LÊINDENNITAÊ DI MOBILITAÊ (Legge n 223 del 23/07/1991)



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Transcript:

LÊINDENNITAÊ DI MOBILITAÊ (Legge n 223 del 23/07/1991) CHI HA DIRITTO AD ESSERE INSERITO NELLE LISTE DI MOBILITA : 1) CON INDENNITA DI MOBILITA : a) Gli operai, impiegati e quadri dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS per i quali l impresa non sia in grado di garantire il reimpiego e attui le procedure per la messa in mobilità. b) I lavoratori posti in mobilità dopo l 11/08/1991, da parte di imprese (non edili) con più di 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che applicano le procedure per la riduzione del personale per attivare almeno 5 licenziamenti in 120 giorni, o cessano l attività. 2) SENZA INDENNITA DI MOBILITA : a) Operai, impiegati, quadri e apprendisti dipendenti da imprese con oltre 15 dipendenti che, non rientrando nel campo di applicazione della CIGS, applicano le procedure per la riduzione del personale per attivare almeno 5 licenziamenti in 120 giorni, o cessano l attività. b) Operai, impiegati, quadri e apprendisti, dipendenti da imprese che, pur rientrando Nel campo di applicazione della CIGS, abbiano maturato una anzianità aziendale inferiore a 12 mesi. 3) SETTORI PARTICOLARI: LAVORO A DOMICILIO: I lavoratori a domicilio, in materia di assicurazioni sociali hanno gli stessi diritti dei lavoratori subordinati, pertanto se ricevono il lavoro da aziende rientranti nel campo di applicazione della legge sulla mobilità, hanno diritto all iscrizione nella relativa lista. CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO: Fino a quando non sono trasformati in assunzioni stabili, sono contratti a tempo determinato e come tali non rientrano nel campo di applicazione della mobilità. SETTORE ARTIGIANO: Dal 01/04/1991 il ricorso alla CIGS è esteso anche alle imprese artigiane con oltre 15 dipendenti, qualora la loro attività prevalente sia collegabile ad aziende in CIGS. SETTORE COMMERCIO: Dal 01/04/1991 la CIGS è estesa anche alle imprese con oltre 200 dipendenti. SETTORE EDILE: (disoccupazione speciale): a) per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini resta in vigore il trattamento speciale di disoccupazione, purchè nel biennio precedente abbiano maturato almeno 43 settimane di lavoro. b) per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini impegnati in lavori di completamento di opere pubbliche in aree con riconosciuta situazione di grave crisi occupazionale, il trattamento di disoccupazione speciale è pari all indennità di mobilità. Tale diritto è subordinato al fatto che i lavoratori vi abbiano già lavorato per un periodo non inferiore a mesi 18 e che i lavori abbiano superato il 70% del programma previsto. M 3!

SETTORE AGRICOLO: Per i lavoratori del settore agricolo, vige una diversa normativa. CONDIZIONI PER AVER DIRITTO ALL INDENNITA : REQUISITI: Essere iscritti nella lista di mobilità approvata dalla C.R.I. (Commissione Regionale Impiego); Avere un anzianità aziendale di lavoro (non a termine) di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettiva prestazione. DOMANDA: Il lavoratore deve presentare domanda all Inps tramite la sede circoscrizionale per l impiego della propria residenza, entro 68 giorni dal licenziamento. CARATTERISTICHE DELL INDENNITA : DECORRENZA E IMPORTO: L indennità decorre dal giorno successivo a quello del licenziamento, è pari al trattamento della CIGS (100%) per i primi 12 mesi, ed è ridotta all 80% dal 13 al 36 mese. Per gli importi, vedi tabella a pagina M 3-4. DURATA: Mesi 12 per chi ha meno di 40 anni di età; Mesi 24 per chi ha compiuto 40 anni e ne ha meno di 50; Mesi 36 per chi ha compiuto 50 anni. L indennità non potrà essere erogata per un periodo superiore all anzianità maturata dal lavoratore nell impresa. L indennità non è corrisposta successivamente alla data di compimento dell età pensionabile. EROGAZIONE: Viene pagata al lavoratore direttamente dall Inps tramite banca, dopo che lo stesso Inps ne ha accertato il diritto. IMPOSTE SULL INDENNITA DI MOBILITA : Poiché l Inps eroga l indennità senza effettuare trattenute fiscali, il lavoratore deve richiedere, per ciascun anno solare, all Inps stessa, la dichiarazione di quanto percepito, e poi deve dichiararlo sul Mod. Unico. DIRITTI DEI LAVORATORI IN MOBILITA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: Nel periodo di godimento dell indennità di mobilità permane il diritto a beneficiare dell assegno per il nucleo familiare. ANZIANITA CONTRIBUTIVA: I periodi in cui il lavoratore percepisce l indennità di mobilità sono utili per maturare l anzianità contributiva ai fini pensionistici. AVVIO ATTIVITA AUTONOMA: Chi decide di intraprendere un attività autonoma o associarsi in cooperativa, può chiedere all Inps la corresponsione anticipata di tutte le mensilità ancora dovutegli dell indennità di mobilità. M 3-1!

PRECEDENZA NELL IMPRESA DI PROVENIENZA: Nel caso di assunzioni da parte dell impresa di provenienza, entro mesi 12 dal ricorso alla mobilità, i lavoratori messi in mobilità hanno diritto di precedenza. RISERVA NELLE IMPRESE PRIVATE: I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità concorrono alla riserva dei posti pari al 12% delle assunzioni nelle imprese private con oltre 10 dipendenti. RISERVA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Fino al 31-12-1993 i lavoratori in mobilità, come coloro che erano in CIGS a zero ore da oltre 12 mesi, concorrono alla riserva del 50% delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, per le professionalità inquadrate fino al 4 livello contrattuale. CAMBIO DI RESIDENZA: Il lavoratore in mobilità che accetta un lavoro oltre i 50 chilometri dal luogo di residenza e decida di trasferire la propria abitazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco e il relativo viaggio suo e dei suoi familiari. INQUADRAMENTO INFERIORE: Al lavoratore che accetta l offerta di lavoro in un livello inferiore a quello di provenienza, viene erogato dall Inps un assegno integrativo pari alla differenza retributiva per la durata di 12 mesi. CANCELLAZIONE DALLA LISTA: Si perde l iscrizione nei seguenti casi: rifiuto o non regolare frequenza dei Corsi di Formazione autorizzati dalla Regione; rifiuto di un lavoro professionale equivalente; rifiuto di un lavoro similare anche se di un altra categoria, con una retribuzione contrattuale non inferiore del 10% rispetto a quella di provenienza; rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili. Queste proposte devono essere formalizzate al lavoratore dalla Sezione Circoscrizionale di iscrizione. La sede del Corso di Formazione, o del nuovo lavoro, deve essere a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in non più di 60 minuti con mezzi pubblici. Si perde l iscrizione alla lista di mobilità anche nei seguenti casi: mancata comunicazione all Inps, da parte del lavoratore, di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato; assunzione a tempo pieno e indeterminato; richiesta di riscossione dell indennità di mobilità in un unica soluzione per lavoro autonomo o in cooperativa; scadenza del termine di permanenza nella lista. QUANDO SI Può MANTENERE L ISCRIZIONE NELLA LISTA: Si mantiene il diritto all iscrizione nei seguenti casi: avviamento e mancata assunzione per accertata inidoneità medica alle mansioni; assunzione a tempo pieno ed indeterminato e successivo licenziamento in periodo di prova; In questo ultimo caso è consentita la reiscrizione per un massimo di due volte. Il lavoratore può restare iscritto nella lista di mobilità e svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, purchè ne informi l Inps. M 3-2!

In questi casi viene sospesa l erogazione dell indennità per il tempo di durata del lavoro. Tale periodo non rientra nel calcolo della durata dello stato di mobilità. MOBILITA LUNGA : Il pensionamento dei lavoratori anziani è favorito con la cosidetta Mobilità lunga, prolungando l iscrizione nelle liste per un periodo superiore al previsto, in presenza al momento del licenziamento, di una delle due condizioni seguenti: 1) ai fini della pensione di vecchiaia il comma 6 dell articolo 7 della legge n 223/91, nel prevedere il prolungamento del periodo di godimento della indennità di mobilità, stabilisce che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l interessato deve avere un età inferiore di non più di 5 anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia. 2) per il pensionamento di anzianità il successivo comma 7, fissa il requisito minimo in un età inferiore di non più di 10anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia. Il comma 10 bis, articolo 6 della legge 236/93, per questo particolare aspetto ha chiarito che le età pensionabili sono quelle in vigore al 31 dicembre 1993. Quindi al compimento del 60 anno di età per gli uomini e del 55 anno di età per le donne, e non quindi, alle nuove età stabilite dalla riforma (L. 335/95). Ciò sta a significare che per l accesso alla mobilità lunga ai sensi del comma 6 occorre avere almeno 55 anni se uomini e 50 se donne, mentre per quella prevista dal comma 7 occorrono almeno 50 per gli uomini e 45 per le donne. Il pagamento delle indennità è assicurato sino al perfezionamento dei requisiti contributivi necessari per la pensione di vecchiaia nel primo caso (comma 6), e di anzianità per il secondo (comma 7) nel limite massimo di 10 anni; i requisiti sono raggiunti con la contribuzione figurativa attribuita sulla base della retribuzione alla quale è riferito il trattamento di CIGS, rivalutata annualmente sulla base delle variazioni contrattuali del settore di appartenenza. Per quanto riguarda la pensione di anzianità, inoltre occorre far riferimento anche alle innovazioni in materia di decorrenza di cui alla legge 438/93. Il comma 7 articolo 7 della legge 223/91 infatti stabilisce che l indennità di mobilità spetta fino alla maturazione del diritto al pensionamento ; la maturazione del diritto al pensionamento quindi non può essere considerata in linea teorica, ma al contrario in termini concreti nel senso che la mobilità lunga va garantita fino al mese precedente a quello dal quale si potrà godere della pensione. M 3-3!

L Inps detta le regole per il pensionamento dei lavoratori collocati in mobilità lunga Tutte le regole per il pensionamento dei lavoratori collocati in mobilità lunga. Le fornisce l Inps con la circolare 27 marzo 2003 n. 63. In particolare, vengono riassunti i criteri per ottenere la pensione di vecchiaia, sottolineando che in generale per tali lavoratori il requisito dell età pensionabile nell Ago si perfeziona al compimento dei 60 anni di età per gli uomini e dei 55 anni di età per le donne. E da rilevare però che le situazioni sono diverse a seconda del periodo in cui è avvenuto il collocamento in mobilità. Per quelli collocati entro il 1994 la pensione di vecchiaia potrà essere conseguita a 50 anni per le donne e a 55 per gli uomini, se i lavoratori abbiano perfezionato al termine della mobilità un anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per tale pensionamento. Invece, sempre per chi è stato collocato in mobilità entro il 1994, la pensione di anzianità potrà avere decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il requisito dei 35 anni di contribuzione e assicurazione, a condizione che alla data del licenziamento abbiano compiuto un età non inferiore a 45 anni per le donne e 50 per gli uomini e possiedano un anzianità contributiva non inferiore a 28 anni. Per coloro che sono stati collocati in mobilità dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1997, la pensione di anzianità potrà essere conseguita dal 1 giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione e assicurazione, indipendentemente dall età. Tale regola vale anche nell ipotesi in cui si utilizzino contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi. Per chi è stato collocato in mobilità lunga dal l luglio 1997 al 31 dicembre 1999, la pensione di anzianità potrà essere conseguita dal 1 giorno del mese successivo a quello di maturazione dei 35 anni di assicurazione e contribuzione, e al compimento dei 52 anni, oppure indipendentemente dall età, al raggiungimento di 36 anni di contributi e assicurazione. La pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi potrà essere liquidata anche con il cumulo dei contributi versati in tali gestioni a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione e assicurazione e al compimento di 56 anni di età, oppure al perfezionamento dei 40 anni di assicurazione e contribuzione indipendentemente dall età anagrafica. Infine, per i lavoratori collocati sino al 3l dicembre 2002, la regola generale prevede che la pensione di anzianità possa essere conseguita raggiungendo i requisiti di accesso e decorrenza di cui alla legge 335/1995, come modificata dalla legge 449/1997. M 3-4

LA SOLIDARIETA La solidarietà ci trasforma in soggetti fedeli gli uni agli altri. E da questa fedeltà che scaturiscono la capacità di proporre cambiamento, il senso della denunzia e la voglia di giustizia. Fedeltà alle persone vuol dire attenzione all altro, ai suoi tempi, alle sue esigenze. Significa disponibilità a percorrere un pezzo di strada insieme - nella condivisione - senza imporre al compagno di strada i propri ritmi e le proprie aspettative. La solidarietà così intesa consegna al nostro agire il senso della reciprocità. E quindi dell amore. [.] Giancarlo Caselli M 3-5