PROVINCIA DI TORINO Deliberazione della Giunta Provinciale n. 42-2290 del 29/01/2013



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PROVINCIA DI TORINO Deliberazione della Giunta Provinciale n. 42-2290 del 29/01/2013 OGGETTO: INTERPRETAZIONE DELLE TARIFFE TAXI E SPERIMENTAZIONE DI USO COLLETTIVO DEL TAXI CON MODALITA PARZIALMENTE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO PUBBLICO TAXI NELL AREA METROPOLITANA TORINESE A relazione dell Assessore Piergiorgio Bertone Sul punto interpretazione delle tariffe: Premesso che: 1. con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.85-265268 del 21 Giugno 2005 successivamente modificata con le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 225 1025480 del 28 Novembre 2007 e n.40020/2010 del 8 Marzo 2011, è stato approvato il regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell Area Metropolitana Torinese, composta dai Comuni di Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino e Venaria Reale, 2. l art. 32 del suddetto Regolamento intitolato Tariffe al comma 4 stabilisce che Le tariffe sono determinate dalla Giunta Provinciale. 3. con Deliberazione n. 681-29967 del 31/07/2012 la Giunta Provinciale ha modificato le tariffe taxi istituendo delle tariffe concordate per percorsi prestabiliti; 4. la concreta applicazione delle nuove tariffe ha generato questioni pratiche e dubbi interpretativi ai quali è opportuno fornire delle risposte peraltro sollecitate dalle Organizzazioni Sindacali di categoria; 5. si intende fornire pertanto una interpretazione autentica della precedente Deliberazione n. 681 29967 del 31/07/2012 tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Commissione Consultiva taxi d Area nelle sedute del 26/11/2012 e 27/12/2012; Sul punto sperimentazione dell uso collettivo del taxi: Premesso che: 6. l art. 19 del suddetto Regolamento, rubricato Uso collettivo del taxi, consente di effettuare il servizio con una modalità particolare: il servizio viene offerto 1

contemporaneamente a piu utenti, almeno tre, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice; 7. l art. 19 del suddetto Regolamento al comma 2 stabilisce che La tariffa è determinata con modalità che vengono definite dalla Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d area di cui all art.5 ; 8. l art. 32 del suddetto Regolamento intitolato Tariffe al comma 5 stabilisce inoltre che La Giunta Provinciale può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti sentita la Commissione Consultiva ; 9. si ritiene utile sperimentare un nuovo servizio aggiuntivo, facoltativo per gli utenti che possono comunque utilizzare i servizi tradizionali; 10. il nuovo servizio si differenzia da quello previsto dall art. 19 del Regolamento per le seguenti caratteristiche: - può essere usufruito anche da due soli utenti; - diventa vincolante non il punto di origine ma il punto di destinazione di comune interesse degli utenti; - diventa vincolante anche l orario di utilizzo del taxi, potendo il servizio di taxi collettivo essere usufruito da utenti che necessitino di arrivare alla medesima destinazione con una differenza di tempo di arrivo massimo di 30 minuti; - il nuovo servizio verrà attivato verso le seguenti destinazioni situate nel territorio dell Area Metropolitana e Aeroportuale Torinese: - STAZIONI FERROVIARIE - OSPEDALI - AEROPORTI 7. l importo pagato dall utente a fine corsa sarà funzione dell importo del tassametro in misura minore o uguale alla tariffa massima comunicata all atto di conferma della prenotazione; 8. le modalità di determinazione della tariffa sono le seguenti: A) L importo dei COSTI FISSI VIENE DIVISO IN PARTI UGUALI TRA GLI UTENTI DEL SERVIZIO. Sono costi fissi: a. lo scatto iniziale detto bandiera ( 3,50); b. la prenotazione telefonica ( 1,00); c. il supplemento notturno dovuto per le corse effettuate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 ( 2,50); d. il supplemento festivo (dalle ore 6,00 alle ore 22;00 dei giorni festivi ( 1,50); e. Non sono previsti costi per i bagagli. B) L importo dei costi VARIABILI, intendendosi come tali il costo di percorrenza kilometrica e orario per l uso del taxi, vengono condivisi dagli utenti in base all effettivo utilizzo. In particolare: 1. il costo della tratta utilizzata dal primo utente viene attribuito al medesimo; 2. il costo della tratta utilizzato da due utenti viene attribuito al 50% ciascuno; 2

3. il costo della tratta utilizzata da tre utenti viene attribuito per 1/3 a ciascuno. C) La somma dei costi FISSI e di quelli VARIABILI verrà aumentata del 20% a forfait per coprire i costi di ORGANIZZAZIONE. Sono costi di organizzazione quelli necessari per ricevere le richieste e programmare i viaggi in modo da rendere possibile il servizio di taxi collettivo. Sono costi di organizzazione anche quelli di comunicazione a coloro che hanno fatto richiesta della disponibilità del servizio di taxi collettivo entro un congruo termine con indicazione di un importo onnicomprensivo indicato nella misura massima;. I costi di organizzazione coprono anche il rischio che un utente che abbia in precedenza fatto richiesta, dia forfait all improvviso, dopo che il servizio di taxi collettivo sia stato organizzato e definitivamente comunicato agli altri del medesimo viaggio con l indicazione del suddetto importo predeterminato nella misura massima. Rilevato che: f. il servizio di taxi collettivo in generale si propone come servizio all utenza in aggiunta a quelli attualmente esistenti rispondendo all interesse pubblico di soddisfare le esigenze di mobilità della collettività a costi sostenibili, soprattutto nella situazione socioeconomica contingente; g. il servizio di taxi collettivo proposto, differenziandosi da quello previsto dal Regolamento, può essere attivato in via sperimentale nella fase iniziale per un periodo di 6 mesi a partire dalla pubblicazione della delibera di approvazione, al termine del quale si valuterà se renderlo definitivo apportando le modifiche necessarie al Regolamento; h. il servizio di taxi collettivo proposto si colloca quindi nel rispetto dell ordinamento ed in particolare dell art. 41 della Costituzione, della legge quadro n.21/1992, della normativa europea di riferimento e delle ultime leggi nazionali emanate con la finalità di perseguire lo sviluppo economico del Paese ( L. n.148/2011 e L. n.27/2012); i. l avvio sperimentale del servizio di taxi collettivo ha ricevuto il parere favorevole dalla Commissione Consultiva provinciale di cui all art. 5 del Regolamento nella seduta del 27/12/2012; Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell articolo 29 dello Statuto; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico; Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale Sul punto interpretazione delle tariffe: D E L I B E R A 1. di interpretare il sistema tariffario taxi nel seguente modo: 3

Per le corse con partenza dall aereoporto di Caselle verso le zone ZTL della Città di Torino e Ospedali e viceversa: a) il supplemento festivo e notturno è inserito nel tassametro ed è da intendersi compreso nella tariffa massima; b) il supplemento dal quinto passeggero e oltre che viene applicato a fine corsa, si somma all importo del tassametro e può consentire il superamento della tariffa massima; c) il costo per la prenotazione telefonica non è compreso nella tariffa massima ed è da pagare a parte; d) per quanto riguarda il supplemento bagagli, un collo a passeggero che supera le dimensioni previste è gratuito, gli altri sono assoggettati al supplemento e possono consentire il superamento della tariffa massima; e) la tariffa con progressione bloccata di 1,05 al Km oppure 25,70 all ora per le corse con partenza dal territorio di uno dei Comuni dell Area Metropolitana o Aeroportuale con qualsiasi destinazione esterna all Area e ritorno, viene applicata obbligatoriamente solo per quelle corse con ritorno nel territorio dello stesso Comune di partenza del taxi. f) è consentita una flessibilità di 3 (tre) minuti di ritardo rispetto all'ora concordata per il prelevamento dell'utente mediante prenotazione telefonica. Oltre i tre minuti di ritardo la tariffa concordata non si applica e l'utente effettuerà la corsa pagando il tariffario ordinario. Sul punto sperimentazione dell uso collettivo del taxi: 2. di approvare l avvio sperimentale del servizio di taxi collettivo con le modalità indicate in premessa; 3. di determinare la tariffa del suddetto servizio con le seguenti modalità: A) L importo dei COSTI FISSI VIENE DIVISO IN PARTI UGUALI TRA GLI UTENTI DEL SERVIZIO. Sono costi fissi: a. lo scatto iniziale detto bandiera ( 3,50); b. la prenotazione telefonica ( 1,00); c. il supplemento notturno dovuto per le corse effettuate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 ( 2,50); d. il supplemento festivo (dalle ore 6,00 alle ore 22;00 dei giorni festivi ( 1,50); e. Non sono previsti costi per i bagagli. B) L importo dei costi VARIABILI, intendendosi come tali il costo di percorrenza kilometrica e orario per l uso del taxi, vengono condivisi dagli utenti in base all effettivo utilizzo. In particolare: 1. il costo della tratta utilizzata dal primo utente viene attribuito al medesimo; 4

2. il costo della tratta utilizzato da due utenti viene attribuito al 50% ciascuno; 3. il costo della tratta utilizzata da tre utenti viene attribuito per 1/3 a ciascuno. C) La somma dei costi FISSI e di quelli VARIABILI verrà aumentata del 20% a forfait per coprire i costi di ORGANIZZAZIONE come descritti in premessa; 4. di stabilire come termine iniziale dell avvio della fase di sperimentazione del nuovo servizio il decimo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera e come termine finale 6 mesi dopo l avvio. 5