CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattolica Cattolica Assi curazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n 16-37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n 00320160237 E' iscritta all' albo Imprese ISVAP n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadi ge Cangrande, n 16-37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 richiestadannicard.cattoli ca@dica.i t CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. D115 F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: recl ami@cattolicaassicurazioni.i t Fax: 045/8372354 Telefono: 045/8391622 Contratto di Infortuni PROGRAMMA SALUTE
NOTA INFORMATIVA PROGRAMMA SALUTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurazione o contratto Assicurato Beneficiario Centrale Operativa Centro di telemedicina Centro medico di riferimento Contraente Convalescenza a domicilio Day hospital Durata Franchigia/Scoperto Grandi interventi chirurgici Inabilità temporanea Indennizzo Infortunio Insorgenza Invalidità permanente Il contratto di assicurazione. La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. La persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi dell'assicurato in parti uguali tra loro. La struttura di Mapfre Warranty Strada Trossi 66 13871 Verrone (Biella), costituita da: medici tecnici, operatori. E in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto. La struttura della Centrale Operativa, costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all erogazione del secondo parere medico. la strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con la Centrale Operativa, che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica Soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l assicurato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l assicurato. La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici. Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. Gli interventi espressamente richiamati da pag.50 a pag. 54 delle Condizioni di polizza. La perdita temporanea a seguito di infortunio totale o parziale della capacità dell assicurato di attendere alle attività attività professionali dichiarate. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.. Epoca in cui manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi della malattia. La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 1 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE
Istituto di cura Malattia Malattia improvvisa Parti Polizza Premio Prestazioni Ricovero /degenza Rischio Sforzo Sinistro Sport professionistico Società Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia di acuta manifestazione di cui l assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. il Contraente, l Assicurato e la Società. Il documento che prova il contratto di assicurazione; La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate. Relativamente alla sezione Assistenza, sono i servizi prestati dalla Centrale Operativa all assicurato. La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. La possibilità che si verifichi il sinistro. evento straordinario e improvviso in cui, per evincere una resistenza esterna, è richiesto l impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell assicurato. Evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. 2 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Dati Societari Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n 16 37126 Verona tel. 0458391111 fax 0458391112 sito internet: www.cattolica.it e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 96 6 Registro delle Imprese di Verona n 00320160237; iscrizione ll alb o Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all Albo dei gruppi assicurativi al n. 019. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato è pari a 1.265 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro totale riserve patrimoniali: 979 milioni di euro). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,13 ed è determinato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA: Qualora fosse scelta la forma con tacito rinnovo, le parti possono disdettare il contratto comunicando tale decisione all altra parte tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire almeno trenta 30 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia all art 9 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Qualora fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza del contratto 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: Sezione Infortuni - morte per infortunio, meglio descritta e disciplinata negli artt.22-25 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - invalidità permanente per infortunio, meglio descritta e disciplinata negli artt.26-33 delle condizioni generali di - diaria da ricovero per infortunio, meglio descritta e disciplinata negli artt.41-45 delle condizioni generali di - diaria da immobilizzo, meglio descritta e disciplinata nell art.46 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - inabilità temporanea per infortunio, meglio descritta e disciplinata negli artt.38-40 delle condizioni generali di - rimborso spese di cura per infortunio, meglio descritta e disciplinata nell art. 47 delle condizioni generali di La copertura infortunio può essere operante durante lo svolgimento della attività professionale indicata in polizza e/o di ogni altra attività di carattere non professionale, si rinvia al art.19 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Sezione Malattia - invalidità permanente da malattia, meglio descritta e disciplinata negli art. 69-72delle condizioni generali di - diaria da ricovero per malattia o parto, meglio descritta e disciplinata nell art.74-77 delle condizioni generali di - rimborso spese di cura per grandi interventi chirurgici, meglio descritta nell art. 82-97 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Sezione Assistenza Con la garanzia assistenza la Società assicura, tramite l intervento della Centrale Operativa, le prestazioni di servizi di assistenza meglio descritte e disciplinate negli artt. 99-125 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli 3 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE
aspetti di dettaglio; AVVERTENZA: L assicurazione non comprende gli infortuni causati dalla pratica di alcuni sport (art. 54 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio); dalla guida di veicoli o natanti senza abilitazione a norma di legge in vigore e avvenuti in una delle circostanze elencate all art. 67 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. La copertura malattia non è operante per malattie, malformazioni, difetti fisici o patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto e non comprende gli altri casi elencati all art. 81 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni della garanzia assistenza devono essere preventivamente richieste dall assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte entro ciascuna annualità assicurativa. Le prestazioni all estero saranno erogate solo entro i primi sessanta giorni di permanenza continuativa all estero (art. 123 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio). La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo per la copertura infortuni; si rinvia al art. 20 elle condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Per la copertura malattia la garanzia ha effetto dal 30 giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto, dal 180 giorno successivo a quello del pagamento e ffettivo per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello del pagamento effettivo per il parto; si rinvia all art. 78 delle condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio e/o malattia compreso nell assicurazione, l assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza come indicato agli artt.28-33/40; 63-66; 70-71 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Esempio: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 100.000 franchigia pari al 3% assoluta in caso di sinistri con accertamento di un invalidità pari al 10% (sulla base delle percentuali indicate nella tabella 1 delle Condizioni generali di assicurazione. indennizzo pagato all assicurato pari a 7.000 (l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata al netto dell eventuale franchigia) AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede la cessazione automatica della copertura assicurativa per raggiunti limite di età. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative alle circostanze del rischio possono essere causa di annullamento del contratto e/o di limitazione dell indennizzo dovuto, secondo quanto previsto dagli artt.1892-1893 CC riportati negli artt.1-2 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: La sopravvenienza in corso di contratto di alcune affezioni quali intossicazione cronica alcolica; tossicodipendenza, sindromi psico-organiche, schizofrenia, immunodeficienza acquisita ed altre indicate all art. 10 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso la Società restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve comunicare alla Società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio secondo quando previsto dall art. artt.1897 1898CC.. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, nonché la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall artt.7-8 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. L assicurato deve comunicare alla Società ogni cambiamento della sua attività professionale. In caso di mancata comunicazione se si verifica un infortunio durante lo svolgimento di una diversa attività l indennizzo verrà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio oppure in misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio. Per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di cui sopra si rinvia all art.49 4 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE
delle condizioni generali di contratto. Esempio: Nella seguente tabella si specificano le percentuali di indennizzo corrisposto all assicurato che abbia dichiarato di svolgere un attività diversa da quella effettivamente prestata. 6. Premi Attività svolta al Attività dichiarata momento del sinistro Classe di rischio A B C D A 100 100 100 100 B 72 100 100 100 C 57 79 100 100 D 47 65 83 100 Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicate nel contratto e può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l agente in qualità di agente della Società; - contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. E possibile il frazionamento del premio con i seguenti aumenti del premio imponibile: - rateazione semestrale aumento 2% - rateazione quadrimestrale - aumento 2% - rateazione trimestrale aumento 2% AVVERTENZA: la Società e/o l intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Come riportato all art. 13 delle condizioni contrattuali, con espressa pattuizione, risultante dalla scheda di polizza, capitali, somme assicurate, diarie, massimali e premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita o FOI) elaborato dall istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice corrispondente alla decorrenza contrattuale con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza annuale del premio e, ove la percentuale risultasse inferiore, l adeguamento minimo sarà del 2%. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l indice relativo al sesto mese precedente l ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio in scadenza. E in facoltà delle parti rinunciare, per il premio in scadenza, all indicizzazione, mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata o fax) da inviarsi all altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio. In tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio rimarranno quelli risultanti dall ultima variazione accettata. 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia all art.9 delle condizioni di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Dopo il secondo sinistro denunciato, indennizzabile ai sensi delle garanzie operanti in polizza, le Parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell indennizzo mediante raccomandata a.r. con effetto dal 30 giorno succes sivo alla data di ricevimento. (art. 11-12 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 5 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda (art.2952 CC). 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana 11. Regime fiscale La polizza è soggetta all imposta nella misura del 2,5% per le garanzie infortuni e malattie e nella misura del 10% per la garanzia assistenza C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione indennizzo AVVERTENZA: Per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è avvenuto l infortunio. Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di denuncia del sinistro con specifica richiesta di attivazione di tale garanzia. Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 127-134. delle condizioni generali di contratto. La Società sostiene le spese di accertamento del danni (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo. E facoltà della Società sottoporre l assicurato a visita medico legale da parte di un proprio medico fiduciario qualora lo ritenga necessario Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia, la Società richiede la visita medica quando i postumi dell invalidità sono superiori al 25%. La Società accerta la percentuale di invalidità permanente da malattia in un periodo compreso tra sei e dodici mesi dalla data di denuncia della malattia. Per gli aspetti di dettaglio di rinvia all art. 72 delle condizioni contrattuali. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Indicando i seguenti dati: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n 16-37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it - Nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n 2 1 00187 Roma Fax 06/42133206, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo all ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o del perito di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all autorità Giudiziaria. 6 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE
14. Arbitrato Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell indennizzo possono essere risolte in via arbitrale mediante l incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell arbitrato coincide con il comune ove ha sede l Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell assicurato. AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell assicurato di ricorrere all Autorità Giudiziaria. **** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista 7 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE