Consulenza in comunicazione e marke?ng per gli studi legali ORGANIZZAZIONE E MARKETING DELLO STUDIO LEGALE FONDAZIONE FORENSE BOLZANO - 1 LUGLIO 2011 AVV. PAOLA PARIGI - posta@paolaparigi.it www.paolaparigi.it
CHI SONO Avv. Paola Parigi Avvocato dal 1993 Business development e communicagon manager dello studio Clifford Chance dal 2000 al 2004 Consulente free lance di comunicazione e markegng legale dal 2004 a oggi Editorialista de Il Sole 24 Ore dal 2005 AGvità: consulenza di marke?ng e comunicazione dello studio legale Consulenza agli studi legali nella pianificazione strategica di markegng Consulenza nella realizzazione di azioni di markegng operagvo Assistenza alla gesgone di relazioni con i media per associazioni e isgtuzioni forensi Assistenza alla progeuazione e realizzazione di sig di studi legali Assistenza alla creazione di prodov editoriali (anche online) per associazioni e isgtuzioni forensi
IL TEMA DI OGGI ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE Lo scenario L ordinamento (cenni) Le forme di esercizio dell avvità MARKETING E PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE Il mercato Il markegng strategico: lo start- up di uno studio legale La pubblicità La deontologia Il sito e il Web.2
L ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE Lo scenario L ordinamento (cenni) Le forme di esercizio dell agvità
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 1985 2001 2004 2009 2011 ISCRITTI ALBO 48.327 129.071 153.061 208.000 260.000* ISCRITTI CASSA 37.495 88.658 121.765 152.089 190.000* NON ISCRITTI CASSA 10.832 40.413 31.296 55.911 70.000* IN% 22,41% 31,31% 20,44% 26,88% 26,93% * valore s?mato approssima?vamente
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 600.000 450.000 300.000 NON ISCRITTI CASSA 150.000 ISCRITTI CASSA ISCRITTI ALBO 1985 2001 2004 2009 2011 0
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE L ORDINAMENTO Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Norme integragve e di auuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato Decreto LegislaSvo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni interne professionali Decreto LegislaSvo Capo Provvisorio Stato 28 maggio 1947, n. 597 Norme sui procedimeng dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense L. 24 febbraio 1997, n. 27 Modifiche al regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578 (ha eliminato la figura del procuratore) Decreto LegislaSvo 2 febbraio 2001, n. 96 Avvocato stabilito e Società tra avvocag
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE LE FORME DI ESERCIZIO I PROBLEMI STUDIO MONOPERSONALE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE STUDIO CONDIVISO STUDIO ASSOCIATO SOCIETÀ TRA AVVOCATI NETWORK RISCHIO IMPRENDITORIALE TUTTOLOGIA MANCANZA DI MASSA CRITICA RISCHIO PRECARIATO RISCHIO CARRIERA CON TAPPO RISCHIO MONOTEMATICITÀ ASSENZA TUTELE (ART. 3) RISCHIO DI POCO SCAMBIO CONCORRENZA INTERNA DIFFICOLTÀ DI COABITAZIONE RESPONSABILITÀ SOLIDALE ALCUN VANTAGGIO FISCALE DIFFICOLTÀ PER LIQUIDAZIONE IMPOSSIBILE CEDERE QUOTE RISCHIO DI POCO SCAMBIO DIFFICOLTÀ NELLA FIDELIZZAZIONE SCARSO/INSUFFICIENTE UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE Il mercato La deontologia Il markegng strategico La pubblicità Il sito e il Web.2
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: IL MERCATO LEGALE 14% I REDDITI DEGLI AVVOCATI NEL 2009 86% 182.929 < 86,7 K 29.033 >86,7 K
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: LA CONCORRENZA I COMPETITOR 54% 37% AVVOCATI COMMERCIALISTI NOTAI CONSULENTI LAVORO ALTRI
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: LO START-UP DI UNO STUDIO 1. ANALISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 2. ANALISI DEI FABBISOGNI 3. ANALISI S.W.O.T. 4. BUSINESS PLAN (1. budget 2.strategia)
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: L ANALISI DEL MERCATO - OGNI AVVOCATO HA IL PROPRIO MERCATO - OCCORRE INDIVIDUARE IL PROPRIO - OCCORRE AVERE UN OBIETTIVO E UNA STRATEGIA DI POSIZIONAMENTO - OCCORRE RENDERSI VISIBILE AL PROPRIO MERCATO L OBIETTIVO DEVE ESSERE S.M.A.R.T.
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: ANALISI DEI FABBISOGNI - QUANTO MI SERVE PER VIVERE - QUANTO POSSO INVESTIRE - QUANTO TEMPO POSSO STARE SENZA GUADAGNARE - QUALI SONO I MIEI OBIETTIVI DI GUADAGNO - QUALI SONO LE MIE ASPETTATIVE CONCRETE SE NON SAI DOVE VUOI ANDARE, DIFFICILMENTE CI ARRIVERAI
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: L ANALISI SWOT S COME STRENGHT S W W COME WEAKNESS O COME OPPORTUNITY T COME THREATEN O T
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: L ANALISI SWOT PUNTI DI FORZA - PARLO 3 LINGUE - HO UN UFFICIO DI PROPRIETÀ - CONOSCO MOLTA GENTE -... DEBOLEZZE - NON HO SOLDI - NON MI PIACCIONO ALCUNE AREE DEL DIRITTO - NON USO BENE IL COMPUTER -... OPPORTUNITÀ - HO UN AMICO NOTAIO - POSSO SUBAFFITTARE UNA STANZA - MIA CUGINA È COMMERCIALISTA -... MINACCE - CI SONO MOLTI AVVOCATI NELLA MIA CITTÀ - HANNO APERTO UNO STUDIO NELLO STESSO PALAZZO -...
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: IL BUSINESS PLAN / 1 - BUDGET SPESE PREVISTE PER STUDIO 18.000 PER ATTREZZATURE 6.000 INCASSI PREVISTI CLIENTE 1 8.000 CLIENTE 2 12.000 PERSONALE 12.000 CLIENTE 3 2.500 SITO E PROMOZIONE 5.000 CLIENTE 4 5.750 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2.500 TOTALE 28.250 TOTALE 43.500 FABBISOGNO 15.250
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE: IL BUSINESS PLAN / 2 - STRATEGIA - GANNT COSA/QUANDO 9/11 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 UFFICIO X X - - - - - - - - - SITO X X X - - - - - - X X WARMING - - - X - - - - - - - BROCHURE - - - - - - X X - - - INCONTRI - - X X - X X X X X - ARTICOLI - - - - X X - - X X -
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA DEONTOLOGIA ART. 17 Informazioni sull a_vità professionale L avvocato può dare informazioni sulla propria avvità professionale. Il contenuto e la forma dell informazione devono essere coereng con la finalità della tutela dell affidamento della collevvità e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispeuo dei quali è verificato dal competente Consiglio dell Ordine. Quanto al contenuto, l informazione deve essere conforme a verità e correuezza e non può avere ad oggeuo nogzie riservate o coperte dal segreto professionale. L avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clieng, ancorché quesg vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l informazione deve rispeuare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l informazione non deve assumere i connotag della pubblicità ingannevole, elogiagva, comparagva. CANONI ESPLICATIVI I. Sono consengte, a fini non lucragvi, l organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline avneng alla professione forense da parte di avvocag o di società o di associazioni di avvocag. III. E consengta l indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fauo parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA DEONTOLOGIA ART. 17 bis Modalità dell informazione. L'avvocato che intende dare informazione sulla propria avvità professionale deve indicare: la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominagvi dei professionisg che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; il Consiglio dell'ordine presso il quale e iscriuo ciascuno dei componeng lo studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapig, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e- mail e del sito web, se avvato; il Gtolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direvve comunitarie.
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA DEONTOLOGIA ART. 17 bis Modalità dell informazione /segue Può indicare: i Gtoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguig presso gli isgtug universitari; l'abilitazione a esercitare avang alle giurisdizioni superiori; i seuori di esercizio dell'avvità professionale e, nell'ambito di quesg, eventuali materie di avvità prevalente; le lingue conosciute; il logo dello studio; gli estremi della polizza assicuragva per la responsabilità professionale; l'eventuale cergficazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una cergficazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giusgficagvo della cergficazione in corso di validità e l'indicazione completa del cergficatore e del campo di applicazione della cergficazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA DEONTOLOGIA ART. 17 bis Modalità dell informazione /segue L'avvocato può uglizzare esclusivamente i sig web con domini propri e direuamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocag alla quale partecipa, previa comunicazione tempesgva al Consiglio dell'ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui e espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dag previsg dal primo comma. Il sito non può contenere riferimeng commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione direua o tramite banner o pop- up di alcun Gpo.
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA DEONTOLOGIA ART. 18 RapporS con la stampa. Nei rapporg con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispeuo dei doveri di discrezione e riservatezza. I. Il difensore, con il consenso del proprio assisgto e nell esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa nogzie che non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni caso, nei rapporg con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fauo divieto all avvocato di enfagzzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clieng, di sollecitare argcoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fauo divieto altresì di convocare conferenze stampa faue salve le esigenze di difesa del cliente. III. E consengto all avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA DEONTOLOGIA ART. 19 Divieto di accaparramento di clientela. E vietata ogni condoua direua all acquisizione di rapporg di clientela a mezzo di agenzie o procacciatorio con modi non conformi alla correuezza e decoro. I. L avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggeuo, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispevvo per la presentazione di un cliente. II. CosGtuisce infrazione disciplinare l offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ouenere difese o incarichi. III. E vietato offrire, sia direuamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli uteng, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperg al pubblico. IV. E altresì vietato all avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA PUBBLICITÀ
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LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA PUBBLICITÀ BOLZANO 1 LUGLIO 2011 AVV. PAOLA PARIGI - posta@paolaparigi.it www.paolaparigi.it
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE LA PUBBLICITÀ
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE IL WEB E WEB 2.0 L IMMAGINE NON BASTA MA SE È SBAGLIATA SI RIFLETTE NEGATIVAMENTE L ASSENZA DAL WEB NON È PIÙ ACCETTABILE GLI AVVOCATI CHE USANO INTERNET PER LAVORO SONO LA STRETTA MINORANZA IL SITO DELLO STUDIO HA PREVALENTEMENTE UNA FUNZIONE DI BROCHURE ONLINE RARAMENTE È UTILIZZATO COME MEDIUM PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLO STUDIO IL CODICE DEONTOLOGICO IGNORA STRUMENTI DI WEB E SOCIAL MARKETING
LA PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE
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