CITTA DI PIAZZA ARMERINA PROV. DI ENNA



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CITTA DI PIAZZA ARMERINA PROV. DI ENNA LINEE GUIDA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI EDILIZIE LQG Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/04/2010 1

CITTA DI PIAZZA ARMERINA IV SETTORE COLLETTIVITA E TERRITORIO Servizio Urbanistica LINEE GUIDA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI EDILIZIE ART. 1 DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI La presente disciplina le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia, in conformità con le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 71/78 e ss.mm.ii. e con le altre disposizioni normative nazionali vigenti in materia applicabili in Sicilia. Ai sensi dell art. 36 L.R. 71/78 il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primarie e secondarie, nonché ad un contributo sul costo di costruzione, salvo per i casi previsti per la concessione gratuita. Gli oneri concessori sono determinati dall Ufficio Tecnico Comunale al momento dell emissione della concessione/autorizzazione edilizia. Le tariffe da applicare agli oneri di urbanizzazione variano in funzione del tipo d intervento e di zona territoriale omogenea in cui si trova l immobile ( zona residenziale- zona artigianale o industriale- zona agricola ecc.) ; essi incidono sulla volumetria dell edificio ( volume fiscale). Il contributo sul costo di costruzione varia ed è dovuto in funzione della destinazione d uso e delle caratteristiche della costruzione, viene calcolato secondo il prospetto allegato al D.M. dei LL.PP. n 5262 del 10-05-1977 sulla superficie utile o in funzione del costo documentato di costruzione in base ad apposito computo metrico estimativo. ART. 2 INTERVENTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI Gli oneri concessori sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a concessione edilizia a costruire, ad autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività che comportano nuova edificazione o costruzione, ampliamento, cambio di destinazione d uso etc. LQG Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/04/2010 2

ART. 3 MODALITA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE Il Responsabile del procedimento, Servizio edilizia privata, o suo delegato, comunicano al richiedente l avvenuta approvazione della pratica edilizia, per il successivo rilascio della relativa concessione/autorizzazione, con cu si invita il medesimo a presentarsi per la notifica della stessa. I termini per l inizio e per la fine dei lavori decorrono dalla data di emissione della concessione. Il pagamento degli oneri concessori o della prima rata, dovrà avvenire comunque prima del rilascio della concessione/autorizzazione. In ogni caso gli oneri o la prima rata degli stessi dovranno essere versati prima della notifica della concessione/autorizzazione edilizia. ART. 4 MODALITA DI RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI Ai sensi dell art. 44 L.R. 71/78, il contributo degli oneri concessori dovuti per il rilascio di concessioni edilizie/autorizzazioni, può essere su richiesta dell interessato rateizzato per un periodo non superiore a mesi ventiquattro, versati con le modalità di cui sotto: 1) oneri concessori per importi fino ad 3 5.00,00 : il versamento dovrà essere effettuato in un unica soluzione, prima del rilascio della concessione/autorizzazione; 2) oneri concessori per importi superiore a 3.500,00 : il versamento dovrà essere effettuato fino ad un massimo di n. 5 rate di cui: - 1 rata, prima del rilascio della concessione/autorizzazione - le rimanenti quattro rate con scadenze semestrali, oltre gli interessi legali calcolati al momento della richiesta di rateizzazione. ART. 4 BIS MODALITA DI PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI Per la Concessione edilizia, l entità del contributo dovuto è determinata dall Ufficio competente al momento del rilascio dell atto autorizzativo, tramite comunicazione di esito positivo della pratica edilizia. Le rate o il versamento in unica soluzione degli oneri concessori dovuti, dovranno avvenire tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Comunale di Piazza Armerina, contenente la causale oneri concessori per pratica edilizia n.,c.c. postale n. 11552940. LQG Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/04/2010 3

ART. 5 DOMANDA DI RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI L intestatario della pratica edilizia, qualora intende rateizzare gli oneri concessori e si ravvisano le condizioni esposte all art. 3 del presente regolamento, dovrà presentare al dirigente responsabile dell Urbanistica domanda di rateizzazione degli oneri concessori contenente: a) ricevuta del versamento dovuto a titolo di prima rata secondo quanto previsto dall art. 3 del presente regolamento; b) polizza fidejussoria a garanzia della dilazione del pagamento per un importo pari al totale degli oneri concessori dovuti alle successive scadenze, maggiorato dell importo di 1/3 per sanzioni amministrative per ritardato pagamento ed interessi legali. Una copia della quietanza di pagamento alle scadenze previste, dovrà essere consegnata all Ufficio Tecnico Comunale. ART. 6 MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLE RATE Il mancato o ritardato versamento degli oneri concessori rateizzati alle scadenze stabilite, comporterà l applicazione delle sanzioni di cui all art.50 della Legge Regionale 71/78 e precisamente: a) la corresponsione di una penale pari degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). Dopo richiesta di sollecito al pagamento di quanto dovuto, non provvedendo entro 15 giorni al relativo versamento, l amministrazione avvierà le procedure di recupero delle rate degli oneri concessori non pagate, interessando la società assicurativa che ha stipulato polizza fideiussoria a garanzia. ART. 7 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA Lo svincolo della polizza fidejussoria, presentata a garanzia della rateizzazione del contributo, sarà disposto dal Responsabile del Servizio su richiesta dell interessato, dandone comunicazione all assicurazione che ha stipulato la polizza. ART. 8 RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo per oneri concessori è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare e pertanto non risulta dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo dell atto autorizzativo. Qualora il titolare di atti autorizzativi alla realizzazione di interventi di natura edilizia e/o urbanistica provveda al versamento del contributo dovuto senza dare effettiva esecuzione ai suddetti interventi, potrà richiedere la restituzione delle somme versate, senza interessi. L Ufficio competente effettuate le verifiche e gli accertamenti necessari disporrà la restituzione delle suddette somme con specifica Determina. LQG Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/04/2010 4

ART. 9 AGGIORNAMENTO ONERI CONCESSORI Le aliquote da applicare per il calcolo degli oneri concessori, saranno quelle che il Comune determinerà entro il 30 ottobre di ogni anno, adeguando gli oneri di urbanizzazione di cui all art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e il costo di costruzione di cui all art. 6 della medesima legge 37 ai sensi dell art. 17 della L.R. n. 4/2003 che ha sostituito l art. 24 della L.R. n. 25/97. Le nuove tariffe aggiornate saranno applicate dal 1 gennaio dell anno successivo. ART.10 AMMISSIBILITÀ DEGLI SCOMPUTI In luogo del pagamento degli oneri concessori ( Urbanizzazione e costo di costruzione) il concessionario per i casi stabiliti sotto, può richiedere lo scomputo totale o parziale della quota dovuta, obbligandosi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria con le garanzie stabilite di volta in volta dal comune, con conseguente acquisizione gratuita delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. Possono essere scomputati gli oneri concessori fino alla concorrenza massimo del loro importo; la parte eccedente il suddetto importo sarà interamente a carico dell'interessato. L esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie in sostituzione del pagamento degli oneri concessori, possono essere autorizzati ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, qualora la stessa giudichi più conveniente realizzarli attraverso la procedura dello scomputo. Possono essere scomputati gli oneri concessori la cui esistenza è indispensabile per consentire l intervento edilizio (urbanizzazione primaria), oppure di opere che, qualora non fossero eseguite dai richiedenti, dovrebbero essere comunque eseguite dal Comune. ART.11 DISPOSIZIONI FINALI Il presente Regolamento è applicabile alle pratiche edilizie presentate dopo la data di esecutività della delibera di approvazione. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle definizioni ed alle procedure previste dal vigente Regolamento edilizio ed urbanistico ed alla normativa regionale e nazionale vigente. LQG Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/04/2010 5

LQG Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/04/2010 6