Incentivi per l efficienza energetica a livello nazionale: certificati bianchi e conto termico Enrico Biele, FIRE



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Gestore dei Servizi Energetici GSE spa

Transcript:

Incentivi per l efficienza energetica a livello nazionale: certificati bianchi e conto termico Enrico Biele, FIRE Workshop Covenant Capacity 7 febbraio 2014, S. Giuseppe Vesuviano (NA)

Cos è la FIRE La Federazione Italiana per l uso Razionale dell Energia è un associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine e promuovere il ruolo degli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l uso efficiente dell energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. Certificazione EGE Esperti in Gestione dell Energia UNI CEI 11339 www.secem.eu Rivista Gestione Energia

Progetti e collaborazioni Fra i progetti conclusi: - www.enforce-een.eu - www.ener-supply.eu - www.soltec-project.eu - www.e-quem.enea.it - www.eu-greenlight.org - Enerbuilding - Eurocontract - ST-Esco www.hreii.eu/demo www.hreii.eu www.esd-ca.eu Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta. Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si segnalano l ENEA, il GSE, l RSE, grandi aziende, università, associazioni, agenzie e enti fieristici.

Finanziare: cosa Cosa si può finanziare:!!!!!! la conoscenza (sensibilizzazione e formazione); la ricerca (es. ENEA, CNR, RSE); la creazione di un mercato dell offerta e della domanda l installazione di tecnologie o l offerta di servizi; il sistema del credito (banche, investitori privati del rischio); gli errori del passato e del presente (si tratta di incentivi in parte espliciti, come il forzato decomissioning nucleare, in parte impliciti, come il mancato sviluppo delle rinnovabili). Interessante notare che in campo energetico la quarta e l ultima voce sono le più gettonate.

Le principali forme incentivanti per FER ed EE CHP/ TLR Efficienza energetica Energia termica da FER Energia elettrica da FER Conto energia termico (D.M. 28 dicembre 2012) Conto energia fotovoltaico (D.M. 5 luglio 2012) Incentivi alle FER elettriche (D.M. 6 luglio 2012) Detrazioni fiscali al 65% C.V. TLR C.B. CAR Certificati verdi e T.F.O. (in via di uscita) Altre misure (Fondo Kyoto, Fondo EEEF, incentivi locali etc.) Fonte:

I principali soggetti attuatori per incentivi a FER ed EE CHP/ TLR Efficienza energetica Energia termica da FER Energia elettrica da FER Conto energia termico Conto energia fotovoltaico GSE-ENEA-AEEG GSE Incentivi alle FER elettriche GSE Detrazioni fiscali al 65% ENEA - Agenzia delle Entrate C.V. TLR Certificati verdi e T.F.O. GSE GME GSE - GME C.B.CAR GSE GME MSE - GSE - ENEA - AEEG RSE - GME Altre misure (Fondo Kyoto, Fondo EEEF, incentivi locali etc.) Cassa Depositi e Prestiti, enti locali, Ministeri etc. Fonte:

Il meccanismo e l efficienza energetica Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi (CB) ha lo scopo di promuovere una sensibile riduzione del consumo di fonti primarie di energia mediante l incremento dell efficienza dei dispositivi di conversione energetica presso gli utenti finali. Autorità preposta Presenta i risultati in efficienza energetica Soggetto obbligato ü Effettua gli interventi ü Vende i risultati Verifica l obbligo, sanziona le inadempienze, gestisce il meccanismo Autorità per l energia elettrica e il gas, GSE Acquista i risultati Soggetto volontario Fonte figura: Distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 utenti connessi alla propria rete alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d obbligo. Società di servizi energetici; Società collegate ai distributori; Soggetti con energy manager (L.10/91); Distributori sotto la soglia d obbligo; Dal 2013 anche i soggetti con energy manager volontario o con ISO 50001.

Il meccanismo e gli interventi Si tratta di un meccanismo che prevede la determinazione di obiettivi da raggiungere annualmente crescenti per alcuni soggetti obbligati, lasciandogli la possibilità di realizzare direttamente gli interventi necessari a tal fine o di acquistare certificati che comprovino il conseguimento dei medesimi risultati da parte di altri soggetti, definiti volontari. Esempi di interventi: ü Caldaie 4 stelle e sistemi centralizzati ü Sostituzione di scaldacqua a gas con scaldacqua più efficienti ü Solare termico ü Pubblica illuminazione ü Recuperi termici

Gli attori: soggetti super partes Gestore dei servizi energetici (GSE): È il soggetto di riferimento nel campo dei titoli di efficienza energetica. Regola il meccanismo sulla base delle indicazioni fornite dai decreti ministeriali attraverso apposite delibere, accetta ed esamina (col supporto di ENEA e RSE) i progetti, gestisce la piattaforma elettronica, prepara rapporti sullo stato del meccanismo. Sito web www.gse.it. GSE ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile): Ente pubblico che, tra le altre cose, opera attività di ricerca e supporto alla P.A. e al l e g i s l a t o r e n e i t e m i d e l l e ff i c i e n z a energetica, fonti rinnovabili, nucleare, ambiente e clima, sicurezza e salute, nuove tecnologie, Ricerca di sistema elettrico. RSE (Ricerca sul Sistema Energetico s.p.a): RSE appartiene al Gruppo GSE SpA, e sviluppa tra le altre cose attività di ricerca nel settore elettro-energetico di interesse pubblico generale, finanziati con il Fondo per la Ricerca di Sistema, implementa attività congiunte con il sistema della pubblica amministrazione centrale e locale, con il sistema produttivo, con le associazioni e i raggruppamenti delle piccole e medie imprese. L Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico determina le modalità di copertura dei costi del meccanismo, commina le sanzioni, supporta il GSE nella fase iniziale del passaggio di gestione del meccanismo, supporta lo schema in generale (es. nei grandi progetti).

Gli attori: soggetti obbligati Soggetti obbligati: distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 utenti connessi alla propria rete alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d obbligo. Obbligo: conseguire risparmi annuali di energia primaria. Distributore energia eleurica Enel Distribuzione S.p.a., Roma ACEA Distribuzione S.p.a., Roma A2A ReJ EleUriche S.p.a., Milano AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino Hera S.p.a., Bologna SET Distribuzione S.p.a., Rovereto (TN) Altri Obbligo 2012 (tep) 3.005.817 163.776 140.961 60.311 32.862 29.206 67.066 Distributore gas Obbligo 2012 (tep) Società Italiana per il Gas per Azioni (TO) Enel Rete Gas S.p.a., Milano HERA S.p.a., Bologna A2A ReJ Gas S.p.a., Milano G6 Rete Gas S.p.a., Milano 2i Gas Infrastr. italiana gas S.r.l, (VR) Toscana Energia S.p.a., Firenze Iren Emilia S.p.a., Reggio nell Emilia Ascopiave S.p.a., Pieve di Soligo (TV) 588.152 291.773 182.313 164.738 115.533 91.842 86.893 82.616 66.121 Altri 830.017

Gli attori: soggetti volontari Altri soggetti che possono conseguire TEE: Soggetto volontario società controllate dai distributori obbligati imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo; società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9/1/91, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; rif: D.M. 28/12/12 imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purche' provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento. Ruolo dei soggetti volontari: possono conseguire risparmi di energia primaria (modalità in seguito descritte) e rivendere i titoli ottenuti da tali risultati ai soggetti obbligati.

Gli attori: soggetti volontari Società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; Soggetto volontario La definizione di società di servizi energetici della delibera AEEG EEN 9/11 è la seguente. Soggetti con obbligo di nomina dell energy manager; ai sensi dell articolo 19 della Legge 10/91, tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, sono obbligati ogni anno ad effettuare la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia, qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:! per soggetti operanti nel settore industriale: 10.000 tep/anno;! per soggetti operanti negli altri settori previsti dalla stessa legge: 1.000 tep/ anno. http://em.fire-italia.org/

Le nomine del responsabile della legge 10/91 per il 2013

Le nomine del responsabile della legge 10/91 Dati e stime FIRE sulle nomine 2012 della P.A.:! P.A. centrale: solo MSE, MIT e Agenzia del Territorio hanno l EM;! 7 regioni su 20;! 43 province su 110;! 7 su 10 città metropolitane; 36 comuni capoluogo su 110;! 69 altri comuni da confrontare con 954 comuni oltre i 10.000 abitanti (soglia oltre la quale in genere si stima scatti l obbligo). Per fortuna nel privato va meglio, ma non mancano le inadempienze.!

Gli attori: nuovi soggetti volontari e certificazione Dal 2013 possono partecipare al meccanismo anche le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici che provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art.19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento. Novità D.M. 28/12/12 Soggetto volontario Futuro obbligo di certificazione per SSE ed EM (ai fini dei TEE)

Schema soggetto volontario come attore I soggetti volontari (società collegate ai distributori, SSE, società con energy manager, distributori sotto la soglia d obbligo, soggetti con EM volontario/iso 50001) presentano i progetti. trasferimento TEE flussi di cassa rapporti fra le parti Fase I: Interventi GSE con ENEA/RSE richiede TEE Soggetto volontario accordo per realizzare intervento Utente Autorizza il rilascio GME Trasferisce i TEE Ricavi da minori consumi Fonte figura: Fase II: Compravendita TEE e presentazione TEE per annullamento e verifica obbligo Contrattazione bilaterale presenta TEE GSE Distributore obbligato N.B. ci si può riferire a una parte acquirente anche diversa dal D.O (es. sono ammessi anche i trader). acquisto TEE Borsa GME Soggetto volontario

Contributo tariffario trasferimento TEE I distributori hanno diritto ad un rimborso per i costi sostenuti per i progetti di efficientamento. flussi di cassa rapporti fra le parti presenta TEE Spggetto regolatore/ attuatore Distributore Componente sulle bollette di en.elettrica. e gas naturale (parte non coperta da altre risorse) Consumatori en.elettrica/gas naturale Contributo tariffario Fonte figura: Art. 9 D.M. 28/12/12

Caratteristiche dei TEE: metodologie di valutazione Standardizzata Metodologie di valutazione dei risparmi Analitica Consuntivo Standardizzata: i metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (UFR), senza procedere a misurazioni dirette. Analitica: i metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile attraverso una tipologia di intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l intervento. Consuntivo: i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto assieme ad una descrizione del progetto medesimo, debitamente approvato.

Caratteristiche dei TEE: durata e valore 5 anni, Decreti 20/07/04 8 anni per interventi sull involucro edilizio, Decreti 20/07/04 Durata dell incentivo La cogenerazione segue un iter diverso (D.M. MSE 5/9/11) ~ 90 /TEE per il 2010 e ~ 100 /TEE per il 2011 Mercato Valore dell incentivo Contrattazione tra le parti Distrib. Soggetto volontario

Titolo di efficienza energetica o Certificato bianco Viene riconosciuto un titolo di efficienza energetica, o certificato bianco, per ogni tonnellata equivalente di petrolio (tep) addizionale risparmiata a seguito di interventi per l incremento dell efficienza energetica negli usi finali. Ai fini dei TEE sono considerati solo i risparmi addizionali rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell evoluzione tecnologica, di mercato e normativa. Valore energetico del TEE 1 certificato bianco o TEE = 1 tep addizionale I valori riportati sono codificati, dal momento che i combustibili hanno un potere calorifico dipendente da vari fattori. * Valori tratti dalla Circolare MSE 219/F del 1992 ** Valore tratto dalla delibera EEN 3/08 Per i poteri calorifici inferiori, vedi la tabella 1 dell all. A della delibera AEEG EEN 9-11.

Mercato e contratti bilaterali Il meccanismo è strutturato in maniera tale che i risparmi energetici divengano monetizzabili, e dunque contrattabili, vendibili, acquistabili, dando luogo alla possibilità di aprire un I) MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA O, in alternativa, alla possibilità di effettuare accordi bilaterali tra fornitori (in genere soggetti volontari) e acquirenti (in genere distributori sottoposti all obbligo) di titoli. II) CONTRATTI BILATERALI Distributore obbligato Valore economico del TEE TEE Soggetto volontario Determinato dal mercato (tra 70-115 /tep dal 2009) Gestore dei mercati energetici (GME): emette i titoli, organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica, traccia gli scambi.

Soglie minime e cumulabilità I progetti devono avere una dimensione minima tale da permettere il riconoscimento di una quota di risparmio netto integrale. La soglia varia in funzione della tipologia di progetto. Tipologia di progetto Soglia minima in termini di risparmio netto integrale (TEE) Standardizzato 20 Analitico 40 Consuntivo 60 I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del D.M. 28/12/12 non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a: - fondi di garanzia e fondi di rotazione; - contributi in conto interesse; - detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.

I grandi progetti (art. 10 D.M. 28/12/12) Art. 10, comma 1: Per gli interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni, il proponente richiede al Ministero dello sviluppo economico l'attivazione della procedura di valutazione, ai fini dell'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, presentando il progetto di intervento. Di concerto col MATTM; Acquisito il parere della regione interessata; MSE Presenta PPPM Soggetto proponente (progetto con R> 35 ktep) Col supporto tecnico di GSE, ENEA, RSE. Fonte figura: Entro 120 giorni al massimo esprime parere sulla proposta, definisce il sistema di misura e i TEE rilasciabili In questo tipo di progetti entra direttamente in gioco il Ministero delle Sviluppo Economico. Sono previsti controlli d ufficio, premialità e possibilità di bloccare il prezzo dei titoli.

I risultati Rapporto statistico AEEG dal 1 gennaio al 31 maggio 2012 Suddivisione percentuale dei risparmi per metodo di valutazione % di TEE emessi sul totale Tipologia di soggetto al 31 mag 2012 al 31 dic 2011 Distributori elettrici obbligati 5,8 % 6,5 % Distributori gas obbligati 5,7 % 6,2 % Distributori non obbligati 0,4% 0,5 % Società di Servizi Energetici 77,8 % 81,6 % Soggetti con Energy Manager 10,3 % 5,1 % Numero di soggetti che hanno ottenuto TEE Tipologia di soggetto al 31 mag 2012 al 31 dic 2011 Distributori elettrici obbligati 8 8 Distributori gas obbligati 23 23 Distributori non obbligati 14 15 Società di Servizi Energetici 329 314 Soggetti con Energy Manager 22 15 Elab. FIRE su dati del II rapporto statistico intermedio anno d obbligo 2011 (AEEG)

Schede standardizzate Le metodologie standardizzate sono quelle di più semplice impiego; consentono di calcolare il risparmio specifico lordo annuo di ciascun tipo di intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad ogni singola unità fisica di riferimento senza effettuare alcuna misura continuativa diretta. Il risparmio per ciascun tipo di intervento e per ciascuna UFR è quantificato nelle schede standardizzate pubblicate dal GSE e soggette a periodiche revisioni. I: ambito applicativo II: algoritmo III: informazioni e documentazione da conservare

Esempio di scheda (estratto della 8T)

Esempio di scheda (estratto della 8T)

Opportunità: soggetto con obbligo di nomina dell EM Soggetto con obbligo di nomina nel settore civile (es. comune con consumi superiori a 1.000 tep/anno). Esempi di azioni: 1) Coibentazione e sostituzione di infissi con altri a doppi vetri negli edifici comunali e nelle scuole primarie (schede standardizzate 5T, 6T, 20T) 2) Solare termico ad integrazione delle caldaie a gas per la produzione di ACS (scheda standardizzata 8T). 3) E, in particolare, interventi di razionalizzazione dei consumi nella pubblica illuminazione, per cui esistono diverse schede standardizzate dedicate (17T, 28T, 29Ta, 29Tb, nuova scheda sui led per aree pedonali). 4) Caldaie centralizzate eventualmente abbinate a sistemi di termoregolazione (Scheda analitica 26T). 5) Reti di teleriscaldamento, laddove possibile (scheda analitica 22T). Portale dedicato agli EM: http://em.fire-italia.org 20 tep RNI 40 tep RNI

Oltre le schede: i progetti a consuntivo Punti di forza: ü Flessibilità; ü Applicabile a tecnologie estremamente valide attualmente non coperte da schede (e.g. inverter al di fuori dei sistemi di pompaggio, recuperi termici, forni e bruciatori); ü P ossibilità di cumulare interventi presso un unica utenza; ü In genere applicato in campo industriale: in gioco consistenti risparmi energetici (e titoli riconosciuti). Punti di debolezza: ü Complessità Fonte: elaborazioni FIRE su dati AEEG Suddivisione dei risparmi per metodo di valutazione Ripartizione percentuale interventi a consuntivo Fonte: elaborazioni FIRE su dati AEEG rapporto stat. int. 2 semestre 2012

PPPM e RVC Fase I) La proposta di progetto e programma di misura (PPPM) Presentazione PPPM Proponente Valutazione PPPM GSE/ ENEA-RSE PPPM Rev_n PPPM x PPPM Fase II) La presentazione delle richieste di verifica e certificazione (RVC) Presentazione RVC Proponente GSE/ ENEA-RSE

Riferimenti normativi sui TEE I provvedimenti principali di fonte governativa, parlamentare e ministeriale sono i seguenti:! D.Lgs. 79/1999 e D.Lgs. 164/2000: previsione di schemi di obbligo per l efficienza energetica per i distributori (art. 9 e 16 rispettivamente)! D.M. 20 luglio 2004: definizione degli schemi relativi ai certificati bianchi (i decreti originali del 24 aprile 2001, qui abrogati, non riescono a decollare a causa delle complessità)! legge 23 agosto 2004 n. 239: postcontatore (comma 34)! D.M. 21 dicembre 2007: revisione delle regole di funzionamento! D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115: previsioni di rafforzamento e miglioramento, rafforzamento dei compiti dell UTEE dell ENEA! Legge 23 luglio 2009 n. 99: prolungamento incentivi per cogenerazione a 10 anni (art. 30)! D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28: previsioni di rafforzamento e revisione sostanziale dello schema! D.M. 28 dicembre 2012 aggiornamento del meccanismo e definizione obiettivi 2013-2016 I provvedimenti principali dell AEEG sono i seguenti:! delibere 103/03 e EEN 9/11: linee guida di funzionamento del meccanismo! delibera 4/06: delega di attività all ENEA! delibera EEN 3/08: coefficiente di conversione dei kwh elettrici in tep! delibere EEN 4/11, 9/10, 2/10, 177/05, 70/05, 111/04, 234/02: schede tecniche per la valutazione dei risparmi! delibere EEN 16/10, 21/09, 36/08, 345/07, 219/04: contributo tariffario

Decreto termico : le origini A fine 2012 è stato prodotto un nuovo schema di incentivazione per la promozione degli interventi di piccole dimensioni nei settori dell efficienza energetica e delle rinnovabili termiche. Tale misura era prevista dal D.Lgs. 28/11, e dovrebbe fungere da complemento ai certificati bianchi. I principi ispiratori sono contenuti nell art.28 del provvedimento. L incentivo trova copertura a valere sul gettito delle tariffe del gas naturale.

Obiettivi Edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale Impianti termici per il condizionamento invernale e per l ACS Enti ed amministrazioni pubbliche Soggetti ammessi agli incentivi Solo per alcuni interventi: persone fisiche, condomini e inquilini, enti e soggetti titolari di reddito d impresa Efficienza energetica Soggetti pubblici Rinnovabili termiche Soggetti pubblici Soggetti privati Efficientamento involucro Generatori di calore a condensazione Schermatura e/o ombreggiamento Pompe di calore Scaldacqua a pompa di calore Solare termico e solar cooling Generatori di calore a biomassa

Soggetti ammessi Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto: a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4; b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4, comma 2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCo. Definizione di ESCo: D.Lgs. 115/08 Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

ESCO ai fini del conto termico Sono considerate ESCO, ai fini del conto termico: ESCO ai sensi del D.Lgs. 115/08: «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti ; Società di servizi energetici che possono partecipare al meccanismo dei titoli di efficienza energetica: società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, nel cui statuto societario sia presente l offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l eventuale successiva gestione di interventi; I soggetti certificati UNI CEI 11352, norma tecnica che definisce i requisiti delle ESCO.

Interventi incentivabili Articolo 4 1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

Interventi incentivabili Articolo 4 2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza: a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Art. 4,6 interventi e durata Tipologia di intervento Isolamento termico di superfici opache delimitanj il volume climajzzato SosJtuzione di chiusure trasparen3 comprensive di infissi delimitanj il volume climajzzato SosJtuzione di impian3 di clima3zzazione invernale con generatori di calore a condensazione Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenj con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili SosJtuzione di impianj di climajzzazione invernale esistenj con impianj di climajzzazione invernale ujlizzanj pompe di calore ele=riche o a gas, anche geotermiche con potenza termica ujle nominale: Durata Sogge5 ammessi dell incen3vo 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni fino 35kW, 2 anni oltre 35kW fino a 1MW, 5 anni SosJtuzione di scaldacqua eleurici con scaldacqua a pompa di calore 2 anni 2 anni fino a 50m2 Installazione di colle=ori solari termici, anche abbinaj sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda: 5 anni oltre 50 fino a 1000 m2 SosJtuzione (anche installazione per le sole aziende agricole) di impianj di climajzzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenj e dei fabbricaj rurali esistenj con generatori di calore alimentaj da biomassa con potenza termica nominale al focolare: P.A. Allegato I 2 anni fino 35kW 5 anni oltre 35kW fino a 1MW P.A. e privaj Allegato II (elaborazione FIRE) Il GSE corrisponde l incentivo in rate annuali costanti, o in un unica rata se l incentivo è fino a 600

Art. 12 Cumulabilità e art. 17 copertura Cumulabilità L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Copertura L 1% del contributo totale spettante, con un massimale di150 è trattenuto per la copertura delle attività svolte dal GSE e dall'enea in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli e alle attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi.

Esempio di calcolo dell incentivo Esempio Impianto installato: Pannelli solari termici 4 mq Incentivo spettante: 1.360 Erogato in 2 anni Se il costo di investimento sostenuto è pari a 3.000, in prima approssimazione l impatto dell incentivo sul costo d investimento è di circa il 45 %

Art. 14 - Verifiche Oltre alla verifica automatica su requisiti minimi e congruità durante l inserimento telematico dei dati. Art. 14 verifiche documentali e in situ di 1% all anno minimo, con supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di altri organi specializzati. Per controllare il divieto di cumulo, il GSE trasmette i dati relativi all'intervento incentivato all'enea e all'agenzia delle Entrate. Art. 42 D.Lgs. 28/11 La verifica, affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa e con controlli a campione sugli impianti, anche senza preavviso, della documentazione, della configurazione impiantistica (e delle modalità di connessione alla rete elettrica). Le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi. Nel caso di violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all AEEG l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni.

Art. 15 Diagnosi e certificazione energetica È richiesta la diagnosi energetica precedente l'intervento e la certificazione energetica successiva nel caso di: isolamento termico di superfici opache (art. 4.1.a) se l impianto termico dell edificio ha potenza nominale totali 100kW: sostituzione di chiusure trasparenti sostituzione con generatori a condensazione, pompe di calore o (anche in serre) generatori a biomassa di impianti di climatizzazione invernale installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento installazione di collettori solari termici, anche per solar cooling Diagnosi e certificazione energetica dalle amministrazioni pubbliche sono incentivate al 100% (o 50% se attraverso una ESCO). La diagnosi non concorre alla determinazione dell incentivo complessivo. Allegato III - incentivo per le diagnosi energetiche DesJnazione d'uso Edifici residenziali, classe E1 del DPR 412/93, esclusi collegi, convenj, case di pena e caserme. Ospedali e case di cura, edifici della classe E3 del DPR 412/93 Tuf gli altri edifici. Superficie ujle Costo unitario dell'immobile [m2] massimo [ /m2] 1,5 1600 1 >1600-2500 >2500 Valore massimo erogabile [ ] 5.000,00 3,5 18.000,00 2,5 2 13.000,00

Art. 16 Misure di accompagnamento MSE e MATTM definiscono, anche in collaborazione con enti e associazioni, misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione. In collaborazione con Consip e le Regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al FTT. ENEA promuove le opportunità del conto termico e fornisce, in coordinamento con EELL e Consip, strumenti utili, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti. Gli EELL promuovono programmi di interventi, eventualmente concorrendo anche al finanziamento, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e la riqualificazione dell'edilizia sociale. AEEG definisce tariffe elettriche specifiche per l'utilizzo di impianti di climatizzazione e per ACS a PdC.

Collegamenti utili Riferimenti utili: FIRE: ENEA: www.efficienzaenergetica.enea.it GME: www.mercatoelettrico.org GSE: www.gse.it Per tenersi aggiornati: Formazione Newsletter