OGGETTO: Armonizzazione fisco e previdenza - Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'inps.



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Roma, 4 luglio 2000 Alle Aziende associate Prot. n. 0197/00/E.18./F.2.1. CIRC. N. 16222 L o r o S e d i OGGETTO: Armonizzazione fisco e previdenza - Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'inps. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'inps, nella seduta del 20 giugno u.s., ha approvato una delibera avente ad oggetto proposte normative di modifica del sistema sanzionatorio in materia previdenziale. La delibera (che trasmettiamo in allegato) riveste particolare importanza perché è in linea con le proposte presentate da Confindustria nel progetto Armonizzazione Fisco Previdenza: revisione del sistema sanzionatorio (v. nostra circolare Prot. n. 0167/00 del 14 giugno u.s.). In particolare, si richiama l attenzione sui seguenti temi della delibera: 1. introduzione del principio del favor rei : riduzione della complessità del sistema sanzionatorio previdenziale, applicando, nella successione delle leggi nel tempo, la norma più favorevole; 2. netta differenziazione tra evasione contributiva e morosità: distinzione della situazione di morosità da quella dell evasione, delineando chiaramente il comportamento del contribuente volontariamente preordinato a non pagare, in tutto o in parte, i contributi o i premi; 3. riformulazione dell art. 37 della l. n. 689/81: previsione che l ipotesi di reato possa configurarsi quando l importo mensile omesso o evaso non è inferiore al maggior importo tra 5 milioni di lire ed una percentuale (da definire) dei contributi dovuti;

4. sospensione del procedimento penale: regolamentazione della situazione in cui l evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario. In tale situazione deve essere prevista la sospensione del procedimento penale, stabilendo altresì che la regolarizzazione dell inadempienza accertata estingua il reato; 5. riduzione delle somme aggiuntive: eliminazione, in materia di riduzione delle sanzioni civili, dell intervento ministeriale e acquisizione da parte degli Organi Gestionali dell INPS della competenza a fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. Previsione della possibilità, (a determinate condizioni) per l Ente, di rateizzazione fino a 60 rate; 6. invito alla regolarizzazione: instaurazione, in caso di accertamento di omissione o evasione, di una procedura che preveda un invito rivolto all azienda a regolarizzare la propria posizione, prima di procedere all instaurazione del contenzioso; 7. trasferimento tra Enti previdenziali dei contributi indebitamente versati: attribuzione di effetto liberatorio nei confronti del contribuente al pagamento della contribuzione previdenziale effettuato ad un Ente diverso dal titolare. Di conseguenza, l'ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio d'interessi, all'ente titolare della contribuzione. Cordiali saluti. Nicola De Marinis DIRETTORE AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA OGGETTO: Sistema sanzionatorio: indirizzi per una proposta di modifiche normative. Il sistema sanzionatorio attualmente in vigore, costruito per scoraggiare l evasione contributiva e/o la morosità, sta ormai realizzando le finalità opposte di incoraggiare comportamenti omissivi, a causa della farraginosità del procedimento sanzionatorio e della pesantezza delle sanzioni, che determinano una lievitazione abnorme del debito. Ciò rende spesso impossibile all azienda il rispetto dei propri impegni verso l INPS, anche perché la situazione debitoria è, già all origine e sempre più spesso, determinata da crisi di liquidità aziendali connesse a fattori congiunturali. Un sistema sanzionatorio che, come è stato detto, giunge a sfiorare l interesse ritenuto d usura, determina tre gravi conseguenze: - può rendere irreversibile una temporanea crisi di liquidità aziendale, con gravi conseguenze sociali; - non consente all INPS di recuperare il proprio credito, anche perché le aziende adottano spesso un comportamento dilatorio mediante l attivazione di un rilevante contenzioso amministrativo e giudiziale (aggravando per questo aspetto anche il livello di funzionalità dell Ente), spesso nella speranza che il legislatore possa decidere provvedimenti di abbattimento o riduzione delle sanzioni; - scoraggia la possibilità di emersione del lavoro nero. Le modifiche normative che si ipotizzano puntano a delineare un nuovo sistema che deve avere l obiettivo di rendere più agevole il recupero del credito nella sua interezza, per fare affluire all Istituto flussi monetari più elevati, limitando per le

aziende i casi di espulsione dal mercato ed eliminando conseguentemente maggiori oneri per l Ente. In particolare si dovranno applicare parametri che, senza essere più vantaggiosi di quelli praticati dal sistema bancario, risultino non penalizzanti e soprattutto compatibili con le possibilità finanziarie dell azienda, favorendo la semplificazione degli adempimenti e la tempestività decisionale. Gli indirizzi riguardano le seguenti questioni: 1. Si propone l introduzione del principio del favor rei in materia di sanzioni connesse all evasione od omissione contributiva, intendendo così ridurre la complessità del sistema sanzionatorio e volendo così applicare, nel succedersi di disposizioni nel tempo, la norma più favorevole al contribuente. In tal senso i criteri della norma dovrebbero trovare applicazione dalla data della sua approvazione e la data di riferimento deve corrispondere alla data delle irregolarità accertate e contabilizzate dall Istituto. 2. Si dovrebbe configurare più precisamente l ipotesi di evasione, da distinguere dalla situazione di morosità, delineando chiaramente il comportamento del contribuente volontariamente preordinato a non pagare, in tutto o in parte, i contributi. Questa è l ipotesi in cui il datore di lavoro, con l intenzione specifica di non versare la contribuzione dovuta, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero retribuzioni erogate, non provvedendo alle prescritte registrazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro. 3. E necessario riformulare le norme contenute nell art. 37 della legge n. 689/81, prevedendo che l ipotesi di reato possa configurarsi quando l importo mensile omesso od evaso non è inferiore al maggior importo tra 5 milioni di lire ed una percentuale da definire dei contributi dovuti. Tale modifica avrebbe il carattere della flessibilità, considerando che la sola soglia fissa dei 5 milioni attualmente in vigore è ormai troppo bassa per le medie e grandi aziende.

Peraltro, il solo riferimento ad una omissione contributiva pari ad una data percentuale sul gettito contributivo complessivo imputabile all azienda, non sembra garantire adeguatamente le piccole aziende. 4. E necessario altresì regolamentare il caso in cui l evasione contributiva accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, configurandosi contemporaneamente l ipotesi di reato ai sensi dell art. 37 della legge n. 689/81. In tale situazione, fermo restando l obbligo del soggetto accertatore dell evasione di riferire la notizia del reato all autorità giudiziaria, si deve prevedere la sospensione del procedimento penale limitatamente al caso che questo sia instaurato ai sensi e per l ipotesi di cui all art. 37 e, quindi, con esclusione dell ipotesi del mancato versamento delle ritenute effettuate ai lavoratori dipendenti - fino al momento della decisione del ricorso, stabilendo altresì che la regolarizzazione, anche attraverso rateazione, dell inadempienza accertata, estingue il reato sempre nella fattispecie di cui all art. 37. 5. In materia di riduzione delle sanzioni civili, è opportuno che gli Organi gestionali dell Ente acquisiscano la competenza a fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali ed, in casi eccezionali, per l integrale abbuono delle stesse. Tale scelta applica un criterio di indispensabile gradualità che tiene conto della diversa gravità del comportamento omissivo da parte dell azienda, con particolare considerazione delle situazioni di denuncia spontanea. In analogia a quanto sopra, si potrebbe prevedere altresì che la competenza a stabilire una rateazione fino a 60 rate ( a determinate condizioni) sia attribuita all Ente. 6. In caso di accertamento di omissione od evasione contributiva, l Istituto potrebbe instaurare una procedura che preveda un invito rivolto all azienda a regolarizzare la propria posizione, prima di procedere all instaurazione del contenzioso. Tale scelta da inquadrarsi nell ambito di un affermazione dell autonomia dell Istituto - avrebbe molteplici vantaggi: a) per l azienda, di escludere qualsiasi successiva azione di accertamento per i periodi oggetto dell adesione, salvi i casi di accertamento parziale;

b) per l Ente, di ridurre i tempi ed i costi della controversia e di proporsi attraverso un azione amministrativa non legata solo all autorità ma anche al consenso, coinvolgendo il cittadino e privilegiando gli aspetti collaborativi rispetto a quelli sanzionatori meramente repressivi. 7. Si potrebbe ipotizzare che il pagamento della contribuzione previdenziale, ad un Ente diverso da quello avente titolo per ricevere il versamento, abbia effetto liberatorio nei confronti del contribuente, qualora l Ente che ha ricevuto indebitamente la contribuzione provveda a trasferirlo ab origine all Ente titolare. Di conseguenza, qualora l Ente che ha ricevuto il pagamento provveda al trasferimento di tutte le somme incassate all Ente titolare della contribuzione, al contribuente non si addebitano interessi e sanzioni. Tale innovazione dovrebbe essere comunque attentamente regolamentata da una norma legislativa, ovvero da convenzioni stipulate tra Enti, nel rispetto rigoroso dei principi sopraenunciati.

DELIBERAZIONE N. 10 CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA (Seduta del 20 giugno 2000) OGGETTO: Sistema sanzionatorio. - Considerato che il sistema sanzionatorio attualmente in vigore è connotato da una particolare pesantezza e rigidità, tali da: non realizzare l'obiettivo di scoraggiare l'omissione e/o l'evasione contributiva; rendere difficile per l'istituto il recupero dei propri crediti contributivi; - Viste le linee di indirizzo per il piano triennale 2001/2003 fornite dal CIV con delibera n. 5/2000, secondo cui appare necessaria la definizione di un nuovo modello sanzionatorio che sia più snello e razionale, con l'obiettivo di rendere più agevole il recupero del credito e di favorire i processi di emersione contributiva volontaria, consentendo, conseguentemente, il proseguimento dell attività produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali; - Nell'ambito delle proprie competenze in materia di indirizzo; - All unanimità, D E L I B E R A

proposte di modifica del sistema sanzionatorio, secondo gli indirizzi contenuti nella relazione che si allega e che costituisce parte integrante della presente delibera; DANDO MANDATO al Presidente del CIV, d'intesa con gli altri Organi dell'istituto, di rappresentare agli Organi istituzionali competenti l'esigenza di pervenire alle conseguenti modifiche normative. IL SEGRETARIO (U. Fumarola) IL PRESIDENTE (A. Smolizza)