Organizzazione aziendale & valutazione dei rischi



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Organizzazione aziendale & valutazione dei rischi

Un po di Storia della normativa dal 1930 al 1950 Codice Penale (artt. 437-451 451-589-590) 590) Codice Civile (art. 2087) Costituzione della Repubblica (artt. 32 (artt. 32-35-41) DPR 547/55 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni truzioni ) Norme generali per l igiene del lavoro ) DPR 164/56 ( Norme per la prevenzione degli infortuni DPR 303/56 ( Norme generali per l 1955 e 1956 Con queste norme lo Stato: detta obblighi da rispettare identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori) prevede specifiche sanzioni garantisce la vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici) IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO DEBITORE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI

Filosofia della normativa La normativa del tempo è ancora in buona parte vigente e cogente e riporta un articolato molto ben studiato, preciso e dettagliato. Nella filosofia di allora Il datore di lavoro doveva dimostrare di aver applicato punto per punto tutte le norme di riferimento. ATTEGGIAMENTO DI TIPO STATICO

ISO 9000 D. Lgs. 626 1994 Norme volontarie di gestione aziendale Norma cogente di gestione della sicurezza Check Do Act Plan Miglioramento continuo

DPR 459: DIRETTIVA MACCHINE Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono avere: marcatura CE 1996 certificato di dichiarazione di conformità libretto di istruzione all uso e manutenzione D. Lgs. 494: DIRETTIVA CANTIERI Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

Nuovo corso Negli ultimi vent anni l Unione Europea si è prodigata nell assicurare in tutti i paesi dell unione uno standard prevenzionistico di alto livello e per abbattere le frontiere tra i vari paesi membri, per consentire la libera circolazione delle merci e dei prodotti. Direttiva quadro Sociale 89/391CEE D.Lgs. 626/94 Direttiva quadro di Prodotto 83/189/CEE D.Lgs. 459/96

D. Lgs. 626: Sistema organizzato di prevenzione L intero quadro normativo è basato su una costante correlazione tra attività lavorative e relative misure di sicurezza, tra innovazione tecnologica e rispettivi interventi per la tutela della sicurezza e la salute degli operatori. Check: Valutazione del rischio cioè analisi del ciclo lavorativo finalizzato all individuazione dei potenziali rischi operativi, alla loro definizione e misura; Act: Interventi di prevenzione & Protezione cioè indicazioni e criteri d intervento per l eliminazione, o per lo meno la riduzione, dei rischi 3. Plan: Pianificazione in termini di tempo e risorse degli interventi stabiliti. Do: Messa in pratica

Contratto di appalto o contratto d'opera.

APPALTI ART. 1655 C.C. nozione: L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Art. 5 D.P.R. 547/55 I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare.

Art. 7 D.Lgs. 626/94 Contratto d appaltod o contratto d operad 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

Subappalto ART. 1656 C.C. subappalto: L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Art. 7 comma 3bis L imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

Art. 7 Datore di lavoro Le responsabilità Art. 7 comma 3bis Imprenditore committente Art. 1.Campo di applicazione. [ ] 4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a), e 11, primo periodo. E' responsabile del reato di cui agli art. 590 c.p. e 7 d.lg. n. 626 del 1994 il soggetto che, pur senza essere investito di delega volontaria da parte del datore di lavoro, svolga le funzioni di preposto ed abbia assunto in concreto il compito di accompagnare un lavoratore autonomo in un sopralluogo al fine di predisporre un preventivo di spesa. Infatti L'informazione verbale ai lavoratori dei rischi specifici esistenti nell'ambiente e' un obbligo di sicurezza che, benché posto a carico del datore di lavoro ex art. 7 d.lg. n. 626 del 1994, si svolge a livello meramente esecutivo - attuativo, per cui la sua concreta esecuzione, in relazione alla complessità e grandezza dell'impresa spetta a coloro che in concreto operino a contatto con i lavoratori autonomi e quindi anche ai preposti. Pretura Tolmezzo, 28 agosto 1998 - Gervasio - (MACRI') Resp. civ. e prev. 1999, 793 nota

Art. 7 D.Lgs. 626/94 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'obbligo dell imprenditore di rendere edotto il prestatore d opera dai rischi specifici esistenti nell ambiente di lavoro non si estende anche ai rischi propri dell attività professionale che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Cassazione penale sez. IV, 15/01/1997

Acquisizione dei rischi specifici I DDL appaltatori Conoscenza dei rischi propri Art. 4 Valutazione dei rischi ed elaborazione del documento Con il contratto d opera, il prestatore assume ogni rischio inerente all esecuzione dei lavori senza che possa ravvisarsi una qualche responsabilità del DDL committente in caso di incidente causato dalla mancata osservazione dell obbligo di munirsi e/o di fare uso di idonei mezzi di protezione Cassazione penale sez. IV, 28/02/1989

Procedura (Art.7 comma 2 D.Lgs. 626/94) I DDL appaltatori Comma 2 lett. a cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; Comma 2 lett. b coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Art. 7 comma 3 D.Lgs. 626/94 Come modificato dalla Legge 123/2007 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";

Circolare MLPS 24/2007 Il documento unico di valutazione del rischio deve necessariamente essere dinamico 1) La valutazione deve essere effettuata prima dell inizio dei lavori 2) La valutazione deve essere aggiornata in caso di subappalti o di eventuali modifiche tecniche, logistiche o organizzative influenti sulle modalità realizzative dell opera.

Circolare MLPS 24/2007 Non cambia l obbligo, per ciascuna impresa, di elaborare la propria vdr attuando le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell attività svolta

Divieto di ingerenza Il committente che si riservi contrattualmente il potere di ingerirsi nell esecuzione dei lavori non è esonerato dall obbligo di osservare le norme antinfortunistiche; lo stesso accade qualora, pur in assenza di apposita previsione contrattuale, si intrometta di fatto nell esecuzione dell opera. Sentenza del 11/10/1989 Cassazione penale sez. IV Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell appaltatore quando si sia ingerito nell esecuzione dell opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l inosservanza di norme di legge a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell evento di danno. Non è invece ingerenza la condotta di sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela. Sentenza del 30/01/2001 Cassazione penale sez. IV

Obblighi degli appaltatori Con il contratto d'opera il prestatore assume ogni rischio inerente all'esecuzione dei lavori ed a lui compete l'obbligo di munirsi dei mezzi antinfortunistici previsti dalla legge e farne uso, senza che possa ravvisarsi una qualche corresponsabilità del committente in caso di incidente a causa della mancata osservanza di tale obbligo. Sentenza del 28/02/1989 Cassazione penale sez. IV

Art. 7 comma 3-ter3 D.Lgs. 626/94 Introdotto dalla Legge 123/2007 Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori."

Conclusioni Art. 7 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 123/07 Circ. ML 41/97 Circ. ML 30/98 Non importa quanto corri, ma dove corri e perché corri

Organizzazione aziendale & valutazione dei rischi Massimo Ughi mughi@sud.usl6.toscana.it