COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA Settore Servizi Sociali



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COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA Settore Servizi Sociali DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 07.05.2015 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE IN LOCALITA BIVIO TRIESTINA NEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA, FINALIZZATA ALL ESERCIZIO DI UN SERVIZO DI ASILO NIDO INTEGRATO O ALTRA TIPOLOGIA DI SERVIZIO ALL INFANZIA CONTEMPLATI DALLA. LR. 22/02 E DALL ALLEGATO SUB A ALLA DGR N.84 DEL 16 GENNAIO 2007 - L.R n. 22/02; L.R. n. 23/06 - Tra il Comune di S. Stino di Livenza, P.zza A. Moro, 1 C.F. 83001230271 rappresentato dal Dottor Roberto Del Bello in veste di Responsabile del Servizio Educativo Culturale e Socio Assistenziale E con sede in via n. 3, P. IVA, nella persona del suo legale rappresentante, nat/ a il. SI CONVIENE La concessione in uso dell immobile di proprietà comunale sito in località Bivio Triestina, con l esclusiva finalità di conduzione di un asilo nido integrato, o altra tipologia di servizio alla prima infanzia secondo la nomenclatura e le caratteristiche definite nell allegato sub A della deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007, in attuazione della LR 22 del 16 agosto 2002, è regolata dalle disposizioni della presente convenzione ed affidata, a seguito di apposita gara e manifestazione d interesse per mezzo di offerte segrete, verso il corrispettivo di un valore annuo di. al netto di ogni onere di legge, che verrà versato dall ente concessionario al tesoriere Comunale entro il giorno 10 di ogni mese. Il concessionario dovrà garantire, a pena di rescissione della presente convenzione, la piena operatività del servizio a partire dal 1 settembre. OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 1 GESTIONE DELLA STRUTTURA La concessione ha per oggetto l immobile di proprietà comunale identificato come ex scuola elementare di Bivio Triestina e le sue immediate pertinenze. 1

La concessione dell immobile è soggetta al vincolo di destinazione che consiste nella gestione, al suo interno, di un ASILO NIDO INTEGRATO o altra tipologia di servizio alla prima infanzia secondo la nomenclatura e le caratteristiche definite nell allegato sub A della deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007. Il numero massimo di bambini previsto è di 37 unità. Previo accordo tra le parti, pur in vigenza della presente convenzione, sarà possibile mutare la tipologia di servizio o numero massimo di bambini, sempre nel contesto dei servizi all infanzia e delle previsioni e dettami della vigente normativa regionale, in particolare con riferimento alla legge 22/2002. In tale evenienza le parti della presente convenzione, che fanno riferimento ai parametri della vigente normativa regionale in materia di accreditamento, andranno riconsiderate e riferite alla nuova tipologia di struttura ed, o, al nuovo numero massimo di bambini previsto. ART. 2 LOCALI Per l espletamento del servizio l Amministrazione Comunale mette a disposizione della concessionaria l immobile di proprietà comunale, appositamente ristrutturato, sito in San Stino di Livenza, località Bivio, Via Caorle n. 12. ART. 3 DURATA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE La durata della concessione è fissata in anni 3, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con possibilità di proroga, anno per anno, per ulteriori tre anni sulla scorta di una valutazione da parte dell Ufficio Scolastico Comunale con riferimento alla qualità della gestione ed alla sua conformità ai parametri di accreditamento previsti per gli effetti della LR 22/2002. Per la sussistenza e permanenza di tutti i requisiti e le condizioni contenuti nella presente convenzione e la generale capacità operativa e finanziaria della concessionaria, farà fede una relazione del responsabile dei servizi scolastici e socio assistenziali del Comune. E fatto obbligo al concessionario, pena risoluzione della presente convenzione, di ottenere il riconoscimento degli standard di accreditamento regionali previsti dalla LR 22/2002 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 84/2007, per la specifica tipologia di struttura. ART. 4 DESTINATARI Potranno accedere al servizio di asilo nido bambini/e di numero ed età compresi come di seguito: N 06 dai 03 ai 12 mesi; N 15 dai 12 ai 24 mesi; N 16 dai 24 mesi ai 3 anni. facenti parte di famiglie residenti o che abbiano un genitore che presti attività autonoma o subordinata nel territorio di questo Comune, per un numero massimo pari ai 37 posti attualmente disponibili. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psicofisica, né differenza di etnia, nazionalità, religione o simili. 2

Nel caso in cui le domande eccedano il numero di posti disponibili, l Amministrazione, in accordo con l Ente aggiudicatario e compatibilmente con la sostenibilità finanziaria della gestione, si riserva la facoltà di inserire prioritariamente bambini con particolari situazioni familiari o portatori di handicap, fino ad un massimo di 1/10 dei posti. La valutazione della sussistenza di singole situazioni particolari è affidata al servizio sociale professionale di base del Comune. L Amministrazione comunale, in questo caso, assumendone gli oneri economici, si riserva la facoltà di attivare il servizio, a norma della legge n. 104 del 5/2/92 art.13 comma 2, "Legge Quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" con il supporto di educatori, in un rapporto di un educatore su ogni bambino/a, per il numero di ore richieste e certificate dal Servizio competente della U.L.S.S. ART. 5 FINALITÀ Il servizio persegue le seguenti finalità: 1) concorrere alla costruzione dell identità ed alla creazione di un vissuto etico, sociale, ludico e affettivo particolarmente significativo per il bambino/a da elaborare e confrontare con le famiglie. 2) offrire al bambino/a la possibilità di socializzare con la realtà che lo/a circonda; 3) verificare e migliorare costantemente il "Progetto nido" coinvolgendo le famiglie ed i servizi educativi e sanitari del territorio per creare una rete psico-pedagogica e sanitaria di supporto alla coppia genitoriale; 4) Favorire l accesso e la permanenza nel mondo lavorativo offrendo pari opportunità di inserimento sociale; ART. 6 ORARIO Il servizio dovrà funzionare almeno 11 mesi all anno. L orario si articolerà, di regola, dalle ore 7:30 alle ore 18:00, dal Lunedì al Venerdì. Il frazionamento della giornata, con frequenza giornaliera o in mezze giornate, con o senza pasto, anche ai fini della determinazione della retta, è appannaggio della concessionaria, sulla base dei propri specifici moduli organizzativi. ART. 7 RETTE DI FREQUENZA Nella determinazione della retta, la concessionaria è tenuta, tuttavia, a conformarsi alle seguenti indicazioni d indirizzo, attraverso le quali trova conferma espressa e sostanziale la sussistenza di un prevalente interesse pubblico nella concessione dell immobile, da intendersi, peraltro, quale causa principale della convenzione stessa: 1. la retta sarà mensile e non inclusiva del costo del pasto; 3

2. la retta sarà differenziata a seconda che l utenza fruisca del servizio per l intera giornata o per frazioni di essa individuate secondo moduli organizzativi adottati dal concessionario; 3. la retta sarà altresì differenziata secondo criteri di equità e solidarietà e diversificazione in relazione alle condizioni economiche effettive dei nuclei familiari, introducendo la progressività della contribuzione per scaglioni di reddito evinti dalla certificazione ISEE ; 4. la retta mensile riferita allo scaglione ISEE massimo, nell ipotesi di tempo pieno prolungato alle ore 18,00, è quella indicata in sede di gara, nella formulazione complessiva dell offerta economica; 5. la retta relativa allo scaglione più basso di reddito, a parità di condizioni di orario non potrà essere superiore al 60% della retta riferita allo scaglione I.S.E.E. più alto; 6. le rette, determinate secondo i precedenti principi, saranno introitate per intero dalla concessionaria ed, a tal fine, sono fissati i seguenti scaglioni ISEE in base ai quali il valore delle quote terrà conto delle condizioni economiche e della composizione del nucleo familiare, ai sensi del D.Lvo 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni: FASCIA VALORI FASCE IMPORTO MENSILE 1^ Fascia Isee compreso tra 0 e 5.165,00 MINIMA non più del 60% del massimo 2^ Fascia Isee compreso tra 5.166, 00 e 7.748,00 65% ( DEL MASSIMO) 3^ Fascia Isee compreso tra 7.749, 00 e 10.331, 00 70% ( DEL MASSIMO) 4^ Fascia Isee compreso tra 10.332 e 12.914,00 75% (DEL MASSIMO) 5^ Fascia Isee compreso tra 12.915 e 15.497,00 80% ( DEL MASSIMO) 6^ Fascia Isee compreso tra 15.498,00 e 18.081,00 85%( DEL MASSIMO) 7^ Fascia Isee compreso tra 18.082,00 e 20.663,00 90%( DEL MASSIMO) 8^ Fascia Isee compreso tra 20.664,00 e 23.246 95%( DEL MASSIMO) (ISEE MASSIMO) OLTRE 100% Inoltre, a parità di scaglione di reddito, individuato secondo la normativa ISEE, la retta di frequenza rimane differenziata, a seconda delle specifiche modalità di fruizione del servizio, in: frequenza a tempo pieno corto dalle ore 7,30 alle ore 16,00 frequenza a tempo pieno lungo dalle ore 7,30 alle ore 18,00 frequenza a tempo parziale mattino dalle ore 7,30 alle ore 13,30 Per la frequenza a part-time (utilizzo mattutino o pomeridiano) è prevista una retta pari al massimo al 70% della retta di frequenza a tempo pieno corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza. La frequenza contemporanea di fratelli iscritti all Asilo Nido Integrato comporta una riduzione della retta di frequenza attribuita, nella misura di almeno il 10% del valore della quota mensile. 4

Il mancato rispetto dei su indicati principi e criteri di determinazione della retta potrà essere motivo di risoluzione della convenzione previo contraddittorio tra le parti e risoluzione del responsabile del servizio scolastico del Comune sentita la Giunta Comunale. ART. 8 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E fatto esplicito divieto all impresa concessionaria di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il servizio a qualsiasi altra persona o ditta, senza l autorizzazione scritta da parte dell Amministrazione Comunale che potrà opporre un rifiuto senza essere tenuta ad indicarne i motivi. ART. 9 STRUTTURA ED ARREDI Tutti gli arredi e le attrezzature non presenti nell immobile e necessari per l espletamento del servizio ed una corretta funzionalità dello stesso, saranno a carico dell aggiudicatario. Gli oneri della manutenzione ordinaria dell edificio e degli spazi circostanti sono a carico della concessionaria. La manutenzione straordinaria dell edificio rimane a carico dell Amministrazione Comunale. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi è a carico della concessionaria. E fatto obbligo alla concessionaria di dotarsi di apposito ed adeguato contratto assicurativo a copertura dei danni eventualmente causati al Comune proprietario ed a terzi, anche in relazione all uso degli edifici e dei relativi arredi e attrezzature. La concessionaria provvederà a proprie spese per danni che possono verificarsi sia alle strutture, arredi ed attrezzature a causa di una non corretta utilizzazione. Nel periodo di consegna delle strutture saranno a carico della concessionaria i consumi di energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua, canoni e costo dell uso del telefono, previa voltura delle relative utenze, nonché la tassa dei R.S.U. Sono altresì a carico della concessionaria il materiale ludico, igienico e le derrate alimentari, compresa la fornitura di alimenti biologici e di frutta e verdura, che dovrà essere fresca. Il laboratorio di preparazione dei pasti non dovrà distare dalla sede dell asilo nido più di 30 km. ART. 10 PERSONALE La concessionaria dovrà, prima della stipula del contratto, comunicare il nome del responsabile o coordinatore del servizio. Dovrà, inoltre, comunicare in seguito l elenco del personale in servizio ed ogni eventuale variazione. Il personale dovrà essere munito dell idoneità sanitaria di cui se ne dovrà inviare copia con i relativi rinnovi all Ufficio Scolastico del Comune di San Stino di Livenza. L espletamento del servizio, oggetto della presente convenzione dovrà essere assicurato tramite l impiego di addetti che rispondono, sulla base della specifica tipologia di struttura praticata, nel numero, qualifica e titoli 5

di studio e professionali, ai dettami della legge regionale n.22/2002, della DGRV 2067/07 e della DGRV n. 84/07, richiesti, peraltro, anche ai fini dell accreditamento. La concessionaria è tenuta all osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di tutte le forme di tutela e di assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro e malattia professionali, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). La concessionaria è tenuta altresì, al versamento dei contributi messi per legge obbligatoriamente a carico del datore di lavoro. La concessionaria impiegherà, per la sua attività, personale proprio, inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi del lavoro ed è quindi tenuta, nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, a dare piena ed integrale applicazione al contratto nazionale del settore ed ai contratti integrativi territoriali e provinciali vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali. L Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere alla concessionaria ed al personale di questa nell esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, che l impresa appaltatrice o il suo personale dovessero causare a terzi. A tal proposito la concessionaria è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa. La non osservanza delle disposizioni elencate nel presente articolo potrà costituire causa di revoca della convenzione in sede di auto tutela amministrativa. I rapporti relativi ad eventuali passaggi di personale nel caso di subentro nella concessione sono regolati autonomamente dalle parti. ART. 11 ARREDI ED ATTREZZATURE In caso di subentro nella concessione, i rapporti relativi agli arredi ed attrezzature presenti nei locali del centro dell infanzia saranno regolati autonomamente tra le parti private, secondo la loro volontà e le leggi vigenti, fatti salvi i diritti dell amministrazione comunale per quanto riguarda attrezzatura ed arredo che dovessero risultare all inventario del Comune. ART. 12 CAUZIONE A garanzia del rispetto della presente convenzione, all atto della stipula della stessa, la concessionaria è tenuta a depositare una cauzione nella misura del 5% del canone di concessione minimo di base annuo previsto dal presente capitolato. La cauzione può essere versata sotto forma di fidejussione assicurativa o bancaria. Al termine del rapporto, liquidata ogni eventuale pendenza, la cauzione sarà rimborsata o svincolata. ART. 13 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO Il canone di concessione non potrà variare per l intera durata della convenzione, fatto salvo l accordo tra le parti supportato da adeguate e gravi motivazioni di ordine finanziario o gestionale. 6

Il pagamento del canone di concessione dovuto all amministrazione comunale, proprietaria dell immobile, avverrà, mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese. Il concessionario, inoltre, sarà tenuto con il canone del mese di Dicembre di ciascun anno, a liquidare per intero a favore dell amministrazione comunale il corrispettivo per lo scambio sul posto introitato ai sensi e per gli effetti della deliberazione 20 dicembre 2012 570/2012/r/efr dell autorità per l energia elettrica e il gas e delle successive determinazioni del GSE( Gestore Servizi Elettrici). ART. 14 CONTROLLI L Amministrazione comunale, tramite l ufficio scolastico effettuerà le necessarie verifiche in ordine al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e di quant altro espressamente indicato nella presente convenzione Art. 15 SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL IMPRESA AFFIDATARIA Sono a carico della concessionaria tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione. Con la sottoscrizione della convenzione resta implicita la dichiarazione che l assuntore, esaminati i documenti e le condizioni dei servizi, nonché visitati i luoghi di lavoro, ove previsti, è nella piena conoscenza delle entità delle prestazioni e delle difficoltà della loro esecuzione. Art.16 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E COMUNE L impresa concessionaria indicherà un responsabile tecnico che avrà l obbligo di collaborare strettamente con l Amministrazione per la supervisione e le eventuali esigenze, di varia natura, che dovessero insorgere nella conduzione del servizio. Per ogni difformità rispetto a quanto stabilito dal presente accordo, o variazione delle obbligazioni od oneri stabiliti tra le parti, verranno applicate penali in denaro e precisamente per ogni inadempimento l importo da 80 ad 250,00 che verrà automaticamente versato al Comune col pagamento mensile del canone, pena la risoluzione del rapporto di locazione. L irrogazione delle penali come pure, se in caso, la revoca della convenzione, saranno comunicate alla concessionaria con lettera raccomandata AR. Art.17 RECESSO Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione in sede di auto tutela nei casi previsti dalla presente Convenzione e per tutti gli altri casi contemplati dalla vigente legislazione, richiamato in particolare il capo IV-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 San Stino di Livenza, lì 7

Per il Comune di S. Stino di Livenza Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Dott. Roberto Del Bello - IL/ LA LEGALE RAPPRESENTANTE 8