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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'AT. 33 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N.120 L'anno 2012 il mese di Novembre il giomo.9j-', nella sede municipale del Comune di Reggio Emilia tra Il Comune di Reggio Emilia, codice fiscale n. 00145920351, rappresentato dall'assessore Matteo Sassi, nato a Reggio Emilia il 18.3.1981, nella sua qualità di Assessore alle Politiche sociali, Lavoro e Salute del Comune di Reggio Emilia (di seguito denominato Comune) presso la cui sede è domiciliato, il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Reggio ai sensi della deliberazione Giunta comunale n. 20656/222 del 6111/2012; e Ministero della Giustizia - Tribunale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia. Via Petrella no 2, rappresentato dal Dr. Francesco Maria Arcangelo Caruso, nato ad Avola (SR) il 17.4.1952 nella sua qualità di Presidente del Tribunale; Premesso che: Gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8-bis del nuovo codice della strada come modificati dall'art. 33 della legge 120/2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le l

regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutica e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità; L'art. 2 comma l del decreto ministeriale 26 marzo 200 l, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. l del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; L'art. l comma 2 del suddetto decreto ministeriale 26 marzo 200 l, specifica che il lavoro di pubblica utilità consistente nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, ha ad oggetto, tra l'altro: lettera a) "le prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari"; Considerato che: Il COMUNE di REGGIO EMILIA, quale Ente presso cui può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo; Si conviene e si stipula quanto Art. 1 segue: Si stipula la presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Delegato Dott. Francesco M.A. Caruso, Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, nella persona del legale rappresentante Sindaco Dott. Graziano DeIrio, volta ad accogliere nel territorio di Reggio Emilia, presso le strutture del Comune di Reggio Emilia, i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2

2000, n. 274 e relativo decreto ministeriale 26 marzo 2001, con efficacia immediata. Art. 2 Attività da svolgere Il Comune di Reggio Emilia consente che fino a n. di 17 (diciassette) persone condannate alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e relativo decreto ministeriale 26 marzo 2001 prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture. In conformità con quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del decreto ministeri aie 26 marzo 2001, il Comune specifica che le attività non retribuite a favore della collettività cui destinare i soggetti di cui sopra, hanno per oggetto le seguenti prestazioni : 1. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE PRESSO LE SEDI MUSEALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (PALAZZO SAN FRANCESCO, GALLERIA PARMEGGIANI, MUSEO DEL TRICOLORE) Max lo persone contemporaneamente Attività da svolgere : sorvegliare le sale espositive assegnate garantendo la custodia e la salvaguardia del patrimonio museale e delle opere esposte vigilare sul comportamento dei visitatori affinche' sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e di furto segnalare alla Direzione dei Musei osservazioni o richieste dei visitatori distribuire materiali didattici o informativi distribuire questionari o collaborare a indagini di customer satisfaction Articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana. Almeno tre ore al giorno nelle seguenti fasce: da gennaio a giugno / da settembre a dicembre sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle lo alle 13 e dalle 16 alle 19 luglio e agosto tutte le sere tranne il lunedì dalle 21 alle 24 Obblighi del soggetto avviato a lavoro di pubblica utilità e le modalità di svolgimento dell'attività le disponibilità devono essere comunicate almeno una settimana pnma le eventuali assenze almeno tre giorni prima 3

al soggetto sarà assegnato il compito di sorvegliare una sala o un ambiente delle diverse sedi museali o do svolgere compiti di assistenza e monitoraggio del pubblico 2. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE PRESSO LA BIBLIOTECA DECENTRATA DI SANTA CROCE (Via Adua, 57) Max 2 persone contemporaneamente Possibili attività da svolgere: sorveglianza della Sala Reggio e della Sala Pace al primo piano della Biblioteca al fine della salvaguardia del patrimonio librario e della tranquillità del luogo prima informazione agli utenti sui servizi erogati e sulla dislocazione del patrimonio librario e multimediale lavori di etichettatura e incartatura dei libri ricollocazione dei libri e materiali multimediali rientrati dal prestito controllo dell'ordine alfanumerico dei libri sugli scaffali. Articolazione dell'orario di lavoro: Almeno tre ore consecutive al giorno nelle seguenti fasce: da gennaio a metà giugno / da metà settembre a dicembre: mercoledì-venerdì-sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da metà giugno a metà settembre dal lunedì al sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.45 lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Le disponibilità devono essere comunicate almeno una settimana prima, le assenze almeno due giorni prima. 3. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN MATERIA DI SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI DEI POLI SOCIALI TERRITORIALI Max 1 persone Possibili attività da svolgere: PER Polo di Servizio sociale (5 Poli) attività di prima accoglienza dell 'utenza presso il Poli di servizio socile coadiuvano l'accesso agli sportelli sociali Articolazione dell'orario di lavoro: lunedì, mercoledì, venerdi e sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00 martedì pomeriggio dalle 15 alle 17 4

Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta, tenendo conto dell'attitudine del soggetto avviato, nell'ambito dell' "accordo individuale" che verrà sottoscritto tra le parti. Art. 3 Modalità di svolgimento - Modalità del trattamento L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" nel quale sarà indicato: il nominativo del referente del Comune di Reggio Emilia incaricato dei compiti di cui ai successivi artt. 4 e 6; la struttura presso la quale sarà impiegato il condannato nonché le specifiche mansioni da svolgere; l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana; gli obblighi del soggetto avviato a lavoro di pubblica utilità e le modalità di svolgimento dell'attività. Tale accordo sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività, dal condannato, dal referente del Comune di Reggio Emilia. Il Comune di R.E. si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio Ente, qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di R.E. si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il Comune si impegna altresì a garantire che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure pro filattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. 5

Art. 4 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni Il Comune di Reggio Emilia indica i seguenti soggetti incaricati, ai sensi dell' art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni: INDICARE I SOGGETTI INCARICATI: 1. Dirigente Unità di Progetto sviluppo dei progetti culturali e mussali: Dr.ssa Elisabetta Farioli Referente operativo: Sig.ra Daniela Davoli 2. Dirigente Servizio Istituzioni culturali: Dr. Giordano Gasparini Referente operativo: Bibliotecaria responsabile Biblioteca Santa Croce: Sig.ra Anna Pelli 3. Dirigente Servizio Servizi sociali: Dr.ssa Germana Corradini Coordinatrici Poli Servizi Sociali: Aurella Garziera, Elisa Guerra, Sabina Orlandini, Alessandra Margini, Chiara Bonazzi Gli stessi soggetti devono provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione, nonché alla redazione della relazione di cui all' art. 6 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, per la trasmissione al Giudice che ha applicato la sanzione. Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati. Assicurazioni Art. 5 sociali - Divieto di retribuzione. E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Il Comune di Reggio Emilia provvederà alle coperture assicurative dei condannati oggetto della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto Il Comune di Reggio Emilia ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione, nonché all'autorità incaricata del controllo individuata dal Giudice nel dispositivo della sentenza, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo quanto previsto dall'art. 6

56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, o se svolge le stesse violando gli obblighi del lavoro di pubblica utilità che si è impegnato a rispettare nell'ambito dell'accordo individuale sottoscritto, ecc.). Nel caso in cui ricorrano le violazioni di cui sopra, il Comune si riserva, nei casi di particolare gravità o recidiva, di disporre l'immediata sospensione del rapporto di pubblica utilità, dandone contestuale comunicazione alle Autorità di cui sopra. Al termine dell' esecuzione della pena sostitutiva, i soggetti del Comune incaricati ai sensi dell' art. 4 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Risoluzione Art. 7 della Convenzione Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento delle Amministrazioni stipulanti. Durata Art. 8 della Convenzione La Convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. La Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, da comunicare alle altri parti, almeno 3 mesi prima della scadenza. Le parti si riservano di apportare modifiche od eventuali integrazioni al contenuto della presente Convenzione, nel corso della sua validità. Copia della presente Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell' elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali. Il Ministero della Giustizia Nella persona del delegato 7

f. Il Comune di Reggio Emilia Nella persona del Sindaco Dott. Graziano Del. 8