Provincia di Napoli. Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore Volontario Ambientale

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Città di Giugliano incampania Provincia di Napoli Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore Volontario Ambientale Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 30.04.2013 Modificato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 92 del 26.06.2014

INDICE Art. 1 Finalità Art.2 Volontarieta del servizio Art. 3 Figure costituenti il rapporto di volontariato Art 4 Definizione di ispettore ambientale comunale Art 5 Nomina di ispettore ambientale comunale Art 6 Incarico ispettore ambientale comunale Art 7 Attività e funzioni dell ispettore ambientale comunale Art 8 Doveri dell ispettore ambientale comunale Art 9 Sospensione e revoca dell incarico Art 10 Compiti dell ispettore ambientale Art.11 Requisiti per la nomina Art 12 Corso formativo aspirante ispettore ambientale Art 13 Procedura amministrativa Art 14 Entrata in vigore

ARTICOLO 1 FINALITA 1. Il Comune di Giugliano in Campania, in virtù delle proprie competenze statuarie, al fine di incrementare la vigilanza del territorio comunale, istituisce il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e la figura di Ispettore Volontario Ambientale per la difesa del suolo e del paesaggio. ARTICOLO 2 VOLONTARIETA DEL SERVIZIO 1. L istituzione dell Ispettore Volontario Ambientale ha l unico obiettivo di concorrere, con la Polizia Locale, la Protezione Civile e tutti gli uffici deputati alla difesa, alla tutela dell ambiente e del paesaggio e costituisce servizio di volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. 2. L organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. ARTICOLO 3 FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO 1. Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza di cui all art. 1 è affidata, altresì, ad altro personale dipendente del Comune, ai dipendenti della ditta gestore del servizio, a personale appartenente ad associazioni di volontariato, appositamente nominati Ispettori ambientali ed agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. 2. il Sindaco può abilitare i soggetti di cui al precedente comma, con decreto monocratico, all accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali, per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge, come previsto dal Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, approvato con Delibera Commissariale n. 308 dell 11/04/2013. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio delle funzioni loro attribuite. 4. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali. ARTICOLO 4 DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE 1. Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, Ispettore Ambientale Comunale la figura di volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei Regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla difesa dell ambiente. 2. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 5 NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE 1. Il Sindaco, quale rappresentante dell Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i volontari reputati idonei a norma di quanto previsto al successivo art.11, specificatamente per l accertamento e contestazione delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali. 2. Tale provvedimento ha durata sino a revoca o a sospensione. ARTICOLO 6 INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO 1. L incarico di ispettore ambientale volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente articolo. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa a seconda dell ambito di competenza, per il quale avviene la nomina. 2. L ispettore ambientale comunale è ammesso all esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. 3. All ispettore ambientale comunale, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all incarico di ispettore ambientale ricoperto. 4. L ispettore ambientale comunale, nell espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l indicazione del Comune e la qualifica ricoperta. 5. L espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune ai sensi del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, approvato con delibera di C.C. n. 8 dell 11.05.2010. ARTICOLO 7 ATTIVITA E FUNZIONI DELL ISPETTORE AMBIENTALE 1. Gli ispettori ambientali esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente ed a titolo puramente indicativo nel presidio informativo di prevenzione e di controllo:.a. delle aree verdi comunali;.b. dello stato di igiene ambientale.c. dei rilasci di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari; 2. Gli ispettori ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento e contestazione, ai sensi dell art. 357 del Codice Penale e svolgono funzioni di polizia amministrativa. 3. L Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.

ARTICOLO 8 DOVERI DELL ISPETTORE AMBIENTALE 1. L ispettore ambientale comunale nell espletamento delle funzioni deve:.a. assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;.b. svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;.c. operare con prudenza, diligenza e perizia;.d. compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al comune;.e. portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Comune;.f. usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione. 2. E fatto assoluto divieto all ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune. ARTICOLO 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL INCARICO 1. Gli organi istituzionali preposti (Polizia Municipale Carabinieri Corpo Forestale dello Stato Polizia Provinciale Polizia di Stato Guardia di Finanza, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all ispettore ambientale comunale; tale segnalazione si terrà conto ai fini dell adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall incarico. 2. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall incarico con decreto monocratico. ARTICOLO 10 COMPITI DELL ISPETTORE AMBIENTALE 1. L ispettore ambientale comunale, in sede di costatazione di illeciti di cui a norme derivanti da regolamenti comunali ed ordinanze sindacali e dirigenziali, ha il compito di accertare, contestare ed irrorare sanzioni amministrative, ai sensi dell art 13 legge 689/81. 2. Può, inoltre, ai sensi dello stesso articolo di legge, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 3. E tenuto a qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento; 4. Deve compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune ed all ufficio preposto della polizia Locale, comunque non oltre 48 ore dalla compilazione; 5. E tenuto ad osservare il segreto d ufficio;

6. E obbligato, qualora venga a conoscenza di una notizia di reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato, ad informarne immediatamente il Comando di Polizia Locale o altra forza dell ordine. 7. Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia sanzionatoria e di depenalizzazione previste dalla legge 689/81, anche se qui non menzionate. ARTICOLO 11 REQUISITI PER LA NOMINA 1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti: a) Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; b) Avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65; c) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado; d) Essere dipendente del Comune di Giugliano in Campania o dipendente della ditta gestore del servizio di gestione rifiuti o appartenente ad associazioni di volontariato regolarmente iscritte in appositi albi nazionali, regionali e/o provinciali o appartenente a Forze dell Ordine, Forze Armate o a Polizie Municipali in servizio o in quiescenza; e) Godere dei diritti civili e politici; f) non essere sottoposti a procedimenti penali né aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; g) non aver subito condanna penale, anche non definitiva a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all attività faunistica-venatoria ed ittica e di non essere sottoposti a procedimenti per l irrogazione delle suddette sanzioni; h) non trovarsi in conflitto di interesse, anche giudiziario, con l Amministrazione Comunale o in situazioni che impediscano, alla luce della legislazione vigente, la costituzione del rapporto di impiego, anche a tempo determinato, con il Comune di Giugliano; i) essere in possesso dell idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico competente; j) di aver frequentato, con esito positivo della prova di esame, un corso di formazione per la qualifica di ispettore ambientale svolto da Enti Pubblici locali, provinciali e regionali ed università pubbliche. ARTICOLO 12 CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE 1. Il Comune, per i cittadini non costituiti in associazione, si riserva la facoltà di organizzare, previa pubblicazione di apposito avviso, un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali, non in possesso dell attestato di cui al precedente art. 11 lettera i) e non appartenenti a Forze dell Ordine, Forze Armate o a Polizie Municipali in servizio o in quiescenza. 2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

3. Il corso di formazione, della durata minima di 20 ore, sarà tenuto dai Responsabili del Servizio Ambiente e del Settore Polizia Locale o da esperti interni o esterni individuati dal Dirigente del Settore competente. 4. I partecipanti dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione. L'esame finale consisterà in un prova scritta a risposte multiple (20 domande) con assegnazione di un punto per ogni risposta esatta, fino ad un massimo di 20 punti, ed una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di contestazione di violazione amministrativa. Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 12 domande su 20. Per la prova pratica la sufficienza è acquisita conseguendo un punteggio minimo di 6 punti sui complessivi 10 punti a disposizione della commissione. A conclusione delle prove, sarà formalizzata un apposita graduatoria di merito. A parità di punteggio precede il più giovane di età. 5. Per coloro già in possesso dell attestato di cui all art. 11 lettera i) e per gli appartenenti a Forze dell Ordine, Forze Armate o a Polizie Municipali in servizio o in quiescenza, il corso di formazione avrà la durata di 6 ore e la materia oggetto di studio riguarderà esclusivamente le ordinanze ed i regolamenti comunali. ARTICOLO 13 PROCEDURA AMMINISTRATIVA 1. Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24. 11.1981 n. 689 e tutta quella che regola la materia, anche se qui non richiamata. ARTICOLO 14 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore all atto dell esecutività della delibera di approvazione. Il presente regolamento, dopo l approvazione, verrà pubblicato per 15 giorni all Albo Pretorio del Comune ed in modo permanente, fino a revoca, sul sito on line del Comune alla voce Regolamenti.