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REGIONE PIEMONTE BU13 28/03/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2013, n. 11-5559 Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale. L.R. n. 63/78, art. 50. Disposizioni generali. A relazione dell'assessore Sacchetto: La D.G.R. n. 30-7048 dell 8/10/2007 e s.m.i. ha stabilito che, a partire dall 1/01/2008, la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale della durata massima di un anno, contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole, di cui all articolo 50 della L.R. n. 63/78, avvenga sotto forma di aiuti de minimis, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativi all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La D.G.R. n. 31-3364 del 03/02/2012, con riferimento alle modalità di calcolo del contributo negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale contratti da società cooperative ed altre forme associate composte da almeno 5 imprenditori agricoli, stabilisce che: per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte e delle Province sarà pari fino al 50% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione delle domande di finanziamento. Per le imprese ubicate in zona montana il contributo negli interessi, così come sopra determinato, è incrementato fino ad un punto percentuale. Il tasso applicato è calcolato sulla base del tasso di riferimento comunitario di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U.U.E. C 14/6 del 19/01/2008), aumentato di 100 punti base; il contributo negli interessi massimo concedibile è determinato nel 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nel 3% per le aziende ubicate in zona di montagna, aumentato di 0,30 punti percentuali nel caso in cui almeno il 50% dell importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da confidi che operino in agricoltura e che rispettino i requisiti previsti dall art. 13 della L. n. 326/2003. Il Programma regionale denominato Piano Verde, approvato con D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011 e s.m.i., prevede, a partire dal 2012, la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, stabilendo che: possano beneficiare dell aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte, condotte da imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale; il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte, calcolato sulla base del tasso di riferimento comunitario di cui la comunicazione della Commissione di revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U.U.E. C 14/6 del 19/01/2008) aumentato di 100 punti base, è annualmente stabilito con atto dirigenziale del settore competente della

Direzione Agricoltura nella misura del 50% del tasso di cui sopra, arrotondato per difetto al primo decimale. Esso è incrementato di un punto percentuale per le aziende ubicate in zona di montagna; il tetto massimo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte è pari al 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina ed al 3% per le aziende ubicate in zona di montagna. Esso è pari al 4% se relativo a prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali nell anno di presentazione della domanda e rientranti nelle zone e con le tipologie di danno annualmente individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004; il contributo è incrementato di 0,50 punti percentuali nel caso in cui almeno il 50% dell importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da confidi; la Giunta Regionale con propria deliberazione può riservare somme a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali rientranti nelle zone e con le tipologie di danno annualmente individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, garantendo prioritariamente il rinnovo delle relative operazioni di credito di conduzione per almeno due anni; ritenuto necessario uniformare la determinazione del contributo negli interessi su prestiti di conduzione in favore delle cooperative agricole e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, con quelle applicate per gli imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli; ritenuto opportuno, ai fini di una più puntuale programmazione e controllo dell intervento, fissare il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte sulla base del tasso di riferimento comunitario vigente, fermo restando la possibilità di rideterminarlo in caso di significative variazioni dello stesso e/o delle risorse disponibili; sentita in data 21/02/2013 ed in data 13/03/2013 la Commissione Regionale per l Agroindustria di cui alla Legge Regionale 22 Dicembre 1995, n. 95, art. 11; la Giunta Regionale, unanime, delibera 1. di approvare l allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che stabilisce le disposizioni generali per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole, aventi la durata massima di un anno, in attuazione dell articolo 50 della L.R. 63/78; 2. di fissare il contributo regionale negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, di cui all articolo 50 della L.R. 63/78, nell 1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nell 1,5% per quelle ubicate in zona di montagna. Il contributo è determinato nel 3% per gli imprenditori agricoli singoli e per le altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli che, nel corso della campagna agraria in essere al momento dell emanazione del bando, hanno subito danni da calamità naturali rientranti nelle zone e con le tipologie di danno individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004. Per i primi due rinnovi consecutivi di operazioni analoghe è applicato lo stesso tasso d intervento. Nel caso in cui almeno il 50% dell importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da confidi esso è aumentato di 0,30 punti percentuali;

3. gli aiuti previsti nella presente deliberazione sono concessi nel rispetto del de minimis ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007 ed ai sensi del Reg. CE n. 1535/2007 in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed in conformità alle linee guida approvate con la D.G.R. n. 90-13273 del 08/02/2010; 4. di incaricare il settore competente della Direzione regionale Agricoltura di approvare i bandi, le Istruzioni operative e quant altro ritenuto necessario per la definizione delle domande di finanziamento e l erogazione dei contributi. I bandi avranno soluzione di continuità fintanto che i parametri di cui al punto 1 non saranno oggetto di variazione. Con determinazione dirigenziale saranno stabiliti i termini di apertura e chiusura delle domande in funzione delle risorse disponibili. Qualora la nuova normativa comunitaria sugli aiuti de minimis comportasse variazioni esclusivamente di ordine tecnico, si provvederà ad adeguare le istruzioni operative con determinazione dirigenziale; 5. di revocare le deliberazioni della Giunta Regionale di seguito riportate D.G.R. n. 30-7048 dell 8/10/2007, D.G.R. n. 40-11191 del 6/4/2009, D.G.R. n. 31-3364 del 3/02/2012, D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011 limitatamente all allegato B) e la D.G.R. n. 30-3702 del 16/04/2012. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. n. 22/2010. (omissis) Allegato

Allegato REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale L.R. 12/10/78, n. 63, articolo 50. Disposizioni generali per l attuazione RIFERIMENTI NORMATIVI L.R. n. 63/78 art. 50. Concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati per le esigenze della conduzione aziendale. In considerazione di quanto previsto dal punto 160 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (GU C 319 del 27/12/2006), a partire dal 1 gennaio 2008, l aiuto è concesso sotto forma di aiuto de minimis. Attualmente detti aiuti sono regolati dal: 1. Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all Allegato I del trattato; 2. Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore (de minimis) per le altre imprese agricole quali le imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all Allegato I del trattato, di servizi ed agroforestali. Il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 esclude dall ambito di applicazione i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I (codici ATECO 2007, sezione A fino al cod. A 1.50.0 compreso) che di converso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007. Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l importo di 7.500,00 nell arco di tre esercizi fiscali e l importo cumulativo corrisposto alle imprese italiane operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli non può superare nel triennio il valore di 320.505.000,00. Il decreto ministeriale del 30/09/2009 ha provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 75% dell importo cumulativo sopra indicato ed ha assegnato alla Regione Piemonte l importo di 17.308.615,14. Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l importo di 200.000,00 nell arco di tre esercizi finanziari. Entrambi i sopra citati regolanti prevedono il termine del periodo di validità al 31/12/2013.

BENEFICIARI Possono beneficiare dell aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate in possesso dei requisiti di cui l articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE Per le piccole e medie imprese (PMI) condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, l importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento dovrà essere compreso tra un minimo di 5.000,00 ed un massimo di 80.000,00. Per le cooperative agricole e per le forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli la spesa massima ammissibile a finanziamento è calcolata con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie. INTENSITÀ DELL AIUTO Il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte è stabilito con deliberazione della Giunta Regionale. Esso tiene conto sia del tasso di riferimento comunitario di cui la comunicazione della Commissione di revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U.U.E. C 14/6 del 19/01/2008) sia delle risorse disponibili. In caso di modifiche significative del tasso di riferimento e delle risorse disponibili, il contributo potrà essere ridefinito ed applicato a tutte le istanze per le quali non è ancora stata effettuata la concessione. PRIORITA Per ciascun bando di finanziamento si terrà conto dell ordine cronologico di presentazione delle domande. Specificamente per i bandi riferiti ad imprenditori agricoli singoli e ad altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, saranno inoltre applicate le seguenti priorità: 1. imprese agricole che, nel corso della campagna agraria in essere al momento dell emanazione del bando, hanno subito danni da calamità naturali rientranti nelle zone e con le tipologie di danno individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004; 2. rinnovo per almeno due anni delle operazioni di credito di conduzione perfezionate ai sensi del precedente punto 1; 3. finanziamento fino al 50% dell importo dell eventuale prestito di conduzione agevolato relativo all esercizio precedente, al fine del rientro graduale del credito stesso. La graduatoria è approvata con atto dirigenziale del settore competente della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ed aggiornata sulla base dell esito della fase istruttoria e delle eventuali rinunce. COMPETENZE BANDO ED ISTRUZIONI OPERATIVE L articolo 2 della L.R. n. 17/99 trasferisce alle Province l esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed

interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali. L articolo 6 della L.R. n. 17/99 punto 1 prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la attuazione di programmi, compresa l erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell efficacia della scelta programmatoria, sia utile l unitario esercizio a livello regionale, per consentire una migliore razionalizzazione della gestione delle risorse. Il programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti di conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole avviene in modo unitario a livello regionale, demandando alle Province le fasi di istruttoria limitatamente alle domande presentate da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli.