CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI RIPRISTINO DEI SITI DEI TERMINALI DI GNL



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DCO 12/11 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI RIPRISTINO DEI SITI DEI TERMINALI DI GNL Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell ambito del procedimento avviato con deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 21 giugno 2010, ARG/gas 90/10 21 aprile 2011 1

Premessa Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) in merito al riconoscimento dei costi di ripristino dei siti dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl). Il processo di consultazione è svolto nell ambito del procedimento avviato dall Autorità con deliberazione 21 giugno 2010, ARG/gas 90/10. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. Prima che l Autorità proceda all emanazione dei provvedimenti previsti potranno anche essere organizzate audizioni con i soggetti interessati. I soggetti interessati possono far pervenire all Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre il 31 maggio 2011. I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it. In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazionegnl@autorita.energia.it Autorità per l energia elettrica e il gas Direzione Tariffe e-mail: consultazionegnl@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it 2

INDICE PARTE I - INTRODUZIONE... 4 1 Finalità... 4 2 Il contesto normativo... 4 3 Sintesi osservazioni emerse nell ambito degli incontri bilaterali... 5 4 Considerazioni preliminari... 6 PARTE II PROPOSTE PER IL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO DEI COSTI DI RIPRISTINO... 8 5 Ambito di applicazione... 8 6 Definizione dei costi di ripristino... 8 7 Criteri per la determinazione della componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino... 8 8 Criteri per la determinazione e l aggiornamento del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino... 10 9 Trattamento dei ricavi derivanti dall applicazione del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto... 10 10 Meccanismo di conguaglio per la copertura dei costi di ripristino... 10 3

PARTE I - INTRODUZIONE 1 Finalità 1.1 Il presente documento illustra gli orientamenti dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) in materia di riconoscimento dei costi di ripristino dei siti dei terminali di rigassificazione del Gnl. 1.2 Il processo di consultazione è svolto nell ambito del procedimento avviato dall Autorità con deliberazione 21 giugno 2010, ARG/gas 90/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 90/10), ai fini della formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento dei costi di ripristino alle condizioni originarie dei siti dei terminali di Gnl. 2 Il contesto normativo 2.1 Ai sensi dell articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe dei servizi. 2.2 L articolo 1 della medesima legge orienta l esercizio di tale potere alla finalità di promuovere la concorrenza e l efficienza dei servizi, nonché di assicurarne la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull intero territorio nazionale e a condizioni di economicità e redditività. 2.3 L articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00 sottopone espressamente il servizio di rigassificazione di Gnl alla potestà di regolazione tariffaria dell Autorità, il cui esercizio deve anche assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (comma 2), permettere lo sviluppo dei terminali di Gnl ed incentivare gli investimenti per il potenziamento della relativa capacità (comma 3). 2.4 La legge n. 239/04 (articolo 1, commi 17 e 20) che ha attuato l articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto un regime di esenzione dalla disciplina di accesso dei terzi, al fine di incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture. 2.5 Nel caso di esenzione dal regime di accesso di terzi le condizioni economiche per l utilizzo dei terminali di rigassificazione non sono determinate dall Autorità, ma sono negoziate tra le parti. 2.6 I criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione nel terzo periodo regolazione sono stati definiti con la deliberazione 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08). Con la medesima delibera l Autorità ha demandato ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per il riconoscimento tariffario dei costi di ripristino alle condizioni originarie dei siti dei terminali di rigassificazione del Gnl. 4

2.7 Gli obblighi di ripristino dei siti ove sono ubicati i terminali di rigassificazione non sono definiti da un provvedimento normativo di carattere generale, ma sono inclusi nelle autorizzazioni all esercizio dell attività di rigassificazione o nelle concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Al riguardo si consideri che gli atti autorizzativi e le concessioni demaniali prevedono obblighi di ripristino differenti caso per caso e pertanto le tipologie degli interventi da realizzare (e i relativi costi) possono variare in modo significativo in relazione al terminale considerato. Si consideri inoltre che in alcuni casi non sono previsti specifici obblighi di ripristino, neanche nell ambito dei suddetti atti autorizzativi o concessori. 2.8 L Autorità, con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio, ed ha contestualmente introdotto una apposita disciplina per il riconoscimento dei costi di ripristino. Nel caso del servizio di stoccaggio, a differenza del servizio di rigassificazione del Gnl, la disciplina concessoria prevede specifici obblighi di ripristino dei siti allo scadere della concessione e una maggiore standardizzazione delle attività di ripristino. Con la medesima delibera, è stata anche demandata a successivo provvedimento la compensazione di eventuali scostamenti tra i costi di ripristino effettivi e le quote di ricavo riconosciute. 3 Sintesi osservazioni emerse nell ambito degli incontri bilaterali 3.1 Nell ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 90/10, negli ultimi mesi dell anno 2010, la Direzione Tariffe ha avviato una fase ricognitiva tramite incontri tematici bilaterali con le società che attualmente svolgono il servizio di rigassificazione o che hanno ottenuto l autorizzazione alla costruzione e all esercizio di un nuovo terminale di Gnl. 3.2 Nell ambito di tali incontri tematici sono stati presentati gli orientamenti generali dell Autorità per il riconoscimento tariffario dei costi di ripristino dei siti e sono state discusse preliminarmente alcune delle principali ipotesi di intervento. 3.3 Di seguito si riportano le principali osservazioni evidenziate dagli operatori nell ambito degli incontri bilaterali. Individuazione dei costi di ripristino 3.4 Alcuni operatori hanno evidenziato che: - i decreti di autorizzazione allo svolgimento dell attività di rigassificazione non prevedono specifici obblighi di ripristino dei siti ove sono ubicati i terminali di rigassificazione; - le concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali in alcuni casi prevedono degli obblighi di ripristino, ma tali obblighi si riferiscono esclusivamente alle aree oggetto di concessione demaniale e non riguardano il complesso delle infrastrutture di rigassificazione. 3.5 Un operatore, al contrario, ha evidenziato la presenza di obblighi di ripristino del sito nel decreto di valutazione di impatto ambientale (VIA); in particolare l operatore ha segnalato che le prescrizioni imposte dal decreto di VIA non si 5

limitano a prevedere il ripristino del sito alle condizioni originarie e che pertanto la definizione dei costi di ripristino dovrebbe includere anche i costi che l impresa dovrà sostenere per riportare i siti nelle condizioni previste dai provvedimenti applicabili, o comunque nella condizione ragionevole in base alla best practice di settore, ai fini del diverso utilizzo del sito sul quale insiste il terminale dopo la fase di decommissioning. Stima dell ammontare dei costi di ripristino 3.6 Gli operatori hanno segnalato la mancanza di stime attendibili in merito all entità dei costi di ripristino per le seguenti ragioni: - alcuni degli operatori che non hanno ancora avviato l attività di rigassificazione hanno comunicato che la stima dettagliata di tali oneri potrà essere predisposta solo al termine dei processi autorizzativi, al fine di poter tenere conto di eventuali prescrizioni derivanti da tali autorizzazioni; - un operatore ha evidenziato che la stima dei costi di ripristino utilizzata per la determinazione del fondo di abbandono si riferisce esclusivamente allo smantellamento dell impiantistica che insiste sulla superficie in concessione demaniale e dei serbatoi di stoccaggio del Gnl e pertanto dispone solo di stime approssimative in merito ai costi complessivi di smantellamento dell infrastruttura; - un operatore ha segnalato che la più recente stima dei costi di ripristino e stata realizzata nel 2001 e che pertanto il valore indicato non tiene conto degli sviluppi progettuali e autorizzativi intercorsi dal 2001 ad oggi. Criteri per il riconoscimento tariffario dei costi di ripristino 3.7 Un operatore ha chiesto di prevedere il riconoscimento dei costi di ripristino solo a partire da un periodo più vicino alla fine della vita utile del terminale, al fine di disporre di stime più attendibili e limitare l incremento delle tariffe del servizio. 3.8 Un operatore ha sottolineato che la componente di ricavo per la copertura dei costi di ripristino dovrebbe essere determinata all inizio di ciascun periodo di regolazione tenendo conto della stima aggiornata di detti costi e delle risorse già accantonate per la loro copertura. 3.9 Gli operatori in generale non hanno condiviso la proposta di detrarre i ricavi derivanti dall applicazione del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto. Un operatore in particolare ha proposto che le imprese di rigassificazione versino annualmente il gettito derivante dall applicazione del corrispettivo in un conto deposito vincolato, in modo da evitare indebite remunerazioni del capitale investito. 4 Considerazioni preliminari 4.1 Con riferimento alle osservazioni degli operatori e tenendo presente il contesto tariffario che riconosce tariffe differenziate per terminale e un fattore di garanzia che al massimo copre il 71,5% dei costi di capitale per un periodo di venti anni si evidenzia che: 6

- la diversità delle clausole di ripristino, nonché la diversa tecnologia utilizzata, comportano necessariamente un riconoscimento di oneri di ripristino differenziato per sito ovvero per impresa, nel caso in cui esistano imprese con più impianti di rigassificazione; - non sembra sussistano motivi ostativi alla circostanza di lasciare all impresa la decisione del momento in cui richiedere in tariffa il riconoscimento di eventuali oneri di ripristino, a condizione che nei confronti di eventuali clienti con contratti pluriennali sia obbligatoriamente prevista una clausola di salvaguardia nei confronti di aumenti tariffari per l applicazione di componenti finalizzate alla copertura dei costi di ripristino; - l applicazione di componenti tariffarie eccessivamente elevate (come quelle che si genererebbero se tutti i costi di ripristino fossero addebitati in prossimità del termine dell operatività dell impianto) di per sé scoraggerebbe l utilizzo del terminale e di conseguenza la raccolta dei rispettivi fondi; - d altra parte l addebito di tali oneri nel periodo in cui le tariffe dovrebbero essere mediamente più basse per effetto della riduzione del capitale investito netto, potrebbe rappresentare una buona opportunità per l impresa per attenuare le variazioni tariffarie durante l esercizio degli impianti; - in ogni caso appare opportuno, in difformità con le scelte adottate per la regolazione del servizio di stoccaggio, prevedere meccanismi che intercettino le variazioni dei costi di ripristino durante gli anni di esercizio del terminale, piuttosto che demandarle a eventuali meccanismi di conguaglio a ripristino effettuato, proprio per evitare scelte opportunistiche da parte degli operatori; - da questa scelta ne consegue che: o le perizie per valutare l entità dei costi di ripristino debbano essere eseguite nel rispetto di criteri di oggettività e indipendenza sufficientemente rigorosi; o gli oneri di ripristino non possono essere inclusi tra i ricavi coperti dal fattore di garanzia. S 1. Commentare, motivando, le considerazioni preliminari sopra descritte. 7

PARTE II PROPOSTE PER IL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO DEI COSTI DI RIPRISTINO 5 Ambito di applicazione 5.1 Il presente procedimento è finalizzato alla definizione dei criteri per il riconoscimento tariffario dei costi per il ripristino dei siti dei terminali di rigassificazione del Gnl. Tali criteri saranno applicati agli operatori che offrono la capacità sulla base delle tariffe regolate dall Autorità. 5.2 Nel caso di un esenzione totale dal diritto di accesso di terzi, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 17 della legge 23 agosto 2004, n. 239, i titolari dell esenzione definiscono liberamente i corrispettivi per l erogazione del servizio; il recupero delle risorse necessarie alla copertura dei costi di ripristino avviene pertanto attraverso le tariffe definite su base negoziale tra le parti. 5.3 Nel caso di un esenzione parziale del diritto di accesso a terzi, il corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino, calcolato come rapporto fra i costi riconosciuti complessivi ed il driver di riferimento, è pertanto applicato esclusivamente alla capacità non oggetto di esenzione. 6 Definizione dei costi di ripristino 6.1 Come già evidenziato nel Capitolo 2, nel corso degli incontri bilaterali è emerso che la normativa applicabile in alcuni casi non si limita a prevedere obblighi di ripristino dei siti, ma include ulteriori interventi volti a portare le aree, ove sono localizzati i siti di rigassificazione, in condizioni differenti da quelle originali. 6.2 Pertanto si propone che per costi di ripristino dei siti dei terminali di rigassificazione si debbano intendere i costi di smantellamento delle infrastrutture ed i costi di ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste, purché le attività che li originano siano chiaramente e inequivocabilmente disposte dai provvedimenti autorizzativi o concessori. S 2. Osservazioni in merito alla definizione di costi di ripristino ed eventuali proposte alternative motivate. 7 Criteri per la determinazione della componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino 7.1 Ai fini della copertura dei costi di ripristino, l Autorità intende introdurre una specifica componente di ricavo per il servizio di rigassificazione, non soggetta ai meccanismi di garanzia di cui all articolo 17 della deliberazione ARG/gas 92/08. 8

7.2 La modalità di calcolo della componente di ricavo differisce da quanto previsto per il servizio di stoccaggio, per tenere conto della maggiore incertezza in merito all entità dei costi di ripristino, dovuta sia alla variabilità degli obblighi previsti dalla normativa autorizzativa e concessoria, che alla specificità degli interventi di ripristino nei singoli impianti di rigassificazione. A titolo esemplificativo si considerino i differenti interventi che devono essere previsti per il ripristino dei siti nei casi di terminali on-shore e off-shore e, tra questi, tra terminali costituiti da unità galleggianti o alloggiati in specifiche piattaforme al largo delle coste. 7.3 In particolare si propone che la componente di ricavo annua per la copertura dei costi di ripristino sia pari al rapporto fra la stima complessiva dei costi di ripristino, al netto dei fondi già accantonati, e il periodo residuo di operatività del terminale. 7.4 Il soggetto responsabile della stima dei costi di ripristino potrebbe essere proposto dall impresa di rigassificazione e sottoposto al vaglio degli uffici della Direzione Tariffe. In alternativa le imprese di rigassificazione potrebbero selezionare il soggetto responsabile della stima dei costi di ripristino da un apposito elenco, predisposto dall Autorità. In ogni caso la perizia dovrà attestare che i costi previsti siano attinenti esclusivamente e inequivocabilmente alle opere di ripristino derivanti da obblighi normativi (concessioni o decreti autorizzativi). 7.5 A prescindere dalle procedure di selezione del perito, l ammontare dei costi di ripristino dovrebbe essere sottoposto all approvazione da parte dell Autorità, contestualmente con l approvazione delle proposte tariffarie per l erogazione del servizio. 7.6 Per quanto riguarda la determinazione del periodo di operatività del terminale, l Autorità intende definire tale parametro per ciascun terminale di rigassificazione, tenendo conto delle specificità tecniche. Si sottolinea al riguardo che l attività di rigassificazione del Gnl può essere svolta utilizzando tecnologie caratterizzate da periodi di operatività differenti (terminali on-shore e off-shore). 7.7 L Autorità intende anche lasciare all impresa la decisione di quando attivare la componente tariffaria a copertura dei costi di ripristino. Tale soluzione potrebbe consentire di compensare la riduzione delle tariffe nel tempo per effetto del progressivo abbattimento della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione del capitale investito riconosciuto. Al riguardo, si evidenzia che l Autorità intende valutare una possibile modifica dei criteri per la remunerazione del capitale investito a partire dal quarto periodo di regolazione tariffaria (che avrà inizio il 1 ottobre 2012), prevedendo l introduzione di una quota di ricavo costante nel tempo, al fine di evitare effetti distorsivi per la concorrenza tra i terminali di rigassificazione del Gnl. Il principale elemento che determina il livello della tariffa è infatti attualmente rappresentato dal periodo pregresso di operatività dell impianto. 9

8 Criteri per la determinazione e l aggiornamento del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino 8.1 L Autorità intende introdurre uno specifico corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino, al fine di consentire la verifica delle somme effettivamente riscosse dalle imprese per la copertura di detti oneri. Tale corrispettivo è calcolato dividendo la componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino per la capacità di Gnl consegnabile nell anno al terminale. 8.2 Il corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino è aggiornato nel corso del periodo di regolazione attraverso l applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, al fine di tenere conto dell effetto dell inflazione. 8.3 Al termine di ciascun periodo di regolazione l impresa di rigassificazione potrà chiedere la revisione dei costi di ripristino su istanza motivata, al fine di riflettere, oltre all evoluzione dei prezzi delle materie prime, possibili innovazioni tecnologiche o variazioni del quadro normativo; anche tale revisione dovrà essere supportata da stima peritale. 8.4 Nel caso di una revisione dei costi di ripristino, la componente di ricavo è determinata dividendo il valore aggiornato della stima, al netto dei ricavi già accantonati, per la vita tecnica residua del terminale di rigassificazione. S 3. Osservazioni in merito alla determinazione e l aggiornamento del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino ed eventuali proposte alternative motivate. 9 Trattamento dei ricavi derivanti dall applicazione del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto 9.1 L Autorità intende trattare i ricavi derivanti dall applicazione del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino come posta rettificativa, ai fini del calcolo della remunerazione del capitale investito riconosciuto, in quanto tali ricavi costituiscono una fonte di finanziamento non oneroso per l impresa, in analogia con quanto previsto per il servizio di stoccaggio. Le quote di ammortamento continueranno ad essere riconosciute in riferimento al capitale investito lordo non rettificato. S 4. Osservazioni in merito al trattamento dei ricavi derivanti dall applicazione del corrispettivo ed eventuali proposte alternative motivate. 10 Meccanismo di conguaglio per la copertura dei costi di ripristino 10.1 L Autorità ritiene che l aggiornamento su base annuale del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino attraverso l applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, la possibilità di rivedere le stime dei costi di ripristino al termine di ciascun periodo di regolazione ed il recupero degli ammontari stimati 10

sul periodo residuo di operatività del terminale consentano di accantonare le risorse necessarie alla copertura di detti oneri, senza la necessità di definire un meccanismo di conguaglio per la copertura degli oneri di ripristino effettivamente sostenuti. 10.2 Al fine di ridurre il rischio che eventuali fondi eccedenti il reale fabbisogno per il ripristino rimangano in capo all impresa, l Autorità intende rendere obbligatoria una perizia in prossimità del termine dell esercizio dell impianto, prevedendo che la componente tariffaria relativa al ripristino possa assumere anche valore negativo. S 5. Osservazioni in merito alla mancata previsione del meccanismo di conguaglio ed eventuali proposte alternative motivate. 11