LA RESPONSABILITA' DEGLIIINGEGNERI

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FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO LEGALE Lavatelli & Latorraca e Associati SEMINARIO DI STUDIO COMO, 3 17 SETTEMBRE 2009 LA RESPONSABILITA' DEGLIIINGEGNERI PROFILI DEONTOLOGICI, CIVILISTICI E PENALISTICI 1

INDICE I. DEONTOLOGIA E PROFESSIONE 1 1. Cenni introduttivi... 3 2. Segue: il potere disciplinare degli ordini professionali ed in particolare dell'ordine degli ingegneri. Il potere disciplinare degli ordini professionali... 6 3. Il codice deontologico degli ingegneri...12 4. Gli illeciti e le sanzioni...23 5. Il procedimento disciplinare e le impugnazioni...24 6. Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale...28 II. LA RESPONSABILITA' PENALE 2 1. La definizione di reato (cenni di carattere generale) e gli elementi costitutivi del reato....32 2. Delitti e contravvenzioni. L'elemento psicologico....33 3. I reati omissivi....36 4. Alcune figure di reato: l'omicidio colposo e le lesioni colpose...37 5. Altre figure di reati particolari: la falsità ideologica e la falsità materiale; i concetti di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio....36 6. I reati edilizi....38 7. Il reato di disastro colposo....40 8. Il reato di esercizio abusivo della professione....40 III. LA RESPONSANBILITÀ CIVILE 3 1. Il contratto d opera intellettuale e le obbligazioni del professionista..41 2. Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato...42 3. Conseguenze pratiche dell evoluzione interpretativa: l onere della prova e la prescrizione....44 4. La responsabilità extra contrattuale dell Ingegnere....47 1 A cura dello Studio Legale Lavatelli & Latorraca e Associati 2 A cura del Dott. Carlo Cecchetti, Magistrato - Tribunale di Como 3 A cura della dott.ssa Caterina Apostoliti, Magistrato Tribunale di Milano 2

5. La responsabilità concorrente dell Ingegnere....51 6. Casistica della responsabilità nelle pronunce della Suprema Corte.53 7. l'azione per il pagamento del compenso professionale...56 IV. LA RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI 4 1. La responsabilità del progettista in genere....61 1.2. Alcune ipotesi specifiche di responsabilitàla responsabilità del direttore dei lavori (negli appalti pubblici e privati)...64 1.3.la responsabilità del progettista nei contratti pubblici.la responsabilità del responsabile unico del procedimento (negli appalti pubblici)...66 1.4. Copertura assicurativa e verifica dei progetti: in particolare la responsabilità nel codice dei contratti....68 2. La responsabilità del direttore dei lavori....71 3. Il responsabile unico del procedimento....75 4. Funzioni e responsabilità del collaudatore (negli appalti pubblici e privati)...80 5. La responsabilità in tema di sicurezza nei cantieri. Cenni....82 4 A cura dello Studio Legale Lavatelli & Latorraca e Associati 3

1. Cenni introduttivi I. DEONTOLOGIA E PROFESSIONE Deontologia etimologicamente deriva dal greco deon, dovere e logos, discorso, studio. Per deontologia deve intendersi l'insieme delle regole etiche 5, non perfettamente sovrapponibili al diritto positivo, che disciplina i comportamenti dei consociati. In filosofia 6 si afferma che, sotto il profilo deontologico, fini e mezzi sono strettamente dipendenti gli uni dagli altri: in sostanza la giustezza dello scopo perseguito sarà il risultato dell'impiego di giusti mezzi. La deontologia professionale costituisce il corpo delle regole comportamentali riferito ad una determinata categoria professionale. La rilevanza sociale assunta dalle professioni liberali ha comportato il distillarsi di norme di autodisciplina applicate non in quanto fonti dell'ordinamento giuridico, ma quali autonome regole etiche da applicarsi, a cura degli appartenenti alla categoria, ogniqualvolta sia esplicata l'attività professionale. La deontologia professionale, per dirla secondo l'autorevole voce di un giurista 7 : E' la teoria dei doveri. Essa indica, in relazione alle professioni intellettuali di antica origine storica, il complesso dei principi e delle regole che disciplinano particolari comportamenti, non di carattere tecnico, del professionista, attuati o comunque ricollegati all'esercizio della professione e all'appartenenza al gruppo professionale Ne discendono due intuitive conseguenze: 1) le regole deontologiche si applicano esclusivamente ai soggetti appartenenti alla categoria che le ha elaborate;le regole deontologiche non sono tutte contenute in regole giuridiche di diritto positivo (fig. 1), pur 5 la nozione di etica richiama etimologicamente l'abitudine. I. Cacciavillani, nella sua monografia Il diritto disciplinare, Padova 1994, 5, nota 2, traendo spunto da G. Landi in E.d.D., voce Disciplina (Diritto pubblico) richiama l'art. 9 del Regolamento di disciplina dell'esercito che la connette all'abitudine di adempiere i doveri non per timore di pena o speranza di ricompensa ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità. 6 Immanuel Kant, nell'imperativo categorico, fissa un insieme di principi universali attraverso cui può essere giudicata la bontà delle azioni. L'obiettivo di Kant era quello di stabilire un sistema etico indipendente dall'esperienza soggettiva e legato alla logica. Con la conseguenza che l'eticità di una condotta diverrebbe un dovere assoluto e innegabile, come avviene in una dimostrazione matematica (giudizio sintetico a priori). 7 Pasquale Gianniti, Principi di deontologia forenese, Padova 1992, pag. 10 e ss. 4

dovendosi considerare che la violazione di leggi può avere rilevanza deontologica. Figura 1 La legittimazione del potere disciplinare degli ordini discende dalla legge. In primo luogo dall'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce le formazioni sociali, tra le quali rientrano gli Ordini e Collegi professionali. Già con sentenza 11 aprile - 6 giugno 2002 n. 8225 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si erano pronunciate su un tema molto sentito e più volte ripreso sulla natura delle norme deontologiche e sull'origine del potere disciplinare. In particolare con quella decisione si era affermato, con generico riferimento e tutti gli ordini professionali che:"gli ordini professionali, deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, hanno il potere, nell'esercizio delle proprie attitudini di autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti. In passato si è molto discusso sulla giuridicità delle norme deontologiche. Coloro che ne contestavano la natura di norme giuridiche ritenevano che esse, provenendo dalle singole categorie professionali, non potevano costituire fonti del diritto. Altri autori hanno invece sostenuto la giuridicità delle norme deontologiche 8. La giurisprudenza recentemente ne ha confermato il valore di norme di diritto. 8 Danovi, Corso di ordinamento forense e deontologia, Milano 1995, pag. 10 e ss. 5

In effetti la Suprema Corte 9 ha, da ultimo, ribadito, in relazione al codice deontologico degli avvocati: Le norme del codice deontologico nella cui violazione si sostanzia l'illecito disciplinare costituiscono esplicitazioni dei principi generali contenuti nella legge professionale forense e assumono il rango di norme di diritto, la cui interpretazione costituisce una "quaestio iuris" come tale prospettabile dinanzi al giudice di legittimità e non sono, quindi, proponibili rispetto a esse censure di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362-1371 c.c.. Come è noto anche gli Ordini degli ingegneri e degli architetti sono stati istituti con legge 10. Da essa deriva, dunque, il potere degli ordini professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti che assumono natura giuridica. Sicché le norme etiche professionali devono ritenersi sovrapponibili alle norme giuridiche. Figura 2 2. Segue: il potere disciplinare degli ordini professionali ed in particolare dell'ordine degli ingegneri. Gli ordini professionali svolgono importanti funzioni amministrative e di controllo sull'esercizio della professione. 9 Cassazione civile, sez. un., 30 aprile 2008, n. 10875 10 La L. 24 giugno 1923, n. 1395 che istituisce gli ordini ed il successivo regolamento attuativo contenuto nel r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 6

Ad essi è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. Secondo Massimo Severo Giannini, autorevole giurista e docente di diritto amministrativo, la scelta del Legislatore era indotta dagli stessi ordinamenti liberali, ispirati al principio della libertà professionale: l'unica modalità per conservare al potere disciplinare il carattere autoritativo era quella di attribuire ad essi la natura pubblicistica. Dall'appartenenza all'ordine (istituzione ed al contempo ordinamento giuridico, secondo la nota lezione del Santi Romano) 11 nasce il rapporto tra il gruppo, istituito persona giuridica ed il singolo che concorre a formarlo. Con la conseguenza che l'iscritto è tenuto ad osservare i comportamenti richiesti per il raggiungimento di uno degli scopi dell'ordine e correlativamente l'ente è investito del potere disciplinare che agisce, come vedremo, su piani diversi, in prevenzione e con funzione repressiva. Come è stato affermato 12 : L'ordinamento impone agli ordini di perseguire le finalità istituzionali alle quali sono preposti e al tempo stesso di conservare il patrimonio morale della comunità professionale, alla cui formazione gli appartenerti alla categoria professionale sono tenuti a contribuire In particolare compete agli ordini, generalmente su base provinciale, curare la tenuta dell'albo professionale. Come noto l'iscrizione è presupposto indefettibile per l'esercizio dell'attività professionale, stante il divieto, sanzionato penalmente, dell'esercizio abusivo (art. 348 c.p.). All Ordine professionale è inoltre riconosciuto, nell'ambito del principio di autogoverno della professione, l'autonomia vale a dire il potere di autoregolamentazione, cioè il potere di emanare norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti, con il limite costituzionale della libertà del professionista di organizzare l'attività (art. 41, primo comma) e del divieto di imporre prestazioni personali o patrimoniali se non in base alla legge.. Il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, definito autodichia, è attribuito, come già accennato, espressamente dalla legge all Ordine e ne implica l'esercizio: 11 Santi Romano (Palermo, 31 gennaio 1875-11 marzo 1947), eminente giurista e docente universitario, è noto per essere stato il principale fautore, in Italia, della teoria istituzionistica del diritto secondo la quale la norma per essere qualificata come giuridica deve sorgere dall'istituzione. In sostanza "Il diritto, prima di essere norma e prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura e posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante". 12 Pierluigi Tirale, Deontologia e procedimento disciplinare in www.consiglionazionaleforense.it. 7

1) in via repressiva, mediante l irrogazione delle sanzioni disciplinari cui corrisponde l'interesse aggregativo dell'iscritto 13 ; 2) in via preventiva, attraverso l adozione di norme deontologiche che attengono al piano della correttezza delle condotte professionali. Le attribuzione di ogni Consiglio dell'ordine degli ingegneri sono disciplinate, in primo luogo, dalla già citata L. 24 giugno 1923, n. 1395, che all'art. 5 prevede che ogni Consiglio: 1) proceda: alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni ; 2) stabilisca: il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine amministrando i proventi e provvedendo alle spese, e predisponga il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 3) conceda pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 4) vigili sulla... tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili. La legge professionale attribuisce il potere disciplinare agli ordini, regolamentando, come vedremo, il procedimento volto ad irrogare le sanzioni, ma non fissa il contenuto dei singoli atti illeciti. In sostanza la Legge non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate. L'analisi della norma mette in rilievo, in primo luogo, lo scopo perseguito: tutelare il decoro dell'ordine (e dunque della professione) perseguendo le mancanze e gli abusi che possano compromettere la dignità dell'intera categoria professionale. A differenza delle norme penali, soggette al principio di stretta legalità (nullum crimen sine lege), la Legge professionale si limita a prevedere una cornice, nel cui ambito l'ordine, autonomamente, integra, con i principi di etica professionale, le singole fattispecie disciplinarmente rilevanti. Il potere disciplinare degli ordini professionali ha, come esposto, natura pubblicistica, con la conseguenza che i provvedimenti disciplinari, con i quali vengono irrogate le sanzioni, assumono rilevanza esterna vincolante. Esso non è assimilabile a quello esercitato dal datore di lavoro che rientra 13 vedi I. Cacciavillani, op. cit., 32. 8

integralmente nell'ambito privatistico: la sanzione, in questo caso, trae origine dall'inadempimento di un'obbligazione assunta con la stipula del contratto di lavoro ed ha esclusivamente efficacia interna, nel rapporto tra datore e lavoratore. Con la privatizzazione del pubblico impiego e l'applicazione dei principi civilistici, anche il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, pur con le dovute distinzioni, deve essere ricondotto all'alveo privatistico. Le sanzioni che inibiscono l esercizio della professione irrogate dall Ordine, determinano la perseguibilità penale, per esercizio abusivo della professione per colui che, nonostante la sanzione, eserciti ugualmente la professione. Può sorgere qualche perplessità nella lettura ed interpretazione delle norme che hanno per oggetto l esercizio delle professioni intellettuali. Vediamone le ragioni. In base all'art. 348 c.p. commette reato chi esercita abusivamente una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Per contro l art. 2229 c.c. si limita a rinviare alla Legge la determinazione delle professioni, aggiungendo, però, che per esercitarle è necessaria l iscrizione in appositi albi. L art. 2231 aggiunge che la prestazione eseguita da chi non è iscritto in tali albi non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Ad una prima lettura appaiono evidenti alcune antinomie: secondo il codice penale sarebbe sufficiente, per esercitare legittimamente una professione, avere conseguito l abilitazione, con la conseguenza che la sola mancanza di iscrizione all albo professionale non potrebbe integrare gli estremi del reato ex art. 348 c.p. Al contrario, sotto l'aspetto civilistico l'iscrizione è comunque obbligatoria, ma sembrerebbe comportare nel caso di violazione, la semplice impossibilità di esercitare l azione per il pagamento del compenso relativo alle prestazioni professionali eseguite, lasciando impregiudicati i pagamenti eseguiti dai clienti. Se valesse una simile interpretazione ne conseguirebbe che il professionista inibito dall'ordine all'esercizio della professione perché sospeso o cancellato, ben potrebbe continuare a esercitarla senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione (l'abilitazione non è incisa dal provvedimento disciplinare). Solo nel caso in cui i provvedimenti di interdizione o di sospensione fossero irrogati dal giudice penale con sentenza, quali pene accessorie, si configurerebbe l illecito penale dell esercizio abusivo della professione 9

perseguibile ai sensi dell art. 348 se il professionista continuasse ad operare. Ma, come ognuno comprende una simile esegesi della norma vanificherebbe l esistenza stessa dell Ordine professionale. Evidentemente è richiesta un'interpretazione diversa. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte 14 che ha chiarito che l esercizio di una professione, senza l iscrizione all albo - quando prescritta da norma di Legge cogente -, ancorché in presenza di abilitazione di Stato, si configura come reato di esercizio abusivo. * * * * * Il potere disciplinare dell'ordine professionale è esercitato anche nei confronti dell'iscritto lavoratore dipendente. Il potere disciplinare attribuito al Consiglio dell'ordine nei confronti del professionista, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio dell'attività, non si riferisce solo alla libera professione, ma anche a condotte collegate allo svolgimento di ogni attività che discenda dalle conoscenze tecniche acquisite con il titolo di studio. In conseguenza anche nei confronti degli iscritti, pubblici dipendenti, può essere legittimamente esercitato il potere disciplinare anche in riferimento a violazioni di norme deontologiche in riferimento all'esercizio di attività collegata allo status del professionista nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato 15. Come è noto, in alcuni casi è consentito l'esercizio, in forma autonoma, 14 Cass. pen. Sez. VI, 29 settembre 1986. Si veda, più recentemente, Cassazione penale, sez. VI, 29 ottobre 2007, n. 46067, anche con riferimento alla normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento: Commette il reato di esercizio abusivo della professione di psicologa e psicoterapeuta chi svolga atti riservati a detta professione, senza essere in possesso dei requisiti di legge, in particolare senza essere iscritto nell'apposito albo professionale. E ciò senza che rilevi il possesso eventuale dei relativi titoli professionali in altro paese membro dell'unione europea. Infatti, la responsabilità penale per il reato de quo non sarebbe esclusa neppure invocando le direttive comunitarie che prevedono il diritto di "stabilimento", giacché tali direttive comportano solo, per i cittadini di uno Stato membro, la facoltà di stabilirsi ed esercitare la loro professione in uno Stato dell'unione diverso da quello in cui essi hanno acquisito la loro qualifica professionale, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato "di stabilimento"; ma tali direttive si astengono dal disciplinare situazioni giuridiche meramente interne e, quindi, lasciano impregiudicata la disciplina nazionale relativa all'accesso alle singole professioni e al loro esercizio con il titolo professionale dello Stato ospitante, non incidendo, in particolare, sulle norme interne che sanciscono, per determinate professioni, l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito albo professionale. 15 Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2006, n. 13004. 10

della libera professione (o quantomeno l'iscrizione all'albo) anche a coloro che, contemporaneamente, sono vincolati da un rapporto di lavoro dipendente, purché non sia incompatibile, a certe condizioni, con la prestazione di lavoro subordinato. La legge finanziaria per il 1997 ha previsto, infatti, la possibilità di esercitare la libera professione per tutti i dipendenti pubblici in regime di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. I pubblici dipendenti sono tenuti al rispetto tanto agli obblighi assunti con l'instaurazione del rapporto di lavoro, quanto delle norme e regole deontologiche previste dall'ordinamento professionale di appartenenza. Con la conseguenza che la violazione di tali obblighi potrà comportare due distinte ed autonome responsabilità disciplinari, concorrenti od alternative. Si osservi che i contratti collettivi, ed in particolare quello attivo al comparto degli enti pubblici non economici 1998-2001 ha previsto che i professionisti: anche in ragione del duplice profilo di professionisti e di dipendenti investiti di particolari responsabilità, rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista il quale si attiene altresì agli indirizzi del competente coordinatore della specifica branca professionale, al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo dell'attività professionale in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell'amministrazione. Pertanto è la stessa contrattazione collettiva che recepisce, quale fonte normativa di natura contrattuale, l'ordinamento professionale e le norme deontologiche. I due procedimenti disciplinari (quello datoriale e dell'ordine), anche se derivanti dalla medesima mancanza od omissione, saranno autonomi. Del resto l'art. 62, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, statuisce: gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. Deve sottolinearsi che la citata sentenza della Cassazione afferma che l'esercizio del potere disciplinare dell'ordine di appartenenza concerne anche attività che non siano strettamente connesse a quelle tipicamente 11

professionali in quanto la semplice iscrizione all'albo assume rilievo autonomo ed incide sullo status del soggetto che «in quanto appartenente ad una categoria è vincolato al suo ordinamento a prescindere dall'esplicazione di attività professionale; quel che rileva, insomma, è l'appartenenza alla classe ed il farne parte comporta la soggezione alle regole di autogoverno che la stessa ritenga di darsi (autodichia) e di imporre a tutti gli iscritti per la tutela del suo prestigio e della sua immagine. Inoltre i singoli ordini richiedono ai propri iscritti una condotta esente da censure anche nella vita privata 16 : con facoltà di valutazione negativa, rispetto al decoro della professione, di determinati fatti e comportamenti obiettivamente riprovevoli e suscettibili, in quanto tali, ancorché non integranti abusi e mancanze stricto sensu in diretta relazione con la professione, di essere disciplinarmente sanzionati. 3. Il codice deontologico degli ingegneri. Ogni ordine, nell'ambito del potere disciplinare riconosciutogli dalla legge, ha la facoltà di compendiare le norme deontologiche 17 in un codice che annoveri le fattispecie disciplinarmente rilevanti. La codificazione dei precetti deontologici risponde all'esigenza, propria degli ordinamenti moderni, del rispetto del principio della certezza del diritto, limitando, per quanto possibile, la discrezionalità nell'applicazione della sanzione. Per alcune categorie professionali i singoli ordini hanno riconosciuto ai Consigli Nazionali un potere nomofilattico delle norme deontologiche: così è accaduto, ad esempio per gli avvocati, il cui Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta del 17 aprile 1997 il codice deontologico forense. Lo stesso è accaduto per il Consiglio Nazionale degli Architetti, il cui codice è entrato in vigore l'1 gennaio 1994. Per quanto riguarda gli ingeneri, oltre al codice approvato dal Consiglio Nazionale Forense, in particolare il Consiglio dell'ordine della provincia di Como ha ritenuto di esercitare da sé le prerogative connesse alla compilazione del codice deontologico, approvandolo nella seduta del 17 gennaio 2007. 16 Cass., 10 dicembre 1993 n. 12165 17 le norme deontologiche sono impugnabili avanti il Consiglio nazionale dagli iscritti e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, entro il termine della conoscenza legale ovvero con l'atto applicativo, costituito dall'irrogazione della sanzione, cfr. Cacciavillani, op. cit., 143. 12

Il codice si compone di due parti ben distinte. La prima concerne i principi generali cui deve ispirarsi la condotta dell'ingegnere. La seconda, esplicitamente definita di attuazione, indica alcuni casi specifici: non si tratta, però, di un elencazione tassativa: il consiglio dell'ordine potrà sempre individuare figure di illeciti disciplinari al di fuori delle ipotesi indicate dalle norme di attuazione. Esse hanno esclusivamente la finalità di individuare alcune condotte tipiche, anche al fine di meglio evidenziare le fattispecie rilevanti. Eccone il contenute con alcune note a commento, oltre alla giurisprudenza che si è espressa su singole fattispecie. 1- PRINCIPI GENERALI 1.1 La professione dell ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L ingegnere è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza, sia nei riguardi della collettività. 1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione. 1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa. 1.4 L ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l adempimento degli impegni assunti. 1.5 L ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere. L ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio e del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall inizio della collaborazione. 1.6 L ingegnere non può accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture, ecc.) nei casi in cui le opere 13

siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai loro limiti professionali. 1.7 L ingegnere dipendente, prima di svolgere atti di libera professione, è tenuto a comunicare all Ordine l autorizzazione del datore di lavoro. L ingegnere dipendente di pubbliche Amministrazioni non può esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi comuni, province e regioni indipendentemente dalla eventuale autorizzazione degli stessi enti. 1.8 L ingegnere non può assumere incarichi, né partecipare a concorsi di opere pubbliche o private, né come concorrente né come membro di commissioni esaminatrici, quando le condizioni degli incarichi o dei bandi siano state dichiarate inaccettabili dall Ordine. 1.9 L ingegnere deve costantemente migliorare e aggiornare la propria professionalità per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività e per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi ed alle condizioni di attuazione. Commento: la norma tratteggia i principi generali che devono improntare la condotta dell'ingegnere che esercita la professione sia in via continuativa che saltuariamente. In particolare vengono evidenziati i limiti di competenza, la diligenza professionale e la necessaria assenza di cause di incompatibilità. Inoltre è espresso un preciso dovere formativo e di aggiornamento professionale (paragr. 1.9). Per gli ingegneri dipendenti di pubbliche amministrazioni è aggiunto un motivo di incompatibilità ulteriore in relazione al territorio dell'ente di appartenenza: nonostante l'eventuale autorizzazione non potranno esercitare nell'ambito di attribuzione territoriale dell'ente da cui dipendono. Giurisprudenza: Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 1982, n. 5932 ha affrontato, in particolare, il tema del progetto realizzato da un ingegnere in collaborazione con un geometra, senza alcuna specificazione sul riparto delle competenze nell'ambito progettuale, ingenerando dubbi sul rispetto dei limiti imposti dalle rispettive leggi professionali. Assume la suprema Corte: Nei confronti di un ingegnere, il quale, avvalendosi della collaborazione di un geometra per la progettazione di opere edilizie, abbia sottoscritto il relativo progetto senza alcuna specificazione circa la ripartizione dei rispettivi compiti, sì da far insorgere nei terzi il dubbio che detto geometra sia andato oltre i limiti quantitativi e qualitativi delle proprie competenze, è legittimo l'addebito, da parte degli organi professionali titolari del potere disciplinare, di una violazione delle regole di etica della categoria, atteso che, in relazione alle esigenze di tutela dei 14

valori della deontologia professionale, anche il sospetto della consumazione di un illecito, originato da una condotta del professionista suscettibile di essere percepita nell'ambiente, è idoneo a recare offesa al prestigio ed al decoro della categoria. 2- SUI RAPPORTI CON L ORDINE 2.1 L appartenenza dell ingegnere all Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell Ordine. 2.2 Ogni ingegnere ha l obbligo, se convocato dal Consiglio dell Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti. 2.3 L ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell Ordine se assunte nell esercizio delle relative competenze istituzionali. Commento: la norma impone che gli iscritti debbano necessariamente collaborare con il proprio ordine di appartenenza e si riallaccia al paragrafo 1.8 che, in determinati casi, ove i Consigli si siano preventivamente espressi, gli iscritti debbano astenersi dal compiere una determinata attività. Si osservi che il Consiglio Nazionale Forense, in relazione agli avvocati, ha più volte affermato, con proprie decisioni 18, che costituisce illecito disciplinare il non aver fornito alcuna risposta in merito alle deduzioni richieste dall'ordine a seguito dell'esposto presentato da terzi: il paragrafo 2.2. ribadisce il principio collaborativo nell'interesse dell'intera categoria professionale. Giurisprudenza: Proprio in margine al potere di inibizione di determinati comportamenti (parag. 1.8. ed in generale in relazione al dovere di collaborazione, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato (sez. III, 06 aprile 2001, n. 5156): Il potere degli ordini professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti (potere discendente, per gli architetti, dall'art. 5, n. 4, l. 24 giugno 1923 n. 1395, e dagli art. 37, 43 e 18 Cfr, da ultimo: Cons. Naz. Forense 04-05-2009, n. 1: L'avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al C.d.O, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il Consiglio di appartenenza, per i quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell'attuazione delle proprie finalità istituzionali. Tale contegno configura peraltro un'autonoma violazione disciplinare ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico, giacché disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il C.d.O. per l'attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nelle mancate risposte un mancato rispetto verso le istituzioni collettive e un mancato senso di responsabilità collegato all'attività difensiva. 15