Prot. n. dd. - P/152 -------------------------------------------------------------------------------------------- CONVENZIONE



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COMUNE DI RIVA DEL GARDA PROVINCIA DI TRENTO Prot. n. dd. - P/152 -------------------------------------------------------------------------------------------- CONVENZIONE contenente le norme e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di medico competente, relativamente al periodo 01.04.2011 31.03.2012, da svolgersi ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.;--- Tra i Signori:---------------------------------------------------------------------------- 1.dott.ssa LORENZA MORESCO, nata a Mezzolombardo (TN) il 26.11.1965, Segretario generale del Comune di Riva del Garda (codice fiscale 84001170228) e domiciliata per la carica in Riva del Garda P.zza 3 Novembre, 5 la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Amministrazione che ella legalmente rappresenta;------------------------------------------------------------------------------ 2.VIVIANA VIDI nata a Tione (TN) il 27.08.1955 e residente in Trento (TN) Piazza Venezia n. 34, libero professionista, (codice fiscale VDIVVN55M67L174G), la quale interviene e agisce nel presente atto quale rappresentante legale della Società MEDICINA 2000 S.A.S., con sede in Trento (TN) Piazza Venezia, n. 34 (partita I.V.A. 00674910229).-------------- Premesso che con determinazione del Servizio Personale n., di data, esecutiva, è stato affidato, per il periodo 01.04.2011-31.03.2012, alla società MEDICINA 2000 Sas di Trento, l'incarico di medico competente, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.; --------------------- si conviene e si stipula quanto segue:--------------------------- pag. 1 di 8

ART. 1 Oggetto del servizio Il Comune di Riva del Garda affida alla Società MEDICINA 2000 S.r.l. di Trento, che accetta, l incarico relativo al servizio di medico competente del Comune di Riva del Garda, per il periodo 01.04.2011 31.03.2012, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.------------------------------------ Sono comprese nel citato servizio le seguenti prestazioni:------------------------ a)effettuazione della visita obbligatoria ai luoghi di lavoro in collaborazione con il RSPP, collaborando con quest'ultimo e con il datore di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione dell azienda, ovvero dell unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori;--------------------------------------------------------------------- b)effettuazione della valutazione del posto di lavoro e/o altra documentazione inerente l'igiene e Medicina del Lavoro ai fini della redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria; --------------------- c)partecipazione (per gli aspetti sanitari) alla compilazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;--------------------------------------------------------------------------- d)partecipazione alla riunione annuale;------------------------------------- e)fornitura assistenza tecnico-normativa in tema di Medicina ed Igiene del Lavoro per tutto il periodo dell'incarico di Medico competente;----------------------------------------------------------------------------- f)tenuta dei rapporti con gli organi ispettivi, INAIL e organizzazioni sindacali per problemi inerenti l'igiene e Medicina del Lavoro;------- pag. 2 di 8

g)effettuazione degli accertamenti sanitari di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, esprimendo i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; h)fornitura delle informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti clinico-strumentali a cui sono sottoposti e sui risultati degli accertamenti stessi;--------------------------------------------------------- i)istituzione, compilazione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e della documentazione obbligatoria;------------------------- j)tenuta dello scadenziario degli accertamenti clinico-strumentali periodici;----------------------------------------------------------------------- k)relazione sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari;- l)consegna ai lavoratori interessati della copia degli accertamenti clinicostrumentali eseguiti. ART. 2 Medico competente designato dalla Società di Servizi La Società di servizi MEDICINA 2000 S.A.S. di Trento provvederà all'individuazione del Medico competente in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, il quale è tenuto a svolgere i compiti fissati dall art. 25 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente atto. ----------------------- Il Medico competente dovrà collaborare fattivamente con l Amministrazione comunale, al fine di adempiere a quanto stabilito, sia per quanto attiene agli aspetti generali che particolari, dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.------------------------------------------------------------- ART. 3 Durata del servizio L'affidamento dell'incarico oggetto del presente atto decorrerà dalla data 01 pag. 3 di 8

aprile 2011 fino al 31 marzo 2012.----------------------------------------------- ART. 4 Compensi L ammontare del compenso dovuto dal Comune alla Società incaricata del servizio di cui alla presente convenzione, comprensivo di tutte le voci, è quello risultante dall'offerta di seguito richiamata: a)per l'incarico di Medico competente importo complessivo - di Euro 3.000,00 da maggiorarsi dell'iva 20%,= come da offerta n. 37/2011M dd. 29/03/2011, acquisita in atti in pari data al prot. n. 2011009636, b)compenso dovuto in relazione agli accertamenti sanitari che verranno effettivamente eseguiti e alle ulteriori prestazioni eventualmente richieste, da calcolarsi in base al tariffario prestazioni sanitarie riportato nell'offerta n. 37/2011M sopra citata. ART. 5 Modalità di pagamento Il compenso di cui all art. 4 lett. a) da corrispondersi dal Comune di Riva del Garda alla società di servizio incaricata con la presente convenzione sarà liquidato in due rate semestrali posticipate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture. Il compenso di cui all art. 4 lett. b) sarà liquidato in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture. ART. 6 Resoconto finale delle prestazioni professionali svolte A fine incarico la Società di Servizio incaricata dovrà predisporre un resoconto finale relativo alle prestazioni globalmente fornite di cui alla presente convenzione. ART. 7 Ulteriori obblighi da parte del consulente Le Società di servizio si impegna all attuazione dell incarico in conformità pag. 4 di 8

alle disposizioni di legge vigenti in materia e di buona tecnica e si assume piena responsabilità in ordine alla competenza e all operato del tecnico incaricato. Il servizio dovrà essere garantito in modo continuativo per tutta di durata della presente convenzione, con impegno da parte della Società a nominare un medico sostituto in caso di assenza del medico competente titolare. La Società incaricata si impegna altresì a rispettare e far rispettare il segreto su tutto quanto a conoscenza per l espletamento dell incarico.--------- Le Società di Servizio si obbliga ad effettuare l'attività oggetto della presente convezione con l organizzazione dei mezzi e delle persone necessarie ad assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata normativa, assumendo a proprio rischio la relativa gestione e sollevando l Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni provocati durante lo svolgimento dell attività. ------------------------------------------------- ART. 8 Inadempienze, controlli e penalità Il Comune di Riva del Garda potrà esercitare la vigilanza e il controllo sull operato e sul perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente atto.---------------------------------------------------------------------------- Qualora il rapporto professionale non venga espletato in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione, o in tempo utile rispetto alle richieste formulate dall Amministrazione comunale, la stessa si riserva di applicare penali, nella misura e con riferimento alle modalità di seguito indicate:-------- le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente atto convenzionale, comporteranno l applicazione della penalità pari ad euro 130,00.- (euro centotrenta/00), con la sola formalità della contestazione degli pag. 5 di 8

addebiti da parte del Comune di Riva del Garda mediante comunicazione alla Società di servizi; l importo delle penalità verrà detratto dalla rata semestrale immediatamente successiva alla rilevazione dell inadempienza;--- per le inadempienze gravi, ed in caso di recidiva, l'amministrazione si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta ai sensi di quanto previsto dall articolo successivo.---------------------------------------------------- ART. 9 Risoluzione del contratto L Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile e nei seguenti casi:---------------------------------------------------------------------------- 1.sia intervenuto a carico della Società di servizi stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;---------------------------------------------------------- 2.gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio affidato;-------------------------------------------------------------------- 3.negligenza grave; in particolare la Società sarà considerata negligente qualora cumulasse, nel corso della durata del contratto, penali per in importo pari o superiore ad euro 1.300,00 (milletrecento/00 Euro);----------------------- 4.ritardo ingiustificato nell espletamento dei compiti contrattuali, tale da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l ente appaltante vuole ottenere con il presente contratto.------------------------- Nel caso di risoluzione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla Società assuntrice del servizio, la quale avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattuali, di quanto effettivamente realizzato ed accettato dal Comune di Riva del Garda.---------------------------- pag. 6 di 8

ART. 10 Clausola compromissoria Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Comune di Riva del Garda e la Società di servizio.--------------- Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui sopra, dette controversie saranno devolute alla competente autorità giudiziaria.------------- ART. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari Si dà atto che la ditta Medicina 2000 s.a.s. ha già comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul medesimo, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge 13.08.2010, n. 136. La ditta incaricata, rispetto agli obblighi di cui alla citata disposizione legislativa, si impegna a comunicare ogni eventuale modifica relativa al dato trasmesso.------------------------------------------------------------------------------- ART. 12 Ripartizione oneri fiscali e assimilati L imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico della Società, mentre l I.V.A. sul compenso è a carico del Comune di Riva del Garda quale destinatario della prestazione. Con la sottoscrizione del presente atto, la sig.a VIVIANA VIDI, dichiara sotto la propria responsabilità in qualità di rappresentante legale della Società MEDICINA 2000 s.a.s, che la Società stessa non si trova in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, per l espletamento dell incarico oggetto della presente convenzione, a norma delle vigenti disposizioni di legge.------------------------------------ ART. 13 Registrazione e diritti di segreteria La presente convenzione, redatta in unico esemplare, è soggetta a pag. 7 di 8

registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 1 lettera B) Parte II^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1996, n. 131 con conseguenti eventuali spese poste a carico della Società, anche nell eventuale sua anticipazione da parte dell Amministrazione. Letto, accettato e sottoscritto. Riva del Garda, lì MEDICINA 2000 S.A.S Sig.ra Viviana Vidi IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Lorenza Moresco Sottoscrizione separata, ai sensi dell art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 6,7,8,9,10,11,12,13. Riva del Garda, lì MEDICINA 2000 S.A.S Sig.ra Viviana Vidi pag. 8 di 8