Regione Il Consigliere

PARTE SECONDA (da compilare a cura della DG Finanze e Bilancio) Copertura finanziaria Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili: 1 - oneri a carico dell'esercizio in corso 1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB: 1.1.1 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso UPB n. 741 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste UPB n. 1.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa UPB n. 1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB: 1.2.1..istituzione di una nuova UPB di entrata Titolo di Entrata, Categoria 1.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente UPB n. 1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: UPB n. 1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente: UPB n.

2- oneri previsti anche (o soltanto) a carico degli esercizi futuri e la copertura finanziaria si realizza attraverso: 1.5 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB: 1.5.1 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso 1.5.2 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste Anno, UPB n. 1.5.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa Anno, UPB n.. 1.6 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB: 1.6.1 istituzione di una nuova UPB di entrata Anno, Titolo di Entrata, Categoria 1.6.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente Anno, UPB n. 1.7 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: Anno, UPB n... 1.8 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente: Anno, UPB n. 3- rinvio ai successivi bilanci in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4- presenza della clausola di non onerosità Note Il Dirigente del Settore Il Direttore Generale

PROPOSTA DI LEGGE -DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA TITOLO I Disposizioni generali e norme di principio Art. 1 Finalità, oggetto e principi della disciplina 1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni. 2. In particolare, la presente legge: a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi; b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge. 3. Ai fini della presente legge: a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte; b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica; d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c); e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva; f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

TITOLO II Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali CAPO I Funzioni regionali e provinciali Art. 2 Funzioni della Regione 1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge: a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni; b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente legge; c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti; d) può approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria; e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge. 2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge. Art. 3 Funzioni delle Province 1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino e individuano, d'intesa con i Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui. 2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

CAPO II Funzioni e compiti dei Comuni Art. 4 Realizzazione di cimiteri e crematori 1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori. 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni. 4. I crematori possono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili. Art. 5 Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali 1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro. 2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l attività funebre di cui all articolo 13 della presente legge, è d obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2009, fatta salva l eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo. 3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato. Art. 6 Funzioni amministrative e di vigilanza 1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito: a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 13; b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14. 2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente. 3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente. Art. 7 Regolamenti comunali 1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento. 2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti: a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria; b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri; c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3; d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00. 3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

TITOLO III Norme di polizia mortuaria Art. 8 Organizzazione delle attività di medicina necroscopica 1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale. 2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio. Art. 9 Decesso per malattia infettiva e diffusiva 1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. 2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici. Art. 10 Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14. Affinché il trasporto della salma possa legittimamente avvenire, non è discriminante la determinazione del luogo di partenza, bensì è rilevante l esistenza di una delle due condizioni sopra richiamate, ovvero che il decesso sia avvenuto in abitazioni inadatte o, alternativamente, che vi sia espressa richiesta dei familiari, con la differenza che nel primo caso occorrerà un effettiva e positiva valutazione in tal senso da parte del servizio pubblico competente.

Resta fermo che il trasporto dovrà avvenire secondo le disposizioni, le regole e le garanzie poste dai successivi commi 2, 3, 4 e 5 dell articolo 10 e che la struttura per il commiato ricevente, in tal caso, dovrà essere quella appositamente adibita ed in possesso della caratteristiche igienico sanitarie per la custodia e l esposizione delle salme, così come stabilito dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell articolo 14 della legge regionale. Nella nozione di abitazioni inadatte vanno ricompresi i luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette all ospitalità, dai quali la salma potrà essere trasportata presso l obitorio, le strutture per il commiato o le camere mortuarie, dunque anche senza necessità di espressa richiesta dei familiari e dei conviventi. Il trasporto della salma dal luogo di decesso al luogo della veglia funebre può essere effettuato soltanto entro il territorio regionale ed indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l accertamento di morte, purché si verifichi entro la durata massima del periodo di osservazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione. 4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. 5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza. 6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. 7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nel caso che, durante le esequie, qualcuno fra i presenti si offra per trasportare il feretro del proprio caro, come atto di devozione o gesto di saluto, questo dovrà avvenire sotto il controllo del titolare dell Azienda autorizzata allo svolgimento dell attività funebre o di suo delegato. A tal fine dovranno essere adottare le misure che di volta in volta si rendono necessarie per prevenire eventuali incidenti e dovrà essere garantita, attraverso idonea copertura assicurativa, adeguata tutela da infortuni. 8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto. 11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3. 12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre. 13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della Regione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge. 14. Non sono più ammesse forme di privativa comunale sul trasporto, che non siano esclusivamente riferite ai trasporti per indigenti ed alla raccolta o al trasporto funebre su chiamata dell Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie. Art. 11 Cremazione 1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. 2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei

centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13. 3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. 4.Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienicosanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento. 5. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso. 6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4. Art. 12 Esumazioni ed estumulazioni Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'azienda Unità sanitaria locale. TITOLO IV Attività funebre Art. 13

Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: 1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane. 2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre. La disponibilità dell auto funebre e dell autorimessa può essere assicurata secondo qualsiasi valido rapporto giuridico che consenta in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo, ad esempio anche per mezzo di contratti di affitto, fornitura, leasing, comodato, o secondo le altre soluzioni consentite dalla legge. I requisiti relativi alla disponibilità dell auto funebre e dell autorimessa si devono inoltre intendere soddisfatti laddove questi vengano acquisiti per mezzo di consorzio o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l espletamento dell attività; 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione. E d obbligo l uso esclusivo e non promiscuo da parte di più imprese della stessa sede, ferma restando la possibilità di acquisire la disponibilità dei beni immobili e mobili che compongono la sede secondo ogni legittimo negozio giuridico. L apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico nelle quali avvenga un contatto con i clienti, comporta la necessità di avvalersi di un addetto per ogni sede - alla trattazione degli affari