F A S H I O N S P E C I A L I S T A



Documenti analoghi
1. Disposizioni generali Organizzazione Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi Svolgimento dell esame 6

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS*

Ordinanza sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Ordinanza del DFI

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI

Regolamento dell Istituto di Psicologia

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Regolamento del personale

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Regolamento sulla formazione continua dei docenti

( D.R. n 142 del ) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

Ordinanza sulla formazione professionale di base

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Ordinanza del DFI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

l esame professionale superiore di responsabile di formazione

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Presentazione Formazione Professionale


Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

REGOLAMENTO PROGETTO METANO

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

Ordinanza sulla formazione professionale di base

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

REGOLAMENTO rev. 2015

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)

REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1

SEGRETERIA STUDENTI. Indice

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

Transcript:

Gesamtverband der Schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie Schweizerische Textilfachschule Swiss Men Stores F A S H I O N S P E C I A L I S T A con attestato professionale REGOLAMENTO D ESAME per il conseguimento della Esame professionale del 13 marzo 2009 1

Gesamtverband der Schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie Schweizerische Textilfachschule Swiss Men Stores REGOLAMENTO D ESAME per il conseguimento della Esame professionale di F A S H I O N S P E C I A L I S T A con attestato professionale del 13 marzo 2009 Visto l Articolo 28 Paragrafo 2 della Legge Federale sulla Formazione Professionale del 13 dicembre 2002 l organo direzionale e gestionale emana il seguente Regolamento d Esame: 1 INFORMAZIONI GENERALI 1.1 Finalità dell esame Durante l esame si devono comprovare le competenze relative allo sviluppo di capi d abbigliamento per esterno classici secondo le direttive industriali. Al centro dell attenzione si trovano lo sviluppo individuale del taglio secondo gli svolgimenti di costruzione standardizzati nonché la fabbricazione razionale e precisa. Le titolari / i titolari del titolo realizzano prototipi risp. prodotti individuali nel pieno rispetto delle esigenze dei clienti. I loro compiti includono anche la funzione di consulenza e l analisi del corpo del cliente, la costruzione adatta al tipo nonché la considerazione del materiale impiegato. Le titolari / i titolari del titolo lavorano negli studi di modelli e/oppure nei reparti di sviluppo dei confezionisti. Nel commercio essi rivestono all interno dei reprati di acquisto delle funzioni di consulenza nel campo della garanzia della qualità che include l esattezza delle forme nonché i metodi di fabbricazione. Le conoscenze dei metodi industriali rivestono in questo un ruolo importante. Nella vendita essi possono essere impiegati nelle pretenziose funzioni di consulenza. Qui inclusa è anche la dimestichezza con innovative soluzioni di vendita, come per esempio i sistemi di distribuzione specifici del ramo per la confezione di massa. In sede d esame il candidato deve dimostrare di essere in grado di: Distinguere secondo i correnti criteri del ramo tutte le caratteristiche specifiche, l esattezza della forma e la lavorazione dei prodotti d abbigliamento e di valutare la qualità dei prodotti. Tenuto conto delle misure e della corporatura del cliente, approntare la costruzione di cartoni per lo sviluppo taglie per capi d abbigliamento dal taglio classico. Realizzare singoli capi d abbigliamento dal taglio classico confezionati su misura secondo tecniche di lavorazione razionali, e valutare la qualità del capo finito in base a fattori quali vestibilità, impiego dei materiali e fattura. di essere in grado di consigliare in modo competente e mirato un cliente esigente nel campo del classico abbigliamento esterno. Essa/esso è capace di captare le tendenze del momento ed è in grado di considerare gli aspetti di una consulenza sui colori e sullo stile. 2

1.2 Organo direzionale e gestionale 1.21 L organo direzionale e gestionale è composto dai seguenti enti operanti nel settore: Associazione Svizzera dell Industria Tessile e dell Abbigliamento Schweizerische Textilfachschule (STF) Istituto Tecnico Tessile Svizzero Swiss Men Stores 1.22 L organo direzionale e gestionale è responsabile per l intera Confederazione Svizzera. 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 2.1 Composizione della Commissione esaminatrice (di maturità professionale) 2.11 Tutti i compiti in relazione con la concessione del diploma di specializzazione vengono demandati ad una commissione esaminatrice. Essa è composta da 5-8 membri. I membri della commissione esaminatrice vengono eletti dall associazione d amministrazione per una durata burocratica di 4 anni. 2.12 La Commissione esaminatrice si costituisce autonomamente. Ha potere deliberativo in numero legale, quando la maggioranza dei membri è presente. Ogni decisione deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, la decisione finale è demandata alla/al Presidente. 2.2 Compiti della Commissione esaminatrice 2.21 La Commissione esaminatrice a) emana le Linee Guida del Regolamento d Esame e le attualizza periodicamente; b) stabilisce l importo della tassa d iscrizione all esame ai sensi del regolamento tariffario e fiscale del 31-12-1997 emanato dall Ufficio Federale della Formazione professionale e della Tecnologia UFFT; c) stabilisce le date, gli orari e la sede in cui sarà svolto l esame; d) definisce il programma dell esame; e) provvede alla preparazione e distribuzione delle prove d esame e conduce l esame; f) sceglie e nomina le esperte e gli esperti esaminatori, li forma per la loro missione e li mette in carica; g) decide in merito all ammissione dei candidati all esame o alla loro eventuale espulsione dall esame; h) decide in merito al rilascio del Diploma; i) gestisce richieste, istanze e ricorsi; j) si occupa della gestione contabile e della corrispondenza; k) delibera in merito al riconoscimento e la messa in pratica dei risultati di altri esami e di altri diplomi; l) relaziona e riferisce agli Organi Superiori e all UFFT circa le proprie attività; m) si occupa dello sviluppo e della sicurezza della qualità, in particolare per l attualizzazione regolare del profilo delle qualificazioni in corrispondenza alle esigenze del mercato del lavoro. 2.22 La Commissione esaminatrice ha facoltà di trasferire e demandare singoli compiti e la gestione contabile alla Segreteria dell Istituto Tecnico Tessile Svizzero - Schweizerischen Textilfachschule (STF). 3

2.3 Presenza di esterni / Vigilanza 2.31 L esame è condotto sotto la vigilanza e il controllo dello stato federale. Non è aperto al pubblico. Solo in casi particolari la Commissione esaminatrice può fare eccezioni. 2.32 L UFFT è puntualmente invitato ad assistere all esame e provvisto degli atti dell esame. 3 ANNUNCIO PUBBLICO, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, COSTI 3.1 Annuncio pubblico 3.11 L esame è indetto e annunciato pubblicamente almeno 6 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali attraverso e presso gli organi competenti facenti capo alle associazioni dei gestori e la stampa specializzata del settore. 3.12 L annuncio contiene quantomeno indicazioni utili circa: - le date dell esame - la tassa di iscrizione all esame - le sedi e gli uffici presso i quali è possibile iscriversi - i termini di presentazione della domanda d iscrizione - il progetto didattico interdisciplinare e le materie d esame. 3.2 Iscrizione La domanda d iscrizione all esame deve essere depositata entro il termine previsto presso la segreteria coordinatrice dell esame. Alla domanda devono essere allegati: a) un prospetto aggiornato dei corsi di formazione professionale e delle esperienze professionali maturate; b) copie degli attestati di formazione e di lavoro richiesti per l ammissione all esame; c) l indicazione della lingua in cui si intende sostenere l esame; d) copia autenticata di un documento d identità ufficiale accompagnato da una foto. 3.3 Ammissione 3.31 È ammesso all esame chiunque: a) sia in possesso dell attestato di capacità/idoneità lavorativa nell ambito tessile e dell abbigliamento, nel campo commerciale, tecnico oppure creativo il quale permette un impiego nel campo professionale tessile e dell abbigliamento oppure di un attestato equipollente; b) disponga di una pratica professionale di almeno 2 anni nell ambito dell abbigliamento oppure che possa esibire un corso preliminare pratico-professionale di un anno oltre che ad 1 anno di pratica professionale; Salvo bonifico puntuale del canono d esame secondo l art. 3.41.a) 3.32 L equipollenza di attestati e diplomi esteri è valutata e decisa dall UFFT. 3.33 La decisione circa l ammissione all esame è comunicata alla/al candidata/o per iscritto almeno tre mesi prima dell inizio dell esame. In caso di risposta negativa, la comunicazione comprende le motivazioni che hanno portato all esclusione dall esame e indicazioni utili sulle possibilità di impugnazione, nonché sull autorità o ufficio competente a cui indirizzare il ricorso e il termine entro cui presentarlo. 4

3.4 Costi 3.41 All atto della conferma di ammissione all esame la/il candidata/o sono tenuti a versare la tassa d iscrizione prevista. I canoni per la realizzazione del diploma di specializzazione e l iscrizione nel registro dei titolari di diploma di specializzazione nonché i contributi per i materiali sono raccolti separatamente. 3.42 In caso di rinuncia entro i termini previsti al Paragrafo 4.2 o di ritiro dall esame per ragioni valide e giustificabili, l importo versato, detratti i costi derivanti, viene rimborsato. 3.43 I candidati che non superano l esame non hanno diritto ad alcun rimborso. 3.44 La tassa d iscrizione per i candidati che ripetono l esame è fissata caso per caso dalla Commissione esaminatrice tenuto conto della mole e della lunghezza dell esame. 3.45 Ogni spesa per trasferte, pernottamenti, pasti e assicurazioni sostenuta per poter sostenere l esame è a carico dei candidati. 4 MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELL ESAME 4.1 Convocazione 4.11 L esame è istituito e implementato se e quando, dopo la pubblicazione dell annuncio, almeno 8 candidati per area linguistica soddisfano i requisiti richiesti per l ammissione. 4.12 La candidata o il candidato ha facoltà di svolgere l esame, a propria scelta, in una delle tre lingue ufficiali della Confederazione, ossia tedesco, francese o italiano. 4.13 La candidata o il candidato è convocata/o almeno 2 mesi prima dell inizio dell esame. La convocazione contiene: a) il programma dell esame con l indicazione della sede, della data e dell orario in cui l esame sarà svolto, nonché dei sussidi e degli ausili ammessi in sede d esame; b) l elenco delle esperte e degli esperti esaminatori. 4.14 Eventuali domande di esclusione di un esperta o un esperto devono essere inviate alla Commissione esaminatrice almeno 14 giorni prima dell inizio dell esame debitamente corredate delle necessarie motivazioni. La Commissione esaminatrice prenderà, nel caso, i necessari provvedimenti. 4.2 Rinuncia o Ritiro 4.21 La candidata o il candidato ha facoltà di ritirare la propria iscrizione fino a 4 (quattro) settimane prima dell inizio dell esame. 4.22 Oltre detto termine è possibile ritirarsi dall esame solo in presenza di ragioni valide e giustificabili. Sono considerate ragioni valide e giustificabili, in particolare: a) gravidanza b) malattia, infortunio; c) morte di un parente stretto. d) un imprevista chiamata per prestare servizio militare, nella protezione civile o nel servizio civile. 4.23 Il ritiro dall esame deve essere tempestivamente comunicato alla Commissione esaminatrice per iscritto, accompagnato da documenti attestanti la validità della richiesta. 4.3 Non amissione e espulsione 4.31 I candidati che per quanto riguarda le condizioni d ammissione fanno intenzionalmente indicazioni sbagliate oppure che cercano d ingannare in altro modo la commissione esaminatrice non vengono ammessi all esame. 5

4.32 È passibile di espulsione dall esame chiunque: a) utilizzi sussidi o ausili non ammessi; b) violi gravemente il regolamento che disciplina l esame; c) cerchi di ingannare o corrompere le esperte o gli esperti. 4.33 Espulsione dall esame è disposta e decretata dalla Commissione esaminatrice. Fintanto che la decisione in merito non è stata formulata in una forma legalmente valida, la/il candidata/o ha il diritto di proseguire l esame e portarlo a termine con riserva. 4.4 Ispettore supervisore, esperte ed esperti 4.41 Almeno un ispettore competente deve vigilare sullo svolgimento dell esame e controllare con la dovuta attenzione che tutto si svolga nel rispetto delle regole. Questi dovrà annotare e riportare eventuali osservazioni in forma scritta. 4.42 Almeno due esperte o esperti sottopongono i candidati all esame orale, ne valutano la prestazione ed esprimono un voto di comune accordo. 4.43 Almeno due esperte o esperti giudicano le prove orali, effettuano appunti per il colloquio dell esame e per lo svolgimento dello stesso, giudicano le prestazioni ed esprimono un voto di comune accordo. 4.44 Parenti e attuali o passati superiori, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato facenti vece di esperta o esperto sono tenuti ad astenersi da detto ruolo in sede di esame e valutazione del/della candidato/a. 4.5 Conclusione e seduta per l espressione della valutazione finale 4.51 A conclusione dell esame la Commissione esaminatrice si riunisce in seduta per decidere circa il superamento dell esame. La rappresentante o il rappresentante dell UFFT è invitata/o a presenziare alla seduta. 4.52 I docenti dei corsi di preparazione, parenti e attuali o passati superiori, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato sono tenuti ad astenersi dall esprimere il proprio parere quando la commissione è impegnata a decidere sul conferimento del diploma. 5 PROVE D ESAME E MATERIE 5.1 Prove d esame 5.11 L esame comprende le seguenti prove: Parte esame Tipo di same Tempo Ponderazione 1 Nozioni branca Per iscritto 6 ore 4 2 Progetto didattico Lavoro pratico secondo In concomittanza 5 interdisciplinare l ordine per iscritto con la professione ca. 80 ore 3 Presentazione del lavoro di progetto lavorative Orale 0.5 ore 1 Totale supervisione esame Totale lavoro pratico 6.5 ore 80 ore 5.12 Ogni prova d esame può essere suddivisa in sottoposizioni. Detta suddivisione viene stabilita dalla Commissione esaminatrice. 6

5.2 Materie d esame 5.21 Le determinazioni dettagliate sull esame finale sono riportate nelle linee guida sull ordinamento dell esame secondo cifr. 2.21 Bst.a. 5.22 La Commissione esaminatrice ha facoltà di decidere sull equipollenza di prove d esame superate con successo ovvero moduli di altri esami sostenuti presso istituti di livello terziario come pure sulla eventuale dispensa dal sostenere le prove corrispondenti previste dal presente Regolamento d Esame. 6 VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI VOTI 6.1 In generale Le valutazioni relative a sottoposizioni e posizioni sono espresse attraverso valori dei voti, come indicato al Par. 6.2 e Par. 6.3. 6.2 Valutazione 6.21 I voti di posizione vengono espressi in voti interi e mezzi voti second l art. 6.3. 6.22 Il voto di una parte di esame costituisce la media di tutti i voti di posizione. Esso viene arrotondato su un punto decimale. Se il metodo di valutazione conduce direttamente al voto di una parte d esame senza posizioni, allora quest ultimo viene stabilito secondo l art. 6.3. 6.23 Questo voto complessivo dell esame costituisce la media ponderata di tutti i voti delle singole parti di esame. Esso viene arrotondato su un punto decimale. 6.3 Valori dei voti Le prestazioni vengono valutate con dei voti da 6 a 1. Il voto 4 e oltre determinano le prestazioni sufficienti. Non sono ammessi altri voti al di fuori dei mezzi voti. 6.4 Condizioni per suprare l esame e per ricevere il diploma di specializzazione 6.41 L esame è da considerarsi superato quando: a) il voto complessivo non è inferiore al valore 4.0 b) il voto per il progetto didattico interdisciplinare non è inferiore a 4.0. c) il voto di una parte dell esame non è inferiore a 3.0. 6.42 L esame è da considerarsi non superato, se la candidata oppure il candidato: a) non ha inoltrato il suo progetto didattico interdisciplinare entro il termine prescritto, b) non notifica il proprio ritiro entro i termini previsti; c) non si presenta all esame senza un motivo valido e giustificabile; d) si ritira dopo l inizio dell esame senza un motivo valido e giustificabile; e) deve essere espulsa/o dall esame. 6.43 La commissione esaminatrice decide sul superamento dell esame basandosi unicamente sulle prestazioni apportate. Chi ha superato l esame riceve anche il diploma di specializzazione della Confederazione Elvetica. 6.44 La commissione esaminatrice rilascia ad ogni candidata e ad ogni candidato un diploma sull esame. Da questo è possibile avere le seguenti informazioni: a) i voti relativi alle diverse parti di esame ed il voto complessivo dell esame; b) il superamento oppure il non superamento dell esame; 7

c) in caso che il diploma non venga rilasciato, i candidati ricevono un avvertimento relativo ai mezzi d impugnazione. 6.5 Ripetizione 6.51 Chi non ha superato l esame può ripetere l esame ancora due volte. 6.52 Gli esami di ripetizione prevedono solamente quelle parti d esame in cui non sono state riscontrare prestazioni sufficienti. Se il voto della parte d esame 2 oppure 3 è insufficiente, bisogna ripetere tutte due le parti d esame. 6.53 Per l iscrizione e l ammissione all esame valgono le stesse regole e condizioni previste per la prima sessione d esame 7 DIPLOMA, TITOLO E RICORSI 7.1 Titolo e pubblicazione 7.11 I candidati che superano l esame, ricevono l attestato di formazione professionale elvetico. Detto attestato è rilasciato dall UFFT e firmato dalla Direttrice o dal Direttore dell UFFT o dalla/dal Presidente della Commissione esaminatrice. 7.12 Le/I titolari del diploma sono autorizzati ad avvalersi dei seguenti titoli protetti a livello federale: - Fashion Spezialist/in mit eidgenössischem Fachausweis - Fashion spécialiste avec brevet fédéral - Fashion specialista con attestato professionale federale Quale traduzione in inglese, si consiglia di utilizzare Fashion Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training. 7.13 I nominativi delle diplomate e dei diplomati sono pubblicati e divulgati, nonché iscritti in un registro curato dall UFFT. 7.2 Ritiro del Diploma 7.21 L UFFT ha facoltà di ritirare i diplomi acquisiti illecitamente o illegalmente. Salvo restando il diritto di adire le vie legali e intentare debite azioni penali. 7.22 La decisione dell UFFT in tal senso può essere impugnata entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua comunicazione facendo ricorso presso la Commissione di Ricorso DFE. 7.3 Rimedi giuridici 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'ufft, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni. 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'ufft. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 8

8 COPERTURA DEI COSTI 8.1 L organo direzionale e gestionale stabilisce su richiesta della Commissione esaminatrice l ammontare degli emolumenti da versare ai membri della Commissione esaminatrice, alle esperte e agli esperti. 8.2 L organo direzionale e gestionale si fa carico dei costi dell esame, nella misura in cui non siano coperti attraverso le tasse di iscrizione, la sovvenzione Federale e altri contributi. 8.3 Per poter fissare l ammontare della sovvenzione Federale, secondo le direttive indicate, dopo la conclusione dell esame va sottoposto e inoltrato all UFFT un bilancio dettagliato. Su questa base l UFFT determinerà il contributo federale per l esecuzione dell esame. 9 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento d Esame entra in vigore con l approvazione da parte dell UFFT. 10 EMANAZIONE Zurigo, gennaio 2009 Gesamtverband der Schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie Textilverband Schweiz TVS Beethovenstrasse 20 Casela postale 2900 8022 Zurigo Schweizerische Textilfachschule Commissione Didattica per la Formazione Othmar Forster, Presidente Ebnaterstrasse 5 9630 Wattwil SWISS MEN STORES Vordere Vorstadt 26 5000 Aarau Il presente Regolamento d Esame è approvato. Berna, 13 marzo 2009 UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA La direttrice: DR. URSULA RENOLD 9