REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE



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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Art.1 Finalità 1. L arricchimento dell offerta formativa, prodotto specifico dell autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell Offerta Formativa. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio che il consiglio di classe predisponga materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare con appropriate informazioni durante la visita, al fine di ottenere una effettiva ricaduta didattica. 3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all inizio delle lezioni, determinante non solo per l attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. Art.2 Tipologia dei viaggi 1. Nella definizione viaggi di istruzione si comprendono le seguenti tipologie: a) viaggi di istruzione propriamente detti, ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno.

b) visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno. c) scambi culturali/stage linguistici. Questi sono previsti dalla classe terza in poi, hanno la precedenza sul viaggio di istruzione, e possono avere una durata fino a 7gg. Il referente dello scambio/stage è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio consiglio di classe dell'intenzione di attivare uno scambio/stage in modo che la commissione viaggi sia informata e non si creino sovrapposizioni di iniziative. Lo scambio/stage per la sua valenza formativa, deve prevedere il soggiorno degli alunni in famiglia. Per la scelta del mezzo di trasporto vale quanto stabilito nell'art.7 comma 4. 2. Le uscite didattiche sul territorio che non presuppongono l utilizzo di un mezzo di trasporto, non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie. Art.3 Pianificazione delle attività 1. I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a) e b), art.2, comma 1, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo. 2. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe, sono presentate alla Commissione Viaggi nel primo Consiglio di Classe del mese di ottobre con l esatta indicazione dei seguenti elementi: a) meta prescelta coerente con il percorso didattico formativo

b) nominativo docente accompagnatore effettivo e accompagnatore supplente c) presenza di allievi diversamente abili nella classe; d) progetto indicante la motivazione della scelta, gli obiettivi didattici previsti, gli strumenti e i mezzi per realizzarli. e) cifra orientativa come tetto massimo del costo unitario sostenibile dagli studenti 3. Le proposte ricevute dalla Commissione sono successivamente presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera entro il 15 novembre il Piano Annuale indicativo dei viaggi di istruzione. Al Consiglio di istituto spetta la delibera di adozione di detto Piano, al dirigente scolastico l esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione. 4. Considerata l opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile, fruibile in unica o più soluzioni, secondo la seguente scansione: Classi prime: visite guidate di un giorno Classi seconde: 2gg- 1 notte in Italia Classi terze: fino a 4gg-3 notti in Italia e/o all estero Classi quarte e quinte: fino a 6gg-5 notti in Italia e/o estero 5. Non possono essere organizzati viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione ed è fatto divieto, a meno che non si tratti di viaggi a tema ecologico-naturalistico che necessitino di condizioni meteo favorevoli.

Art4 -Gestione delle attività pianificate 1. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell iniziativa sarà previsto il raggruppamento di almeno due classi dello stesso anno di corso. 2. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione della metà degli allievi componenti la classe interessata. 3. Per gli allievi non partecipanti rimane l obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento. 4. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà. 5. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso i idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all estero di documento valido per l espatrio, ove previsto, oltre alla tessera sanitaria. 6. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico sanitario concernenti allergie alimentarti o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano per iscritto i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 7. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede.

Art.5 Docente accompagnatore 1.Il consiglio di classe individua per ogni proposta di viaggio il docente accompagnatore ed uno o più sostituti: 2. Il docente accompagnatore riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti; 3. Il docente accompagnatore redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico. 4. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell incarico, è svolta dal personale docente individuato all interno del consiglio di classe della classe partecipante. 5. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo elevazione fino ad un massimo di 18 allievi per effettive esigenze connesse al numero dei partecipanti. 6. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base a disposto del precedente comma 5, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico. 7. Compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative, si dovrà assicurare l avvicendamento dei docenti accompagnatori. 8. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ata, profilo collaboratore scolastico, solo in casi di supporto logistico organizzativo. 9. Il dirigente scolastico conferisce a uno dei docenti accompagnatori del gruppo l incarico di direttore di

viaggio, che ha il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento. 10. Ai sensi dell art.2047 C.C. e art.61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati e al cui relativo elenco formulato secondo il quinto comma di detto articolo. 11. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore che sarà sempre presente anche in caso di alunni maggiorenni. 12. E fatto divieto assoluto di partecipazione ai viaggi di istruzione di terze persone, quali parenti e affini, fatti salvi i casi dell'art.6. Art.6 Allievi diversamente abili 1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all Adv o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore. 2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all art.5, quinto comma, una unità aggiuntiva dedicata. 3. L accompagnatore dell allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, collaboratore scolastico assegnato per l assistenza

alla persona, in deroga al divieto generale previsto dall art.5, comma 12 o un parente o affini. Art.7 Organizzazione e gestione 1. L intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola. 2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti, che versano un contributo per coprire l intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione. A tal fine la proposta del consiglio di classe deve prevedere un tetto massimo orientativo di costo-unitario presunto. 3. Per gli allievi di grave e documentato disagio economico il CDI stabilisce un importo a parziale integrazione finanziaria delle spese previste per il viaggio. 4. Ferma restando la possibilità di organizzare i viaggi di istruzione in proprio, è preferibile avvalersi di una Adv, da selezionare nelle relative categorie merceologiche pubbliche e/o negli elenchi fornitori della scuola. 5.Come previsto le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione e le operazioni di aggiudicazione saranno svolte secondo la procedura ordinaria prevista dal contratto degli acquisti. 6. Il dirigente scolastico, dopo l adozione del Piano Annuale dei viaggi di istruzione, invita un numero congruo di agenzie a presentare offerte di preventivi e la

commissione viaggi procede alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa a parità di servizi offerti. 7. Individuata l Adv aggiudicataria e il costo-unitario presunto, gli allievi partecipanti versano al docente referente una quota pari al 30% sul CC della scuola. La quota è versata a titolo di caparra e, salvo valutazioni discrezionali, non è restituita in caso di mancata partecipazione, ma utilizzata per i benefici previsti dal comma 3. 8. La quota a saldo è calcolata seconda la formula all inclusive, ovvero comprensiva del viaggio, servizi di ristorazione e alberghieri. E versata, con le stesse modalità di cui al commma 5. improrogabilmente entro 15 giorni antecedenti la stipulazione del contratto con l Adv aggiudicataria. Art.8 Polizza assicurativa 1. Il Direttore dei servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all interno del contratto di polizza assicurativa stipulato all inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato. Art.9 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.