Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.



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L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora la L. 4 gennaio 1990, n. 1. Vedi, ora, la L. 17 agosto 2005, n. 174 sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. (3) Il comma 1 dell art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento. 1. I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi. Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2. Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12, L. 25 luglio 1956, n. 860. Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativosanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico (4). 1

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 23 dicembre 1970, n. 1142. Vedi, ora, la L. 17 agosto 2005, n. 174 sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge. 2. Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860. Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento: a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio; b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia; c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda. La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore. 2

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito in regolare corso di apprendistato ed ottenuta a qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato; d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale. Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1 (5) (6). (5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1970, n. 1142. Vedi, ora, la L. 17 agosto 2005, n. 174 sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge. Vedi, inoltre, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. (6) Periodo aggiunto dall'articolo unico, L. 29 ottobre 1984, n. 735 (Gazz. Uff. 2 novembre 1984, n. 302). 2-bis. I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato. 3

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria (7). (7) Articolo aggiunto dal'art. 3, L. 23 dicembre 1970, n. 1142. Vedi, ora, la L. 17 agosto 2005, n. 174 sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge. 3. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-bis (8). Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica (9). (8) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1970, n. 1142. (9) Vedi, ora, la L. 17 agosto 2005, n. 174 sulla disciplina dell'attività di 4. Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 già esercitino i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente art. 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 (10). (10) Vedi, ora, la L. 17 agosto 2005, n. 174 sulla disciplina dell'attività di 5. A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali (11). 4

(11) Vedi, ora, la L. 17 agosto 2005, n. 174 sulla disciplina dell'attività di 5