C O M U N E D I P O N T E C A G N A N O F A I A N O PROVINCIA DI SALERNO AMBITO S4 REGOLAMENTO



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C O M U N E D I P O N T E C A G N A N O F A I A N O PROVINCIA DI SALERNO AMBITO S4 REGOLAMENTO DEI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE E DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE

I N D I C E Art. 1 Oggetto Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Determinazione del nucleo familiare di riferimento Art. 4 Valore I.S.E. e valutazione della situazione reddituale Art. 5 Indicatore della Situazione Economica Equivalente Art. 6 Indicatori aggiuntivi per la compartecipazione Art. 7 Compartecipazione al costo dei servizi sociali Art. 8 -Compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari, domiciliari e semiresidenziali Art. 9 Compartecipazione al costo dei servizi residenziali Art. 10 Accesso alle prestazioni sociali Art. 11 Accesso alle prestazioni sociosanitarie Art. 12 Dichiarazione sostitutiva unica Art. 13 - Controlli Art. 14 - Vigenza Art. 15 - Disposizioni finali

Articolo 1 Oggetto Il presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 11/2007 e ss.mm.ii., del Piano Sociale Regionale 2013-2015, e per quanto recato dalla Pianificazione sociale di zona dell Ambito S4, annualità 2013/2015, fissa e disciplina i criteri e le modalità di accesso ai servizi e la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni di natura sociale e sociosanitaria erogate dai Comuni associati nell Ambito territoriale S4, costituito ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Campania n.320/2012 e gestito mediante Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.267/2000. A tal fine, esso fa esplicito richiamo alla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni e al DPCM del 29.11.2001, in conformità a quanto stabilito dalle successive integrazioni di cui al Decreto n.6/2010 del Commissario ad acta e della D.G.R. n.50 del 28.02.2012, che definisce i provvedimenti a seguito dei decreti n.77/2011 e n.81/2011 dello stesso Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario. Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente Regolamento si applica alle prestazioni sociali e socio sanitarie per le quali si prevede la compartecipazione dell utente al costo dei servizi erogabili su sua domanda o su istanza del suo tutore legale,. Relativamente alle prestazioni sociosanitarie, la compartecipazione a carico degli utenti è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni sociosanitarie previste dal D.P.C.M. 29.11.2001 sui L.E.A. e specificate nel documento allegato n.1) della D.G.R.n.50 del 28.02.2012. Articolo 3 Determinazione del nucleo familiare di riferimento La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000. Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 07/05/1999, nonchè dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi. In deroga al comma precedente, limitatamente ai servizi sociali per i quali si richiede la

compartecipazione e per i servizi sociosanitari rivolti a persone con handicap permanente grave ed a persone ultrasessantacinquenni, i cui requisiti siano stati certificati dalla ASL competente, per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare. Nei casi in cui dal confronto tra l I.S.E.E. del nucleo familiare e l I.S.E. del soggetto richiedente, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la ratio della norma quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione l I.S.E.E. del nucleo familiare. Il richiedente la prestazione presenta un unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale, da riproporre annualmente. E lasciata allo stesso utente la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Il Comune di riferimento dell utente e/o l Ufficio di Piano S4 tengono conto conto della variazione dal mese successivo alla formale acquisizione. Il Comune di riferimento dell utente o l Ufficio di Piano potranno, a loro volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Articolo 4 Valore I.S.E. e valutazione della situazione reddituale Per il calcolo dell Indicatore della Situazione Economica (ISE) si utilizza la seguente formula: ISE = R + 0,2 P dove R Ë il reddito e P il patrimonio, calcolati come di seguito specificato nei punti 1 e 2: 1. Il valore del reddito (R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare: a. il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti; b. il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d. il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare. 2. Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare: 1 patrimonio immobiliare Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l ammontare dell eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre,

per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, Ë detratto, se più favorevole, il valore dell abitazione principale, come sopra definito, nel limite di euro 100.000,00. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota. 2 patrimonio mobiliare A fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art. 10: 1 depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; 2 titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1; 3 azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1; 4 partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art 9, ovvero in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali; 5 masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1; 6 altri strumenti e rapporti finanziari per il quali va assunto il valore decorrente alla data di cui al punto 1, nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non Ë esercitabile il diritto di riscatto; 7 imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5; Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di euro 15.493,70. L importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) e moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,2. Articolo 5 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) L indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Ë calcolato sulla base della seguente formula: ISEE = ISE / S dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo Valore di S familiare 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente: 1 + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; 2 + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori; 3 + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d invalidità superiore al 66%; 4 + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d impresa per almeno 6 mesi. Articolo 6 Indicatori aggiuntivi per la compartecipazione In applicazione della norma di cui all art. 3 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente ad altri indicatori (es. possesso di mezzi di trasporto, consumi utenze, ecc.). L Ufficio di Piano Ambito S4 provvede ad emettere propri successivi atti con l indicazione delle modalità del calcolo della compartecipazione. Articolo 7 Compartecipazione al costo dei servizi sociali Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando: a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% all ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari ad euro 10.304,94 per l anno 2013, da aggiornarsi ogni anno; b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall Ente erogante è fissata in 4,35 volte l ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a 28.016,56 per l anno 2013, da aggiornarsi ogni anno; Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula, dove:

Comparteci pazione = ISEE _ dell ' utente ISEE _ min imo ISEE _ massimo ISEE _ min imo xcosto _ del _ servizio ISEE dell utente rappresenta l indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione Ë tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio; ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione Ë esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio; Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell utente va sostituito l ISE. Articolo 8 Compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari, domiciliari e semiresidenziali Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari sia di tipo domiciliare che semiresidenziale si procede individuando: 1) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente all ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari ad euro 10.304,94 per l anno 2013, da aggiornarsi ogni anno. (Tale soglia d esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati); 2) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall ente è fissata in 4,35 volte la l ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari a euro 28.016,56 per l anno 2013, da aggiornarsi ogni anno; Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti 1) e 2), il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula, dove: Comparteci pazione = ISEE _ dell ' utente ISEE _ min imo ISEE _ massimo ISEE _ min imo xcosto _ del _ servizio ISEE dell utente rappresenta l indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione Ë tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio; ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione Ë esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio; Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell utente va sostituito l ISE.

Art. 9 Compartecipazione al costo dei servizi residenziali Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, sia socioassistenziali che socio-sanitari, i soggetti richiedenti sono tenuti a compartecipare al costo della retta della struttura con tutte le indennità di natura previdenziale ed assistenziale annualmente percepite (dodici mensilità più il rateo della tredicesima mensilità), fatta salva una quota di salvaguardia dei bisogni personali, pari all importo della pensione di invalidità civile in godimento. Articolo 10 Accesso alle prestazioni sociali La richiesta di accesso alle prestazioni sociali, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica relativa ai valori ISE e ISEE, deve essere presentata al Servizio sociale professionale del Comune di residenza o presso il Servizio di Segretariato Sociale dell Ambito S4, e deve essere formalizzata attraverso l apposita modulistica regionale S.V.a.Ma e S.V.aMa Di. dalla quale risultino sempre specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall Ufficio di Piano e dal Segretariato Sociale dell Ambito S4, come pure dal Servizio sociale professionale comunale, per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, per la valutazione del caso, per la definizione del progetto personalizzato, per la erogazione del servizio, per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento. Il Servizio sociale professionale comunale, o il Segretariato Sociale dell Ambito S4, provvedono a comunicare al soggetto interessato l esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico e le modalità di versamento della stessa. L attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso da parte dell utente e di accettazione dell eventuale quota di compartecipazione a suo carico. Articolo 11 Accesso alle prestazioni sociosanitarie L accesso ai servizi sociosanitari avviene esclusivamente tramite PUA, previa valutazione del bisogno e la redazione di un progetto personalizzato, a cura delle Unità di valutazione multidisciplinare e delle Unità di Valutazione Integrate. La richiesta di accesso ai servizi sociosanitari, corredata della dichiarazione sostitutiva unica, relativa al valore ISE e ISEE, va presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Segretariato Sociale dell Ambito S4 o al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, che provvedono ai

necessari adempimenti per l avvio dell istruttoria del caso ed alla convocazione delle Unità di Valutazione. La domanda deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall Ambito Territoriale S4, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall Ufficio di Piano o dal Segretariato Sociale dell Ambito S4, dai Distretto Sanitari n.65 e n.68 dell ASL di Salerno e dai Servizi sociali professionali comunali per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione. A tal fine, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento. L Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l ammissione al servizio, e redige apposito verbale. Al termine di ogni singola valutazione, e, prima della emissione dell atto di autorizzazione per la prestazione socio sanitaria in regime di domiciliarità, semi residenzialità e residenzialità, l Assistente sociale del Servizio sociale professionale del Comune di residenza dell utente, che ne ha curato la presa in carico, comunica all Ufficio di Piano il prospetto economico finanziario per l assunzione dell impegno di spesa. Acquisito l impegno di spesa dell Ambito S4, sarà emesso l atto formale di autorizzazione che sarà sottoscritto dal Direttore Responsabile del Distretto sanitario interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario dell Ambito S4 o suo delegato, corredato dalla dichiarazione di accettazione dell utente. L Ufficio di Piano, attraverso il Segretariato Sociale dell Ambito S4, provvede a comunicare al soggetto interessato l esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico. L attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso da parte dell utente e di accettazione dell eventuale quota di compartecipazione a suo carico. Articolo 12 Dichiarazione Sostitutiva Unica La dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonchè quella di tutti i componenti il nucleo familiare va redatta conformemente al modello-tipo di cui all articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del 1998 e ss.mm.ii. Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale. Articolo 13 Controlli L Ufficio di Piano, attraverso il Segretariato Sociale e con l ausilio dei competenti uffici del Comune di residenza controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L Ufficio di Piano, attraverso il Segretariato Sociale e con l ausilio dei competenti uffici del Comune di residenza, rilascia, solo su richiesta dell interessato, un attestazione riportante il contenuto della

dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, l ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi. L ufficio di Piano può chiedere all Amministrazione comunale di riferimento di provvedere ad ulteriori controlli attraverso il Corpo di Polizia Municipale o altri organi a ciò competenti. ART.14 Vigenza Il presente Regolamento applicabile dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale dell'ambito S4, ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Pontecagnano-Faiano, capofila dell Ambito. Art. 15 Disposizioni finali Le novita legislative in materia comportano automaticamente l adeguamento normativo del presente regolamento. Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in m