Circolare n 5/2005 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI



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Transcript:

Circolare n 5/2005 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 8 Aprile 2005 SOMMARIO OCCHIO ALLE SCADENZE DI APRILE 2005!...2 VERSAMENTI IVA MENSILE...2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI INPS...2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE APPLICABILI ALLE PROVVIGIONI...2 PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI...2 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE PERIODICA CONAI...2 PRESENTAZIONE DEL MODELLO GLA ANNO 2004...2 PRESENTAZIONE DEL MODELLO EMENS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2005...3 PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT RELATIVI ALLE CESSIONI DEL PRIMO TRIMESTRE 2005...3 NOTIZIARIO MENSILE DI APRILE 2005!...4 DEFINITIVO IL MODELLO PER LE DICHIARAZIONI D INTENTO...4 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONFERIMENTI DI OPERE E SERVIZI...4 BENEFICIO PRIMA CASA : CHIARIMENTI MINISTERIALI...4 AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI ICI PER I FABBRICATI SENZA RENDITA...4 TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE: APPROVATO IL DECRETO...5 LE CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE: IRAP FUORI LEGGE PER LA UE...5 DENUNCIA DEI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2004 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA...5 ACCERTATO IL CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2005...6 ISTAT, COMUNICATO L INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO FEBBRAIO 2005...6 SCADENZIARIO PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE 2005 AL 15 MAGGIO 2005...7 APPROFONDIMENTO 1: COMUNICAZIONE DATI TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO...9 APPROFONDIMENTO 2: DENUNCIA MENSILE EMENS PER I COMPENSI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS...11 APPROFONDIMENTO 3: I COEFFICIENTI PER IL CALCOLO ICI (2005) DEI FABBRICATI D IMPRESA...13 Circolare informativa 5/2005 Pag. 1 di 14

OCCHIO ALLE SCADENZE di Aprile 2005! Versamenti Iva mensile Scade lunedì 18 aprile 2005, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'iva a debito, eventualmente dovuta per il mese di marzo, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente. Versamento delle ritenute e dei contributi INPS Scade lunedì 18 aprile 2005 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di marzo, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro. Il 18 aprile scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di marzo relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, quando dovuti. Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Sempre lunedì 18 aprile 2005 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di marzo. L aliquota applicabile è pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l applicazione della ritenuta in maniera ridotta. Presentazione elenchi INTRASTAT mensili Mercoledì 20 aprile 2005 è il termine ultimo per presentare all'ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di marzo, per i contribuenti che hanno l obbligo di adempiere mensilmente. Presentazione dichiarazione periodica CONAI Scade il 20 aprile 2005 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di marzo 2005, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Presentazione del modello GLA anno 2004 Scade lunedì 2 maggio 2005 (essendo il 30 aprile non lavorativo e il 1 maggio festivo) il termine di presentazione delle denuncie dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell anno 2004 (modello GLA), tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet. Il termine di presentazione dei modelli in formato cartaceo era invece fissato lo scorso 31 marzo. Circolare informativa 5/2005 Pag. 2 di 14

Presentazione del modello EMens per il primo trimestre 2005 Scade lunedì 2 maggio 2005 (essendo il 30 aprile non lavorativo e il 1 maggio festivo) il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel primo trimestre del 2005. L adempimento, di nuova istituzione, sostituisce dal 2005 l invio del modello GLA e viene più dettagliatamente illustrato nell approfondimento riportato nel prosieguo della circolare. Presentazione elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni del primo trimestre 2005 Scade sempre il 2 maggio 2005 (essendo il 30 aprile non lavorativo e il 1 maggio festivo) il termine per presentare all Ufficio doganale competente per territorio l elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel primo trimestre 2005. Si ricorda che per quanto riguarda gli acquisti, la scadenza trimestrale è stata soppressa già dal 2003 (l adempimento è mensile oppure direttamente annuale). Circolare informativa 5/2005 Pag. 3 di 14

NOTIZIARIO MENSILE di Aprile 2005! Definitivo il modello per le dichiarazioni d intento L Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, con le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione, predisposto per consentire ai soggetti che cedono beni o forniscono servizi, nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, di comunicare all Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Si veda anche quanto illustrato dettagliatamente in altra sezione di questa circolare. www.agenziaentrate.it/comunicare/2005/mod_comunicazione.htm (Agenzia Entrate Sito Internet) Trattamento fiscale dei conferimenti di opere e servizi L Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d opere e servizi, ai sensi del nuovo art. 2464: tali prestazioni assumono rilevanza fiscale sia per la società, sia per i soci conferenti. La prima può dedurre il costo relativo alla prestazione ricevuta in base al criterio di competenza, i secondi devono sottoporre a tassazione il reddito relativo all'attività svolta (attività di impresa, lavoro autonomo, dipendente o assimilato) in favore della conferitaria. Per questi ultimi, il reddito imponibile coincide con l'ammontare della compensazione effettuata dalla società (tra posizione creditoria relativa al conferimento e posizione debitoria dovuta alla prestazione ricevuta). Il momento impositivo va individuato nella data di effettuazione della suddetta compensazione. (R.M. 16/03/05 n.35) Beneficio prima casa : chiarimenti ministeriali L Agenzia delle Entrate è intervenuta in un paio di occasioni per fornire precisazioni in ordine all agevolazione prima casa in situazioni specifiche. In particolare: 1) nell ipotesi di ampliamento della c.d. prima casa, attuato tramite compravendita di una porzione (stanza) contigua all immobile, già acquistato in regime agevolato, il beneficio relativo all imposta di registro al 3% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, è esteso anche a tale atto, nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme di favore, sulla base di un precedente intervento ministeriale relativo al regime Iva, che in relazione all ampliamento e miglioramento della prima casa stabilisce l ammissione delle relative operazioni al beneficio, purché i nuovi locali non siano definibili quali unità immobiliari autonome e l abitazione conservi caratteristiche non di lusso; 2) in caso di successione mortis causa, l acquisizione in sé del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare da parte del coniuge superstite che rinunci all eredità, può beneficiare dell'agevolazione prima casa, a condizione che in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. (R.M. 25/02/05 n.25; R.M. 25/02/05 n.29) Aggiornamento dei coefficienti Ici per i fabbricati senza rendita Il Ministero dell Economia e delle Finanze, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione della base imponibile Ici, dovuta per l anno 2005, dei fabbricati d impresa classificabili nel gruppo D e privi di rendita. Si rimanda per l approfondimento a quanto illustrato nel prosieguo della circolare. (Ministero Finanze decreto 22/02/05 G.U. 09/03/05 n.56) Circolare informativa 5/2005 Pag. 4 di 14

Tutela degli acquirenti di immobili da costruire: approvato il decreto Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in via preliminare, lo schema di decreto legislativo per l attuazione della legge delega per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata, ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilità. Fra gli strumenti di tutela viene previsto: - l obbligo di fideiussione e di assicurazione del costruttore promittente; - la previsione dei contenuti obbligatori del contratto preliminare; - taluni limiti all esperibilità dell azione revocatoria fallimentare; - l istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire che abbiano subito una perdita a seguito dell assoggettamento del costruttore a procedure che implicano una situazione di crisi. Il provvedimento è stato inviato al Parlamento per i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti. (Schema D.Lgs. Stampa Specializzata) Le conclusioni dell avvocato generale: Irap fuori legge per la UE L avvocato generale della Corte di Giustizia comunitaria ha espresso, in sede di causa, l illegittimità dell Irap, in base al divieto previsto dall art.33 n.1 della VI Direttiva comunitaria, di istituire altre imposte sulla cifra d affari, oltre all Iva. L analogia con l Iva è individuata in quattro punti: - l applicazione in modo generalizzato a tutte le operazioni inerenti la produzione o scambio di beni e servizi, nell ambito di un attività destinata al commercio o professionale; - la base imponibile è costituita dal valore della produzione netta; - la riscossione in ogni fase del processo produttivo o della distribuzione; - la somma dell imposta riscossa nelle diverse fasi è pari all aliquota applicata al prezzo pagato dal consumatore finale. Quale principale conseguenza è stato segnalato il rischio di un effetto retroattivo dell illegittimità, che comporterebbe il rimborso dell imposta riscossa nei precedenti 48 mesi. L avvocato generale suggerisce al legislatore nazionale di fissare una scadenza futura decorsa la quale, in caso lo Stato non si adegui, i ricorrenti potranno richiedere un rimborso. (Corte Giustizia UE conclusioni Avvocato Generale 17/03/05 Causa n.c-475/03) Denuncia dei compensi corrisposti nel 2004 per gli iscritti alla Gestione separata L Inps è intervenuta per ricordare che gli emolumenti erogati nell anno 2004 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, ai lavoratori autonomi occasionali ed agli incaricati alle vendite a domicilio devono essere denunciati tramite il mod. GLA, entro il termine del 31 marzo, su supporto cartaceo, ed entro il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato), su supporto magnetico o per invio telematico. Gli emolumenti corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2005 devono invece essere denunciati mensilmente, in via telematica, con la denuncia denominata EMens. Sull argomento è dedicato uno specifico approfondimento nella presente circolare. (Inps messaggio 11/03/05 n.11587) Accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005 L Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005, ai sensi dell art.110, co.9 del Tuir. (Agenzia Entrate, provvedimento 15/03/05 G.U. 24/03/05 n.69) Circolare informativa 5/2005 Pag. 5 di 14

Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo febbraio 2005 L Istituto nazionale di statistica ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2005, che si pubblica ai sensi della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L indice è pari a 124,3. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente è pari al + 1,6%. (Istat, comunicato 19/03/05 G.U. 19/03/05 n.65) Circolare informativa 5/2005 Pag. 6 di 14

SCADENZIARIO Principali scadenze dal 15 Aprile 2005 al 15 Maggio 2005 Venerdì 15 Aprile Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o carenti versamenti non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 16 marzo con sanzione ridotta al 3,75%. Lunedì 18 Aprile Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento dell IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili. Versamento della seconda rata IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2004 da parte dei soggetti che hanno deciso di rateizzare l importo a partire dal 16 marzo 2005 con maggiorazione dello 0,50%. Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Versamento della contribuzione sui compensi erogati nel mese precedente agli associati in partecipazione tenuti all iscrizione nella gestione separata Inps di cui all art. 43 L. 326/2003. Versamento del saldo pari al 20% da parte dei contribuenti che hanno deciso di avvalersi delle disposizioni di cui all art. 12 L. 289/2002 pagando il 25% degli importi iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2001. Mercoledì 20 Aprile Circolare informativa 5/2005 Pag. 7 di 14

Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente e al primo trimestre 2005 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e trimestrale. Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente. Sabato 30 Aprile Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell imposta sull occupazione di spazi e aree pubbliche. Contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale termine ultimo per presentare al datore di lavoro o ente pensionistico il mod. 730 e della busta contenente la destinazione dell otto per mille dell IRPEF. Lunedì 2 Maggio Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni intracomunitarie relative al primo trimestre 2005 da parte dei soggetti interessati. Presentazione del modello GLA per l anno 2004 su supporto magnetico. Presentazione modello Emens riferito ai compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005 1. Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2005. Presentazione dell'istanza/modello di rimborso infrannuale relativa al primo trimestre 2005 da parte dei contribuenti per i quali sussistono i presupposti. Domenica 15 Maggio Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. (L adempimento cadendo in un giorno festivo dovrà essere effettuato entro il 16/05) Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. 1 Si veda circolare INPS n.152/2004. Circolare informativa 5/2005 Pag. 8 di 14

APPROFONDIMENTO 1: Comunicazione dati telematica delle lettere di intento Entro il prossimo 16 maggio 2005 dovranno essere obbligatoriamente inviate per via telematica le comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nei primi quattro mesi dell anno 2005. Con l approvazione definitiva del modello di comunicazione dati e delle relative istruzioni alla compilazione dello stesso (reperibili sul sito www.agenziaentrate.it alla sezione Modulistica), ha concretamente inizio il nuovo adempimento introdotto dalla Finanziaria per l anno 2005 (già commentato nella precedente circolare di Febbraio 2005). Va ricordato che il nuovo adempimento non sostituisce gli obblighi già esistenti per il fornitore, che consistono nella tenuta e conservazione dell apposito registro nel quale annotare le lettere di intento ricevute e protocollate. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE L obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d imposta che ricevono da soggetti che si qualificano esportatori abituali le cosiddette lettere di intento con le quali l esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l applicazione dell IVA. PERIODICITÀ DELL OBBLIGO A regime, i fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento. Transitoriamente, anche per osservare le disposizioni dello Statuto del contribuente e per consentire la predisposizione del modello di comunicazione, il primo adempimento riguarderà le lettere di intento ricevute nei primi quattro mesi dell anno e dovrà essere inviata entro il 16 maggio 2005 e cioè il giorno 16 del mese successivo all ultimo dei mesi interessati. INDIVIDUAZIONE PERIODO DI COMPETENZA Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di dichiarazione ricevuta e, pertanto, ai fini del successivo invio entro il giorno 16 del mese successivo occorre fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d intento medesima). Il provvedimento di approvazione del modello di comunicazione risolve anche la questione delle lettere di intento ricevute negli ultimi giorni del mese di dicembre 2004, ma riferite all anno 2005. A tale proposito, il provvedimento parla di dichiarazioni di intento ricevute entro il 30.04.2005 e relative all anno in corso. Pertanto, si ritiene che anche le predette lettere d intento, debbano essere inserite nel modello da inviare entro il prossimo 16 maggio 2005. MODALITÀ DI INVIO Il modello di comunicazione dati deve essere presentato esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. Il contribuente, pertanto, potrà compilare ed inviare la comunicazione direttamente (avvalendosi della procedura già nota per l invio delle altre dichiarazioni) oppure rivolgersi, come accade nella maggior parte dei casi, ad un intermediario abilitato (ad esempio il nostro Studio) per l effettuazione di tale nuovo adempimento. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni (stampa in forma libera da parte dell intermediario dell impegno a trasmettere la dichiarazione, rilascio copia della comunicazione con relativa ricevuta di invio telematico pervenuta dall Agenzia delle Entrate). Circolare informativa 5/2005 Pag. 9 di 14

CONSEGUENZE L aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l esportatore abituale non poteva (casi di splafonamento, carenza dei requisiti) legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell IVA. Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell IVA. In caso di esecuzione della fornitura, se l esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell IVA da parte dell esportatore. Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati: Senza effettuazione di forniture in sospensione Con effettuazione di forniture in sospensione regolari Con effettuazione di forniture in sospensione irregolari Sanzione da 258 a 2.065 euro Sanzione dal 100 al 200% dell IVA non applicata Sanzione dal 100 al 200% dell IVA non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell IVA da parte dell esportatore abituale In considerazione delle pesanti conseguenze che ricadono sul fornitore nei casi di mancato invio nei termini della comunicazione dati contenuti nelle lettere di intento, si invitano i Signori Clienti a verificare alla fine di ciascun mese il ricevimento delle predette lettere di intento e di procedere alla consegna delle medesime allo Studio nei primi giorni del mese successivo. Circolare informativa 5/2005 Pag. 10 di 14

APPROFONDIMENTO 2: Denuncia mensile EMens per i compensi alla gestione separata Inps Scade il prossimo 2 maggio 2005 (in quanto il 30 aprile e 1 maggio sono giorni festivi) il termine per l invio telematico del nuovo modello EMens che dovrà essere utilizzato per comunicare all INPS i dati retributivi e contributivi relativi al primo trimestre 2005. Con la messa a disposizione da parte dell INPS del software di controllo Beta (disponibile sul sito www.inps.it alla sezione Servizi on line ) si completa, quindi, la procedura necessaria all espletamento di tale nuovo adempimento. E opportuno ricordare che a seguito della presentazione delle nuove denunce mensili EMens, dall anno 2006 (anche relativamente al 2005) non dovranno più essere presentate da parte dei committenti le denunce riepilogative annuali di modello GLA/R e GLA/C. ORIGINE DEL NUOVO ADEMPIMENTO L articolo 44 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al fine di assolvere al dettato legislativo che impegna l Istituto a ricevere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l implementazione delle posizioni assicurative individuali, l erogazione delle prestazioni. In occasione dell emanazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione unica dei sostituti d imposta per l anno 2005 (modello 770/2006) l Istituto effettuerà una revisione delle informazioni da indicare nella parte C del modello 770, che comporterà un alleggerimento degli adempimenti nei confronti dei soggetti che puntualmente hanno ottemperato all obbligo della trasmissione dei flussi mensili EMens. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Sono obbligati all invio mensile dei dati: i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato; i committenti che hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente; gli associanti in partecipazione. Quindi, i soggetti obbligati all'invio telematico delle denunce sono i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica ai propri dipendenti attestante gli imponibili ai fini fiscali e contributivi, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché gli altri dati indicati con il provvedimento amministrativo di applicazione della certificazione unica. La trasmissione dei flussi informativi attraverso il nuovo modello di denuncia telematica denominato EMens, riguarderà: i lavoratori dipendenti; i lavoratori iscritti alla gestione separata (lavoratori a progetto e associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni lavorative). PERIODICITÀ DELL OBBLIGO A regime, i soggetti sopra individuati devono inviare i dati relativi con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo. Transitoriamente, al fine di consentire la predisposizione del modello di comunicazione, il primo adempimento riguarderà i dati relativi ai primi tre mesi dell anno e dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2005 (scadenza prorogata al primo giorno successivo non festivo e quindi al 2 maggio 2005), e cioè la fine del mese successivo all ultimo dei mesi interessati. In particolare: per i datori di lavoro, l invio deve avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10/2 telematico; Circolare informativa 5/2005 Pag. 11 di 14

per i committenti/associanti, l invio deve avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione; i datori di lavoro, che rivestano anche la figura di committenti e/o associanti, debbono inviare i dati congiuntamente. MODALITÀ DI INVIO La trasmissione può avvenire in modo diretto o attraverso uno degli intermediari abilitati all invio delle dichiarazioni. Le modalità di invio sono del tutto analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che, ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, accedendo all apposita funzione del sito www.inps.it riservata agli utenti registrati (intermediari e aziende), sarà possibile effettuare l inoltro ed ottenere la ricevuta dell avvenuta trasmissione. E già disponibile sul sito internet dell Inps, come ricordato in premessa, il software di controllo che valida il file predisposto dalla procedura paghe, verificandone la conformità al predetto schema ed effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito. Tale software certifica il file apponendo l opportuno codice di controllo che ne consente la trasmissione telematica. Circolare informativa 5/2005 Pag. 12 di 14

APPROFONDIMENTO 3: I coefficienti per il calcolo Ici (2005) dei fabbricati d impresa Il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero delle Finanze, con decreto del 22 febbraio 2005, ha comunicato i nuovi coefficienti necessari per determinare la base imponibile Ici 2005 dei fabbricati d impresa, classificabili nel gruppo D e privi di rendita. La norma dispone che il criterio ordinario di determinazione della base imponibile (valore che si determina applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti per l applicazione dell imposta di registro) non si applica per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese. Costoro, per determinare la base imponibile, utilizzano i dati risultanti dalla contabilità. Nello specifico, se il fabbricato è privo di rendita catastale, si devono applicare determinati coefficienti all ammontare dei costi che risulta, al lordo delle quote di ammortamento, dalle scritture contabili. A tale scopo occorre quindi utilizzare, per ciascun anno di formazione dei costi, i seguenti coefficienti, che, si ricorda, vengono annualmente stabiliti per decreto: Anno Coefficiente Anno Coefficiente 2005 1,03 1993 1,43 2004 1,07 1992 1,44 2003 1,10 1991 1,47 2002 1,14 1990 1,54 2001 1,17 1989 1,61 2000 1,21 1988 1,68 1999 1,23 1987 1,82 1998 1,25 1986 1,96 1997 1,28 1985 2,10 1996 1,32 1984 2,24 1995 1,36 1983 2,38 1994 1,40 1982 e precedenti 2,52 Si ricorda che i costi vanno stratificati per anno di formazione, per applicare i coefficienti in relazione all anno di sostenimento. Questi valori da prendere in considerazione comprendono le seguenti voci: - costo originario di acquisto o di costruzione; - spese incrementative; - rivalutazioni economiche; - rivalutazioni fiscali; - disavanzi di fusione. La stratificazione deve essere effettuata sia che i fabbricati siano beni patrimoniali sia che come nel caso di imprese di costruzione rappresentino rimanenze di magazzino. Circolare informativa 5/2005 Pag. 13 di 14

Per i beni costruiti in economia o in appalto nel corso di più anni, il coefficiente da applicare ai costi sostenuti è quello relativo all anno nel corso del quale il fabbricato è divenuto idoneo all uso o è stato comunque utilizzato dal possessore. Nel caso invece di affitto d azienda da parte del titolare dell azienda stessa, questi continua ad essere soggetto passivo d imposta, che verrà calcolata sulla base imponibile derivante dalla moltiplicazione delle rendite catastali (anche presunte) e non sulla base delle risultanze delle scritture contabili, anche se il fabbricato sia privo di rendita catastale. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti saluti. Luca Galassi Circolare informativa 5/2005 Pag. 14 di 14