LA SORVEGLIANZA SANITARIA



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LA SORVEGLIANZA SANITARIA Analisi degli adempimenti a carico dei datori di lavori in materia di sorveglianza sanitaria a cura Massimiliano De Bonis Il nuovo Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 in attuazione dell art. 1 L. 123/2007), a dispetto della propaganda mediatica che ha accompagnato la sua entrata in vigore, non ha introdotto sostanziali novità operative, ma gli vanno riconosciuti i meriti di aver esteso le forme di tutela a tutte le categorie di lavoratori (non più solamente a quelli subordinati), di aver inasprito il profilo sanzionatorio, e di aver riunificato (almeno in parte) lo spezzatino normativo previgente in un testo organico e ben strutturato. Nel recepire fra le altre normative abrogate, l eredità del D.Lgs. 626/94, il nuovo T.U. sulla sicurezza regolamenta ogni forma di prevenzione e tutela sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. In questa sede si tratterà degli adempimenti relativi alla c.d. sorveglianza sanitaria, ovvero dell obbligo di tutela dello stato di salute dei lavoratori in relazione all ambiente di lavoro ed ai rischi professionali. Le disposizioni di cui sopra gravano su tutti i datori di lavoro pubblici e privati, pertanto, essendo trasversalmente incluse tutte le categorie di attività, l insorgenza dell obbligo va verificato con riferimento ai requisiti dei lavoratori impiegati (requisiti soggettivi con riferimento a particolari categorie di lavoratori od oggettivi con riferimento alle mansioni cui sono adibiti), restando pertanto in via residuale esclusi dall obbligo esclusivamente i datori di lavoro che non occupano nessuna delle tipologie dei lavoratori che la normativa in vigore definisce a rischio. La competenza a certificare l idoneità al lavoro per talune tipologie di lavoratori ricade sulle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, altre rientrano invece sotto il controllo del datore di lavoro che vi provvede tramite un 1

professionista formalmente nominato (Medico competente designato). E opportuno quindi, preliminarmente, distinguere tale giurisdizione, tenendo presente che in ogni caso l onere economico incombe sul datore di lavoro. ACCERTAMENTI DI MEDICINA DEL LAVORO DI COMPETENZA DEL S.S.N. Bambini ed Adolescenti Per quanto superfluo si rammenta che il lavoro dei bambini (età fino a 16 anni) è di norma vietato, salvo che l attività lavorativa rientri nei settori dello spettacolo, della pubblicità, od ancora nel settore sportivo od artistico e con precisi vincoli riguardo la tutela psico-fisica e formativa del piccolo lavoratore, nonché nel rispetto delle rigide procedure autorizzative da parte dei genitori (o di chi ne abbia la patria potestà) e delle Direzioni Provinciali del lavoro. La visita medica preventiva per bambini ed adolescenti (età da 16 a 18 anni) è obbligatoria così come le visite di controllo annuali e devono essere effettuate a cura delle Azienda Sanitarie Locali che certificano l idoneità specifica all attività cui il babydipendente è destinato. Solo nelle ipotesi in cui le attività lavorative cui adibire gli adolescenti rientrino in quelle soggette a sorveglianza sanitaria a cura del medico compente, gli accertamenti sanitari potranno essere effettuati da quest ultimo. Per le lavoratrici minorenni è prevista una ulteriore tutela in caso di lavori che comportino sforzi muscolari o prolungate posizioni incomode che possano arrecare pregiudizio alla sviluppo fisico, consistente in visite mediche di controllo semestrali a giudizio della DPL. Rammentiamo che l obbligo di visita medica preventiva per gli apprendisti (salvo che gli stessi non siano minorenni) è stato abrogato dal D.L. 112/08 e quindi non è più previsto per gli apprendisti assunti dal 25/6/2008 Lavoratori addetti alla preparazione, produzione o manipolazione di sostanze alimentari Il personale adibito a tali lavorazioni deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario, nonché tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure di profilassi. 2

Analoghi accertamenti preventivi a cura delle Asl sono richiesti per il personale addetto alla produzione e commercio di acque gassose. Di norma la verifica sanitaria è annuale, ma è da segnalare che essendo la materia regolamentata su base normativa locale, talune Regioni (come l Emilia Romagna) hanno abolito l obbligo del libretto sanitario sostituendolo con la frequenza obbligatoria a corsi di formazione. Per quanto superfluo, si rammenta che anche l accertamento dello stato di salute del dipendente conseguente a malattia o infortunio così come lo stato di gravidanza delle lavoratrici deve essere effettuato esclusivamente dalle strutture sanitarie pubbliche competenti, essendo espressamente vietata qualsiasi forma di controllo da parte del datore di lavoro, anche per tramite del medico competente. Nell intento di non rendere oltremodo disagevole la disamina del presente documento, ed allo scopo di non deragliare dai binari della trattazione di quanto specificatamente previsto nel nuovo T.U.S.L., si tralascia l esposizione degli accertamenti sanitari richiesti per il rilascio delle idoneità necessarie all effettuazione di lavori in settori specifici (quali il trasporto pubblico, il personale di volo, addetti alle funivie ecc.), al rilascio di particolari licenze (ad esempio quella per l esercizio di fochino) così come le particolari disposizioni per i lavoratori marittimi (giacchè in questa ultima tipologia è prevista anche la presenza costante di personale medico e/o paramedico sul luogo di lavoro). ACCERTAMENTI DI MEDICINA DEL LAVORO DI COMPETENZA DEL MEDICO COMPETENTE DESIGNATO DAL DATORE DI LAVORO Lavoratori notturni I lavoratori adibiti al lavoro notturno (che, secondo i parametri ridisegnati dal D.L. 112/08, sono i lavoratori che svolgono per almeno 80 giorni all anno un minimo di 3 ore lavorative in un orario compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino) vanno sottoposti ad accertamenti preventivi e periodici biennali volti a constatare l assenza di controindicazioni allo svolgimento dello stesso. Lavoratori addetti all utilizzo di videoterminali I lavoratori che in modo sistematico od abituale utilizzano un videoterminale (trattasi in definitiva degli schermi dei personal computer, essendo esclusi dalla definizione normativa i registratori di cassa, le macchine calcolatrici ed ogni altra 3

apparecchiatura dotata di un piccolo schermo per la visualizzazione dei dati) per almeno 20 ore effettive settimanali. La formulazione originaria del testo sulla sicurezza in vigore fino al Dicembre 2000, faceva riferimento ad un massimo di 4 ore giornaliere al netto delle pause normativamente previste (15 minuti ogni due ore di utilizzo salvo disposizioni migliorative dei CCNL), e quindi aveva implicitamente escluso le tipologie di part-time orizzontale al 50%. L intervento correttivo apportato nel Gennaio 2001 è stato integralmente riproposto nel nuovo dettato normativo. Per tali lavoratori sono previste visite preventive e successivamente quinquennali (o biennali se trattasi di lavoratori classificati idonei con prescrizioni od ultracinquantenni) volte a verificare i rischi per la vista e per l apparato muscolo scheletrico. Il Medico competente può stabilire una frequenza differente dei controlli. Oltre alle categorie di lavoratori suesposte, che rivestono un carattere di inequivocabilità, vi sono altre categorie di lavoratori che rientrano negli obblighi di sorveglianza sanitaria (con controlli sanitari a frequenza annuale). Si tratta dei lavoratori che nell ambito delle proprie mansioni vengono esposti a rischi relativi a: AGENTI FISICI Rumori, ultrasuoni o infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche AGENTI BIOLOGICI AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI O MUTAGENI ATMOSFERE ESPLOSIVE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Come accertare se un proprio dipendente è esposto ad uno o più di tali rischi? Nel mentre potrà essere facilmente intuibile l assoggettamento al rischio per i lavoratori addetti alla bonifica di elementi di amianto (rischio chimico e di 4

agente cancerogeno), così come i lavoratori del comparto zootecnico siano chiaramente a rischio di agenti biologici (virus, batteri, miceti ecc.), non per tutte le attività lavorative la valutazione è di così immediata evidenza. Si pensi ad esempio al livello di esposizione al rumore di macchine operatrici (che va necessariamente misurato), od all utilizzo di oli, vernici o solventi chimici la cui composizione e la cui percentuale di sostante tossiche va confrontata con indici di rischio tabellati. Anche la semplice movimentazione di carichi manuali, per stabilire se trattasi di attività lavorativa soggetta agli obblighi di sorveglianza, va valutata in funzione di parametri regolamentati riguardo il peso, il tipo di movimentazione, i tempi e la ripetitività. Diventa quindi fondamentale la preliminare (quanto obbligatoria) effettuazione della valutazione dei rischi che di fatto costituisce l adempimento centrale di tutta la normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei posti di lavoro. L analisi puntigliosa di ogni fattore di rischio suesposto (compreso, novità assoluta del nuovo impianto normativo, la valutazione dei rischi da stress lavorativo) consentirà il successivo raffronto con le tabelle che ne individuano il limite normativamente consentito (in quanto valutato non nocivo) e quindi permetterà di definire le tipologie di lavorazioni soggette a rischio e conseguentemente i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro che avrà accertato la presenza di lavoratori soggetti alle tutele di legge, diventa così obbligato preliminarmente alla nomina formale di un medico competente cui affidare i compiti di Sorveglianza sanitaria. Il Medico competente, che deve possedere i requisiti elencati nell art. 38 del T.U.S.L. (specializzazione in medicina del lavoro od equivalenti, formazione continua ed iscrizione in apposito elenco tenuto presso il Ministero della Salute) ed al quale è consentito svolgere la propria attività sia in forma di lavoratore dipendente che di libero professionista, assume l obbligo di collaborare nella redazione del piano di valutazione dei rischi, di verificare periodicamente gli 5

ambienti di lavoro (onde accertarne l igiene e la salubrità dei luoghi) e di provvedere ai necessari accertamenti clinici per i lavoratori. I professionisti designati prima dell entrata in vigore del presente Testo Unico, sono tenuti ad autocertificare al datore di lavoro il possesso dei requisiti menzionati entro sei mesi dall entrata in vigore del nuovo testo normativo e quindi entro il prossimo Novembre 2008. Gli accertamenti dovranno essere preventivi (ma con divieto assoluto dal prossimo 1/1/2009 di accertamenti preassuntivi) onde verificare l assenza di controindicazioni alle specifiche mansioni assegnate, accertamenti periodici (con intervalli minimi prestabiliti dalla legge ma ulteriormente riducibili a giudizio esclusivo del medico), nonchè alla cessazione della attività lavorativa (per lavoratori soggetti a rischi relativi ad agenti chimici) od anche accertamenti effettuati su richiesta dello stesso lavoratore. Il nuovo prescritto normativo riprendendo il provvedimento di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 30 Ottobre 2007, prevede inoltre l effettuazione di indagini diagnostiche volte ad accertare l eventuale assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti. Il medico competente sarà tenuto ad istituire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore soggetto alla sorveglianza. La custodia di queste cartelle, contenenti evidentemente dati sensibili ai fini della normativa sulla protezione dei dati personali, è affidata (contrariamente alla normativa abrogata ed esclusivamente per le aziende che non superano le 15 unità lavorative) al medico competente. E oltremodo opportuno ai fini degli adempimenti in materia di Privacy, e dei conseguenti obblighi di redazione del D.P.S.S., formalizzare l incarico al medico competente anche in considerazione di tali finalità. A carico del medico competente vige altresì l obbligo di tenuta di un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (nel quale andranno iscritti anche i lavoratori addetti al rischio amianto) e di un registro per i 6

lavoratori esposti ad agenti biologici. Tali registri vanno istituiti a cura del datore di lavoro, sottoscritti e trasmessi in copia all ISPESL entro trenta giorni dalla istituzione (nonché ad intervalli triennali per i successivi aggiornamenti, salvo l Istituto non disponga diversamente). In detti registri, per i quali non sono previste vidimazioni od ulteriori formalità, andranno annotati, oltre ai dati anagrafici dei lavoratori esposti, le mansioni cui sono adibiti, il tipo di esposizione e possibilmente i valori di esposizione. Il datore di lavoro invece è tenuto all istituzione ed alla redazione del registro delle visite mediche. Neanche per questo registro è prevista una vidimazione iniziale (né esiste un modello ministeriale ufficiale), ma nello stesso vanno riportati cronologicamente i dati dei lavoratori soggetti alle visite mediche iniziali e periodiche, nonché l esito della idoneità e delle eventuali prescrizioni. Laddove le motivazioni riguardo la tutela della salute dei lavoratori non fossero sufficienti a persuadere gli obbligati circa l importanza di adempiere alla normativa, si rammenta che l accesso a qualsiasi forma agevolativa in materia contributiva ed assicurativa, così come l accesso a determinate tipologie di assunzioni atipiche, è subordinata alla regolarità in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando di contro che gli inadempimenti sono sanzionati, nei casi estremi, con pene di carattere detentivo. In conclusione, l analisi delle disposizioni, ci induce senz altro a poter ritenere escluse dagli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria (fermo restando la valutazione dei rischi) le attività di commercio al dettaglio o di artigianato manuale (laddove non ci sia impiego di macchine e/o di prodotti tossici), mentre assorbe sicuramente nella sfera degli obbligati gli esercenti attività di lavorazioni industriali, edili, chimiche e di analisi mediche e di laboratorio. Riguardo gli studi professionali e le attività di ufficio in genere, è da ritenere che una vasta platea di questi siano certamente da annoverare tra gli obbligati, laddove impieghino addetti all elaborazione dati (quindi con caratteristiche di video-terminalisti). Per tali categorie datoriali non vanno ulteriormente ignorati 7

anche i rischi per la salute che fonti sempre più numerose (studi medici e sviluppi in sede giudiziaria del lavoro) attribuiscono ai toner delle stampanti laser e delle fotocopiatrici, con rischi quindi da valutare per gli abituali utilizzatori. Massimiliano De Bonis 29 Settembre 2008 8