COPIA COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera N. 61 del 28/06/2012 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITUATO IN VIA RONCO L anno duemiladodici addì ventotto del mese di Giugno alle ore 19.00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e nei termini di legge. Risultano: Presente 1 dr. Andreoli Andreoni Maurizio Sindaco SI 2 Taricco Fabrizio Assessore SI 3 Sommaruga Gianclaudio Assessore SI 4 Bottelli Adriano Assessore SI 5 Delcò Silvia Assessore SI 6 Guidolin Alvaro Assessore SI Presenti: 6 Assenti: 0 Assiste il Segretario Comunale Sig. dr. Della Valle Rinaldo. Il Sig. dr. Andreoli Andreoni Maurizio Sindaco - assunta la presidenza e costatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l argomento indicato in oggetto. 1
LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale 63 del 28.07.2007 è stata affidata la gestione del Campo di Calcio Comunale situato in via Ronco alla Società Football Club Carnago sulla base di apposita Convenzione approvata nella stessa seduta; VISTO che con deliberazione propria n.37 del 23.04.2012 sono state apportate delle integrazioni alla suddetta Convenzione e che con deliberazione n. 60 del 28.06.2012 è stato necessario provvedere alla sua revoca; RILEVATO che per disciplinare meglio il suddetto servizio occorre procedere all approvazione di una nuova Convenzione; VISTA la nuova bozza di Convenzione contenente i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie delle parti, secondo il testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; RITENUTO di dover procedere all approvazione della suddetta convenzione; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; AD UNANIMITA di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge; DELIBERA 1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la nuova Convenzione per la concessione della gestione del campo di calcio comunale situato in via Ronco, nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del servizio territorio e finanziario per i provvedimenti di loro competenza; 3. di rendere con separata votazione unanime espressa ed accertata nei modi e termini di legge il presente atto immediatamente esecutivo. 2
COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITUATO IN VIA RONCO Articolo 1 L appalto ha per oggetto la concessione del servizio di organizzazione e gestione delle attività sportive, realizzabili rispettando le caratteristiche infrastrutturali del complesso in oggetto costituito da: campo di calcio principale palazzina spogliatoio piano terreno campo di calcio per allenamenti parcheggi area di collegamento fra la struttura e i campi di gioco I servizi summenzionati dovranno essere svolti secondo le indicazioni, le condizioni, i modi ed i termini specificati e previsti negli articoli che seguono. Articolo 2 La concessione della gestione sarà affidata con decorrenza dal giorno 01.07.2007 e sino al 30.06.2017 Al termine di detto periodo, la convenzione potrà essere rinnovata per ugual periodo alle condizioni che saranno determinate sulla base delle risultanze del primo periodo di gestione, previa deliberazione dell organo competente con esclusione di ogni rinnovo tacito. Sarà costituito apposito Comitato che avrà possibilità di disporre, in ogni momento, controlli al fine di accertare il buon andamento della gestione. Articolo 3 La Concessionaria provvederà alla gestione dell impianto realizzando un programma di idonee iniziative sportive che ne prevedano il migliore e più ampio utilizzo. Articolo 4 L Amministrazione Comunale, in accordo con la Concessionaria, potrà richiedere (con congruo preavviso) l utilizzo del campo di calcio per manifestazioni, celebrazioni civili, culturali, sportive o altre iniziative di interesse per l Amministrazione. Articolo 5 Per la gestione delle attività dovrà essere impegnato personale tecnicamente qualificato e comunque previsto dalle leggi in materia, in numero sufficiente per l ottimale funzionamento dell impianto. Il suddetto personale sarà alle esclusive dipendenze della Concessionaria, la quale sarà la sola ed unica responsabile degli obblighi derivanti dall osservanza sia delle leggi in materia di lavoro, di 3
collaborazione coordinata e continuativa, e di volontariato sia delle leggi in materia di assicurazioni sociali, restando l Amministrazione Comunale completamente sollevata da ogni responsabilità al riguardo. Inoltre la Concessionaria è altresì responsabile di qualsiasi danno derivante a terzi e deve garantire idonee copertura assicurative per R.C., nel periodo di esercizio dell impianto per le attività gestite dalla stessa. Restano pertanto escluse le manifestazioni organizzate dall Amministrazione Comunale per le quali si dovrà provvedere a specifica copertura assicurativa. Articolo 6 L impianto e le attrezzature relative vengono consegnate funzionanti e nello stato di fatto in cui si trovano e nessuna modifica potrà essere apportata dalla concessionaria, anche se a sue spese, senza preventiva autorizzazione scritta dell Amministrazione Comunale. L impianto e gli arredamenti e tutte le apparecchiature ed attrezzature saranno consegnati con apposito verbale. Sia l impianto che le attrezzature e gli arredi dovranno essere utilizzati e conservati con la massima cura e riconsegnati in perfetto stato al termine della concessione di gestione.. Lo stato di conservazione dovrà risultare da apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo in contraddittorio tra la Concessionaria ed il Sindaco o suo delegato. Resta inteso che anche l eventuale materiale mancante o danneggiato per incuria o imperizia dal personale addetto, dovrà essere sostituito ad esclusiva cura e spesa della Concessionaria. Alla Concessionaria è data possibilità di rivalsa nei confronti di coloro che hanno procurato il danno. Articolo 7 Sono a carico della Concessionaria, oltre a quelli già citati nei precedenti articoli, i seguenti oneri ed obblighi: tutte le spese di custodia e pulizia manutenzione ordinaria del campo di calcio (segnatura, taglio erba ) e manutenzione delle aree verdi attorno allo stesso e delle aree di pertinenza indicate nell art. 1 conduzione impianto di irrigazione tutti i materiali di consumo occorrenti per le pulizie tutte le spese di copertura per danni a terzi con copertura R.C. nella gestione dell impianto tutte le riparazioni straordinarie determinate da accertate disattenzioni o imperizie del personale addetto ed accertate dal Comune la manutenzione e la risoluzione immediata di piccoli problemi acquisto materiali ed attrezzature necessarie per l attività sportiva le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione concessione, nessuna esclusa assumendo la Concessionaria tutte a sua carico imposte e tasse relative con rinuncia di rivalsa nei confronti dell Amministrazione. Le spese per il consumo di gas metano; Le spese per il consumo di acqua potabile e l onere per fognatura e depurazione per docce e sevizi. Le spese per il pagamento della tassa raccolta rifiuti Per garantire l ottimale funzionamento delle utenze per acqua, gas ed elettricità, il concessionario dovrà avvalersi di idoneo manutentore abilitato comunicandone il nominativo all ufficio tecnico comunale. Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà provvedere al cambiamento di intestazione delle utenze di cui sopra. Articolo 8 La Concessionaria si impegna ad organizzare apposite iniziative rivolte ai giovani di Carnago al fine di istituire squadre di calcio locali. Articolo 9 Le quote dei corsi di avviamento al calcio per le categorie giovanili verranno fissate, prima della loro applicazione di comune accordo fra l Amministrazione Comunale e la Concessionaria. 4
La Concessionaria si impegna, sempre in accordo con l Amministrazione Comunale, a contenere particolarmente il costo delle quote a favore dei residenti del Comune di Carnago ed in particolar modo le quote rivolte alle fasce più deboli. Dette quote saranno incassate dal concessionario nel rispetto delle normative fiscali in materia, esonerando l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo. Articolo 10 Sono a carico dell Amministrazione i seguenti obblighi: la consegna dell impianto e delle attrezzature in perfetto stato di funzionamento le riparazioni straordinarie e le sostituzioni di parte dell impianto e delle altre attrezzature che si verifichino usurate dalla corretta conduzione ed utilizzazione o, per eventi non previsti e non prevedibili all atto della stipula della concessione Articolo 11 Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione, la conduzione e la manutenzione degli impianti sia regolare e conforme all atto di concessione nel rispetto del principio di gestione oculata dei consumi. Articolo 12 È fatto assoluto divieto alla Concessionaria di concedere in subappalto la gestione dell impianto comunale, sotto pena di immediata rescissione della concessione, fermo restando il risarcimento dei danni. Articolo 13 La Concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento delle attività organizzate in proprio, restando comunque, a sua completo ed esclusivo carico qualsiasi eventuale risarcimento dovuto senza diritto o pretesa di rivalsa o di compensi nei confronti dell Amministrazione Comunale. Articolo 14 La Giunta Comunale può sospendere in via cautelativa e potrà pronunciare la decadenza della concessione, con riserva di ogni e più ampio risarcimento: qualora la Concessionaria o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o in osservanza di ordinanze e prescrizioni del Sindaco qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Società Concessionaria per gravi motivi di igiene e sanità pubblica per abbandono degli impianti o gravi carenze nella manutenzione previa diffida.la pronuncia di decadenza dalla Concessione non dà diritto alla Concessionaria ad indennità o risarcimento alcuno Per il verificarsi di situazione di gestione non oculata. Articolo 15 E data facoltà a ciascuno dei contraenti di recedere dalla concessione con un preavviso di almeno un anno ovvero termine minore se convenuto concordemente tra le parti. In ogni caso il recesso avrà efficacia con decorrenza dal 01.09 di ogni anno, a condizione che venga rispettato il termine di cui al precedente comma. Articolo 16 Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere fra il Comune e la Concessionaria per il servizio della gestione dell impianto comunale, le parti si rimetteranno al giudizio di tre arbitri uno per ciascuno scelto dalle parti stesse e un terzo arbitro nominato di comune accordo fra le parti suddette. La 5
decisione arbitrale sarà inappellabile rinunciando le parti stesse al ricorso all autorità giudiziaria ordinaria. Articolo 17 Annualmente, al concessionario sarà riconosciuto da parte del Comune un contributo di 2.000,00. 6
COPIA Redatto e sottoscritto IL SINDACO (F.to dr. Andreoli Andreoni Maurizio) (F.to dr. Della Valle Rinaldo) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio il 09/07/2012 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. (F.to dr. Della Valle Rinaldo) Copia conforme all originale. Carnago,..... (dr. Della Valle Rinaldo) CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: o per decorrenza dei termini ai sensi dell art. 134, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. o è stata pubblicata all albo pretorio il 09/07/2012. (F.to dr. Della Valle Rinaldo) Copia conforme all originale. Carnago,..... (F.to dr. Della Valle Rinaldo) 7
8