La Sorveglianza Sanitaria



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Transcript:

La Sorveglianza Sanitaria (medico competente e testo unico)

D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303

Art. 33 Visite Mediche. Nelle lavorazioni industriali che espongano all azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata ( ), i lavoratori devono essere visitati da un medico competente

Art.34 l art. 34 estende l obbligo di visita medica (da parte del medico competente) ad altre situazioni: in altre lavorazioni nello stesso ambiente di lavoro (.) a giudizio dell Ispettorato del Lavoro (ora ASL), quando vi sia esposizione a rischi della medesima natura, nelle lavorazioni soggette all assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, nelle lavorazioni particolarmente pregiudizievoli

D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277

D.Lgs. 19 Settembre 1994 n. 626

D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 Attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Così come modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106)

Art.2 Definizioni comma 1, lettera h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art.38, che collabora, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti del presente decreto

Art. 29, comma 1: il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all articolo 41 (sorveglianza sanitaria). (comma 3.:rielaborazione allorquando ( ) i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità)

Art. 38: titoli e requisiti del medico competente: a) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) Autorizzazione di cui all articolo 55 del D.Lgs. 15 Agosto 1991 n.277; d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle FF.AA., compresa l Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Sono previsti per il medico competente: Per coloro di cui alla lettera d): Appositi percorsi formativi universitari; Dimostrazione, con produzione alla Regione di attestazione comprovante, di avere svolto almeno per un anno, nel triennio antecedente l entrata in vigore, l attività di medico competente; Per tutti i medici competenti: Acquisizione di crediti formativi come da programma di educazione continua in medicina (peraltro nella misura non inferiore al 70 % del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro); Iscrizione nell elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Art. 25: OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE a) Collabora alla valutazione di rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione, alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale. b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, di cui all art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. c) Istituisce aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio ( ) La custodia temporanea viene concordata al momento della nomina.

d) Consegna al datore di lavoro alla cessazione dell incarico la documentazione in possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale. e) Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della medesima. L originale viene conservata per 10 anni dal datore di lavoro (nel rispetto D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196) g) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione del lavoro (per rischi con effetti a lungo termine). h) Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

i) Comunica per iscritto in occasione delle riunioni ex art.35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sui risultati. l) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (nel caso lo comunica al datore di lavoro). m) Partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui i risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione dl rischio e della sorveglianza sanitaria. n) Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il medico competente: Il documento di valutazione di cui all art.17 comma 1 lettera a) deve contenere ( ) l indicazione del nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio Il medico competente partecipa alla riunione periodica ex art. 35 Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui:

Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore dei giudizi di cui all art. 41 comma 6 Si può affermare che: nel caso di riscontro di qualsiasi anomalia il medico competente è tenuto sempre ad informare il datore di lavoro per i provvedimenti conseguenti

Art. 58. SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE È punito: Con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell art.25, comma 1, lettere d (a cessazione dell incarico consegna documentazione sanitaria al d.l.), ed e, primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore). Con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dell art.25, comma 1, lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria), c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie), g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria,.ed, a richiesta ai RLS). Con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 400 a 1600 euro per la violazione all art. 25, comma 1, lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi, e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l anno).

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dell art.25 comma 1, lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria), i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria), Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dell art. 40, comma 1 (entro il primo trimestre dell anno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41, commi 3 (casi di divieto di visita medica),5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto).

Con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da euro 400 a euro 1600 (art.220) per la violazione degli artt. 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio). Con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da euro 300 a 1200 (art.264) per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo (monitoraggio biologico agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico agenti chimici), 230 (cartelle sanitarie e di rischio agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari cancerogeni/mutageni). Con l arresto fino a un mese o con l ammenda da euro 200 a 800 euro (art.264) per la violazione dell art. 243, comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio cancerogeni/mutageni).

Con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da euro 300 a euro 1200 (art.284) per la violazione dell art. 279, comma 3 (informazione al datore di lavoro di anomalie imputabili ad esposizione ad agenti biologici).

E effettuata: Art. 41. Sorveglianza sanitaria. - nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all art.6 -qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi Comprende: -visita medica preventiva -visita medica periodica -visita medica su richiesta del lavoratore -visita medica per cambio mansione -visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti)

Inoltre: e-bis: visita medica preassuntiva e-ter: visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificarne l idoneità alla mansione 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell art. 39, comma 3, del presente decreto 4-bis. Entro il 31/12/2009 rivisitazione delle condizioni e modalità di accertamento per alcol e tossicodipendenza

Specifiche degli accertamenti sanitari: Le visite sono a cura e a spese del datore di lavoro Compresi tutti gli accertamenti complementari necessari Nei casi previsti sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostane psicotrope e stupefacenti Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all art.25, comma 1 lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall art.53

Giudizi di idoneità alla mansione: Il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) Idoneità b) Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c) Inidoneità temporanea (specificare per quanto tempo) d) Inidoneità permanente Il medico competente informa per iscritto dei giudizi il datore di lavoro ed il lavoratore

Art. 41, comma 9. AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE (anche in sede di visita preassuntiva) E AMMESSO RICORSO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO MEDESIMO, ALL ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE CHE DISPONE, DOPO EVENTUALI ULTERIORI ACCERTAMENTI, LA CONFERMA, LA MODIFICA O LA REVOCA DEL GIUDIZIO STESSO.

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all art. 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 Attuazione dell art. 1, Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro così come modificato dal D.Lgs. 106/2009. Gli accertamenti inerenti lo stato di tossicodipendenza sono rapportabili a: Art. 25 Obblighi del medico competente Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi Art. 41 Sorveglianza sanitaria Art. 42 Provvedimenti in caso di inidoneità specifica alla mansione

In particolare: Art. 41. Sorveglianza sanitaria Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il medico competente come afferente non solo all ambito della salute del lavoratore ma anche a quello della sicurezza dei lavoratori

Indicazioni della Regione Lombardia: Giunta Regionale Direzione Generale Sanità, documento del 22.01.2009 Protocollo H.1.2009.0002333. Per le categorie di lavoratori di cui all allegato 1 dell Intesa, devono essere attivate all interno della sorveglianza sanitaria valutazioni adeguate ad evidenziare un eventuale uso di sostanze stupefacenti, anche con l esecuzione di test di screening. I test di screening sono quelli indicati nel DM 186/90 Determinazione delle procedure diagnostiche per accertare l uso abituale di sostanze stupefacenti I test di screening, per definizione, non hanno valenza medicolegale, ma costituiscono un primo elemento che comporta l obbligo di ulteriori accertamenti

Elaborazione FAQ della Regione Lombardia Ulteriori chiarimenti in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro, in applicazione degli orientamenti forniti con Circolare del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333) Gruppo di Lavoro con contributo fornito da: 1) Servizi di Prevenzione della Salute negli Ambienti di Lavoro 2) Laboratori 3) SerT

D.Lgs. 25 Novembre 1996 n. 645 Recepimento direttiva..per il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Art.3 Divieto di esposizione I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all art. 3, primo comma della legge 30 Dicembre 1971 n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell allegato II (del presente D.Lgs.)

Il datore di lavoro che riceve l informazione dello stato di gravidanza della dipendente informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.), anche predisponendo, opportunamente, un opuscolo informativo per le dipendenti.

Il datore di lavoro, anche tramite dirigenti o preposti e con la collaborazione del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), effettua una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa unità lavorativa con la medesima mansione, o prevedere limitazioni, o cambio della mansione, o predisporre, nel caso, se concretamente attuabile, un eventuale trasferimento presso un altra adeguata struttura con compiti di lavoro differenti.

Nell impossibilità di adibire la lavoratrice all interno dell unità locale in attività non a rischio segnala la situazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento ed avvalendosi dei competenti organi del S.S.N. (ASL Servizio Igiene e Sicurezza sul Lavoro), l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio). Per le attività soggette a sorveglianza sanitaria il Medico Per le attività soggette a sorveglianza sanitaria il Medico Competente dovrà comunque attestare l assenza di controindicazioni al lavoro.

ESPRESSIONE DEI GIUDIZI DI IDONEITA ALLA MANSIONE ( idoneità difficili ) NEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO ED INSERITI IN AZIENDA COME INVALIDI CIVILI (i.c. => 46%) O DI SOGGETTI CON RIDOTTE CAPACITA LAVORATIVE : ruolo del medico competente, ruolo del Servizio PSAL, ruolo del Comitato Tecnico di cui all art.6, comma 2, lettera b), della L. 68/99

Controllo dell alcolemia Legge 125/2001 ( Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati.., art.15[*], ) Nelle attività lavorative che comportino un elevato rischio di infortuni.individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente...ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Provvedimento del 16 marzo 2006

-Nota della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 27.10.2003 Prot. H1.2003.0055715 Linee guida lavoro interinale Punto 3. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria, ove prevista, resta a carico dell impresa utilizzatrice. Con accertamenti preventivi, periodici e, ove previsto, alla cessazione dell impiego. Cartella sanitaria e di rischio lavorativo che, alla fine del rapporto di lavoro, il medico competente consegna in busta sigillata al datore di lavoro della impresa fornitrice (tenendone copia in azienda). Copia va consegnata anche al lavoratore interessato. La cartella verrà consegnata, con gli stessi criteri, al medico competente della successiva impresa utilizzatrice prima dell inizio del lavoro.

La segnalazione di sospetta malattia professionale è a carico del medico competente della impresa utilizzatrice, I.U., che informerà i datori di lavoro di entrambe le aziende (la denuncia all INAIL resta a carico della impresa fornitrice, I.F.) E ammesso ( ed è logico o, quantomeno, auspicabile) un giudizio di pre-idoneità, da acquisirsi da parte dell impresa fornitrice. Pertanto le aziende fornitrici dovrebbero dotarsi di un medico competente formalmente nominato. Viene auspicata altresì la collaborazione tra i medici competenti della I.F. e della I.U. Può essere concordata la custodia della cartella sanitaria.

-Nota della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 26.08.2004 Prot. H1.2004.0045075 Parere in merito alla nomina del medico competente.

Può pertanto essere accettato: nominare più medici competenti, affidando a ciascuno compiti di sorveglianza sanitaria con riferimento a determinati gruppi di lavoratori o specifici luoghi di lavoro (reparti, insediamenti aziendali distaccati dalla sede centrale, etc..); individuare, tra i vari medici competenti nominati in un azienda o organizzati in società specializzate per prestazioni di Medicina del Lavoro, uno o più medici che svolgano una funzione di coordinatori; nominare un solo medico competente che si avvalga della collaborazione di medici specialisti.