2ª COMMISSIONE PERMANENTE



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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) Seduta n. 548 DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 90º Resoconto stenografico SEDUTA DI MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006 (Notturna) Presidenza del vice presidente BORREA DL 1783 TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

2 INDICE DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE (3674) Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione) * Presidente, f.f. relatore... Pag. 3, 4 * Dalla Chiesa (Mar-DL-U)... 3 * Cirami (UDC), relatore... 4 Prestigiacomo, ministro per le pari opportunità 4 ALLEGATO (contiene i testi di seduta)... 6 N.B.: Gli interventi contrassegnati con l asterisco sono stati rivisti dall oratore. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Mistoil Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto- Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

3 I lavori hanno inizio alle ore 21. DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE (3674) Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione) PRESIDENTE. L ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3674, già approvato dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta pomeridiana odierna. Avverto i colleghi che non sono stati presentati emendamenti. E stato invece presentato l ordine del giorno n. 0/3674/1/2ª. * DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Vorrei brevemente spiegare il senso di quest ordine del giorno di cui do lettura: «La Commissione giustizia del Senato, premesso che: il disegno di legge AS 3674 detta una disciplina relativa alla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittima di discriminazioni, definendo tanto le ipotesi di discriminazione diretta quanto quelle di discriminazione indiretta; il disegno di legge omette, però, di considerare forme rilevanti di "discriminazioni di fatto" presenti nell esperienza in particolare delle grandi città, le quali pur non assumendo i caratteri di comportamenti volontari finalizzati ad emarginare i disabili e rendere più difficile la loro vita di relazione raggiungono in concreto tale effetto; particolare rilievo assume, a tale proposito, la mancata realizzazione ovvero l insufficiente manutenzione degli impianti degli ascensori negli edifici di edilizia economica e popolare ed in quelli pubblici in generale; circostanza questa che, come è evidente, appare fortemente in grado di condizionare il diritto alla mobilità e le fondamentali esigenze di relazione interpersonale dei disabili; nel momento in cui il Parlamento approva una disciplina volta a contrastare l odioso fenomeno delle discriminazioni nei confronti dei disabili costituirebbe un segnale di insensibilità politica la mancata considerazione dei bisogni e delle sofferenze di chi subisce quotidianamente "discriminazioni ambientali", a ragione della propria disabilità; impegna il Governo: ad adottare tutte le misure legislative ed amministrative opportune affinché le amministrazioni preposte alla gestione degli immobili di edilizia economica e popolare e pubblici in generale mantengano in perfetta efficienza tutti gli impianti ed in particolare gli ascensori necessari a consentire ai disabili l esercizio dei propri diritti civili, politici, economici e sociali». A seguito delle precisazioni fatte questo pomeriggio dal sottoscritto e dai senatori Fassone e Zancan e dunque in accoglimento dell invito rivolto in tale occasione, ho rinunciato a presentare emendamenti. L ordine del

4 giorno mi sembra la risposta che meglio viene incontro al problema di cercare di non modificare il provvedimento in esame. Chiedo alla Commissione di sottoscriverlo, considerato che ha radici in vicende e fatti di cronaca dei quali siamo ripetutamente testimoni. Al di là della necessità di ribadire che non devono esistere discriminazioni di fatto nei confronti dei disabili, il problema comunque resta perché negli edifici pubblici la mancanza di ascensori o l impossibilità di usarli impedisce alle persone, che comunque già vivono gravi difficoltà di deambulazione, anche l esercizio di un fondamentale diritto. Mi sembra che il Parlamento, attraverso una norma volta a combattere le discriminazioni nei confronti di disabili, debba quanto meno segnalare questo problema agli enti locali, considerato che si tratta di una discriminazione ancora esistente. Vi sono state addirittura inchieste volte a verificare l impossibilità per i disabili di muoversi all interno delle case popolari. Basta pensare che erano state assegnate loro abitazioni che si trovavano ai piani alti degli edifici interessati. È bene cominciare a parlare anche di queste problematiche, che in realtà altro non sono che vere e proprie forme di discriminazione. * CIRAMI, relatore. Condivido le motivazioni e le ragioni che hanno portato alla stesura dell ordine del giorno da parte del senatore Dalla Chiesa, che in primo luogo ringrazio per aver almeno parzialmente sacrificato la sua attività nel non presentare specifici emendamenti sul disegno di legge in esame. Era opportuno agire in questo modo per fungere in linea di principio da stimolo per gli enti citati nell ordine del giorno, nella speranza che possano venir meno alcune difficoltà che a volte, oltre a costituire una limitazione di fatto, sono da considerare vere e proprie ingiurie nei confronti di chi vive il problema della disabilità. Per questo motivo esprimo parere assolutamente favorevole all accoglimento dell ordine del giorno da parte del Governo. PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità. Il Governo accoglie l ordine del giorno illustrato dal senatore Dalla Chiesa. PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all esame degli articoli. (Il Presidente accerta la presenza del numero legale). Metto ai voti l articolo 1. Metto ai voti l articolo 2.

5 Metto ai voti l articolo 3. Metto ai voti l articolo 4. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso. (All unanimità). I lavori terminano alle ore 21,15. Licenziato per la stampa dall Ufficio dei Resoconti

6 Allegato DISEGNI DI LEGGE N. 3674 d iniziativa governativa «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni» ORDINE DEL GIORNO 0/3674/1/2ª Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli La Commissione giustizia del Senato, premesso che: il disegno di legge AS 3674 detta una disciplina relativa alla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittima di discriminazioni, definendo tanto le ipotesi di discriminazione diretta quanto quelle di discriminazione indiretta; il disegno di legge omette, però, di considerare forme rilevanti di «discriminazioni di fatto» presenti nell esperienza in particolare delle grandi città, le quali pur non assumendo i caratteri di comportamenti volontari finalizzati ad emarginare i disabili e rendere più difficile la loro vita di relazione raggiungono in concreto tale effetto; particolare rilievo assume, a tale proposito, la mancata realizzazione ovvero l insufficiente manutenzione degli impianti degli ascensori negli edifici di edilizia economica e popolare ed in quelli pubblici in generale; circostanza questa che, come è evidente, appare fortemente in grado di condizionare il diritto alla mobilità e le fondamentali esigenze di relazione interpersonale dei disabili; nel momento in cui il Parlamento approva una disciplina volta a contrastare l odioso fenomeno delle discriminazioni nei confronti dei disabili costituirebbe un segnale di insensibilità politica la mancata considerazione dei bisogni e delle sofferenze di chi subisce quotidianamente «discriminazioni ambientali», a ragione della propria disabilità; impegna il Governo: ad adottare tutte le misure legislative ed amministrative opportune affinché le amministrazioni preposte alla gestione degli immobili di edilizia economica e popolare e pubblici in generale mantengano in perfetta

7 efficienza tutti gli impianti ed in particolare gli ascensori necessari a consentire ai disabili l esercizio dei propri diritti civili, ARTICOLI Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi dell articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Art. 2. (Nozione di discriminazione) 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

8 Art. 3. (Tutela giurisdizionale) 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all articolo 2729, primo comma, del codice civile. 3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. Art. 4. (Legittimazione ad agire) 1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell organizzazione. 2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. 3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo. E 0,50