Anno XXXVI BARI, 28 SETTEMBRE 2005 N. 122



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Anno XXXVI BARI, 28 SETTEMBRE 2005 N. 122 Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l elezione dei componenti l Ufficio di presidenza dell Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti. Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì. Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33-70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379. Abbonamento annuo di a 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita a 1,34. I versamenti per l abbonamento effettuati entro il 15 giorno di ogni mese avranno validità dal 1 giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15 giorno e comunque entro il 30 giorno di ogni mese avranno validità dal 15 giorno del mese successivo. Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Il testo originale su carta da bollo da a 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista. L importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltre IVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione). Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione. LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE. SOMMARIO PARTE SECONDA Atti e comunicazioni degli enti locali COMUNE DI CAPURSO (Bari) Modifiche Statuto Comunale COMUNE DI CORATO (Bari) Modifiche Statuto Comunale Pag. 12388 Pag. 12391

12388 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 28-9-2005 PARTE SECONDA Atti e comunicazioni degli enti locali COMUNE DI CAPURSO (Bari) Modifiche Statuto Comunale IL CAPO SETTORE AA.GG. ART. 7 PARI OPPORTUNITA Inserire nuovo comma 1 : Il Comune ricerca e attua azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi della L. 125/91 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali. all ex comma 2 ora comma 3 : - sostituire la frase dall art. 51 della L. 08/06/1990, n. 142 con agli artt. 89, 90, 107, 109, 110 del D.Lgs. 18/06/2000, n. 267. RENDE NOTO Che con deliberazione di C.C. n. 40 del 28/07/2005, esecutiva il 04/09/2005, è stato modificato lo Statuto Comunale, cosi come riportato negli articoli che seguono: ART. 1 COMUNE DI CAPURSO Al 1 comma: - inserire: Il Comune di prima di Capurso e un Ente prima di autonomo; - sopprimere la parola Comune. Al 3 comma: - inserire: statutaria prima di normativa e amministrativa, nonché impositiva dopo organizzativa; - aggiungere dopo finanziaria nell ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. ART. 3 FINALITA al 1 comma, lett. J): - eliminare, dopo la parola infanzia la vocale e ; - inserire ed i soggetti diversamente abili dopo la parola anziani. ART. 9 ORGANI DEL COMUNE Al comma 1 - inserire dopo organi le parole di governo ; Al comma 2 : - inserire dopo imparzialità la parola trasparenza. ART. 10 CONSIGLIO COMUNALE Al comma 1 : - inserire la frase Il Consiglio Comunale rappresenta l intera comunità prima delle parole la legge; - inserire le parole il numero prima di e la posizione. Al comma 2 : - sopprimere il 2 comma e sostituirlo con Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento. ART. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO Al comma 1 lett. B): - sostituire art. 27, comma 1, L. 142/90 con art. 34 D.Lgs. 267/2000 ;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 28-9-2005 12389 - sostituire art. 31 L. 81/1993 con art. 82 D.Lgs. N. 267/2000 ; Al comma 1 lett. n): - sopprimere la frase nomina della commissione elettorale comunale ; - sostituire art. 57, L. 142/90 con artt. 234-241 del D.Lgs. 267/2000 ; - sostituire L. 154/81 con art. 69 D.Lgs. N. 267/2000 ; - sostituire art. 17, L. 142/90 con art. 22 D.Lgs. N. 267/2000. ART. 12 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO Al comma 1 : - sostituire art. 1, L. 15/10/93, n. 415 con art. 40 D.Lgs. N. 267/2000. ART. 16 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Al comma 9 : - inserire dopo mozione la parola motivata ; - sopprimere dei 2/3 ; - inserire dopo maggioranza la parola assoluta. ART. 17 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Al comma 1 lett. b): - sopprimere la parola sentito e sostituila con le parole d intesa con. ART. 18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO Al comma 1 : - sopprimere le parole sentito il Sindaco stabilisce gli argomenti all o.d.g. e ; - sopprimere la lett. b) di propria iniziativa ; Al comma 3 : - inserire dopo Consiglieri le parole o il Sindaco e sostituire le parole ad acquisire con la parola a richiedere ; Inserire comma 4 : Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio. ART. 21 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE Il comma 1 viene sostituito con il seguente nuovo comma 1 : - Le dimissioni del Consigliere dalla carica possono essere o dichiarate nel corso di una seduta consigliare o indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere registrate immediatamente protocollo dell Ente nell ordine temporale di presentazione. ART. 26 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA Il comma 1 viene sostituito con il seguente nuovo comma 1 : - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori dallo stesso nominati, non superiori a un terzo dei Consiglieri Comunali (non superiori a sette tra cui il Vice-Sindaco) ; Al comma 3 viene aggiunto in coda: - Prendono parte alle riunioni di Consiglio Comunale senza diritto di voto e non concorrono alla determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni, essi possono presentare proposte della Giunta o relazionare su materie per le quali sono stati delegati a partecipare alla relativa discussione. ART. 34 COMPETENZE DEL SINDACO Viene soppresso il punto 10);

12390 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 28-9-2005 - Al punto 13) viene sostituito dall art. 38 della legge n. 142/90 con dell art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000 ; Dopo l art. 34 vengono aggiunti: ART. 34 BIS RAPPRESENTANZA DELL ENTE Il Sindaco assolve alle funzioni di rappresentanza istituzionale dell Ente. La rappresentanza sostanziale verso l esterno è attribuita alla dirigenza/responsabile di settore, quale espressione della competenza ad impegnare lente verso l esterno. L esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuita a ciascun dirigente/responsabile di settore in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente/responsabile, di settore individuato. Ai dirigenti/responsabili di settore è altresì attribuita la rappresentanza dell Ente per il compimento dei seguenti atti: a) stipulazioni di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati; b) stipulazioni di atti costitutivi e relative modificazioni, in società o aziende alle quali partecipi l Ente. Resta al Sindaco la rappresentanza dell Ente nei seguenti caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale: a) rappresentanza dell Ente in manifestazioni politiche; b) stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di Comuni; c) stipulazioni di accordi di programma; d) atti di gemellaggio. Per la stipulazione degli atti di cui al precedente comma il Sindaco può delegare uno degli Assessori o l Assessore competente. ART. 34 ter COSTITUZIONE IN GIUDIZIO I dirigenti/responsabili di settore dell ente promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l incarico al patrocinatore dell Ente. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti/responsabili di settore per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell esercizio della competenza di cui al precedente comma. ART. 46 PRINCIPI Al 1 comma: inserire dopo la parola democrazia la frase di trasparenza e di economicità e di pubblicità e dopo la parola procedure la frase nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo l art. 46 viene aggiunto: ART. 46 bis NOMINA COMMISSARIO PER MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue. Il Segretario generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al Presidente del Consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario perla predisposizione dello schema e per l approvazione del bilancio, nell ipotesi di cui all art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra i segretari comunali o dirigenti in quiescenza, revisori dei conti che abbiano svolto un incarico triennale completo presso enti locali, segretari provinciali o dirigenti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 28-9-2005 12391 amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti Locali. Qualora l incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerativo si applicano le disposizioni in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi di cu all art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro, Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Generale informa dell accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare Commissario. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini. Lo predispone d ufficio entro dieci giorni dalla nomina. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata, in forma amministrativa, l avviso di convocazione della seduta, con l avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata press la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di contabilità per l approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente; dell avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del, Consiglio, ai sensi dell art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. ART. 48 PUBBLICITA Al 1 comma: - sostituire dall art. 4 - comma quarto - della legge n. 142/90, così come sostituito dall art. 1, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265 con dall art. 6 - comma quinto - del D.Lgs. 267/2000. ART. 51 REFERENDUM COMUNALI Al 4 comma: - inserire dopo la parola civico, la frase in sua assenza dal Segretario Generale comunale ; Al 5 comma: - inserire dopo la parola civico, la frase in sua assenza dal Segretario Generale comunale. ART. 60 MODALITA DI INTERVENTO Al 3 comma: - inserire, dopo il numero 241 la frase e successive modificazioni ed integrazioni. Al 6 comma: - inserire, dopo il numero 241 del primo e secondo capoverso, la frase e successive modificazioni ed integrazioni. Capurso, 20 settembre 2005 Il Capo Settore AA.GG. Geom. Antonio Perilli COMUNE DI CORATO (Bari) Modifiche Statuto Comunale Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29.07.05, avente per oggetto: Variazione Statuto Omissis DELIBERA 1. APPROVARE la modifica degli artt. 55 e 56 del vigente Statuto, nei termini di seguito trascritti:

12392 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 28-9-2005 Art. 55 Referendum 1. Il referendum è volto a realizzare il migliore coordinamento fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l attività degli Organi di Governo dell ente. Esso è consultivo, propositivo o abrogativo e ha ad oggetto esclusivamente materie di competenza degli Organi di Governo dell Ente. 2. Il referendum consultivo è indetto su iniziativa del Consiglio Comunale al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione cittadina in ordine ai problemi di carattere generale. 3. Il referendum abrogativo ha ad oggetto tutti gli atti degli organi di governo dell Ente ad eccezione di quelli relativi alle materie tassativamente indicate al c. 6 del presente articolo. Esso è indetto su iniziativa dei cittadini o di due o più Consigli Circoscrizionali. Con il referendum abrogativo gli elettori sono chiamati ad esprimere il proprio voto a favore o contro la proposta di abrogazione dell atto sottoposto a referendum. 4. Il referendum propositivo ha ad oggetto proposte di delibera in materie di competenza degli Organi di Governo dell Ente ad eccezione di quelle tassativamente indicate al c. 6 del presente articolo. Esso è indetto su iniziativa dei cittadini o di due o più Consigli Circoscrizionali. Con il referendum propositivo gli elettori sono chiamati ad esprimere il proprio voto a favore o contro la proposta di delibera. 5. Il Comune favorisce l esperimento del referendum e mette a disposizione un ufficio comunale per la raccolta delle firme e per la loro autenticazione. Il medesimo ufficio assicura ai promotori l assistenza tecnica per la redazione dei quesiti referendari. 6. Non possono essere indetti referendum abrogativi o propositivi nelle seguenti materie: a) tributi locali; b) tariffe; c) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali; d) argomenti sui quali sia già stato indetto un referendum nell ultimo quinquennio; e) Statuto comunale; f) Regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio Comunale, alla contabilità, ai contratti e all ordinamento degli uffici e dei servizi; g) Piano Urbanistico Generale e relativi piani urbanistici attuativi. 7. Il referendum consultivo è indetto dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati. La proposta di referendum consultivo è iscritta all ordine del giorno del Consiglio Comunale su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati. 8. Il referendum abrogativo o propositivo è indetto dalla Giunta Comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale, quando sia richiesto da un numero di cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali non inferiore al cinque per cento del corpo elettorale del Comune e comunque non inferiore a duemila, determinato ai sensi del successivo c. 11, oppure da due o più Consigli Circoscrizionali- La richiesta di referendum da parte dei cittadini è preceduta da una proposta di referendum presentata da cento promotori elettori residenti iscritti nelle liste elettorali. 9. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro ed univoco. 10. Il Sindaco, entro dieci giorni dal deposito della proposta di referendum abrogativo o propositivo, convoca ed insedia la Commissione Tecnica per il Referendum, composta dal Segretario Generale, dal Presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Comune, e dal Difensore Civico. Ove quest ultimo non sia in carica, il terzo componente è individuato nel Dirigente del Settore Affari Generali del Comune. La Commissione tecnica esprime il proprio parere sull ammissibilità del referendum nel termini stabiliti dal regolamento e lo comunica al Consiglio Comunale che delibera in conformità entro i successivi 10 gg. 11. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 28-9-2005 12393 12. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con elezioni amministrative o politiche, né nei mesi di luglio, agosto e settembre. 13. Quando la richiesta concerne il referendum propositivo è facoltà del Consiglio Comunale integrare il quesito con una o più domande anche alternative, sulla cui ammissibilità si applica la procedura prevista dall apposito regolamento. 14. Gli Organi di Governo dell Ente possono evitare il referendum propositivo o abrogativo deliberando in conformità al quesito proposto. Art. 56 Effetti del referendum 1.L indizione del referendum abrogativo sospende gli effetti dell atto sottoposto a referendum e dei provvedimenti con oggetto riconducibili al quesito referendario, salvo quanto previsto al successivo c. 4. 2. L indizione del referendum propositivo ha effetti sospensivi sull adozione di provvedimenti con oggetto riconducibile al quesito referendario, salvo quanto previsto al successivo c. 4. 3. Entro 30 gg. dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo o propositivo, il Sindaco è tenuto a sottoporre all organo di governo competente la proposta di deliberazione sull oggetto del quesito referendario. Ove al referendum consultivo o propositivo abbia partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto, ex art. 55, c. 11, l organo competente è tenuto a deliberare in conformità dell esito del referendum. In caso contrario, l organo competente delibera motivatamente, senza essere vincolato dall esito del referendum. 4. Nel caso di referendum abrogativo, gli effetti dell atto deliberativo s intendono cessati a partire dal girono successivo alla proclamazione del risultato positivo. Tale risultato è valido qualora alla consultazione referendaria abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto, ex art. 55, c. 11. L organo di governo che ha adottato il provvedimento abrogato, entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato del referendum adotta ogni eventuale ed opportuno provvedimento, al fine di disciplinare e sanare situazioni giuridiche o di fatto che investano diritti soggettivi ed interessi legittimi che non si siano consolidati prima dell indizione del referendum. In ogni caso, gli effetti sospensivi di cui ai c. 1 e 2 non operano per tutte le situazioni giuridiche consolidate con la conclusione del procedimento amministrativo. 2. ABROGARE il c. 4 art. 101 del vigente Statuto. 3. PRECISARE che la modifica al vigente Statuto sarà pubblicata sul BUR, affisso all Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi decorsi i quali entrerà in vigore e sarà inviata al Ministero dell Interno per il tramite della Prefettura.

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