Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Documenti analoghi
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

Contratto di Infortuni

Via Paracelso, Agrate Brianza (MB) Tel Fax

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Guidare & Navigare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortunio e malattia/sanitas

Nota Informativa. Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI. Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Nota Informativa. Distribuito da

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

Fascicolo Informativo Ed. 12/2010

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

Con te & per te Assicurazione Infortuni. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Tutela persona.

Malattie. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

Assicurazione Infortuni cumulativa aziendale Rischi Sportivi

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

CONDIZIONI CONTRATTUALI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

NOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Infortuni Individuale e Cumulativa

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/ Fax 051/808193

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

GENERALI SEI IN UFFICIO

Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DUAL Commercialisti visto di conformità

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

FASCICOLO INFORMATIVO

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Circolare N.73 del 17 Maggio DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

Infortuni della Famiglia. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Prodotto Attivi & Protetti SASA Polizza Infortuni per le persone Mod. 1918/C

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Infortuni Circolazione Nobis

POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni

Infortuni Circolazione Nobis

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO

Contratto di Infortuni PROGRAMMA SALUTE

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Tua Assicurazioni S.p.A.

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA

Mini Guida Informativa per i dipendenti

UD3 Le carte di credito

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

VADEMECUM ASSICURATIVO FIPAV

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel Fax

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria

POLIZZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO CONDIZIONI PARTICOLARI (1)

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Ritiro Patente. Contratto di Assicurazione per il Ritiro della Patente. UNIQA Protezione SpA. Modello D03 - Edizione maggio 2014

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

GLOBALE SALUTE SCHEDA 1. Contratto di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattia, Assistenza e Tutela legale. Cos è

Transcript:

Tutela persona Per la famiglia Il presente Fascicolo informativo contenente Nota Informativa e Glossario Condizioni Generali di Assicurazione Informativa resa all interessato per il trattamento di dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2012) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie GLOSSARIO Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 2 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP (ora IVASS). Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società uninominale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera). Sede legale La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 20097 San Donato Milanese (MI) Italia. Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2012) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 16,09 milioni di euro, così ripartiti: capitale sociale 12,00 milioni di euro riserve patrimoniali 0,65 milioni di euro utile degli esercizi 3,43 milioni di euro Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,48. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza che nella forma senza tacito rinnovo. Qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dallo articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando a quest ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all articolo Durata e proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 3 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Assicurazione infortuni Il prodotto offre la copertura contro le conseguenze economiche degli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di attività professionali e non, salvo quanto espressamente indicato in polizza. Indennizzo in caso di invalidità permanente In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la Società s impegna a corrispondere un indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali indicate nelle tabelle dei valori di menomazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Premesso che l indennizzo è pari alla somma assicurata per la percentuale d invalidità permanente riconosciuta, questo è liquidato in funzione della somma assicurata, del grado d invalidità permanente accertato e dell eventuale franchigia prescelta dal Contraente; per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato agli articoli Calcolo dell indennizzo e Invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sulla fascia di somma assicurata non superiore a 150.000 euro il calcolo viene fatto, se l invalidità accertata non è superiore al 10%, sulla base della tabella di seguito indicata: Grado di invalidità accertato in % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % di indennizzo sulla somma assicurata 0,3 0,6 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 6,0 8,0 9,0 Se invece l invalidità accertata è compresa tra il 10% e il 50%, la percentuale di invalidità riconosciuta è pari a quella accertata. ESEMPIO n. 1 (franchigia base) Somma assicurata: 100.000 Grado di invalidità accertato 9% % di indennizzo sulla somma assicurata: 8% Somma liquidata: 100.000 x 8% = 8.000 Sulla somma assicurata che eccede 150.000 euro, sono applicate franchigie crescenti secondo il seguente schema: somma assicurata franchigia assorbibile compresa tra 150.000 euro e 250.000 euro 5% applicata fino a grado di IP accertata del 25% compresa tra 250.000 euro e 350.000 euro 10% applicata fino a grado di IP accertata del 30% compresa tra 350.000 euro e 500.000 euro 15% applicata fino a grado di IP accertata del 35% superiore a 500.000 euro 20% applicata fino a grado di IP accertata del 40% Con la franchigia assorbibile la differenza tra la percentuale riconosciuta e quella accertata diminuisce con il crescere dell invalidità stessa. Per ciascuna parte di somma assicurata evidenziata nello schema sopra riportato, in caso di invalidità superiore al limite entro il quale si applica la rispettiva franchigia assorbibile e inferiore o uguale al 50%, la percentuale di invalidità riconosciuta è pari a quella accertata. ESEMPIO n. 2 (franchigia base) Somma assicurata: 300.000 Grado di invalidità accertato 16% % di indennizzo sulla somma assicurata fino a 150.000 16% da 150.000 a 250.000 12% da 250.000 a 350.000 6% Somma liquidata: 150.000 x 16% + (250.000-150.000) x 12% + (300.000-250.000) x 6% = 24.000 + 12.000 + 3.000 = 39.000 A prescindere dall ammontare della somma assicurata, qualora l invalidità permanente sia di grado superiore al 50% la percentuale di indennizzo che viene riconosciuta è superiore al grado di invalidità accertato secondo il seguente schema: Grado di invalidità accertato in % 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 oltre 65 % di indennizzo sulla somma assicurata 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 96 100 ESEMPIO n. 3 (franchigia base) Somma assicurata: 300.000 Grado di invalidità accertato 57% % di indennizzo sulla somma assicurata: 71% Somma liquidata: 300.000 x 71% = 213.000 In alternativa a quanto sopra, a fronte di una diminuzione del premio relativo alla presente garanzia, è possibile applicare franchigie più elevate rispetto a quelle sopra indicate. Per ulteriori informazioni in merito occorre rivolgersi ai nostri Intermediari che potranno fornire una consulenza personalizzata. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 4 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA Indennizzo in caso di morte Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurato in parti uguali. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Morte delle Condizioni Generali di Assicurazione. Indennità giornaliera per il caso di inabilità temporanea Se l infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea dell assicurato, la Società corrisponde una diaria: integrale per tutto il tempo in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni abituali; parziale per tutto il tempo in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle suddette occupazioni. AVVERTENZA La corresponsione di detta indennità avverrà alla fine del periodo in cui la capacità lavorativa dello assicurato risulta ridotta, dedotta l eventuale franchigia espressa in giorni così come indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Indennità giornaliera per inabilità temporanea. ESEMPIO Somma assicurata: 50 Periodo di inabilità temporanea: 15 giorni (con franchigia base sempre operante) Somma liquidata (se prime cure non prestate al pronto soccorso) 50 x 8 = 400 Somma liquidata (se prime cure prestate in pronto soccorso) 50 x 12 = 600 Periodo di inabilità temporanea: 15 giorni (con franchigia 10 gg. se espressamente richiamata) Somma liquidata (se prime cure non prestate al pronto soccorso) 50 x 5 = 250 Somma liquidata (se prime cure prestate in pronto soccorso) 50 x 5 = 250 Indennità giornaliera per il caso di ricovero, day hospital e convalescenza In caso di infortunio la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza ospedaliera o il 50% di tale indennità in caso di day hospital. In caso di convalescenza successiva a ricovero o a day hospital la Società, in base alle modalità di calcolo stabilite dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, corrisponde un indennità pari al 50% di quella assicurata per il ricovero. Il numero complessivo di giorni di riconoscimento dell indennità in questione non può superare il triplo dei giorni di ricovero o day hospital con il limite massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Indennità giornaliera per ricovero, day hospital e convalescenza delle Condizioni Generali di Assicurazione. Indennità giornaliera per il caso di immobilizzazione La Società liquida un indennità giornaliera se all assicurato sia stato applicato un mezzo di contenzione con il limite massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo. Tale limite è ridotto a 30 giorni in caso di fratture di coste, vertebre, ossa del bacino, per le quali non è prevista l applicazione di mezzi di contenzione. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Indennità giornaliera per immobilizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rimborso spese di cura La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell articolo Rimborso spese di cura delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per alcune spese tra cui: i medicinali, i trattamenti fisioterapici, le cure termali, i trasferimenti dell infortunato, l acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche, la Società rimborsa una percentuale del massimale assicurato per le quali si rimanda al sopra indicato articolo. Rimborso spese adeguamento abitazioni In caso di infortunio, indennizzabile a termine di polizza, che comporti un invalidità permanente pari o superiore al 66%, la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute per adeguare l abitazione corrispondente al domicilio dell Assicurato. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave delle Condizioni Generali di Assicurazione Il contratto in oggetto può prevedere, se espressamente richiamate, delle garanzie complementari per le quali si rimanda ai relativi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione (Fondo istruzione Perdita anno scolastico Accompagnatore). Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 5 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA La copertura assicurativa presenta delle limitazioni per gli infortuni: - causati da guerra e insurrezione (la garanzia opera soltanto per i primi 14 giorni dall insorgenza di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato interessato da guerra o insurrezione); - causati da calamità naturali (l assicurazione opera soltanto per i casi di morte e invalidità permanente e con i limiti di indennizzo e le franchigie indicate all articolo Infortuni causati da calamità naturali ); - derivanti dalla pratica delle attività sportive elencate nell omonimo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione (l assicurazione opera soltanto per i casi di morte, invalidità permanente e in caso di ricovero e con i limiti di indennizzo e le franchigie indicate nel suindicato articolo); In caso di rotture sottocutanee dei tendini (al cui articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione si rimanda per approfondimenti) non dovute ad eventi traumatici e cause da sollecitazione, l assicura-zione decorre dal 181 giorno successivo a quello di effetto. Per le ernie addominali da sforzo, anche se bilaterali, la garanzia decorre dal 181 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione (vedi l articolo Invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori aspetti di dettaglio). Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Rischi esclusi della sezione Norme che regolano l assicurazione Infortuni. Assicurazione tutela legale All assicurazione infortuni è possibile abbinare l assicurazione di Tutela Legale che con il quale si assicura, in collaborazione con ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia il rimborso di onorari, spese e competenze del legale liberalmente scelto dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti, spese di transazione e di soccombenza in caso di: Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi (ospedale, infermieri, medici, ecc.); Controversie contrattuali con valore in lite superiore a 1.000 euro; Recupero danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi che abbiano provocato l infortunio. Le prime due prestazioni operano in caso di intervento chirurgico a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e occorso nel periodo di decorrenza di polizza stessa. AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Tutela legale. Assicurazione assistenza All assicurazione infortuni è possibile abbinare, in collaborazione con EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A., un insieme di servizi focalizzati sull'aiuto dell Assicurato prestato presso il suo domicilio, mediante assistenza di primo soccorso e/o post ricovero, o sulla risoluzione dei problemi di chi è in viaggio, gestendo situazioni di emergenza in ogni parte del mondo. Assicurazione Invio di un infermiere a domicilio Invio di un fisioterapista a domicilio Anticipo spese mediche Rimpatrio della salma 3.000 Prolungamento del soggiorno Limite alla prestazione 10 ore al giorno per massimo 10 giorni 10 ore al giorno per massimo 15 giorni 3.000 con garanzie di restituzione 75 al giorno per un massimo di 3 giorni Si segnala che ciascuna prestazione, ad eccezione della consulenza medica, non è fornita per più di tre volte per anno assicurativo. AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Assistenza. L assicurazione non può essere concessa agli Assicurati che abbiano un età superiore a quella massima di permanenza e pertanto la scadenza della polizza è fissata alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età. AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 75 anni. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 6 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per il caso di rimborso di spese sostenute dall Assicurato stesso in conseguenza dell infortunio subito. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto l Assicurando fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa il proprio stato di salute e sui propri precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione come espressamente indicato agli articoli Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Anticipata risoluzione dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono poi le condizioni di inassicurabilità dell Assicurato, che si esplicano nella sieropositività al virus HIV, alcolismo e tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso della assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio o variazione nella professione esercitata. Si rimanda agli articoli Aggravamento del rischio e Attività diversa da quella dichiarata delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. A titolo esemplificativo, determina un aggravamento del rischio una variazione nell attività professionale svolta dall Assicurato, verificatasi in epoca successiva all entrata in vigore del contratto, che comporti un aumento significativo della probabilità di infortunarsi e/o della gravità dell infortunio (quale il passaggio da una mansione con lavoro esclusivamente amministrativo ad una con lavoro prevalentemente manuale). Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 7. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale o quadrimestrale. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 7 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato dalle addizionali di frazionamento di seguito indicate, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale o quadrimestrale della data di decorrenza. periodicità di pagamento del premio annuo addizionale di frazionamento applicata al premio di rata semestrale 3% quadrimestrale 4% Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. AVVERTENZA L Intermediario ha facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell autonomia riconosciutagli dalla Società. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il Contraente ha facoltà di chiedere che le somme e i massimali assicurati siano adeguati ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza in base all andamento dell indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Contestualmente all aumento di somme assicurate e massimali il premio viene adeguato, in pari misura, dalla Società. Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, delle somme assicurate e dei massimali, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, superi del 50% gli importi iniziali delle predette entità, il Contraente e la Società hanno facoltà di rinunciare in via definitiva all adeguamento delle stesse, che rimangono pertanto quelle risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 somma assicurata alla decorrenza: 100.000,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro somma assicurata alla ricorrenza annuale successiva: 100.000 x (159 150) = 106.000,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x (159 150) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Indicizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Diritto di recesso Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo scelga di recedere unilateralmente dal contratto. AVVERTENZA Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro riportato nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recesso per volontà del Contraente Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dall assicurazione senza oneri e con preavviso di 60 giorni, così come previsto dal primo comma dell art. 1899 del Codice civile. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Per l assicurazione Infortuni detto giorno coincide con il momento in cui l Assicurato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall infortunio, così come risultante dall ultimo certificato medico di stabilizzazione. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 8 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA 12. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%. Sono soggetti a imposta nella misura del 21,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di danni al patrimonio dell Assicurato causati dal pagamento delle spese di giustizia in tutti i casi, previsti dalla polizza, in cui l Assicurato necessiti di assistenza legale per la difesa dei propri interessi. I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'assicurato se persona diversa dal Contraente sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il suindicato limite massimo di 1.291,14 euro. In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. I premi versati dal Contraente per le altre assicurazioni non beneficiano di alcuna detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo www.nationalesuisse.it, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, 2 20097 San Donato Milanese Fax 02 51 46 34; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo È onere dell Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certificato medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.. AVVERTENZA Infortuni Premesso che l insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Norme in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato e del Contraente. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 9 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA L onere delle spese per l accertamento del sinistro sono a carico dell Assicurato. La Società si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione. Tutela legale In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso nei tempi e con le modalità previste nelle Norme in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione agli articoli Denuncia del sinistro e libera scelta del legale e Fornitura mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione assicurativa delle Condizioni Generali di Assicurazione ed è tenuto inoltre ad assumere a proprio carico le spese sostenute per i documenti necessari alla gestione del sinistro nonché ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Si informa altresì che per insorgenza del sinistro si intende: 1) per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; 2) per tutti gli altri casi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo ha cominciato a violare norme di legge o di contratto. Assistenza In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso alla Struttura organizzativa descritta nelle ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA delle Disposizioni relative all assicurazione Assistenza contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la struttura suindicata al verificarsi del sinistro. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento all assicurazione Infortuni; con riferimento alle assicurazioni di Tutela legale e Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterne in ragione di specifico accordo stipulato con la Società stessa. AVVERTENZA Tutela legale La gestione dei sinistri per l assicurazione Tutela legale è affidata, alle condizioni specificate nell articolo Gestione del sinistro delle Disposizioni relative all assicurazione Tutela legale incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, Viale del Commercio 59, 37135 Verona, tel. 045 8290411 fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557 fax per invio documentazione per la gestione del sinistro 045.8290449, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Assistenza La gestione dei sinistri per l assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, 8 20135 Milano numero verde 800 25.34.17 tel. 02 58.28.62.10, alla quale l Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro. 15. Reclami Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Nationale Suisse S.p.A. Servizio Qualità Via XXV Aprile, 2 20097 San Donato Milanese Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS (già ISVAP) - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 ROMA I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 10 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all IVASS. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. 16. Arbitrato In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e sull applicazione dei criteri di indennizzabilità dello stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze che riguardano l insussistenza del diritto all indennizzo. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al domicilio dell Assicurato. AVVERTENZA In relazione a eventuali controversie tra le Parti inerenti l operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l Assicurato di rivolgersi all Autorità giudiziaria. 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie In base all'art. 60 della legge di delegazione 18 giugno 2009, n. 69 e ai successivi orientamenti interpretativi (sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è prevista la facoltà di esperire il procedimento di mediazione per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria per l instaurazione della causa civile. In concreto, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia l esponente potrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede legale della Società. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Lodovico Radice Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di gennaio 2013, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 11 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all assicurazione Infortuni 3. definizioni specifiche per l assicurazione Tutela legale 4. definizioni specifiche per l assicurazione Assistenza Definizioni generali Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile); Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Disdetta : comunicazione che il Contraente deve inviare all assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell assicurazione; Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio; Periodo di assicurazione : nel caso in cui la polizza preveda una durata annuale o poliennale, s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui la polizza sia stipulata per una durata inferiore all'anno coincide con quest'ultima; Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di anno solare bisestile compreso nel periodo); Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Definizioni relative all assicurazione Infortuni Abuso di psicofarmaci : l assunzione di farmaci contenenti sostanze psicoattive, con modalità o posologie diverse da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche; Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Beneficiario : gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società corrisponde la somma assicurata per il caso morte; Day hospital : la degenza in Istituto di Cura a regime esclusivamente diurno; Ebbrezza : la condizione, conseguente all assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro; Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato espressa in giorni o in percentuale; Inabilità temporanea : la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle sue occupazioni; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente, un inabilità temporanea o il pagamento di spese di cura; Intervento chirurgico : l atto medico, praticato in Istituto di cura od ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S intende equiparata a un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Invalidità permanente : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 12 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

NOTA INFORMATIVA Istituto di cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, di lungodegenza e di riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Massimale : il massimo esborso a cui è tenuta la Società in caso di sinistro; Mezzi di contenzione : apparecchi ortopedici, inamovibili per prescrizione medica, costituiti da fasce gessate o altri mezzi comunque immobilizzanti, fissi e rigidi, applicati in Istituti di cura o comunque da medici, atti a favorire il processo di guarigione di fratture ossee, lesioni e/o distorsioni capsulo legamentose causate da infortunio. S intendono esclusi i fissatori esterni e i mezzi di osteosintesi; Movimento tellurico : un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro ; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; Rottura sottocutanea dei tendini : la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo; Sforzo : il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Sport aerei : gli sport effettuati con uso di velivoli a motore ed elicotteri, alianti e motoalianti, apparecchi VDS a motore, elicotteri VDS, alianti VDS, nonché apparecchi non considerati VDS quali ultraleggeri, deltaplani e parapendio. È pure considerato sport aereo la pratica del paracadutismo. Per VDS s intende il Volo Diporto Sportivo; Sport professionistico : l attività sportiva svolta in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o di contributo di qualunque natura a carattere ricorrente che costituisca fonte di reddito. Non è considerato sport professionistico l attività sportiva a fronte della quale viene percepito il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché, se presente, una remunerazione in premi o in denaro purché la stessa non costituisca fonte di reddito esclusiva, né ricorrente e/o continuativa, e comunque sia da considerare del tutto marginale ad altra fonte di reddito principale e sia perciò erogata a titolo gratuito, senza obblighi contrattuali da parte di chiunque ed esclusivamente una tantum ; Ubriachezza : la condizione, conseguente all assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 1,5 grammi per litro. Specifiche per l assicurazione Tutela Legale: Assicurato : i nominativi assicurati in polizza; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione; Tutela Legale : l assicurazione Tutela Legale ai sensi del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), artt. 163-164 - 173-174 e correlati; Unico sinistro : il sinistro che coinvolge più Assicurati. Specifiche per l assicurazione Assistenza: Assicurato : i nominativi assicurati in polizza ed i loro familiari risultanti dallo stato di famiglia alla data del sinistro; Struttura Organizzativa : la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della stessa Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza; Prestazioni : l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa; Sinistro : l evento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato e che rientra nei termini di polizza. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 13 di 13 Modello A800 - Ediz. 01/2013

Condizioni Generali di Assicurazione

La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A800; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; le Schede di Polizza modelli A801I (per le polizze individuali) ovvero A801C e A802 (per le polizze cumulative) riportanti i dati amministrativi e tecnici della polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l'assicurazione in generale Norme che regolano l'assicurazione Infortuni Norme che regolano l assicurazione Tutela Legale Norme che regolano l'assicurazione Assistenza Norme che regolano i sinistri Condizioni particolari Tabelle dei valori di menomazione per l assicurazione Invalidità Permanente Tabella delle attività Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 24 novembre 2012, con atto n. 113541 del suo repertorio (raccolta n. 35987). Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 2 di 36 Modello A800 - Ediz. 01/2013

Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art.1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Art.1.3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. Art.1.4 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Resta inteso che costituisce aggravamento del rischio l insorgenza nel corso dell assicurazione di diabete in terapia con insulina nonché delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie. Art.1.5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art.1.6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo di assicurazione in corso ovvero, qualora sia comunicato meno di 90 (novanta) giorni prima di tale data, dalla scadenza del periodo di assicurazione successivo. Tuttavia, se il recesso è esercitato dal Contraente, può avere effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione dell assicurazione, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art.1.7 - Anticipata risoluzione dell assicurazione Fermo quanto disposto all art.1.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti norme, nei casi di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio o per le ipotesi previste dagli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.4 (Aggravamento del rischio) delle presenti norme e 2.9 (Persone non assicurabili) delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, nonché per esclusione di singoli Assicurati, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896 e 1898 del Codice Civile. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 3 di 36 Modello A800 - Ediz. 01/2013