Il regolamento "de minimis" QUESTIONARIO



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Il regolamento "de minimis" QUESTIONARIO DATI PERSONALI Informativa sulla privacy: i contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet con l'indicazione dell'autore, salvo che l'autore stesso si opponga alla pubblicazione dei suoi dati personali perché suscettibile di arrecare pregiudizio ai suoi interessi legittimi. In tal caso, il contributo potrebbe essere pubblicato in forma anonima. Per le norme relative alla tutela dei dati sul sito Internet EUROPA, consultare: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm#personaldata 01. L'identità del rispondente deve rimanere riservata? X 02. Le risposte fornite alle domande del questionario sono soggette alle eccezioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 1? In caso affermativo, si prega di indicare esplicitamente le parti da non divulgare, giustificando la necessità del trattamento riservato e fornendo una versione non riservata del questionario che potrà essere pubblicata sul sito Internet della Commissione. Indicare i propri dati personali qui di seguito. Nome Organizzazione rappresentata Principali attività professionali ed imprenditoriali Sede (paese) Indirizzo di posta elettronica: Confcommercio-Imprese per l Italia Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo Italia territorio@confcommercio.it NOTA: Si prega di seguire l'ordine delle domande, anche se non è obbligatorio rispondere a tutte. È possibile inoltre fornire ulteriori informazioni rilevanti anche se non direttamente correlate alle domande del questionario. 1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

SEZIONE A: INFORMAZIONI FATTUALI SULL'USO DEL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" Domande rivolte alle autorità pubbliche (sia locali che centrali): 1. I contributi assegnati ai sensi del regolamento "de minimis" sono stati concessi nel territorio della Sua autorità (da parte della Sua autorità o di autorità regionali, municipali ecc.)? In caso di risposta affermativa, si prega di fornire i seguenti dati, suddivisi per anno, se possibile a partire dall'entrata in vigore del regolamento (2007): a. importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi (importo totale; importo medio per impresa; distribuzione degli importi di aiuto per impresa [< EUR 10 000; 10 000-50 000; 50 000-100 000; 100 000-200 000]); b. numero di beneficiari, se possibile con una ripartizione per grandi, medie e piccole imprese; ove disponibili, si prega di fornire anche dati relativi alle microimprese; c. settori interessati, se possibile seguendo i codici NACE; d. ove applicabile e disponibile, suddivisione degli aiuti concessi nel territorio della Sua autorità distinguendo tra autorità centrale e autorità regionali/locali. Qualora non disponga di dati precisi, si prega di fornire una stima. 2. Esistono differenze nell'utilizzo del regolamento "de minimis" tra le regioni/zone all'interno del territorio della Sua autorità (ad esempio, alcune zone ricevono un volume relativamente elevato di aiuti "de minimis" rispetto ad altre)? In caso di risposta affermativa, si prega di fornire spiegazioni. 3. Quali strumenti di aiuto (sovvenzioni, prestiti, garanzie, ecc.) sono stati utilizzati a norma del regolamento "de minimis"? Si prega di spiegare perché sono stati utilizzati tali strumenti e di fornire per ciascuno strumento (se possibile a partire dal 2007) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" e il numero di beneficiari per ciascun anno. 4. Quali obiettivi persegue la Sua autorità mediante gli aiuti concessi a norma del regolamento "de minimis" (sviluppo regionale, ricerca e sviluppo ecc.)? Si prega di fornire una stima, se possibile, delle percentuali degli aiuti "de minimis" concessi per i vari scopi. 5. È stata effettuata una valutazione (in generale o caso per caso) dell impatto degli aiuti "de minimis" concessi? In caso di risposta affermativa, si prega di spiegare i principali risultati e di fornirne una sintesi. 6. Per le misure per le quali si è fatto ricorso al regolamento "de minimis", che cosa si sarebbe potuto fare in mancanza di detto regolamento? Le misure di aiuto sarebbero state concepite diversamente, in modo da rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria? Sarebbero state notificate? O non sarebbero state affatto concesse? Si prega di spiegare le relative motivazioni e di fornire una stima della percentuale delle misure che rientrerebbero in ciascuna categoria. 7. Le Sue autorità hanno concesso misure di aiuto di Stato leggermente superiori alla soglia prevista dall'attuale regolamento "de minimis"? In caso di risposta affermativa, si prega di specificare quanto spesso sono state concesse tali misure e se esse sono state concesse a 2

norma del regolamento di esenzione generale per categoria, nel quadro di un regime di aiuti autorizzato o mediante una decisione individuale. 8. In quale misura la crisi economica e finanziaria ha inciso sulla concessione di aiuti "de minimis" nel Suo paese? Descrivere, ove opportuno, le ripercussioni della crisi e indicare se e come le autorità pubbliche hanno adattato di conseguenza la propria politica di concessione di aiuti "de minimis". In particolare, si prega di chiarire se è stato registrato un aumento degli aiuti "de minimis" direttamente destinati ad affrontare le difficoltà delle imprese in materia di accesso ai finanziamenti. Si prega di illustrare, se possibile, in che misura tali elementi sono stati rilevanti per le piccole, le medie e le grandi imprese. SEZIONE B : DOMANDE GENERALI SUL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" Domande rivolte a tutti gli intervistati: 9. Si prega di descrivere quali sono, dal Suo punto di vista, i principali effetti economici positivi per le imprese derivanti dagli aiuti concessi in forza dell'attuale regolamento "de minimis". Fornire una spiegazione ed esempi concreti. Il regime de minimis permette alle imprese un accesso alle agevolazioni in modo facile e veloce in quanto: - non è settoriale (può essere utilizzato per qualsiasi tipo di intervento) - non è soggetto a forte limitazioni sotto il profilo dell ammissibilità delle spese - facilmente rendicontabile Per questi motivi il de minimis è un regime ben adattabile alle esigenze delle micro e piccole imprese. 10. Si prega di descrivere quali sono, dal Suo punto di vista, i principali effetti negativi potenziali degli aiuti concessi in forza dell'attuale regolamento "de minimis". Fornire una spiegazione ed esempi concreti. Il de minimis presenta due grosse limitazioni: il massimale finanziario ammissibile e la cumulabilità. Essendo un regime soventemente utilizzato dalle micro e piccole imprese per la sua duttilità e velocità applicativa, le imprese che lo utilizzano superano facilmente il limite dei 200.000 euro, precludendo quindi l accesso a più bandi regionali e di conseguenza bloccando gli investimenti per 3 anni (termine minimo per la ricostituzione del castelletto dei 200.000 euro). Le micro e piccole imprese, infatti, difficilmente accedono a regimi di aiuto diversi dal de minimis (esenzione, finalità regionale, ecc.) in quanto tali ulteriori regimi sono più complessi nella gestione progettuale e finanziaria dell investimento nonché nelle procedure di rendicontazione. 3

Questo aspetto è comprovato dall utilizzo massivo delle agevolazioni concesse a valere sul regime transitorio 2008-2010 concesso alle Pmi in virtù della crisi economica intervenuta. In quel caso la Commissione Europea derogò alla norma sul divieto di concessione di aiuti di stato, permettendo la concessione di agevolazioni (senza attivare procedura di notifica) entro un limite massimo di euro 500.000. Le stesse imprese hanno più volte mostrato un forte apprezzamento di quella deroga, con reiterate richieste di un utilizzo ordinario dello strumento. Ulteriore aspetto da sottolineare è relativo alla cumulabilità delle spese in regime de minimis (vedere risposta al punto 17 della presente consultazione). 11. Ritiene che l'applicazione del regolamento "de minimis" abbia determinato nella pratica effetti sulla concorrenza e/o sugli scambi tra Stati membri? NO Si prega di chiarire in quali casi o settori e perché. Ai fini della risposta, tener conto in particolare anche degli effetti aggregati degli aiuti "de minimis". A nostro avviso l effetto distorsivo della concorrenza non può essere attribuito soltanto ad un elemento di tipo quantitativo (cioè la soglia dei 200.000 euro), ma dovrebbe considerare anche un elemento qualitativo quale la tipologia di impresa che viene finanziata. Ad esempio, un esercizio commerciale di vicinato come altre attività territoriali (pubblici esercizi, piccoli artigiani urbani, ecc.) operano su un mercato non locale ma urbano o meglio definibile di prossimità o ancora di quartiere e di conseguenza agisce su una piattaforma territoriale e commerciale prettamente urbana. Pertanto gli aiuti concessi a tali imprese non incidono sulla scelta localizzativa di una impresa europea e di conseguenza non diventa fattore discriminante tale da poter influenzare le scelte dell imprenditore di bottega che decide di insediarsi in una area urbana italiana piuttosto che, ad esempio, in una area urbana di Parigi, di Berlino o di Madrid. La bassa proporzionalità tra incentivo e tipologia di attività (esercizio di vicinato) che provoca delle diseconomie di business 2, lo stretto collegamento di tali attività con il territorio in cui nascono (e con le loro peculiarità storiche e commerciali), la concessione dell aiuto per un progetto di rete locale (come i Centri Commerciali Naturali), portano ad una considerazione finale: l aiuto concesso per queste attività non incide sugli scambi e sulla concorrenza a livello di mercato europeo. 12. Ha esempi concreti di circostanze in cui gli aiuti "de minimis" concessi da un altro Stato membro/un'altra regione hanno avuto conseguenze per le imprese nel Suo Stato membro/nella Sua regione? 13. Ritiene che il regolamento "de minimis" abbia effetti positivi o negativi specifici per le PMI rispetto alle grandi imprese? 2 L incentivo non potrebbe mai coprire l investimento oneroso di un trasferimento di attività tra nazioni 4

SEZIONE C: CONCEZIONE TECNICA DEL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" Domande rivolte a tutti gli intervistati: 14. In base alla Sua esperienza nell'applicazione del regolamento "de minimis", le disposizioni relative all'esclusione dal campo di applicazione (articolo 1) sono chiare e adeguate? 15. In base alla Sua esperienza nell'applicazione del regolamento "de minimis", le disposizioni specifiche per il settore del trasporto su strada sono chiare e adeguate (per quanto riguarda la definizione e la soglia)? NO Sarebbe opportuno uniformare al limite generale valido per gli altri settori economici la soglia specifica stabilita per il settore del trasporto su strada. Non esistono, infatti, più differenziazioni nella struttura di questo settore tali da giustificare un trattamento differenziato e penalizzante rispetto agli altri. Nel 3 considerando del Regolamento 1998/2006 della Commissione, del 15 Dicembre 2006, la Commissione affermava che..la soglia generale de minimis (200.000 nel triennio) dovrebbe tuttavia essere adattata per tener conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri ; cosa, questa, che è poi avvenuta prevedendo per il settore un limite più basso, di 100.000 euro in tre anni. Riteniamo che questa motivazione non sia più attuale per due motivi: 1) l autotrasporto non è l unico settore caratterizzato da una frammentazione dell offerta e dalla relativa piccola dimensione d impresa (si pensi, ad esempio, al commercio al dettaglio); a differenza di altri settori, purtroppo, quello dell autotrasporto non comprende i grossi player che aumentano la dimensione dell impresa media. A nostro avviso, il solo calcolo medio, e quindi il solo effetto statistico, diventa pertanto fuorviante e non rispondente alle reali esigenze del mercato, realizzandosi un effetto spiazzamento. 2) la problematica esposta dalla Commissione UE è in via di superamento proprio a causa della crisi economica che stiamo vivendo. Infatti, lo scenario attuale ha fortemente penalizzato proprio le piccole e micro imprese di autotrasporto, molte delle quali sono state costrette a chiudere, non riuscendo più a contrastare la concorrenza delle imprese più strutturate soprattutto della nuova europa, che hanno costi notevolmente inferiori a quelli italiani. Inoltre, molte imprese di piccole dimensioni hanno reagito alla crisi dando vita a strutture aggregate (cooperative o consorzi), con le quali hanno potenziato le loro strutture razionalizzando, allo stesso tempo, il lato dell offerta. 5

16. L'attuale distinzione tra aiuti trasparenti e non trasparenti (articolo 2, paragrafo 4) è chiara e adeguata? SI 17. In base alla Sua esperienza nell'applicazione del regolamento "de minimis", le disposizioni sul cumulo (articolo 2, paragrafo 5) sono chiare e adeguate? NO Fermo restando la regola generale sulla cumulabilità degli aiuti che prevede il limite di cumulo tra due aiuti (sulle stesse spese ammissibili) entro l intensità massima dell aiuto più favorevole all impresa, o nel caso del de minimis entro la soglia massima triennale prevista, sarebbe opportuno prevedere una regola certa ed inderogabile per la cumulabilità entro il de minimis di aiuti agli investimenti (sovvenzioni) con gli aiuti alle garanzie, relativamente alle stesse spese ammissibili. E importante prevedere la cumulabilità tra i due diversi strumenti (sovvenzioni e garanzie), senza che ci siano limitazioni sulla possibilità di cumulo, sempre rispettando il limite massimo della soglia finanziaria prevista dal regime de minimis (oggi a 200.000 euro). Ad oggi, infatti, a regola del Reg. CE 1998/2006 (art. 2) si possono cumulare i due aiuti, ma in virtù della discrezionalità applicativa lasciata dalla norma comunitaria, nella maggior parte dei casi le Regioni vietano il cumulo. L aiuto sotto forma di garanzia deve essere considerato come un aiuto sul capitale e non sul bene, ergo, le spese soggette a rendicontazione per l aiuto in garanzia non devono essere valutate come stesso costo ammesso alla sovvenzione. Pertanto si ritiene che l aiuto sotto forma di garanzia dovrà essere sganciato dal divieto di cumulo con l aiuto concesso in sovvenzione diretta, consentendo per esempio all impresa di chiedere un aiuto in conto capitale e parallelamente un aiuto per la garanzia sullo stesso investimento. Si consideri che l aiuto sotto forma di garanzia, a differenza di tutte le altre tipologie di incentivi, non comporta un esborso finanziario, ma è necessario (se non indispensabile) all impresa per poter implementare l investimento (in italia uno degli strumenti incentivanti maggiormente utilizzato è proprio quello gestito dal Fondo Centrale di Garanzia). 18. In base alla Sua esperienza, la definizione della soglia "de minimis" basata sull'importo ricevuto da una singola impresa nell'arco di un triennio è chiara e adeguata? NO 6

Per quanto riguarda la chiarezza non ci sono problemi. La definizione delle soglie dei 200.000 e dei 100.000 euro è alquanto chiara. Rimangono forti dubbi, invece, sulla determinazione quantitativa delle soglie. Come già specificato nella domanda n. 15 la soglia relativa all autotrasporto dovrebbe essere adeguata alla soglia ordinaria in quanto non sussistono i presupposti che ne determinano un ridimensionamento a 100.000 euro. Per quanto riguarda la soglia ordinaria, oggi fissata a 200.000 euro, le imprese la ritengono totalmente inadeguata. Le micro, piccole e medie imprese utilizzano molto il de minimis perché è un regime adatto alle loro esigenze di investimento, caratterizzate da una progettualità poco complessa (a differenza di quanto avviene con gli investimenti delle medie e grandi imprese che hanno importi elevati e business plan articolati). Negli ultimi cinque anni, inoltre, c è stato un aumento indiscriminato dei fattori di produzione che ha determinato un aumento dei costi delle materie prime e di conseguenza un aumento considerevole dei costi di acquisto di beni e servizi, producendo una inflazione da costo. Queste due variabili (forte utilizzo dello strumento e aumento dei costi) hanno contribuito ad un facile superamento della soglia dei 200.000 euro in tre anni, paralizzando così l effetto incentivante dello strumento agevolativo. Durante la validità degli incentivi temporanei 2008-2010 (temporary community framework) la domanda delle PMI su quei massimali fissati a 500.000 euro è stata di molto superiore alla capienza dei fondi stanziati da regioni e ministeri su tale regime provvisorio. Le stesse imprese richiedono a più stadi di intervenire sulla soglia del de minimis portando tale limite dagli attuali 200.000 a 500.000 euro su base triennale. SEZIONE D:CONTROLLO Domande rivolte alle autorità pubbliche: 19. In che modo viene garantito un controllo adeguato degli aiuti "de minimis"? 20. È stato istituito un registro centrale per gli aiuti "de minimis"? In caso di risposta affermativa, si prega di descrivere il funzionamento del sistema. Se possibile, chiarire i seguenti elementi: a) quante autorità utilizzano e/o hanno accesso al registro centrale? b) quali sarebbe, a Suo giudizio, una stima del costo netto (se possibile, fornire equivalenti a tempo pieno uomini/giorno) di creazione e gestione rispetto ad un sistema decentrato di registrazione e controllo? 7

c) per quali scopi vengono utilizzate le informazioni contenute nel registro? d) vengono registrate solo le misure "de minimis" o anche gli aiuti di Stato? e) se si confronta la situazione prima e dopo l'introduzione del registro, quali sono a Suo giudizio i principali cambiamenti (positivi e negativi)? In caso di risposta negativa, spiegare perché si è scelto di non istituire un registro centrale. Esiste un quadro generale degli aiuti "de minimis" concessi a livello centrale mediante altri mezzi (specificare)? Domande rivolte a tutti gli intervistati: 21. Ha incontrato difficoltà nell'applicazione delle disposizioni in materia di controllo (articolo 3), in particolare per quanto riguarda il rispetto della soglia? In caso affermativo, fornire spiegazioni in proposito. 22. Si prega di spiegare il carico di lavoro (se possibile, fornire equivalenti a tempo pieno uomini/giorno) dovuto alle disposizioni relative al controllo (articolo 3), in particolare per quanto riguarda il rispetto della soglia e la conservazione dei dati, e stimare, se possibile, l'onere amministrativo che questo comporta. SEZIONE E:VARIE Domande rivolte a tutti gli intervistati: 23. Ha altre osservazioni da fare sull'applicazione del regolamento "de minimis" che esulano dagli argomenti cui si riferiscono le domande precedenti? 24. La preghiamo di allegare copia di qualsiasi studio o documento utile per valutare l'applicazione del regolamento "de minimis" e contribuire alla riflessione sulla sua futura revisione. I servizi della Commissione possono contattarla, se necessario, per ulteriori dettagli sulle informazioni presentate? LA RINGRAZIAMO PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO. 8