CIRCOLARE DELLO STUDIO



Documenti analoghi
Circolare n. 12. DL n. 69 conv. L n. 98 (c.d. decreto Fare ) - Novità in materia di riscossione INDICE. del 15 settembre 2013

OGGETTO: Le novità in materia di riscossione

CIRCOLARE CLIENTI N.25/

STUDIO BOIDI & PARTNERS

Dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina

OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

News per i Clienti dello studio

CIRCOLARE DELLO STUDIO

LA "NUOVA" RATEAZIONE DEI RUOLI: CHI, COME, QUANDO

Domanda di rateazione entro il 31 luglio per i soggetti decaduti dai "vecchi" piani di dilazione

Vademecum della cartella di pagamento

CIRCOLARE DELLO STUDIO

Novità in materia di riscossione dei tributi iscritti a ruolo

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

CIRCOLARE SETTIMANALE

Periodico informativo n. 141/2014 Pignoramenti immobiliari: chiarimenti dalla Cassazione

CIRCOLARE TEMATICA CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE, TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE

OGGETTO: Rateazione straordinaria con Equitalia

Oggetto: DL n. 69 conv. L n. 98 (c.d. decreto Fare ) Novità in materia di riscossione

Circolare n. 1. DL n. 69 (c.d. decreto del fare ) Novità in materia di riscossione INDICE. del 6 Luglio 2013

Circolari per la Clientela

OGGETTO: Equitalia: ultimi giorni per la nuova rateazione per i contribuenti decaduti

CIRCOLARE TEMATICA MODELLI 770/ PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE - EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

9 Maggio 2013 Dott.ssa Ilaria Redaelli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

EQUITALIA NORD ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TRENTO

COMPENSAZIONE DI CARTELLE ESATTORIALI EQUITALIA CON CREDITI ERARIALI

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU

CIRCOLARE DELLO STUDIO

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

prof. avv. Paola ROSSI

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

La nuova cartella di pagamento. Introduzione

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

Circolare Informativa n 21/2013

CIRCOLARE TEMATICA REVISIONE DELLE BLACK LIST - COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI E CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall anche per i non titolari di partita iva (privati)

Bologna, 22 settembre 2014

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Studio. Commercialisti Revisori Legali. Merati - Valla A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO

CIRCOLARE TEMATICA FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - NOVITÀ DEL D.LGS N. 127

CIRCOLARE TEMATICA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE - NOVITÀ DEL DLGS N. 159

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n Reggio Emilia - Tel Fax c.f.

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti

Modelli 730/ Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative

IMU: pagamento del saldo anche con il bollettino postale

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Novità per le associazioni sportive dilettantistiche

Il/La sottoscritto/a nato/a... (Prov..) il... codice fiscale.. residente in. (Prov..) indirizzo... C.A.P.. telefono fax ...

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Il Dirigente

CIRCOLARE TEMATICA IMPOSTA DI BOLLO AUMENTO DEGLI IMPORTI FISSI

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL ART. 19 D.P.R. N. 602/1973

Circolare N.170 del 4 Dicembre IMU. Pagamento del saldo anche con il bollettino postale

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA

LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

CRITERI E MODALITA PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI AI SENSI DELL ART. 4, L.R

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI.

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Agevolazione prima casa

Per le società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile:

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

In qualità di rappresentante legale della. codice fiscale/p.iva con sede legale in. (Prov. ) indirizzo C.A.P., telefono.

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI DILAZIONE DEI PAGAMENTI

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

D o t t o r i C o m m e r c i a l i s t i

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

In collaborazione con L A.GI.FOR.

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

f e r d i n a n d o b o c c i a

Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI. CIRCOLARE n. 08/2011

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

VERIFICA CARTELLE EQUITALIA ISTRUZIONI PER L UTILIZZO

Transcript:

Avv. GIORGIO ASCHIERI* Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI* Dott. Comm. MARCO GHELLI* Dott. Comm. ALBERTO MION* Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI* Avv. ANTONIO RIGHINI* Dott. MONICA SECCO* Avv. ORNELLA BERTOLAZZI Avv. ANNA BIMBATTI Dott. Comm. MARCO CIMAN Avv. ALESSANDRA FERROLI Avv. NICOLA MANZINI Avv. GESSICA TODESCHI Dott. CHIARA CHIRICO Dott. GIULIA MORBIOLI *partner CIRCOLARE DELLO STUDIO NOVITA IN MATERIA DI RISCOSSIONE (c.d. Decreto Fare D.L. 21.6.2013 N. 69 CONV. L. 9.8.2013 N.98) DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il titolare del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it.

INDICE 1 Premessa...3 2 Dilazione delle somme iscritte a ruolo...3 2.1 Dilazione sino a 120 rate mensili...3 2.2 Decadenza dalla dilazione...4 3 Fermo dei beni mobili registrati...4 4 Espropriazione immobiliare...4 4.1 Immobile adibito ad abitazione...5 4.2 Limite dei 120.000,00 euro...5 5 Ipoteca esattoriale...5 6 Pignoramento di beni strumentali all attività e alla professione...5 7 Pignoramento presso terzi...6 8 Pignoramento di salari e stipendi...6 9 Paniere di beni impignorabili...6 Foglio n.2

Foglio n.3 1 PREMESSA Il DL 21.6.2013 n. 69 (c.d. decreto Fare ), convertito nella L. 9.8.2013 n. 98, ha introdotto alcune innovazioni in materia di riscossione coattiva, che riguardano principalmente: la dilazione delle somme iscritte a ruolo; il fermo dei beni mobili registrati; il pignoramento immobiliare; alcune delle fasi che interessano il procedimento di espropriazione esattoriale. Nel complesso, le modifiche hanno l effetto di rendere meno gravoso nei confronti dei contribuenti il sistema di riscossione, e ciò lo si nota soprattutto dal fatto che il limite al di sotto del quale l espropriazione immobiliare non è più possibile è stato innalzato da 20.000,00 a 120.000,00 euro. Decorrenza Per ciò che riguarda la decorrenza delle nuove norme, il decreto Fare non contiene particolari disposizioni, per cui, in linea generale, esse trovano applicazione a partire dal 22.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 69/2013). Un discorso a parte va fatto per il fermo dei beni mobili registrati, le cui modifiche, essendo state introdotte in sede di conversione nella L. 98/2013, sono entrate in vigore il 21.8.2013. 2 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Prima delle modifiche apportate dal decreto Fare, la dilazione delle somme iscritte a ruolo oppure derivanti da avvisi di accertamento esecutivi poteva essere accordata sino ad un massimo di 72 rate mensili, previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica. Si evidenzia che, secondo le istruzioni diramate da Equitalia, per i debiti di valore sino a 50.000,00 euro la dilazione è concessa su semplice domanda di parte, ovvero senza la necessità che la difficoltà economica sia supportata da idonea documentazione. Tanto premesso, se la temporanea difficoltà economica peggiora, Equitalia può ammettere il debitore, per una sola volta e salvo non sia intervenuta decadenza, ad un ulteriore periodo di dilazione per un massimo di 72 rate mensili. La dilazione dei ruoli, quale che sia l importo del debito, non necessita mai della prestazione di garanzie ipotecarie e/o fideiussorie. 2.1 DILAZIONE SINO A 120 RATE MENSILI Il DL 69/2013 legittima Equitalia a concedere al contribuente una rateazione per un periodo massimo di 120 rate mensili. Se ricorrono i requisiti di legge, sembra che già nel momento di richiesta della prima dilazione sia possibile domandare che il debito venga rateizzato in dieci anni. Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all attuale fase di congiuntura economica. Oltre a ciò, devono ricorrere, congiuntamente, due condizioni:

deve essere accertata l impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione ordinario (quindi sino ad un massimo di 72 rate mensili); occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile. Disposizioni attuative Le disposizioni di attuazione della nuova dilazione saranno contenute in un apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 20.9.2013 (trenta giorni dall entrata in vigore della L. 98/2013, di conversione del decreto Fare ). 2.2 DECADENZA DALLA DILAZIONE Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l intero debito viene richiesto anche coattivamente (ovvero mediante eventuale espropriazione) e non potrà più essere oggetto di rateazione. Ora, grazie alle modifiche del DL 69/2013, la decadenza si verifica quando non vengono pagate otto rate del piano, anche non consecutive. In precedenza, invece, era necessario che il debitore non versasse due rate consecutive. 3 FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell accertamento esecutivo, Equitalia può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore. Per effetto delle modifiche apportate dal DL 69/2013 convertito, ora Equitalia non può procedere con il fermo senza prima avvisare di ciò il contribuente. Infatti, è necessario un preavviso contenente l intimazione al pagamento degli importi entro i successivi 30 giorni. Beni strumentali all attività del contribuente Il contribuente, ricevuto il preavviso, può evitare l iscrizione del fermo nel PRA dimostrando che il bene è strumentale all esercizio dell attività, dell arte o della professione (si pensi all autovettura di un agente di commercio). Ai fini della prova del carattere strumentale del bene, in attesa di indicazioni provenienti da Equitalia, dovrebbe essere sufficiente esibire la relativa documentazione contabile. 4 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell accertamento esecutivo, Equitalia, per riscuotere il proprio credito, può disporre il pignoramento dei beni immobili del contribuente o dei coobbligati. Il decreto Fare ha reso la procedura di espropriazione immobiliare meno invasiva nei confronti dei contribuenti. Si evidenzia che i limiti di seguito esaminati non trovano applicazione quando Equitalia esercita il diritto di intervento in procedure espropriative instaurate da altri creditori, quali potrebbero essere gli istituti di credito. Foglio n.4

Infine, per procedere ad espropriazione immobiliare è necessario che sia stata iscritta l ipoteca esattoriale, e che siano decorsi almeno sei mesi senza che il contribuente abbia onorato il debito. 4.1 IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE A prescindere dall entità del debito, Equitalia non può più pignorare la casa di abitazione del contribuente, a condizione che, in primo luogo, l immobile da pignorare sia l unico di proprietà del debitore e che questi vi risieda anagraficamente. Inoltre, il pignoramento può avvenire, ancorché si tratti dell unico immobile di proprietà del debitore, qualora l abitazione abbia le caratteristiche di lusso indicate dal DM 2.8.69 e, comunque, se esso risulta accatastato nelle categorie A/8 e A/9 (si tratta, in sostanza, degli immobili di lusso, delle ville, dei castelli, dei palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 4.2 LIMITE DEI 120.000,00 EURO L espropriazione immobiliare può avvenire solo se il credito supera, nel complesso, i 120.000,00 euro. Detto limite concerne il debito totale che Equitalia, per conto anche di diversi enti creditori, deve riscuotere (possono rientrarvi, tra gli altri, i debiti IRPEF/IRES, IVA, IRAP, IMU, INPS e INAIL). Prima di tale innovazione, il limite era di 20.000,00 euro. 5 IPOTECA ESATTORIALE L ipoteca esattoriale può essere adottata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell accertamento esecutivo. Innovando sensibilmente il sistema pregresso, il decreto Fare stabilisce espressamente che l ipoteca è ammessa altresì in difetto delle condizioni per procedere al pignoramento immobiliare. Resta inoltre fermo il limite di 20.000,00 euro, al di sotto del quale l ipoteca non può essere adottata. Alla luce di quanto esposto, fermo restando il suddetto limite, sono ipotecabili: l immobile adibito a casa di abitazione, ancorché sia l unico di proprietà del contribuente e questi vi risieda anagraficamente; in generale, gli immobili del contribuente a fronte di debiti superiori a 20.000,00 euro ma inferiori a 120.000,00 euro. 6 PIGNORAMENTO DI BENI STRUMENTALI ALL ATTIVITÀ E ALLA PROFES- SIONE Gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l esercizio dell attività, della professione e del mestiere del contribuente divengono pignorabili nei limiti del quinto anche se il debitore è costituito in forma societaria e, comunque, a condizione che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti Foglio n.5

dall ufficiale della riscossione (che, nella procedura di espropriazione esattoriale, assume le vesti dell ufficiale giudiziario) non appaia sufficiente per la realizzazione del credito. Il limite del quinto si applica in ogni caso se risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Pertanto, in costanza dei requisiti illustrati, non è possibile ad esempio pignorare l auto di un contribuente che esercita l attività di agente di commercio. 7 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L Agente della riscossione può godere di una speciale forma di pignoramento presso terzi, che si concretizza nell ordinare al terzo (debitore del debitore pignorato) di versare le somme direttamente nelle sue mani. Per effetto delle modifiche apportate dal DL 69/2013, il termine entro cui detto pagamento deve avvenire è stato elevato da 15 a 60 giorni dalla notifica dell atto di pignoramento. 8 PIGNORAMENTO DI SALARI E STIPENDI Nell espropriazione esattoriale vigono dei limiti graduali di pignorabilità dei salari e degli stipendi. Infatti, la pignorabilità del quinto, derivante dall applicabilità dell art. 545 c.p.c., si ha solo per i salari/stipendi superiori a 5.000,00 euro, in quanto essa scende a un settimo per quelli da 2.500,00 a 5.000,00 euro, e ulteriormente a un decimo quando la somma non arriva a 2.500,00 euro. Il DL 69/2013 stabilisce che, se l accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluiscono in un conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. 9 PANIERE DI BENI IMPIGNORABILI L Agente della riscossione non dà corso all espropriazione in relazione ad uno specifico paniere di beni essenziali, che sarà individuato con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze d intesa con l Agenzia delle Entrate e con l ISTAT. I professionisti dello Studio restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti Studio Righini Foglio n.6