STATUTO SEDE - ORIGINE - NATURA GIURIDICA - FINALITÁ



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STATUTO SEDE - ORIGINE - NATURA GIURIDICA - FINALITÁ Articolo 1 L asilo infantile del Capoluogo, oggi Scuola Materna, con sede nel Comune di Calcinato, ebbe origine nel 1898. Si costituì mediante il generoso contributo del signor Luigi Fortunato il quale, morendo nel 1893, lasciò la somma di Lire 500 (cinquecento), destinata alla fondazione di un asilo per l infanzia di Calcinato; le offerte raccolte tra tutti indistintamente gli abitanti di Calcinato; i sigg. Vincenzo e Caterina Bianchi fu Biagio e Regina Tagliani fu Giovanni e nel 1910 il Monsignor Perini, Parroco di Calcinato, donava il fabbricato adibito a sede dell asilo. La nuova denominazione si intitola SCUOLA MATERNA GIUSEPPE NASCIMBENI con sede in Calcinato (BS) - Via Salvo D Acquisto 12- Codice Fiscale: 85000430174 P:IVA: 00725640981. Fu eretta in ente morale con regio decreto del 4 giugno 1925, acquisendo la personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B.- istituzione pubblica di assistenza e beneficenza- ai sensi della legge 17 luglio 1890 n 6972. Successivamente l ente fu escluso dal trasferimento al comune, perché svolgente in modo precipuo attività inerente la sfera educativo-religiosa ( ex art. 25D.P.R. 616/77) con D.P.C.M. del 22/12/78 di cui all elenco n 13 pubblicato sulla G.U. n 361 del 29/12/78 ed in seguito inserito nell elenco delle I.P.A.B. della Regione Lombardia. La giunta regionale con delibera n 19286 del 27/02/1992 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia n 20 del 11/05/1992 ha disposto la depubblicizzazione dell ente a norma delle leggi regionali n 21 e 22 del 1990. Articolo 2 Attualmente la Scuola Materna è un Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 12 del Codice Civile. L Ente è iscritto al n 635 del Registro delle Persone Giurie Private presso la Cancelleria del Tribunale di Brescia. Articolo 3 Scopo della Scuola Materna è quello di educare i bambini e favorire la formazione della loro personalità in collaborazione con le famiglie. A tal fine si avvarrà dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare nei bambini la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali, religiose e morali. Per attuare le proprie finalità la Scuola Materna recepisce il Progetto Educativo dell ADSM-FISM ( Associazione degli Asili e Scuole Materne) di Brescia, cui essa aderisce. Articolo 4 La Scuola Materna non ha scopo di lucro. Essa accoglie i bambini in età prescolare e agisce nell ambito del territorio comunale. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce modalità, norme e requisiti di ammissione e frequenza alla scuola, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI Articolo 5 Il patrimonio dell Ente è costituito da beni mobili ed immobili nonché da quelli che saranno acquisiti successivamente a qualsiasi titolo. L Ente provvede ai suoi scopi con: - entrate patrimoniali - contributi dello Stato e di Enti Pubblici o Privati - contributi delle famiglie (rette) - oblazioni e lasciti - con ogni altro provento. ORGANI DELL ENTE Articolo 6 Sono organi dell Ente: - il Consiglio di Amministrazione - il Presidente CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 7 Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri eletti e membri di diritto. Sono membri eletti: - n 5 consiglieri eletti dalla Giunta Comunale, con potere decisionale, tra i quali viene indicato il Presidente, successivamente nominato dal Prefetto. - N 2 rappresentanti dei genitori, con potere esclusivamente consultivo, eletti dall Assemblea dei Genitori con maggioranza di voti espressi. Sono membri di diritto: - la Direttrice della Scuola Materna Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto l Amministrazione Comunale e possono essere rieletti senza interruzione ad eccezione dei genitori che durano in carica fintanto che il proprio bambino frequenta la scuola. Se durante il periodo vengono a mancare, per qualsiasi causa, i membri del Consiglio di Amministrazione, si provveda alla loro sostituzione a norma del presente articolo. I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del mandato. il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni, anche in via permanente e solo con voto consultivo, esperti nelle varie matere.

Articolo 8 Spetta al Consiglio di Amministrazione: - eleggere nel suo ambito il Presidente ed il Vice-Presidente - nominare il Segretario - l approvazione del conto consultivo e del bilancio preventivo - le modificazioni dello Statuto - lo scioglimento dell Ente - la nomina dei revisori dei conti - le proposte di carattere organizzativo, pedagogico, assistenziale e di andamento generale della Scuola - predisporre il regolamento interno della Scuola Materna - assumere,sospendere e licenziare il personale - stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l attività dell Ente - conferire procure, deleghe sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente di cui all art. 13. - Deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere - controllare, anche tramite organi con specifica competenza, il conseguimento delle finalità statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno. - Deliberare annualmente il costo retta mensile di ogni frequentante - Deliberare sull acquisizione e l alienazione di beni mobili ed immobili, sull accettazione di donazioni, eredità e legati. - Deliberar l accensione di mutui, l apertura di conti correnti, l iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il concepimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. - Adempiere inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari che interessano l Ente. Articolo 9 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l anno per la redazione del bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché del conto consuntivo ed in via straordinaria ogni qual volta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l ordine del giorno dei lavori, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione. L adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che debbono avvenire con voto segreto. Articolo 10 I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. Il provvedimento dovrà essere comunicato dall interessato dal Presidente che provvederà ad espletare tutte le formalità di legge.

Articolo 11 Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti dell ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse. Nel caso in cui il Consiglio deliberi l accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all Amministrazione o Ente a cui compete la designazione del successore. Articolo 12 Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all insediamento del nuovo. Dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è decaduto rimane in carica solo per l ordinaria amministrazione. Articolo13 È facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare la scuola per assicurarsi che tutto proceda regolarmente. PRESIDENTE Articolo 14 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione. Vigila e dirige tutta l attività dell Ente, firma la corrispondenza e gli atti d ufficio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l esecuzione delle delibere da esso assunte. In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo. NORME GENERALI Articolo 15 In caso di assenza o impedenza del Presidente, ne fa le veci il Vice- Presidente ed in mancanza di questi, il consigliere più anziano in carica ed in caso di parità il più anziano di età. Articolo16 Per favorire la partecipazione delle famiglie ed il conseguimento degli scopi dell Ente, il Consiglio di Amministrazione può promuovere la costituzione di un organismo collegiale di partecipazione secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e norme. Articolo 17 In caso di scioglimento dell Ente il Consiglio di Amministrazione delibera la destinazione dell eventuale patrimonio, residuato dalla liquidazione di ogni passività, ad opere o istituzioni socio-educative che operano,nell ambito del territorio comunale, in sintonia con i principi ispiratori dell Ente.

Articolo 18 Tutte le cariche dell Ente sono gratuite. Articolo 19 Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni dell art. 12 e successivi del Codice Civile.