COMMERCIO ELETTRONICO



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COMMERCIO ELETTRONICO - Definizione - Pre-requisiti - Cosa occorre fare - Informazioni sull istanza - Normativa di riferimento - Codice attività ATECO - Annotazioni DEFINIZIONE Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: - commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; - distribuzione on-line di contenuti digitali; - effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; - on-line sourcing; - appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. Il commercio elettronico può riguardare: prodotti (ad esempio, prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad esempio, servizi d'informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad esempio l'assistenza sanitaria e l'istruzione) e di nuovo tipo (ad esempio "centri commerciali virtuali"). Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 il commercio on-line rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio, al pari delle vendite per corrispondenza - tramite televisione o altri sistemi di comunicazione -, la vendita diretta al domicilio dei consumatori e il commercio mediante distributori automatici. Una forma molto diffusa di vendita attraverso internet è l asta on-line, in cui il prezzo viene definito dagli acquirenti mediante una serie di offerte successive. I tipi di aste possono essere: - all olandese,o asta al ribasso in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e nell ambito dei limiti temporali dell offerta - all inglese o asta al rialzo in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo minimo indicato dal venditore e nell ambito dei limiti temporali dell offerta - asta segreta al prezzo massimo, nella quale ogni interessato al bene offre, per iscritto, un prezzo massimo. Le offerte vengono raccolte, nei limiti temporali fissati, e rese pubbliche contemporaneamente con l aggiudicazione all offerta più elevata; - asta con riserva, in cui la vendita viene aggiudicata solo se le offerte hanno raggiunto e/o superato il prezzo minimo stabilito. Tale prezzo non viene comunicato durante la gara. 1 di 5

A seconda della posizione del banditore rispetto all acquirente e il venditore possiamo individuare 3 tipi di asta: - aste condotte direttamente dal banditore d asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest ultimo; - aste condotte direttamente dal banditore d asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi; - aste in cui il banditore d asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione. PREREQUISITI Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali. In particolare, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali. Talune categorie di soggetti sono dispensate dall'obbligo di comunicazione. In particolare, vi è l'esclusione per chi venda o esponga le proprie opere d'arte, nonché quelle d'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. È escluso l'obbligo della comunicazione anche per quei soggetti titolari di un'attività industriale che vendono direttamente al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte. La comunicazione deve essere effettuata da chi esercita commercio al dettaglio, quindi è esclusa per la prestazione di servizi; è esclusa altresì per chi effettua esclusivamente attività di vendita all'ingrosso, che deve comunque possedere i requisiti di seguito riportati. REQUISITI MORALI Non possono, pertanto, esercitare l attività commerciale coloro che: - sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; - hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; - sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; - hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. I divieti imposti per l esercizio dell attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall eventuale altra persona preposta all attività commerciale. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque 2 di 5

anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. REQUISITI PROFESSIONALI L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; - avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. L attività di commercio all ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e non ai requisiti professionali REQUISITI STRUTTURALI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d uso compatibile con l attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti. L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività. COSA OCCORRE FARE I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente un'attività di commercio elettronico al dettaglio devono inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998). L apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Preme evidenziare che con Circolare Ministeriale n.3535 del 06/05/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che ove l Amministrazione comunale abbia individuato delle zone del territorio di pertinenza da sottoporre a tutela, l avvio dell attività in tali aree deve essere assoggettata ad autorizzazione espressa, al fine di consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione. Ciò al fine di non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture di esercizi. I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi 3 di 5

soggetti a programmazione comunale. La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica ComUnica, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP. La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell impresa. INFORMAZIONI SULL ISTANZA VALIDITÀ DELLA SCIA In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza. Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL ISTANZA Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati. NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA EUROPEA - Comunicato (Unione europea) 16-4-1997, n. COM(97)157. Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico NORMATIVA NAZIONALE - D. Lgs. 147/2012. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno - Decreto legislativo 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - Decreto legislativo 9-4-2003 n. 70. Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico - Circolare ministeriale (Ministero delle attività produttive) 17-6-2002, n. 3547/C. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Commercio elettronico. Indicazioni sulle aste on line - Nota ministeriale (Ministero delle attività produttive) 7-3-2002, n. 502986. D.lgs. 31 marzo 1998 n.114 Commercio elettronico - Circolare ministeriale (Ministero delle attività produttive) 1-6-2000, n. 3487/C. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico - Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 NORMATIVA REGIONALE 4 di 5

- CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet ANNOTAZIONI Chi vuole esercitare un'attività di vendita sia all'ingrosso che al dettaglio utilizzando un unico sito Internet, deve tenere ben distinte fra loro le due aree di vendita affinché il potenziale acquirente possa chiaramente distinguere le zone del sito destinate alle due tipologie di attività. Dal momento che effettuare la comunicazione è obbligatorio solo per chi esercita un'attività di vendita al dettaglio, i grossisti non hanno questa necessità, ma basta loro possedere i requisiti soggettivi enunciati. 5 di 5