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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO Codice Nome del procedimento Tipologia Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande Mod. 14SOMM presso impianti stradali di distribuzione di carburanti [1] SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Modifica societaria B CHI E INTERESSATO IN GENERALE: chiunque professionalmente somministri alimenti e bevande. NELLO SPECIFICO: la società che subisce variazioni circa il legale rappresentante, la composizione del consiglio di amministrazione, il subentro di soci, la variazione della sede, etc. B1 REQUISITI RICHIESTI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI La variazione è riferita alle società. Vedere riquadro B2. B2 REQUISITI RICHIESTI ALLE SOCIETA IN GENERALE: - iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia ove ha sede l impresa. NELLO SPECIFICO: - il legale rappresentante e i soci dell impresa devono possedere i seguenti requisiti: a) morali di cui all art. 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 [2] ; b) professionali di cui all art. 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 [3].In caso di mancanza di questo requisito è possibile nominare un delegato alla somministrazione. B3 REQUISITI RICHIESTI AL DELEGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE Il delegato alla somministrazione, nominato dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa, deve possedere i seguenti requisiti: a) morali di cui all art. 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 [4] ; b) professionali di cui all art. 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 [5]. C CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL LOCALE DI SOMMINISTRAZIONE Il locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande conserva le stesse caratteristiche dichiarate nella SCIA originaria. D COSA OCCORRE PRESENTARE La Segnalazione certificata di inizio attività Mod. 14SOMM SCIA per l attività di somministrazione di alimenti e bevande presso impianti stradali di distribuzione di carburanti Variazioni allo SUAP del Comune di Manta. In concomitanza alla SCIA di cui al punto precedente, la Notifica sanitaria di variazione all ASL CN1 [6] Se s intende effettuare la somministrazione di alcolici, la domanda di aggiornamento della licenza di vendita di prodotti alcolici all Ufficio dell Agenzia delle Dogane di Cuneo [5] E NORMATIVA Norme CE Norme nazionali Norme regionali R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. L.R. 38/2006 R.D. 635/1940 Regolamento Allegato A alla D.G.R. n.85-13268/2010 T.U.L.P.S. Regolamento regionale n. 2/R del 03/ marzo Art. 19 L. 241/90 2008 Art.6 Reg. CE 582/2004 Art. 29 D.Lgs. 504/1995 e art. 20 D.G.R. n.16-4910 del 14/11/2012 D.M. 153/2001 Artt. 71 D.Lgs. 59/10 Decreto del Ministero dell Interno 17 dicembre 1992, n. 564 F ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO Comune di Manta ASL CN1 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione [7] Ufficio Dogane dell Agenzia delle Dogane di Cuneo [8] (Se s intende effettuare la somministrazione di alcolici) SCHEDA 38/ SOMM pag 1 di 5

G A CHI SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE - La SCIA Mod. 14SOMM SCIA per l attività di somministrazione di alimenti e bevande presso impianti stradali di distribuzione di carburanti Variazioni: allo SUAP del Comune di Manta in modalità telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it - La Notifica sanitaria di variazione: all ASL CN1 [9] tramite lo SUAP del Comune di Manta (cfr. riquadro H) usufruendo del portale www.impresainungiorno.gov.it - (In caso di somministrazione di alcolici) La domanda di aggiornamento della licenza di vendita di alcolici: all Ufficio Dogane dell Agenzia delle Dogane conferendola direttamente oppure inviandola tramite il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno [10]. Comune ASL CN1 H MODULISTICA Ente Tipologia Modello domanda Ufficio dell Agenzia delle Dogane SCIA SCIA Notifica registrazione imprese alimentari ovvero Notifica sanitaria [11] DOMANDA [12] Domanda di aggiornamento della licenza per la vendita di prodotti alcolici Modello SCIA Mod. 14SOMM SCIA per l attività di somministrazione di alimenti e bevande presso impianti stradali di distribuzione di carburanti Variazioni allegato 1 alla D. D. n. 799 del 15/11/2012 Scarica il modello da http://goo.gl/1ihlbx http://www.aslcn1.it/cittadini/m odulistica/ http://goo.gl/kc3n4p I ELENCO DEGLI ALLEGATI DA PRODURRE E RELATIVE SPIEGAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ Tipologia Allegati - In caso di proprietà: copia dell atto notarile o certificato di rogito. Possesso dei locali - In caso di affitto: copia della scrittura privata o contratto di affitto dei locali Non occorre allegare alcuna laurea, diploma, attestato o pagamento INPS, è sufficiente la dichiarazione come da modello. (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Requisiti professionali del segnalante n. 14/2011 del 22/12/2011). oppure del delegato alla somministrazione In caso di mancanza dei requisiti professionali del segnalante, allegare la dichiarazione all allegato B rilasciata dal delegato alla somministrazione. Di quest ultimo allegare la fotocopia della carta d identità o documento equipollente. Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) Ufficio dell Agenzia delle Dogane [13] (in caso di somministrazione di alcolici) ASLCN1 Notifica sanitaria [14] Documento di identità o equipollente del segnalante e, in caso di società, dei soci In caso di società, autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di tutti i soci amministratori di cui all allegato A del Mod. 14SOMM SCIA per l attività di somministrazione di alimenti e bevande presso impianti stradali di distribuzione di carburanti Variazioni Allegare la seguente documentazione: - marca da bollo da 16; - Dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale dichiara di non avere mai avuto condanne penali nel settore delle accise e di non avere condanne penali in corso; - Copia del certificato di attribuzione Partita IVA aggiornata; - Copia del documento d identità del richiedente in corso di validità. Per la documentazione da allegare vedere il sito http://www.aslcn1.it/cittadini/modulistica/ Fotocopia, in corso di validità, della carta d identità o documento equipollente del sottoscrittore la Scia Mod. 14SOMM SCIA per l attività di somministrazione di alimenti e bevande presso impianti stradali di distribuzione di carburanti Variazioni e, in caso di società, dei soci. SCHEDA 38/ SOMM pag 2 di 5

Permesso/carta di soggiorno (cittadini extra CE) Visura dell iscrizione dell impresa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Fotocopia leggibile del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Non occorre allegare alcuna visura. È sufficiente la dichiarazione come da modello. (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 14/2011 del 22/12/2011) L DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI E PROCEDIMENTI ESTERNI PREVISTI Descrizione del flusso Endoprocedimenti Procedimenti esterni Ente/Ufficio competente 1) ricevimento della SCIA; 2) verifica della completezza dei documenti; Comune di Manta: 3) trasmissione della ricevuta; Procedimento relativo SUAP- (punti 1, 2, 3, e 7) 4) avvio del procedimento o richiesta di chiarimenti; 5) verifica sussistenza requisiti; 6) eventuale richiesta di integrazioni 7) silenzio assenso o adozione del provvedimento finale di divieto di prosecuzione dell attività. all aggiornamento della licenza di vendita di prodotti alcolici Comune di Manta: Ufficio Polizia amministrativa (punti 4, 5, 6) Ufficio delle Dogane: procedimento esterno L1 VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI NELLA SCIA IN GENERALE La documentazione sarà inviata agli Enti ed Uffici competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni, dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i.. Qualora gli Enti o Uffici interessati non richiedano chiarimenti o integrazioni, trascorsi 60 gg. dalla trasmissione della SCIA allo SUAP l attività potrà proseguire per l istituto del silenzio assenso. NELLO SPECIFICO Requisiti morali o di onorabilità Requisiti professionali Requisiti tecnici dei locali Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Il possesso dei requisiti morali o di onorabilità è accertato presso la Procura della Repubblica (certificato penale), la Questura (misure di prevenzione), la Prefettura (certificazione c.d. antimafia) previa acquisizione delle informazioni anagrafiche sul richiedente in caso di società anche sui soci - e relativi famigliari. Il possesso dei requisiti professionali è verificato in base a quanto dichiarato presso le sedi ove sono stati conseguiti (Enti riconosciuti dalla Regione Piemonte o altre Regioni) o maturati (INPS). Il locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande conserva le stesse caratteristiche dichiarate originariamente, pertanto il possesso dei requisiti del locali non è verificato. Il possesso del requisito della iscrizione al Registro Imprese è verificato on line tramite il sito https://verifichepa.infocamere.it. Il servizio è fornito dalle Camere di Commercio. L2 QUANDO INIZIA L ATTIVITÀ Immediatamente ovvero all atto del rilascio della ricevuta della SCIA da parte dello SUAP L3 TEMPI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - 60 giorni, dalla presentazione della Scia necessari per la verifica dei requisiti; - 60 giorni, dalla presentazione della Notifica sanitaria, necessari per la verifica dei requisiti; - tempi propri, dalla presentazione della domanda di aggiornamento della licenza per la vendita di alcolici [15] M QUANDO SCADE IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO Nessuna scadenza salvo variazioni dell attività N QUANTO SI DEVE PAGARE Marche da bollo DUE per l aggiornamento della licenza per la vendita di prodotti alcolici Importo delle marche da bollo 16 ciascuna GESTIONE DELLE MARCHE DA BOLLO LICENZA DI VENDITA DI ALCOLICI: - si appone una marca sulla domanda di aggiornamento della licenza di vendita alcolici; - si allega la seconda marca alla domanda. SCHEDA 38/ SOMM pag 3 di 5

O NOTE 1. L attività di somministrazione è svolta presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti con carattere accessorio e non prevalente rispetto a quella di distribuzione di carburanti ed è effettuata esclusivamente nell orario di apertura dell impianto. 2. La Notifica sanitaria deve essere inviata separatamente dalla SCIA comunale effettuando un nuovo accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it in modo che si abbiano due pratiche distinte, anche se riferite allo stesso esercizio, perché Comune e ASL sono due enti diversi. 3. Il procedimento per ottenere l aggiornamento della licenza per la vendita di prodotti alcolici, necessaria per l attività di somministrazione di bevande, non segue l iter procedurale della SCIA di modifica societaria, ma è da considerarsi a sè stante. Infatti tale procedimento, seguito dall Agenzia delle Dogane, ha modalità proprie circa l inoltro della domanda, l istruttoria e l aggiornamento della licenza. 4. Estratto della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38: Art. 4. (Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) 1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande né possono esercitare tale attività coloro che si trovano nelle condizioni già previste dall'articolo 2, commi 4 e 5 della l. 287/1991, in relazione all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio. 2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 3. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2. 5. Estratto della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38: Art. 5. (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) 1. Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale; b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge; b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti. c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale previdenza sociale (INPS). 3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza. 4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999. La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis. 5. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2. 6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. 7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. [1] cfr paragrafo 1 del riquadro O - NOTE SCHEDA 38/ SOMM pag 4 di 5

[2] cfr. paragrafo 4 del riquadro O - NOTE [3] cfr. paragrafo 5 del riquadro O - NOTE [4] cfr. paragrafo 4 del riquadro O - NOTE [5] cfr. paragrafo 5 del riquadro O - NOTE [6] [7] [8] cfr. paragrafo 3 del riquadro O -NOTE [9] [10] cfr. paragrafo 3 del riquadro O -NOTE [11] [12] cfr. paragrafo 3 del riquadro O -NOTE [13] cfr. paragrafo 3 del riquadro O -NOTE [14] [15] cfr. paragrafo 3 del riquadro O -NOTE SCHEDA 38/ SOMM pag 5 di 5