Acconciatori ed Estetisti Art. 2/2 c. Legge 17.08.2005 n 174 Attività di acconciatore, manicure, pedicure, svolta senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) al comune P.M.R.: 500,00 Minimo: 250,00 Massimo: 5.000,00 Modifica normativa introdotta dall'art. 10 del D.L. 31.1.2007 n 7, convertito in legge dalla L. 2.4.2007 n 40. Vedi anche l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Art. 2/4 c. Legge 17.08.2005 n 174 Attività' di acconciatore svolta in forma ambulante o con posteggio P.M.R.: 500,00 Minimo: 250,00 Massimo: 5.000,00 Il servizio a domicilio è soggetto alla D.I.A.P ed è fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nelle caserme, luoghi di cura o di detenzione ecc. Vedi anche l'art. 5 del regolamento Comunale per le attività di acconciatore. Art. 3 Legge 17.08.2005 n 174 Titolare dell'attività di acconciatore o se in forma societaria uno dei soci che svolgono l'attività, senza qualifica professionale P.M.R.: 500,00 Minimo: 250,00 Massimo: 5.000,00 Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Non costituiscono qualifica professionale gli attestati o i diplomi rilasciati da scuole non autorizzate dagli organi competenti. I soggetti qualificati professionalmente per l'attività di parrucchiere per uomo o donna, alla data di entrata invigore della presente legge, assumono di diritto la qualifica di "acconciatore" Art. 3/5 c. bis Legge 17.08.2005 n 174 Mancata presenza del direttore tecnico munito della qualifica professionale durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore Norma introdotta dall'art. 77 comma 2 del Decreto Legislativo 59/2010 Art. 2/2 Reg. Attività di Acconciatore Svolgimento dell'attività di acconciatore in locali sprovvisti dei requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria P.M.R.: 500,00 Minimo: 250,00 Massimo: 5.000,00 Art. 3/5 c.reg. Attività di Acconciatore Mancata comunicazione al comune della variazione del direttore tecnico in possesso della qualifica professionale all'attività di acconciatore La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore deve essere preventivamente comunicata al SUAP compilando apposito modello SCIA ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato Art. 4/1 Reg. Attività di Acconciatore Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all esterno dell esercizio o sulla porta d ingresso
Art. 4/3 Reg. Attività di Acconciatore Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore situato all'interno di stabile condominiale Qualora l attività sia esercitata all interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all esterno della struttura, in posto ben visibile Art. 4/4 Reg. Attività di Acconciatore Omessa esposizione delle tariffe praticate La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all interno dell esercizio Art. 4/6 Reg. Attività di Acconciatore Omessa esposizione dell'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali Art. 4/7 Reg. Attività di Acconciatore Omessa esposizione della S.C.I.A. e della ricevuta di deposito La SCIA, già Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, e la ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti Art. 5/1 Reg. Attività di Acconciatore Svolgimento dell'attività di acconciatore in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati L esercizio dell attività di acconciatore è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione certificata di inizio attività. I locali adibiti a tale attività devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene Art. 5/4 Reg. Attività di Acconciatore Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo L attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate dette attività siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. Art. 5/4 Reg. Attività di Acconciatore Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore anche se svolta presso il domicilio dell'esercente L attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate dette attività siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. Art. 5/5 Reg. Attività di Acconciatore Svolgimento di prestazioni di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in maniera non occasionale A coloro che esercitano le attività di acconciatore è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l esercizio
Art. 6/1 Reg. Attività di Acconciatore Omessa presentazione della S.C.I.A. (già D.I.A.P.) per il trasferimento di sede dell'esercizio di acconciatore Art. 6/1 Reg. Attività di Acconciatore Omessa presentazione della S.C.I.A. (già D.I.A.P.) per le modifiche dei locali o delle attrezzature Art. 6/3 Reg. Attività di Acconciatore Omessa presentazione della preventiva comunicazione al SUAP circa la sospensione dell'attività oltre 30 giorni o della riapertura anticipata La sospensione temporanea dell attività di acconciatore, oltre ai trenta giorni naturali e consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata. Art. 7/1 Reg. Attività di Acconciatore Subentro nell'attività di acconciatore (per atto tra vivi) senza avere presentato la S.C.I.A. La presentazione della S.C.I.A. per il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, consente l'immediato inizio dell attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP), a condizione che sia provata l effettiva cessione dell azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Art. 8/1 Reg. Attività di Acconciatore Subentro nell'attività di acconciatore (per mortis causa) senza avere presentato la S.C.I.A. Per le modalità inerente il subingresso per mortis causa, vedi il capitolo specifico Art. 9/1 Reg. Attività di Acconciatore Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di acconciatore La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell esercizio Art. 3 Legge 4.01.1990 n 1 Attivita' di estetista, con uso di apparecchi elettromeccanici, senza qualifica professionale P.M.R.: 860,67 Minimo: 516,00 Massimo: 2.582,00 Tutti coloro che esercitano l'attività di estetista devono essere in possesso della qualifica professionale. Art. 3 Legge 4.01.1990 n 1 Attivita' di estetista (massaggiatore o tecnico di onicotecnica, trucco cosmetico, dermopigmentazione), svolta senza la qualifica professionale P.M.R.: 860,67 Minimo: 516,00 Massimo: 2.582,00 Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica
Art. 3 Legge 4.01.1990 n 1 Assenza del responsabile tecnico munito della qualifica professionale durante le prestazioni di estetista (con o meno l'uso di apparecchiature elettromeccaniche) P.M.R.: 860,67 Minimo: 516,00 Massimo: 2.582,00 Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica Art. 12 Legge 4.01.1990 n 1 Attività di estetista, con uso di apparecchi elettromeccanici, senza avere presentato la la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) al comune P.M.R.: 344,00 Minimo: 516,00 Massimo: 1.032,00 Modifica normativa introdotta dall'art. 10 del D.L. 31.1.2007 n 7, convertito in legge dalla L. 2.4.2007 n 40. La D.G.R. 6919 del 2.4.2008 ha previsto la presentazione della D.I.A.P. la cui efficacia è immediata. Art. 12 Legge 4.01.1990 n 1 Attività di estetista, mediante massaggi di carattere estetico senza avere preventivamente presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già D.I.A.P.) P.M.R.: 344,00 Minimo: 516,00 Massimo: 1.032,00 Vedi l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Art. 12 Legge 4.01.1990 n 1 Attività di estetista, mediante massaggi effettuati con tecniche manuali orientali senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già D.I.A.P.) P.M.R.: 344,00 Minimo: 516,00 Massimo: 1.032,00 Il Regolamento degli Estetisti, entrato in vigore dal 26 novembre 2010 ha incluso queste attività tra quelle di estetista. Le attività di questo tipo già già in essere a tale data hanno tempo sino al 25 novembre 2011 per adeguarsi alle disposizioni regolamentari. Vedi anche l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Art. 12 Legge 4.01.1990 n 1 Attività di centro benessere posto in essere senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già D.I.A.P.) P.M.R.: 344,00 Minimo: 516,00 Massimo: 1.032,00 Il Regolamento degli Estetisti, entrato in vigore dal 26 novembre 2010 ha incluso queste attività tra quelle di estetista. Le attività di questo tipo già già in essere a tale data hanno tempo sino al 25 novembre 2011 per adeguarsi alle disposizioni regolamentari. Vedi anche l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Art. 3 Regolam. Attività di Estetica Esercizio dell attività di tatuatore senza la frequenza al prescritto corso di formazione Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati Art. 3 Regolam. Attività di Estetica Esercizio dell attività di applicatore di piercing senza la frequenza al prescritto corso di formazione Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati
Art. 3/10 Regolam. Attività di Estetica Mancata comunicazione al Comune della variazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetica La variazione del direttore tecnico nell attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA, (già DIAP B modifica soggetti titolari dei requisit), ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato Art. 3/11 Regolam. Attività di Estetica Attività svolta in modo ambulante o di posteggio Vedi anche l'art. 4 della Legge 1/90 Art. 4/1 Regolam. Attività di Estetica Omessa esposizione del cartello degli orari praticati Art. 4/3 Regolam. Attività di Estetica Omessa esposizione del cartello degli orari praticati da un esercizio posto all'interno di uno stabile condominiale Qualora l attività sia esercitata all interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all esterno della struttura, in posto ben visibile Art. 4/4 Regolam. Attività di Estetica Omessa esposizione del cartello indicante le tariffe praticate La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all interno dell esercizio Art. 4/6 Regolam. Attività di Estetica Omessa esposizione dell'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione Art. 4/6 bis Regolam. Attività di Estetica Omessa esposizione del cartello in cui sia riconoscibile il nome del Direttore Tecnico e dei nomi degli operatori dipendenti nonché la loro qualifica P.M.R.: 50,00 Minimo: 25,00 Massimo: 500,00 Sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.to L.vo 267/2000. Tali dati devono anche essere depositati in un apposito elenco degli operatori e dei lavoratori del settore e consegnato in copia presso il Comando della Polizia Locale Art. 4/7 Regolam. Attività di Estetica Omessa esposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già D.I.A.P.) La Segnalazione certificata di Inizio Attività (già DIAP) unitamente alla ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti
Art. 5/1 Regolam. Attività di Estetica Svolgimento dell attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati L esercizio dell'attività di estetica è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP). I locali adibiti ad attività di estetista devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene Art. 5/4 Regolam. Attività di Estetica Esercizio dell attività di estetista presso il domicilio dell esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo Le attività di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti Art. 5/5 Regolam. Attività di Estetica Svolgimento di prestazioni di estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale A coloro che esercitano le attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l esercizio Art. 5/7 Regolam. Attività di Estetica Mancata informazione ai clienti sui rischi e tossicologia da parte del tatuatore e dell applicatore di piercing E fatto obbligo a chi esercita l attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di fornire al cliente, o ai/al genitore/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati Art. 5/8 Regolam. Attività di Estetica Esecuzione di trattamenti di tatuaggio o applicazione di piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell interessato o di colui che esercita la patria potestà E fatto obbligo a chi esercita l attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di acquisire, in forma scritta, il consenso informato dell interessato se maggiorenne, oppure se minorenne dai/dal genitori/tutore, all esecuzione dello specifico trattamento. Esercizio dell attività di tatuatore senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) In riferimento anche all'art. 2 comma 1^ del Regolamento. E attività di tatuatore, quella inerente all inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle Esercizio dell attività di applicatore di piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) In riferimento anche all'art. 2 comma 1^ del Regolamento. E' attività di applicatore di piercing, quella inerente al trattamento cruento mediante l inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo Trasferimento di sede dell attività di estetica senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Indicare la tipologia specifica dell'attività
Trasferimento di sede dell attività di centro benessere senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Indicare la tipologia specifica dell'attività Trasferimento di sede dell attività di tatuatore senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Trasferimento di sede dell attività di applicatore di piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Art. 6/2 Regolam. Attività di Estetica Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell attività oltre 30 giorni naturali o consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato Art. 7 Regolam. Attività di Estetica Subingresso (per atto tra vivi) nell attività di estetista senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, nell'attività di estetica (anche nelle altre attività disciplinate dal regolamento), consente l'immediato inizio dell attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la S.C.I.A.(già DIAP), a condizione che sia provata l effettiva cessione dell azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali Art. 7 Regolam. Attività di Estetica Subingresso (per atto tra vivi) nell attività di tatuatore senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Art. 7 Regolam. Attività di Estetica Subingresso (per atto tra vivi) nell attività di applicatore di piercing senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Art. 8 Regolam. Attività di Estetica Subingresso (per mortis causa) nell attività di estetista senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Per quanto concerne le possibilità per proseguire l'attività da parte dell'erede, vedi la parte narrativa del capitolo 10^ Art. 9 Regolam. Attività di Estetica Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di estetica La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell esercizio
Art. 9 Regolam. Attività di Estetica Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di tatuatore La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell esercizio Art. 9 Regolam. Attività di Estetica Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di applicatore di piercing La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell esercizio Art. 3 Legge Regionale 17.2.1986 n 5 Estetista che fa uso di apparecchi terapeutici senza autorizzazione dell' A.S.L. P.M.R.: 2.064,00 Minimo: 1.032,00 Massimo: 10.329,00 A.S.L. Competente Proporre Ricorso a: A.S.L. Competente La direzione deve essere affidata a un medico responsabile. Nel caso di esercizio abusivo della professione medica procedere con separata Notizia di reato per l'esercizio abusivo della professione medica Art. 3.12.0 Regolamento Locale d'igiene Subentrante nell'attività di parrucchiere od estetista che non presenta la la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP Mod. B) al comune P.M.R.: 100,00 Minimo: 100,00 Massimo: 300,00 La presentazione della D.I.A.P. (modello B) relativa alla parte sanitaria, va effettuata nel caso di cambio ragione sociale e/o acqusisizione/affitto d'azienda Art. 3.12.7 Regolamento Locale d'igiene Attività di barbiere o parrucchiere per uomo o donna, estetista senza avere presentato la S.C.I.A. (già D.I.A.P). inerente i locali dell'esercizio P.M.R.: 100,00 Minimo: 100,00 Massimo: 300,00 La presentazione della D.I.A.P. (modello A) relativa alla parte sanitaria, va presentata nel caso dell'inizio della nuova attività, ampliamento, trasferimento di sede o per modifica del ciclo tecnologico. E' necessaria anche per le attività di tatuaggi, piercing, trucco permanente e bagno turco