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Guida Normativa n. 209 giovedì 5 novembre 2009 MISURE CAUTELARI IL DEBITO ESTINTO PARZIALMENTE RIMUOVE L'ISCRIZIONE D'IPOTECA Commissione tributaria provinciale di Lecce - Sentenza 21 ottobre 2009 n. 825/5/09 (Presidente: Esposito; Relatore: Calo) Il testo della sentenza di Alessandro Sacrestano Decisione singolare del giudice tributario di prime cure di Lecce, che ha condannato Equitalia a cancellare a proprie spese l'iscrizione ipotecaria eseguita dalla stessa sull'immobile di un contribuente. La motivazione: aver assolto per oltre la metà il debito iscritto a ruolo ed essere in regola, per la parte residua, col piano di rateizzo proposto dal Concessionario. Rischia, quindi di far discutere la decisione della Ctp di Lecce (sentenza 825/5/09), che ha individuato nel comportamento di Equitalia un atteggiamento da stigmatizzare, tanto da condannare l'agente per la riscossione addirittura ad accollarsi il peso delle spese di giudizio. La questione dibattuta concerne l'opportunità (visto che il potere non è assolutamente in discussione) di ricorrere all'utilizzo della misura cautelare in discussione anche in situazioni in cui sembrerebbe non sussistere il rischio reale di una insolvenza da parte del debitore. Estinzione di quanto dovuto. Equitalia (come confermano le direttive inoltrate agli uffici locali) ritiene necessario, in particolare, conservare l'iscrizione ipotecaria già eseguita fino al momento di completa estinzione del debito, eventualmente riducendone l'importo proporzionalmente alla quota evasa. Detta prerogativa le è accordata dall'articolo 49 del Dpr 602/1973, che consente all'agente della riscossione di promuovere azioni cautelari e conservative a tutela del creditore. Fra queste, il successivo articolo 77, comma 1, stabilisce espressamente che «... decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50 (60 giorni), comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede». Insomma, il Legislatore con la stesura dell'articolo 77 ha concesso al Concessionario la facoltà (perché di ciò si discorre, e non di uno specifico obbligo) di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati al ricorrere delle richiamate condizioni. Si tratta di una facoltà di fortissimo impatto, che attribuisce all'ente la possibilità di privare il contribuente di un diritto soggettivo, quale il diritto di proprietà e di disposizione di un bene, con effetti gravemente pregiudizievoli e destinati a incidere significativamente nella sfera giuridica dello stesso. Perché mai il Legislatore si sarebbe limitato a prevedere una mera facoltà e non un obbligo? Ebbene, una parte della dottrina (Villani) ha sostenuto che tale posizione si giustificherebbe per il fatto che l'uso di uno strumento cautelare così invasivo e dagli effetti altamente pregiudizievoli per il contribuente dovrebbe essere esperito solo in casi eccezionali e, perciò, sottoposti al preventivo vaglio del Giudice tributario. L'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati, infatti, dovrebbe essere consentita solo quando ci si trovi in presenza della concreta ed effettiva possibilità che il contribuente debitore disperda il proprio patrimonio. Competenze sulla concessione. L'adozione della predetta misura cautelare, quindi, dovrebbe essere subordinata alla preventiva dimostrazione, da parte dell'agente della riscossione, che il contribuente abbia posto in essere o sia in procinto di porre in essere atti di disposizione o, comunque, comportamenti che

mettano a rischio il credito vantato dal Fisco e rendano fondato, quindi, il timore di perdere la garanzia del proprio credito. Dovrebbe, quindi, essere affidato esclusivamente al giudice tributario il delicato compito di accertare l'esistenza, in relazione a ogni caso concreto, dei presupposti legittimanti la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare e cioè il fumus boni iuris e il periculum in mora, inteso quale «fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito», ossia il fondato timore che il contribuente debitore disperda il proprio patrimonio. A ben vedere, il caso affrontato dai giudici salentini rappresenta una fattispecie particolare, ingeneratasi nel bel mezzo del passaggio di consegne fra l'agenzia delle entrate ed Equitalia a proposito delle competenze sulla concessione della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo. Nelle more di tale passaggio, il contribuente escusso aveva pagato ben oltre la metà del proprio debito, ricevendo anche il parere favorevole alla rateizzazione del debito residuo. Tutto ciò proprio nel mentre il Concessionario richiedeva l'iscrizione ipotecaria all'agenzia del territorio. Equitalia ha sostenuto in giudizio di aver seguito scrupolosamente la legge, anche considerato che la procedura era stata completata in vigenza di direttive diverse. Per il giudice tributario, invece, la richiesta del contribuente di vedersi cancellata l'iscrizione ipotecaria non poteva essere disattesa, considerata l'incontestata disponibilità dello stesso a far fronte ai propri debiti e l'assenza di ogni possibile azione dispersiva del patrimonio.