SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA. nell'adunanza del 26 settembre 2007



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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Del/Par n. 12 /2007 nell'adunanza del 26 settembre 2007 Composta dai seguenti magistrati: Pres. di Sezione Mario G. C. Sancetta Presidente Consigliere Francesco Amabile Consigliere Raffaele Del Grosso Consigliere Corradino Corrado P. Referendario Francesco Uccello Relatore P. Referendario Laura Cafasso Ha adottato la seguente deliberazione: Visto l art.100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto il T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; Vista la nota in data 24 luglio 2007, n. 7485, con la quale il Comune di San Marco Evangelista (Prov. di Caserta) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131; Vista l ordinanza presidenziale n. 20 del 18 settembre 2007, con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della Sezione; 1

Udito il relatore, Primo Referendario Francesco Uccello; PREMESSO: Con nota n. 7485 del 24 luglio 2007, il Sindaco del Comune di San Marco Evangelista (CE) ha chiesto, al fine della determinazione dell obiettivo di miglioramento secondo la disciplina del patto di stabilità interno per l anno 2007, il parere di questa Sezione in ordine alla corretta contabilizzazione nel bilancio di previsione per l anno 2007 (Titolo IV dell entrata ovvero Titolo V dell entrata), del ricavato dei mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. In ordine alla richiesta di parere, il Sindaco del Comune di San Marco Evangelista ha precisato, altresì, che l Amministrazione comunale ha ricevuto, con formali decreti della Giunta Regione della Campania, contributi per il finanziamento di opere pubbliche, per venti anni concessi ai sensi della L.R. n. 51/1978 e della L.R. n. 42/1979, nella misura costante del 5% annuo, per la contrazione da parte del Comune di San Marco Evangelista di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (mutui ancora da stipulare). CONSIDERATO: In conformità all orientamento seguito dalla Sezione, si ritiene ammissibile, dal punto di vista della legittimazione soggettiva dell organo richiedente, la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di San Marco Evangelista in quanto il medesimo è organo investito, ai sensi dell art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, della rappresentanza legale esterna del Comune e, per ciò stesso, legittimato a formulare alla Sezione richieste di parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo alla attinenza del parere de quo allo specifico ambito assegnato dalla legge alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, ritiene il Collegio che il quesito afferisca certamente alla materia della contabilità pubblica e sia, dunque, da ritenere ammissibile ai sensi del richiamato art. 7, comma 8, atteso che esso concerne l interpretazione di norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri Enti pubblici e che tutelano gli equilibri economico-finanziari dei rispettivi bilanci. Al di là della formulazione del quesito, che espressamente chiama la Sezione ad esprimersi sulla corretta interpretazione di norme riguardanti l ordinamento finanziario e contabile dell ente locale, la richiesta di parere deve essere considerata oggettivamente ammissibile in quanto concerne comportamenti futuri 2

dell Amministrazione, suscettivi di produrre effetti in ordine alla vigente normativa sul Patto di stabilità interno. Nel darsi ingresso alle valutazioni nel merito del quesito posto dal Sindaco del Comune di San Marco Evangelista, occorre delineare preliminarmente l ambito applicativo delle questioni dallo stesso formulate, atteso che queste involgono sia profili di corretta allocazione in bilancio dei mutui formalmente contratti dall ente locale per la realizzazione di opere pubbliche sia profili di corretta osservanza delle disposizioni sul Patto di stabilità interno per l anno 2007. Secondo quanto riferito dall Amministrazione comunale, la Giunta Regionale della Campania ha concesso all Ente contributi pluriennali in conto capitale per l ammortamento di mutui da contrarre, da parte dell ente locale beneficiario degli stessi, con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ai sensi degli articoli 3, 11 e 16 della legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978 nonché degli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 42 del 12 dicembre 1979. L erogazione di detti contributi regionali, concessi per la realizzazione di opere pubbliche ovvero di attrezzature sportive di interesse locale, è subordinata all accensione, da parte dell ente concessionario del finanziamento, di mutui il cui importo non può eccedere l ammontare complessivo del finanziamento regionale assegnato per l intero periodo temporale cui si riferisce il programma poliennale di interventi da attuare. In caso di concorso soltanto parziale al finanziamento dell opera, l Ente è invece tenuto a deliberare, già in sede di approvazione del progetto esecutivo, le necessarie ed ulteriori forme di autofinanziamento. Se, dunque, la copertura del contributo regionale può risultare integrale o parziale (a seconda che sia prevista o meno, nel programma regionale di intervento, la corresponsione di un finanziamento in grado di assicurare il totale rimborso all Ente delle somme dovute per l ammortamento del mutuo concesso dall Istituto di credito), anche le modalità della contribuzione possono variare, potendosi prevedere la concessione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, come pure la erogazione delle rate di ammortamento mediante accrediti su appositi conti correnti intestati agli Enti destinatari dei finanziamenti ovvero direttamente agli istituti finanziatori. In termini gestionali, le diverse forme di contribuzione sopra accennate si traducono in modalità differenti di rilevazione contabile, che incidono in modo rilevante ai fini del saldo finanziario valido per il Patto di stabilità interno, specie dopo l entrata in vigore della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005), che 3

all art. 1, comma 76, ha introdotto specifiche modalità di contabilizzazione dei debiti derivanti da mutui con oneri di ammortamento a carico di amministrazioni pubbliche diverse da quelle che hanno stipulato il relativo contratto di mutuo. In particolare, il richiamato comma 76 così recita: Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell amministrazione pubblica che assume l obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad un amministrazione pubblica diversa. L amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell operazione di finanziamento, ne dà notizia all amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell operazione. Le finalità sottostanti l introduzione della predetta disciplina, come richiamate dal comma 75, attengono al consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l adesione al Patto di stabilità e crescita e si risolvono nell esigenza di neutralizzare gli eventuali effetti di cumulo delle passività risultanti a carico di più enti pubblici laddove gli stessi partecipino alla medesima operazione di finanziamento. Il principio informatore della disciplina contenuta nei commi 75 e 76 consiste, quindi, nell imputare il debito, derivante dalla stipulazione di mutui con oneri a carico di Amministrazione diversa da quella giuridicamente obbligata, direttamente in capo all Amministrazione sulla quale grava l onere della spesa piuttosto che sull Ente che formalmente ha sottoscritto il contratto di mutuo. In ossequio al principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, il legislatore ha, quindi, disposto che, in presenza di determinate condizioni, l ente locale dovrà iscrivere il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale (Titolo IV) anziché nelle entrate da accensione di prestiti (Titolo V), con contestuale allocazione al Titolo II dello stato di previsione della spesa del corrispondente importo soggetto a vincolo di destinazione. Parallelamente, l Amministrazione regionale dovrà 4

contabilizzare l operazione nel proprio bilancio tra le accensioni di prestiti ed iscrivere nella spesa il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale. Presupposto essenziale per la corretta applicazione delle disposizioni in argomento è che gli oneri di ammortamento (quota capitale) del mutuo contratto dall Ente locale risultino integralmente a carico della Regione, poiché, diversamente, l ente mutuatario risulterebbe comunque obbligato nei confronti dell istituto mutuante e dovrebbe registrare nel passivo dello stato patrimoniale il corrispondente debito di finanziamento. In tal senso, non sembra che l eventuale assunzione, da parte dell Ente locale, dell onere finanziario per interessi abbia alcuna rilevanza ai fini della corretta imputazione in bilancio, poiché la relativa spesa graverebbe sulla parte corrente senza incidere sull effettiva entità del debito assunto. Ulteriore condizione applicativa è che l Amministrazione regionale tenuta al pagamento delle rate di ammortamento provveda alla relativa erogazione direttamente nei confronti dell Istituto finanziatore, dovendo registrare detta operazione nell ambito della spesa per rimborso prestiti (Titolo III) previa formale assunzione a proprio carico del relativo onere finanziario. Pertanto, in presenza di entrambe i presupposti, peraltro espressamente richiamati dal comma 75 con specifico riguardo alle Amministrazioni statali, l Ente locale dovrà adeguarsi, in virtù del disposto di cui al comma 77 della legge citata, alla nuova disciplina dettata dal comma 76 sia pur con riferimento alle nuove operazioni finanziarie. Al riguardo, non può non aggiungersi che, in attuazione delle citate disposizioni, è ora intervenuta la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n.15 del 19 marzo 2007 e recante Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania. Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 64 e 68 della predetta legge regionale, il pagamento dei contributi pluriennali in conto capitale concessi dalla Regione Campania per l ammortamento di mutui accesi dagli enti beneficiari è effettuato dalla Regione direttamente a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate dalla Regione con gli istituti medesimi. La nuova disciplina regionale, abrogando la legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modificazioni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (20 settembre 2007), ha reso, dunque, cogente la descritta forma di finanziamento regionale prevista per l ammortamento di mutui, limitando le modalità di erogazione 5

dei contributi mediante accredito su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari dei finanziamenti ai soli casi rientranti nel disposto dell articolo 64, comma 1, lett. b (contributi straordinari da concedere con provvedimento motivato). Conseguentemente, qualora il Comune di San Marco Evangelista dovesse accendere un mutuo con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. le cui rate di ammortamento figurassero integralmente a carico della Regione Campania con pagamenti da eseguirsi (dalla stessa) direttamente a favore dell istituto finanziatore, l Ente risulterebbe tenuto ad iscrivere il ricavato del mutuo nel Titolo IV dell Entrata, alla categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione, con corrispondente vincolo di destinazione della somma accertata agli investimenti, mentre il relativo debito risulterebbe iscritto nel bilancio della Regione essendo questa tenuta, a sua volta, alla contabilizzazione del ricavato dell operazione tra le accensioni di prestiti. Va da sé, che l allocazione al titolo IV (anziché V) dell entrata derivante da mutuo potrebbe concorrere positivamente a migliorare i saldi finanziari dell Ente locale validi ai fini dell osservanza del Patto di stabilità interno per l anno 2007, saldi determinati, ai sensi dell art. 1, commi 680 e 683, della legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, quale differenza tra entrate e spese finali. PER QUESTI MOTIVI nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, all Amministrazione interessata. Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2007. Il Primo Referendario relatore f.to dott. Francesco Uccello IL PRESIDENTE f.to dott. Mario G.C. Sancetta Depositato in Segreteria in data 03 ottobre 2007 Il Dirigente del Servizio di supporto f.to dott. Giuseppe Volpe 6