IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PARE PIETRO NATALETTI ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro Alessandria, 15 giugno 2010
Il Testo Unico Modalità di attuazione degli obblighi di prevenzione L art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi recita al comma 2: 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve..contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa...; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati ; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
Il Testo Unico Modalità di attuazione degli obblighi di prevenzione L art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi precisa le modalità di aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di rielaborazione del DVR. Infatti, il comma 3 recita: 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali..
Il Testo Unico Modalità di attuazione degli obblighi di prevenzione Inoltre. L art. 181 recita al comma 1: 1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. L art. 181 ribadisce al comma 3 : 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.
Cosa sono le norme tecniche e le buone prassi? Art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/08 u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale (ISO), da un organismo europeo (CEN) o da un organismo nazionale di normalizzazione (UNI), la cui osservanza non sia obbligatoria; v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall ISPESL, dall INAIL e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
Il Capo II del Titolo VIII Art. 192 Misure di prevenzione e protezione Il D.Lgs. 106/2009 ha modificato il comma 2, ripristinando la formulazione dell art. 49-sexies del D.Lgs. 626/94: 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Piano di bonifiche oltre 85 db(a) di L EX e/o 137 db(c) di L picco
IL PROBLEMA Scarso ricorso alle bonifiche acustiche da parte delle aziende Il progetto Incentivi alla Prevenzione - Programmi di adeguamento dell INAIL sostiene gli interessi sul capitale necessario per attuare gli interventi di riduzione dei rischi aziendali, compresi quelli legati alla riduzione del rumore. Per i progetti più meritevoli, è previsto anche il finanziamento a fondo perduto fino al 30% in conto capitale Purtroppo l adesione da parte delle imprese ai bandi del 2002, 2004 e 2006 è stata assai scarsa e caratterizzata da interventi prevalentemente formativi, segno di un perdurante ritardo nella comprensione dell importanza strategica della prevenzione tecnica da parte delle aziende, soprattutto le PMI
Superamento dei VSA: scatta il PARE. Cosa deve contenere? Elenco dei lavoratori e delle attività per i quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio il superamento dei valori superiori di azione; le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare, tenuto conto delle esigenze di sicurezza (del personale, delle macchine, dei prodotti), della produzione e dell ambiente che devono essere garantite; i risultati attesi degli interventi in termini di diminuzione dei livelli di esposizione L EX e/o L picco,c ; i tempi di attuazione di ogni singola misura; la funzione aziendale e la/e persona/e incaricata/e di attuare le singole misure; modalità di verifica dei risultati acustici (è consigliabile che il tecnico preposto sia diverso da quello che ha realizzato le misure), di controllo dell efficienza acustica nel tempo, di manutenzione e di smaltimento a fine vita dell intervento.
UNI/TR 11347:2010
Sorgente di rumore Percorsi di propagazione Postazione di lavoro Riduzione emissione di rumore Aumento perdita di trasmissione / perdita di inserzione Riduzione rumore ambientale ed esposizione al rumore - selezione o adozio-ne di processi di lavorazione a basso rumore - selezione o adozio-ne di macchinari a basso livello di rumore -... Trasmissione per via aerea - posizione della sorgente - cappottature - silenziatori - trattamenti fonoassorbenti - schermi - divisori - cabine - schermi -... Trasmissione per via solida - isolamento anti vi-brazione - pavimenti flottanti - giunti tra elementi -...
Il costo 1 è riferito al costo al m 2 di una cabina per operatore con superficie complessiva < 50 m2 ed efficacia del trattamento di 20 db(a)
Norme tecniche PARE
Norme tecniche UNI EN ISO 11690-1:1998 - - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Strategie per il controllo del rumore UNI EN ISO 11690-2:1999 - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Provvedimenti per il controllo del rumore UNI EN ISO 11690-3:2000 - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario Propagazione del suono e previsione del rumore in ambienti di lavoro UNI EN ISO 11688-1-2:2000 - Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione di macchine ed apparecchiature a bassa emissione di rumore UNI 7545-22:2009 Segni grafici per segnali di pericolo Parte 22: Rumore
Buone prassi Aggiornato al Testo Unico www.ispesl.it
Manuale di buona pratica Diventerà la buona prassi italiana sul controllo del rumore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Tre livelli: linee guida 27 schede tecniche di approfondimento (fonoisolamento, fonoassorbimento, smorzamento, silenziatori, isolamento, ) Banche dati (legislativa, normativa, materiali, strumenti, sw, bonifiche, ) Disponibile su internet e aggiornato periodicamente
Grazie per l attenzione!