PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione Delitti contro l industria e il commercio



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PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione Delitti contro l industria e il commercio

INDICE PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione 1. I delitti contro l industria e il commercio (art.25bis1 D.Lgs. 231/2001) 2. Funzione della Parte Speciale Tredicesima Sezione. 3. Processi Sensibili nell ambito dei delitti contro l industria e il commercio 4. Regole generali 5. I controlli dell OdV 5.1 I responsabili interni 5.2 Le schede di evidenza 5.3 Attività ispettiva e di impulso 2

1. I delitti contro l industria e il commercio (art.25bis1 D.Lgs. 231/2001) Ratio dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. Le condotte di turbativa o impedimento dell esercizio industriale o commerciale (prese in considerazione, in prima istanza, dall art. 513 c.p.) possono essere realizzate da chiunque (si tratta, infatti, di reati comuni) sia in grado di coinvolgere interessi di natura patrimoniale non solo individuale, ma anche sovraindividuale, attinenti oltre che all economia, anche alla salute e all incolumità pubblica (si pensi, ad esempio, alle condotte di boicottaggio di un particolare prodotto, con le quali si ingenera nei consumatori la paura di acquistare merce pericolosa, adulterata o avvelenata). L elemento che si riscontra in molte delle fattispecie criminose di cui all art. 25 bis. 1 del Decreto è rappresentato dalla frode. Così è, in primo luogo, per la fattispecie di turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.), nell ambito della quale ai mezzi fraudolenti viene attribuito il significato di mezzi ingannatori, che possono avere come destinatario non solo lo stesso esercente l attività industriale o commerciale ma anche terzi, il cui comportamento possa condizionare in qualche modo l esercizio dell impresa. Tale attività può, ad esempio, prendere forma concreta: 1) attraverso manovre speculative fraudolente su strumenti finanziari, realizzate allo scopo di turbare o impedire un attività industriale o commerciale; 2) nella pubblicità menzognera - mezzo non conforme al principio della correttezza professionale - idonea a danneggiare l altrui azienda (ai sensi dell art. 2598, n. 3, c.c.), tutte le volte in cui essa sia suscettibile di generare una situazione di inganno, che vizia le scelte dell utente/consumatore, e perciò a produrre uno sviamento della clientela e un danno all azienda concorrente. Anche la fattispecie di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) è posta a presidio della leale concorrenza tra imprenditori. In particolare, ad assumere rilevanza penale sono tutti gli atti di concorrenza violenti (statisticamente infrequenti) o intimidatori nei confronti di altre aziende che operano nello stesso settore, cioè in potenziale conflitto. Tali atti, peraltro, per assumere rilevanza penale non necessariamente devono essere rivolti direttamente contro un imprenditore concorrente, ma possono dirigersi anche nei confronti dei terzi (come per esempio, clienti/utenti attuali o potenziali o collaboratori dell imprenditore concorrente). L attività intimidatoria, ad esempio, può prendere forma concreta attraverso i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.). Con specifico riferimento alla fattispecie di frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) considerato che le condotte ivi descritte sono del tutto simili a quelle delineate negli artt. 473 e 474 c.p. (con l aggiunta dell evento rappresentato dal nocumento all industria nazionale ) - si rinvia ai rilievi svolti nella Sezione Terza del presente Modello. Anche per la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) è possibile rinviare alle considerazioni svolte relativamente ai concetti di messa in circolazione, marchio 3

opere dell ingegno, segni distintivi già descritti nell ambito della Sezione Terza di questo Modello. In questa sede, tuttavia, si ritiene opportuno precisare, con riferimento al delitto di vendita di prodotti con segni mendaci, che mentre i reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, (previsti rispettivamente dagli art. 473 e 474 c.p.) presuppongono l esistenza di marchi registrati, il reato cui all art. 517 c.p. richiede semplicemente una imitazione del marchio o del segno distintivo e prescinde dall esistenza di un marchio registrato. La fattispecie in parola, in sostanza, si riferisce all uso di segni distintivi confondibili con altri segni distintivi tipici, come i marchi, o atipici, anche se non registrati o riconosciuti, già adottati da altri produttori per indicare la provenienza, l origine o la qualità dei loro prodotti. 4

2. Funzione della Parte Speciale Tredicesima Sezione La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti di Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale. Nell ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione. Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners di Rai Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; b) fornire all OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica. 5

3. Processi Sensibili con riferimento ai delitti contro l industria e il commercio Per quella che è la loro attuale formulazione, non è dato rinvenire rischi specifici e concreti di verificazione dei reati in esame nell ambito di Rai Cinema. I processi astrattamente a rischio potrebbero essere rappresentati : - diffusione di notizie su strumenti finanziari di Rai Cinema o di altre società, realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici idonei a generare manovre speculative fraudolente su strumenti finanziari, allo scopo di turbare o impedire un attività industriale o commerciale, o comunque idonee ad incidere sull affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale propria o di altri competitors; - diffusione di notizie e apprezzamenti sull attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito; - diffusione di notizie tramite pubblicità menzognera idonea a danneggiare l altrui azienda e finalizzata a generare una situazione di inganno che vizia le scelte dell utente/consumatore e, dunque, produrre uno sviamento della clientela e un danno all azienda concorrente; - commissione di atti di concorrenza sleale con violenza o minaccia. 6

4. Regole generali Nell espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare: 1) il Codice Etico; 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione; 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. Più in particolare, è fatto obbligo di: - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; - effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all esercizio delle funzioni da queste esercitate; - osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato. Infine, è fatto divieto di: - realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.); - mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; - porre in vendita o mettere in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto. 7

5. I controlli dell OdV 5.1 I responsabili interni Per quanto attiene alla funzione e alla nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 5.2 Le schede di evidenza Per quanto attiene alla funzione e alle modalità di compilazione e comunicazione delle Schede di Evidenza, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 5.3 Attività ispettiva e di impulso Per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.3 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 8