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L 3/32 5.1.2005 ALLEGATO II GIORNALE DI VIAGGIO [di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, lettere a) e c) e all'articolo 21, paragrafo 2)] 1. La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato. 2. Il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni: Sezione 1 Pianificazione Sezione 2 Luogo di partenza Sezione 3 Luogo di destinazione Sezione 4 Dichiarazione del trasportatore Sezione 5 Modello per la relazione sulle anomalie Le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro. I modelli per ogni sezione sono contenuti nell'appendice. 3. L'organizzatore: a) identifica ciascun giornale di viaggio con un numero specifico; b) si assicura che una copia della sezione 1 del giornale di viaggio, debitamente compilata e firmata per quanto riguarda i numeri dei certificati veterinari sia ricevuta dall'autorità competente del luogo di partenza almeno entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza secondo le modalità definite da detta autorità; c) si conforma alle istruzioni impartite dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14, lettera (a); d) si assicura che il giornale di viaggio sia timbrato come previsto all'articolo 14, paragrafo 1; e) si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita. 4. I detentori nel luogo di partenza, e qualora il luogo di destinazione sia situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione, compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio. Essi informano quanto prima l'autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla sezione 5. 5. Se il luogo di destinazione si trova nel territorio della Comunità, i detentori nel luogo di destinazione conservano, il giornale di viaggio, eccetto la sezione 4, per almeno tre anni dalla data di arrivo nel luogo di destinazione. A richiesta il giornale di viaggio è messo a disposizione dell'autorità competente. 6. Se il viaggio si conclude nel territorio della Comunità il trasportatore compila e firma la sezione 4 del giornale di viaggio. 7. Se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all'esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione. 8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene: a) una copia del giornale di viaggio compilato; b) Il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento. I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell'autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo. Il documento di cui alla lettera a) è restituito all'autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i sistemi di cui all'articolo 6, paragrafo 9. Allorché i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all'articolo 6, paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio, ed orientamenti per la presentazione delle registrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, in conformità della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

5.1.2005 L 3/33 Appendice SEZIONE 1 PIANIFICAZIONE

L 3/34 5.1.2005 SEZIONE 2 LUOGO DI PARTENZA

5.1.2005 L 3/35 SEZIONE 3 LUOGO DI DESTINAZIONE

L 3/36 5.1.2005 SEZIONE 4 DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE

5.1.2005 L 3/37 SEZIONE 5 MODELLO PER LA RELAZIONE SULLE ANOMALIE N.... Copia della relazione sulle anomalie accompagnata da copia della sezione 1 del giornale di viaggio va trasmessa all'autorità competente.