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CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 12 DEL 5.11.2013 ARGOMENTO: ACCONTI DI NOVEMBRE 2013 Entro il 2.12.2013 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivie e Ivafe, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Per l anno 2013, con effetto sul secondo acconto è previsto: l aumento dal 99% al 100% degli acconti dell Irpef e dell imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti minimi; l aumento dal 100% al 101% degli acconti Ires e Irap (per l Irap limitatamente alle società di capitali ed enti); Per quanto riguarda l Irap, la msura dell acconto 2013 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione. L applicazione delle regole Irpef al versamento delle imposte patrimoniali per i beni e le attività detenute all estero, rende applicabile la maggiorazione dell acconto anche per IVIE e IVAFE Nel caso in cui sia opportuno ricalcolare le basi imponibili dalle quali derivano le imposte su cui calcolare gli acconti l operazione deve tener conto di specifiche norme di legge o meglio tenere conto di disposizioni peggiorative in vigore dal periodo d imposta 2013, quali, ad esempio, la riduzione al 20% della deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti (*). PERSONE FISICHE: ACCONTI IRPEF - INPS Fino a 51,00 PERSONE FISICHE differenza RN 33-2013 PF Da 52,00 a 260,00 Da 261,00 Acconto nella misura del 100%, con effetti per il 2013 solo sulla 2ª o unica rata. Versamento in unica rata entro il mese di novembre (2.12.2013). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l acconto risulta perciò dovuto qualora l importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a 52,00. Entro il 17.06.2013 (1)-(2), senza maggiorazione. Nella misura del 39,60% (40% del 99%). Entro il mese di novembre (2.12.2013). Nella misura del 60,40% (100% - 1ª rata). CEDOLARE SECCA RB11 colonna 3-2013 PF 95% Imposta dovuta per anno precedente Acconto Rate Scadenza Scadenza 2013 Se inferiore Unica rata 30.11 di ciascun anno 2.12.2013 Se pari o superiore 1ª rata: 40% del 95% = 38% 2ª rata: 60% del 95% = 57% 16.06 (16.07 con maggiorazione 0,40%) 17.06.2013, ovvero 17.07.2013 con lo 0,40% (salva la proroga stabilita dal Dpcm 13.06.2013) 30.11 2.12.2013 Non è dovuto acconto e l imposta è versata a saldo se l importo su cui calcolare l acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 - Totale imposta cedolare secca) non supera 51,65 ( 52,00 con arrotondamento all unità di euro). CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Contributo minimale Contributi sul reddito eccedente il minimale Contributo annuo sul minimale di 15.357,00, suddiviso in 4 rate scadenti al: 16.05.2013; 20.08.2013; 18.11.2013; 17.02.2014. Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo: - entro il termine di versamento del saldo della Saldo 2012. dichiarazione per l anno precedente; 1ª rata acconto 2013. - entro il 2.12.2013. 2ª rata acconto 2013. pag.1

L acconto è determinato sull ammontare dei redditi d impresa prodotti nel 2012, eccedenti il minimale 2013 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l anno 2013. Reddito Commercianti 2 Artigiani 2 Da 15.357,00 a 45.530,00 21,84% 21,75% Da 45.530,01 a 75.883,00 1 22,84% 22,75% I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Note 1. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a 99.034,00, non frazionabile in ragione mensile. 2. Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti. L acconto per il 2013 è determinato in misura pari all 80% del contributo dovuto sul reddito 2012 indicato nel Modello Unico. Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2013 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2012, le aliquote contributive previste per il 2013. Aliquote contributive anno 2013 Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Aliquota % 20,00 27,72 Reddito imponibile Fino a 99.034,00 CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Entro il termine di versamento del delle imposte risultanti da Unico 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente. Reddito netto 27,72 (o 20,00) 40 x x = professionale 100 100 2 acconto Saldo Entro il 30.11 di ciascun anno 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente. Reddito netto 27,72 (o 20,00) 40 x x = 2 acconto professionale 100 100 Entro il termine di versamento del saldo delle imposte risultanti da Unico Saldo contributo dovuto per periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12 dell anno precedente. PERSONE FISICHE: ACCONTI IVIE - IVAFE PERSONE FISICHE RM 32 colonna 1 (IVIE Immobili) RM35 colonna 1 (IVAFE Attività finanziarie) - 2013 PF Fino a 51,65 Da 51,65 D Acconto nella misura del 100%, con effetti per il 2013 solo sulla 2ª o unica rata. Versamento in unica rata entro il mese di novembre (2.12.2013). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l acconto risulta perciò dovuto qualora l importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a 52,00. Entro il 17.06.2013 (1)-(2), senza maggiorazione. Nella misura del 39,60% (40% del 99%). Entro il mese di novembre (2.12.2013). Nella misura del 60,40% (100% - 1ª rata). pag.2

PERSONE GIURIDICHE: ACCONTI IRES Tomassetti & Partners SOCIETÀ DI CAPITALI differenza RN 17-2013 SC Fino a 20,00 Da 21,00 a 257,00 Da 258,00 Per il 2013 l acconto è pari al 101%, con effetti solo sulla 2ª o unica rata. Versamento in unica soluzione nell 11 mese dell esercizio. Entro il giorno 16 del 6 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta (2), senza maggiorazione. Nella misura del 40% (40% del 100%). Nell 11 mese dell esercizio. Nella misura del 61% (101% - 1ª rata). PERSONE FISICHE- SOGGETTI IRES - SOCIETA DI PERSONA: ACCONTI IRAP IRAP IR21 - Mod. Irap 2013 PF, SP, SC Persone fisiche Società di persone Soggetti Ires L acconto dell Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l importo su cui commisurare l acconto superi 51,00. Il versamento dell acconto deve essere effettuato in 2 rate: - 1ª, pari al 39,60% (40% del 99%), entro l 8.07.2013 2 ; - 2ª, pari al 60,40% (100% - 1ª rata), entro il mese di novembre 2013 (2.12.2013). Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre. Per i soggetti Ires l acconto è dovuto nella misura del 101%, purchè l importo su cui commisurare l acconto sia superiore a 20,00, da versare in 2 rate: - 1ª, pari al 40% [40% del 100% (importo minimo di 103,00)], entro lo stesso termine per il versamento dell imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; - 2ª, pari al 61% (101% - 1ª rata), entro l 11 mese del periodo d imposta di competenza. NOTE: Note 1. La 1ª rata di acconto dell Irpef doveva essere versata entro il 17.07.2013 con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre. 2. Il D.P.C.M. 13.06.2013 ha prorogato il termine al 8.07.2013, e al 20.08.2013, con la maggiorazione dello 0,40% per: - i soggetti che esercitano un attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore, indipendentemente dall esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, che non siano esclusi dall applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a 5.164.569 e che sono tenuti, in base al termine ordinario, a effettuare il versamento delle imposte derivanti da modello Unico/Irap 2013, entro il 17.06.2013. Non possono fruire della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell esercizio, in quanto le stesse sono naturalmente tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%); - i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società (artt. 5, 115 e 116 Tuir), per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga; - i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti minimi), se svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il pagamento si effettua con Modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. pag.3

Nota (*) Metodo e Principali casi di ricalcolo dell acconto Come noto esistono due metodi di calcolo degli acconti, a discrezione del contribuente: 1. Il metodo storico che utilizza, come base di calcolo, le imposte risultanti dall ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa al periodo d imposta precedente (UNICO 2013 redditi 2012). 2. Il metodo previsionale che si basa, invece, su una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2013. In particolare, qualora il contribuente preveda di conseguire un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2012, può effettuare un versamento in misura inferiore a quanto dovuto o non effettuare alcun versamento. Secondo quanto sostenuto da Assonime nella circolare n. 36 di venerdì 22 novembre l aumento al 100% per i soggetti Irpef e al 101% per i soggetti Ires del secondo o unico acconto delle imposte dirette si applica sia qualora il contribuente utilizzi il metodo previsionale che quello storico. 3. IVIE e IVAFE: Per quanto concerne IVIE e IVAFE, le cessioni avvenute nel corso del corrente periodo d imposta (anno 2013), il contribuente potrebbe determinare l acconto utilizzando il criterio previsionale. Rammentiamo, al riguardo, che gli acconti d imposta costituiscono una riscossione anticipata dei tributi per il periodo d imposta in corso, cioè prima che sia sorta l effettiva obbligazione tributaria; per questo motivo è consentito al contribuente di effettuare un ricalcolo degli stessi, tenendo conto della minor base imponibile prevista a seguito della cessione operata in corso d anno. 4. Anche per la CEDOLARE SECCA è possibile applicare il metodo previsionale e quindi, se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare per il 2013 rispetto a quella del 2012, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. Questo metodo può essere utilizzato per ridurre l importo della seconda rata, ad esempio per considerare la riduzione della percentuale dell imposta nei contratti a canone concordato. Dal periodo di imposta 2013 infatti l articolo 4 del DL 102/2013 ha stabilito la riduzione dal 19% al 15% della percentuale applicabile ai contratti a canone concordato. 5. Modifiche alle disposizioni fiscali: Per la rideterminazione previsionale degli acconti è comunque necessario tener conto delle seguenti disposizioni: A. Società di comodo: reddito minimo (aumento aliquota per soggetti Ires al 38%); la società in perdita nel triennio 2009/2011 ma che ha chiuso il 2012 in utile ricalcola l acconto con il metodo previsionale. Quella in perdita 2010/202 che diventa di comodo nel 2013 non deve anticipare con il ricalcolo le maggiori imposte che verserà a giungo 2014. Quella che nel 2012 resta tale versa l acconto basandosi sul dato storico delle imposte dovute sul reddito figurativo per il 2012 con aliquota del 101%. B. Perdite su crediti: le società devono considerare due aspetti relativi alle perdite su crediti: i chiarimenti forniti dalla circolare delle Entrate 26/E del 1 agosto 2013 e le modifiche che potrebbero entrare in vigore per l esercizio 2013 se venisse confermato l articolo 6 commi 21 e 22 del disegno di Legge di stabilità 2014; C. Lavori frontalieri: detassazione parziale del reddito da lavoro dipendente. D. Titolari di redditi fondiari: occorre tener conto della rivalutazione reddito dominicale e agrario introdotta dalla Legge di stabilità 2013. E. Soggetti non residenti: Detrazioni per carichi di famiglia. F. Automezzi deducibilità limitata: ricalcolo con percentuali di deducibilità vigenti. G. Possessori imbarcazioni e navi da diporto: imposta sostitutiva per noleggio occasionale. H. Startup innovative: esclusione dal reddito imponibile Ires del 20% degli investimenti. I. Impianti distribuzione carburante: proroga deduzione forfettaria del reddito d impresa. J. Attività immateriali e partecipazioni: riallineamento dei valori ai fini Ires. L. Risarcimento danni sisma 2012: Non imponibilità ai fini imposte sul reddito e Irap. M. Immobili locati: non imponibilità se oggetto di sospensione dello sfratto. N. Reti imprese: detassazione utile accantonato a riserva. O. Obbligazioni specifiche: parziale irrilevanza ritenute subite. 6. Contributi Previdenziali e Riduzione dell acconto Per quanto attiene gli acconti del contributo Inps per artigiani, commercianti e liberi professionisti (Legge 335/1995), non è stata prevista espressamente la possibilità di autoriduzione nell ipotesi in cui il professionista artigiano o commerciante preveda di conseguire nel 2013 un reddito professionale o di impresa da assoggettare al contributo di importo inferiore rispetto a quello preso a base per la determinazione dell acconto. Si ritiene tuttavia che la riduzione possa effettuarsi anche in analogia a quanto confermato dalla Circolare 182 del 10 giugno 1994 dell'inps per artigiani e commercianti, tuttavia non ci risultano altre conferme ufficiali. Nel momento in cui verrà determinato il saldo, potrà accadere il caso in cui le somme versate risultato di importo superiore rispetto al dovuto; in tale situazione l eccedenza verrà, alternativamente: - scomputata dagli eventuali importi dei contributi dovuti nell anno successivo; - compensata nel modello F24 con i versamenti di altri tributi e contributi dovuti; - restituita dall Inps, con l aggiunta degli interessi, su richiesta degli assicurati (richiesta di rimborso). L imprenditore individuale o il socio di società di persone che è anche socio di una srl (ancorché non in regime di trasparenza), nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl. pag.4

Maggiora zione acconti e Impatto su IVIE e IVAFE IVIE IVAFE Per quanto riguarda IVIE e IVAFE, l art. 19, co. 17 e 22, D.L. 201/2011, come modificato dalla L. 228/2012 (legge di Stabilità per il 2013), rispettivamente per IVIE e IVAFE, prevede che per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L applicazione delle regole IRPEF al versamento delle imposte patrimoniale estere rende applicabile la maggiorazione dell acconto anche per IVIE e IVAFE. E bene evidenziare che, in alcune circostanze, il secondo acconto IVIE non sarà dovuto, anche se nel rigo RM 32 del modello UNICO 2013 è evidenziato un importo superiore ad 52,00. In altri termini, nulla è dovuto dal contribuente nell ipotesi in cui i versamenti delle imposte effettuate per il 2011 sono risultate eccessive per il 2012. Questo è il caso, ad esempio, delle cessioni degli immobili esteri avvenute nel corso del 2012 (in tale circostanza non era nemmeno necessario versare il primo acconto per carenza del presupposto impositivo). I codici tributo da utilizzare per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle imposte dovute a titolo di acconto, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: - 4045 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE"; - 4048 denominato Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE. Nel modello F24 dovranno essere indicati questi due codici nella sezione Erario. RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPOSTE: In caso di ritardo nei versamenti, il contribuente può avvalersi spontaneamente del ravvedimento: - sprint la sanzione ordinaria si riduce dal 30% al 0,2% per ogni giorno di ritardo e raggiunge un massimo del 2,% per i primi 14 giorni dopo la scadenza; - breve o mensile si utilizza a partire dal 15 giorno sino al trentesimo e la sanzione ordinaria fissa si riduce dal 30% al 3% oltre gli interessi nella misura legale (2,5%) - lungo o annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino al giorno in cui si paga (entro 1 anno): la sanzione ordinaria fissa si riduce dal 30% al 3,75%% oltre gli interessi nella misura legale (2,5%) USO CONTRIBUTI: L articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge numero 388 del 2000, stabilisce che è possibile versare una sanzione civile, in ragion d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, qualora: - prima che siano iniziate contestazioni o richieste da parte degli enti impositori (comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi), sia stata eseguita una denuncia della situazione debitoria in modo spontaneo; - entro trenta giorni dalla denuncia deve essere effettuato il versamento dei contributi. In tal caso, la sanzione civile non può presentare un importo superiore al 40 per cento dell importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge. Interessi di mora L articolo 116, comma 9, della Legge numero 388 del 2000, stabilisce che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza aver eseguito l integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali Saluti. T.& P. Consulting Srl a cura di Marco Tomassetti pag.5