La direzione dei lavori



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Paolo Oreto La direzione dei lavori ed il collaudo delle opere pubbliche AGGIORNATO CON Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 30 LA PRATICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA CONDOTTA DELLE OPERE PUBBLICHE

Paolo Oreto LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE ISBN 88-8207-137-5 EAN 9 788882 071370 Edilizia e urbanistica, 6 Terza edizione: marzo 2004 GRAFILL S.r.l. Via Principe di Palagonia 87/91 90145 Palermo Telefono 091/6823069 Fax 091/6823313 Internet http://www.grafill.it E-Mail grafill@grafill.it Finito di stampare nel mese di marzo 2004 presso Eurografica S.r.l. Via Saladino, 1 90134 Palermo Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

3 Sommario PREFAZIONE... p. 7 1. LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI 1.1. Premesse...» 9 1.2. Il responsabile unico del procedimento...» 10 1.3. Il responsabile dei lavori...» 14 1.4. L Ufficio di direzione dei lavori...» 15 1.5. Il direttore dei lavori...» 16 1.6. I direttori operativi...» 21 1.7. Gli ispettori di cantiere...» 21 1.8. L appaltatore...» 22 1.9. Il direttore di cantiere...» 22 1.10. Il direttore tecnico dell Impresa...» 23 1.11. Il coordinatore per l esecuzione dei lavori...» 24 1.12. Il collaudatore...» 27 Note al capitolo 1...» 30 2. IL PREZZO CHIUSO, LA CAUZIONE, LA SICUREZZA, LE NORME ANTIMAFIA ED IL SUBAPPALTO 2.1. Il prezzo chiuso...» 37 2.2. La cauzione e la polizza assicurativa...» 38 2.3. La sicurezza nei cantieri...» 41 2.4. Le norme antimafia...» 48 2.5. Il subappalto...» 49 Note al capitolo 2...» 54 3. LA CONSEGNA DEI LAVORI E GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI 3.1. L attestazione di cui all articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554...» 63 3.2. Comunicazione agli Enti assicurativi e previdenziali...» 67 3.3. L invito alla consegna...» 67 3.4. La consegna dei lavori...» 70 3.5. Differenze riscontrate all atto della consegna e sospensione della stessa...» 76 3.6. Consegne frazionate...» 78 3.7. Consegne dei lavori da un appaltatore ad un altro...» 80 3.8. Riserve dell appaltatore alla consegna dei lavori...» 81 3.9. Sollecito all Impresa ad iniziare i lavori...» 82 3.10. Oneri generali a carico dell appaltatore...» 83 3.11. Il concreto inizio dei lavori...» 85 Note al capitolo 3...» 86

4 LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE 4. DOCUMENTI PER LA TENUTA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI LAVORI 4.1. Premesse e norme generali... p. 91 4.2. Il giornale dei lavori...» 95 4.3. Il libretto delle misure e delle provviste...» 96 4.4. I verbali di pesatura e di misurazione...» 99 4.5. I verbali di prova idraulica e di prelievo di campioni...» 101 4.6. Le note settimanali delle somministrazioni...» 102 4.7. Lavori e somministrazioni su fatture...» 104 4.8. Il registro di contabilità...» 105 4.9. Il sommario del registro di contabilità...» 108 4.10. Lo stato d avanzamento lavori...» 109 4.11. Il quadro comparativo...» 113 4.12. Il certificato di pagamento dei lavori...» 115 4.13. La cessione dei crediti...» 118 Note al capitolo 4...» 119 5. ALTRI DOCUMENTI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI 5.1. I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori...» 121 5.2. Le proroghe...» 124 5.3. Il verbale di concordamento nuovi prezzi...» 126 5.4. Sinistri alle persone e danni alle proprietà...» 128 5.5. Il verbale di accertamento danni di forza maggiore...» 129 5.6. Contestazioni tra l Amministrazione e l appaltatore...» 131 5.7. Gli ordini di servizio...» 134 5.8. Il certificato di ultimazione dei lavori...» 135 5.9. La consegna provvisoria prima del collaudo...» 138 Nota al capitolo 5...» 142 6. LE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE 6.1. Variazioni, aumento e diminuzione delle opere appaltate...» 143 6.2. Le perizie di variante e suppletive...» 149 6.3. Tipologie di perizie...» 150 6.4. La relazione...» 167 6.5. Il quadro comparativo...» 168 6.6. Lo schema atto di sottomissione...» 169 6.7. La risoluzione del contratto...» 171 6.8. La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori...» 173 6.9. Esemplificazioni...» 174 Nota al capitolo 6...» 178 7. L ANTICIPAZIONE, IL CRONOPROGRAMMA ED IL PROGRAMMA DEI LAVORI 7.1. L anticipazione...» 179 7.2. Il cronoprogramma delle lavorazioni...» 180 7.3. Circolare A.N.A.S. 1 febbraio 1982, n. 25...» 182 7.4. Circolare Cassa per il Mezzogiorno 13 febbraio 1982, n. 175...» 189 7.5. Il programma dei lavori...» 195 Note al capitolo 7...» 196 8. LE CONTROVERSIE NEGLI APPALTI E LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI 8.1. Le riserve...» 199 8.2. L accordo bonario, il collegio arbitrale ed il ricorso al giudice ordinario...» 200

SOMMARIO 5 8.3. I ritardi nell esecuzione dei lavori... p. 209 8.4. Esecuzione d ufficio...» 212 8.5. Risoluzione dei contratti per reati accertati, grave inadempimento o grave irregolarità...» 213 Note al capitolo 8...» 214 9. LA LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI 9.1. Il conto finale dei lavori...» 215 9.2. La penale ed il premio di accelerazione...» 220 9.3. La relazione del direttore dei lavori sul conto finale...» 220 9.4. Trasmissione degli atti e dei documenti per la liquidazione finale dei lavori...» 221 9.5. La relazione finale riservata del responsabile del procedimento sul conto finale...» 222 9.6. L avviso ai creditori...» 224 9.7. Le assicurazioni sociali...» 226 9.8. La cessione dei crediti...» 227 9.9. Le aperture di cave di prestito...» 228 9.10. Il certificato di regolare esecuzione...» 228 9.11. Il certificato di esecuzione dei lavori...» 230 10. IL COLLAUDO DEI LAVORI 10.1. Premesse...» 233 10.2. Il collaudatore...» 234 10.3. Documenti da fornire al collaudatore...» 235 10.4. La visita di collaudo...» 235 10.5. La relazione di collaudo...» 239 10.6. Il certificato di collaudo...» 247 Note al capitolo 10...» 250 APPENDICE LEGISLATIVA Legge 11 febbraio 1994, n. 109...» 251 Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554...» 333 Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (coordinata con L.R. Sicilia n. 7/2002)...CD/ROM Decreto Legislativo 17 marzo 2003, n. 157...CD/ROM Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 30...CD/ROM Decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34...CD/ROM Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145...CD/ROM Decreto Ministero Beni Culturali e Ambientali 3 agosto 2000, n. 294...CD/ROM Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398...CD/ROM Deliberazioni Autorità Vigilanza Lavori Pubblici dal 1999 al 2003...CD/ROM INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE Introduzione al software DIREZIONE LAVORI...» 435 Termini di fornitura...» 435 Rilascio della password...» 435 Requisiti hardware...» 436 Procedura di installazione...» 436 Registrazione del software...» 437 Disinstallazione del software...» 437 INDICE DELLA MODULISTICA...» 438 INDICE ANALITICO...» 443 LICENZA D USO...» 447 SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE...» 448

7 Prefazione Già da alcuni anni avevo deciso di riscrivere questo volume pubblicato in due precedenti edizioni nel 1989 e del 1993; confesso che sono sempre stato atterrito dal lavoro che mi aspettava, perché nel 1994 era stata pubblicata la Legge Quadro sui lavori pubblici che rinviava, per la completa applicazione, all emanazione del nuovo regolamento e del nuovo capitolato generale d appalto. Ma ecco che, pur ricevendo molteplici sollecitazioni, avevo deciso che il nuovo volume sarebbe stato da me scritto soltanto quando il nuovo quadro normativo sui lavori pubblici sarebbe divenuto definitivo. In questi anni trascorsi, però, ho capito che tale quadro normativo sui lavori pubblici non potrà mai essere considerato definitivo e ciò è avvalorato dalla recente pubblicazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e della Legge 1 agosto 2002, n. 166 che hanno apportato numerose modifiche alla Legge n. 109/1994 che peraltro era stata precedentemente modificata ed integrata dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216, dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415, dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340 e dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 recante: Attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Il testo oggi vigente della Legge n. 109/1994 è, pertanto, profondamente diverso da quello della sua originaria stesura ma, riflettendoci, ciò ha inciso ben poco per la parte relativa alla direzione dei lavori ed al collaudo delle opere. Certo, noi tutti ci saremmo aspettati che il nuovo regolamento (per intenderci il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554) ed il nuovo capitolato (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) avrebbero portato grandi sconvolgimenti nella pratica amministrativa e contabile delle opere pubbliche, ma ad un attenta lettura degli stessi è possibile affermare che poco è cambiato e che la gestione delle opere pubbliche dalla consegna dei lavori al collaudo delle stesse, a parte piccole novità, è rimasta inalterata. Certo è scomparsa la figura dell ingegnere capo e le attribuzioni date allo stesso dal vecchio regolamento sono state trasferite in parte al direttore dei lavori ed in parte al responsabile del procedimento; certo è che dalla lettura del regolamento si notano alcune piccole modifiche nelle procedure, ma riflettendoci bene l impianto di base è rimasto tale e quale a quello del vecchio Regolamento n. 350 datato 25 maggio1895. Molto, invece, è cambiato in termini di sicurezza poiché con l emanazione del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e con la pubblicazione del Decreto del

8 LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, recante il Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza il concetto di sicurezza si è evoluto con la responsabilizzazione dell Ente appaltante che affianca l appaltatore nelle responsabilità in materia di sicurezza, attraverso le nuove figure del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione. Peraltro, l attuale impianto normativo nazionale, di base per tutte le regioni, successivamente alla pubblicazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, può essere modificato ed integrato dalle Regioni stesse per adeguarlo alle realtà locali. Alcune regioni hanno utilizzato questa possibilità; tra le altre ricordo la Regione siciliana che con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con la Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7, ha cancellato tutta la precedente normativa nell ambito dei lavori pubblici ed ha recepito la Legge n. 109/1994 con alcune modifiche ed integrazioni. A questo quadro normativo sono poi da aggiungere tutti gli atti di regolazione, i provvedimenti e le determinazioni (credo ad oggi circa 200) con cui l Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici effettua un grande sforzo interpretativo al fine di fornire un importante riferimento agli operatori del settore. Con il presente testo, nel quale ho privilegiato, come nelle precedenti edizioni, l aspetto applicativo ritengo di poter trasmettere l esperienza acquisita in tanti anni di lavoro a favore, non soltanto di chi già opera ma di chi, con grande difficoltà, inizia ad operare nell ambito delle opere pubbliche. L Autore

CAPITOLO UNO 9 Le figure professionali nella direzione dei lavori 1.1. Premesse Le principali norme cui fare riferimento nell esecuzione, nella contabilità e nel collaudo dei lavori dello Stato sono contenute nella Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel regolamento di attuazione della Legge n. 109/1994 emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel capitolato generale d appalto adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145; occorre, per altro fare anche riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), al Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 294 (regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 (regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell articolo 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni). Il Regolamento n. 554/1999 definisce puntualmente, tra l altro, le figure professionali che intervengono nella fase esecutiva dei lavori, pur se in verità, occorre ricordare anche i Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 1, 14 agosto 1996, n. 494 2 e 19 novembre 1999, n. 528 3 concernenti le disposizioni fondamentali in materia di sicurezza. Dall esame della legge, del regolamento di attuazione, del capitolato generale d appalto e dei decreti legislativi in materia di sicurezza è possibile individuare le seguenti figure: il responsabile del procedimento; il responsabile dei lavori; il direttore dei lavori; i direttori operativi; gli ispettori di cantiere; il direttore di cantiere; l appaltatore; il direttore tecnico dell Impresa; il coordinatore per l esecuzione dei lavori; il collaudatore, i cui compiti e responsabilità saranno trattati, dettagliatamente nei seguenti paragrafi.

10 LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE L ufficio di direzione dei lavori Vale però la pena precisare, in queste premesse, che le figure dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere costituiscono, unitamente a quella del direttore dei lavori, l ufficio della direzione dei lavori; tale ufficio deve essere istituito dalle stazioni appaltanti prima della gara precisando che la nomina dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere non è obbligatoria ed è funzione della dimensione e della tipologia di intervento. Tutte le altre nomine sono, invece, obbligatorie ed occorre ricordare che le figure del responsabile dei lavori e del coordinatore per l esecuzione dei lavori nascono con i citati decreti legislativi in materia di sicurezza. Per quanto concerne, poi, gli onorari che gli Enti appaltanti devono corrispondere ai professionisti incaricati, è stato emanato il Decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 sui Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell articolo 17, comma 14-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 4 e successive modifiche.. Funzioni e compiti del responsabile unico del procedimento 1.2. Il responsabile unico del procedimento La figura del responsabile unico del procedimento individuata dall articolo 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 5 e successivamente dall articolo 7, comma 1 della Legge n. 109/1994 e dall articolo 8 del Regolamento n. 554/1999, sostituisce la figura dell ingegnere capo presente nel precedente regolamento di cui al Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 6 ripartendo i precedenti compiti dello stesso tra il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori. Per individuare compiutamente funzioni e compiti del responsabile unico del procedimento occorre fare riferimento all articolo 8 del Regolamento n. 554/1999 nel quale, per quanto concerne la fase di esecuzione dei lavori, viene definito che il responsabile del procedimento, tra l altro: promuove l istituzione dell ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell articolo 17, comma 4 della Legge n. 109/1994, giustificano l affidamento dell incarico a soggetti esterni all Ente appaltante 7 ; accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell articolo 28, comma 4 della Legge n. 109/1994, ai soggetti esterni all Ente appaltante 8 ; adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori; svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali; raccoglie, verifica e trasmette all Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza; accerta la data di effettivo inizio dei lavori ed ogni altro termine di svolgimento dei lavori; trasmette agli organi competenti dell Ente appaltante la proposta del coordinatore per l esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti;

LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI 11 irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni del direttore dei lavori; accerta e certifica negli interventi l eventuale presenza di opere ed impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o la necessità che il progetto sia elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti di natura architettonica, strutturale ed impiantistica; propone la risoluzione del contratto ogni volta se ne realizzino i presupposti; propone la risoluzione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori. Il responsabile unico del procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell intervento da realizzare, abilitato all esercizio della professione o, quando l abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, deve essere un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in caso di particolare necessità e per appalti di importo inferiore a 300.000 uro, con esclusione di quelli relativi ad opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico di cui all articolo 2, comma 1, lettera h) del Regolamento n. 554/1999, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell ufficio tecnico o della struttura corrispondente ed ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Il responsabile unico del procedimento deve essere nominato prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell elenco annuale di cui all articolo 14, comma 1 della Legge n. 109/1994 e, prima dell avvio delle procedure di scelta del contraente: ordina, ai sensi dell articolo 71 del Regolamento n. 554/1999, al direttore dei lavori di effettuare l attestazione in merito all accessibilità delle aree e degli immobili interessati ed all assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto gli accertamenti effettuati prima dell approvazione del progetto; dà atto, redigendo un verbale sottoscritto unitamente con l Impresa appaltatrice, del permanere delle condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori. Successivamente alla predisposizione dei due precedenti documenti e prima dell inizio dei lavori, il responsabile unico del procedimento: autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori; firma i frontespizi del giornale dei lavori, dei libretti delle misure e dei registri di contabilità; sigla tutte le pagine del registro di contabilità. Effettuata da parte del direttore dei lavori la consegna, il responsabile unico del procedimento, durante il corso degli lavori, provvederà: all emissione dei certificati di pagamento; ad apporre il proprio visto su tutti gli ordini di servizio emanati dal direttore dei lavori; ad apporre il proprio visto su tutti i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori ordinati dal direttore dei lavori; Compiti del responsabile unico prima dell avvio delle procedure per la scelta del contraente Compiti del responsabile unico prima dell inizio dei lavori Compiti del responsabile unico nel corso dei lavori

12 LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE Compiti del responsabile unico alla fine dei lavori Irregolare svolgimento dei lavori ad ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessità, la sospensione; ad esprimere il proprio parere sui verbali di concordamento nuovi prezzi; ad esprimere il proprio parere, così come disposto dall articolo 134, comma 10 del Regolamento n. 554/1999, sulle perizie di variante e suppletive redatte ai sensi dell articolo 25, comma 3 della Legge n. 109/1994; a trasmettere, per l approvazione, le perizie di variante e/o suppletive che eccedano quanto previsto dal già citato articolo 134, comma 10 del Regolamento n. 554/1999; ad impartire al direttore dei lavori disposizioni atte a dirimere contestazioni tra quest ultimo e l appaltatore; ad ordinare, in caso d urgenza, determinati lavori; ad esprimere il proprio parere sulle domande di proroghe dei termini contrattuali ai sensi dell articolo 26 del capitolato generale d appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. Alla fine dei lavori il responsabile unico del procedimento provvederà: ad apporre il proprio visto sul certificato di ultimazione dei lavori; ad esaminare il conto finale e la relativa relazione ed a trasmetterli al collaudatore, accompagnandoli con una propria relazione finale riservata sulle riserve dell appaltatore; alla richiesta di pubblicazione degli Avvisi ad opponendum ; alla richiesta delle dichiarazioni liberatorie agli Enti assicurativi e previdenziali; a confermare il certificato di regolare esecuzione, quando lo stesso può essere sostitutivo dell atto formale di collaudo ed è richiesto dall Ente appaltante. Quando durante il corso dei lavori si verifichino circostanze tali da non consentire il regolare svolgimento degli stessi per frode o per grave negligenza dell appaltatore ai sensi dell articolo 118 del Regolamento n. 554/1999, il responsabile unico del procedimento provvederà: a valutare e trasmettere agli organi competenti dell Ente appaltante la proposta del coordinatore per l esecuzione dei lavori di risoluzione del contratto; ad avviare le procedure per l eventuale esecuzione d ufficio dei lavori. Tutte le disposizioni e le istruzioni del responsabile unico del procedimento al direttore dei lavori devono essere sempre impartite per mezzo di ordini di servizio ed il responsabile del procedimento, come il direttore dei lavori, è soggetto alle responsabilità di natura amministrativa e penale previste dalle leggi, dovrà rispettare in o- gni caso la legislazione professionale, urbanistica ed ogni altra legge speciale inerente i lavori pubblici e sarà corresponsabile di tutti quegli atti amministrativi sui quali apporrà il visto. Sul responsabile del procedimento l Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici è intervenuta con propria Determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001 precisando quanto segue: la nomina del responsabile del procedimento è obbligatoria per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli Enti pubblici, compresi quelli economici, per gli Enti e le Amministrazioni locali, per le loro associazioni nonché per gli altri organismi di diritto pubblico mentre tutti gli altri soggetti non sono tenuti alla nomina del responsabile ma devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il respon- Determinazione Autorità

LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI 13 sabile del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano; il responsabile del procedimento deve essere un tecnico dipendente dell amministrazione e, solo ove venga dimostrata una carenza di organico gli potranno essere affiancati professionisti aventi le necessarie competenze, selezionati con le forme e le modalità di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157; nel caso di interventi di importo non superiore a 500.000 uro (l importo è relativo alla spesa globale per realizzare l opera) e ove non si tratti di progetti integrali o opere di speciale complessità il responsabile del procedimento può svolgere anche le funzioni di progettista o direttore lavori; nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o per appalti di importo inferiore a 300.000 uro, sempre che non si tratti di realizzazione di opere di speciale complessità, è consentito attribuire al responsabile dell ufficio tecnico o ad analoga struttura, le competenze del responsabile del procedimento. Qualora tali figure non esistano nell ambito dell organico della stazione appaltante, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio cui attiene l opera. Qualora il responsabile del servizio cui attiene il lavoro da realizzare sia un soggetto che non abbia i requisiti previsti dall articolo 7, comma 4, del regolamento, vale a dire non sia un tecnico, ma ad esempio un amministrativo, sarà possibile comunque che quest ultimo ricopra l incarico proprio in virtù di un eccezione alla regola prevista dal legislatore per consentire di dare comunque luogo a procedure di affidamento di lavori pubblici; la competenza e le capacità acquisite consentono di individuare nella figura professionale del geometra il soggetto idoneo ad essere nominato responsabile del procedimento anche per opere che non rientrano nelle strette sue competenze; infatti il ruolo del responsabile del procedimento all interno dell iter realizzativo dell opera pubblica è piuttosto quello del project manager e, quindi quello di fornire impulso al processo anche avvalendosi di uno staff di supporto. La capacità che si richiede al soggetto è organizzativa e propositiva in misura molto maggiore di quanto non sia la capacità meramente tecnica; tuttavia la logica conduce a ritenere che a fronte della realizzazione di opere particolarmente complesse, sarà opportuno che l incarico di responsabile del procedimento venga affidato a soggetti in possesso di titolo di studio più elevato e commisurato alla tipologia degli interventi da effettuare; al fine di garantire la conformità del bando e della lettera d invito alle norme vigenti, la predisposizione e pubblicazione del bando di gara rientra tra le competenze del responsabile del procedimento. La firma degli atti di gara, infatti, è indubbiamente un mezzo attraverso il quale il responsabile del procedimento attesta che la procedura prescelta e le modalità di svolgimento sono conformi alle deliberazioni adottate dalla stazione appaltante e soprattutto alla normativa in vigore; il responsabile del procedimento, relativamente agli interventi di propria competenza, raccoglie e trasmette i dati all Osservatorio. L omissione o la non veritiera trasmissione dei dati richiesti ha come conseguenza l irrogazione da parte dell Autorità di sanzioni pecuniarie a carico del soggetto responsabile della trasmissione;

14 LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE il responsabile del procedimento deve essere nominato prima della fase di predisposizione del progetto preliminare. Essendo, ai sensi dell articolo 14, comma 6, l approvazione del progetto preliminare requisito indispensabile per l inserimento dell intervento nell elenco annuale, la nomina del responsabile del procedimento è sicuramente precedente rispetto alla formazione di detto elenco. La Legge n. 109/1994, inoltre, all articolo 7, comma 3, stabilisce che il responsabile del procedimento deve formulare proposte e fornire dati al fine della predisposizione del programma triennale. Funzioni e compiti del responsabile dei lavori Altri obblighi del responsabile dei lavori 1.3. Il responsabile dei lavori La figura del responsabile dei lavori individuata dall articolo 2, comma 1, lettera c) della Decreto Legislativo n. 494/1996 9, nel caso di appalto di opera pubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Regolamento n. 554/1999, coincide con quella del responsabile unico del procedimento. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del committente ed il grado di responsabilità che lo stesso viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all attuazione delle direttive dell Ente appaltante è diretto ed equivalente a quello del Ente appaltante stesso. Gli obblighi e compiti del responsabile dei lavori sono rilevabili all articolo 3 del citato Decreto Legislativo n. 494/1996 10 ma gli stessi assumono grande rilevanza prima dell esecuzione dell opera nella fase di progettazione ed affidamento della stessa; in fase di realizzazione il responsabile dei lavori dovrà accertare che sia stata effettuata la nomina del coordinatore per l esecuzione dei lavori, curandone la comunicazione alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Il responsabile dei lavori, tra l altro: deve attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela previste dalla legge; deve comunicare alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori e deve accertare che gli stessi siano indicati nel cartello di cantiere; deve verificare l idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare; deve trasmettere la notifica preliminare all organo sanitario competente; deve chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavori (INAIL) ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; deve chiedere un certificato di regolarità contributiva che può essere rilasciato oltre che dall Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dall Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavori (INAIL), anche dalle Casse Edili che stipulano, così come previsto dall articolo 3, comma 8, lettera b-bis) del Decreto Legislativo n. 494/1996 10, una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI 15 1.4. L Ufficio di direzione dei lavori L articolo 123 del Regolamento n. 554/1999 dispone che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell esecuzione di ogni singolo intervento, le stazioni appaltanti, prima della gara, devono istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L istituzione dell Ufficio deve avvenire prima della gara sia perché il responsabile del procedimento, ai sensi dell articolo 71 del Regolamento n. 554/1999, deve acquisire una specifica attestazione del direttore dei lavori prima di avviare le procedure di scelta del contraente, sia per impedire una composizione dell Ufficio che potrebbe essere influenzata dal soggetto aggiudicatario dell appalto. L istituzione dell Ufficio di direzione dei lavori compete al responsabile del procedimento che accerta la sussistenza delle eventuali condizioni che, ai sensi dell articolo 8 del Regolamento n. 554/1999, giustificano l affidamento dell incarico a soggetti esterni all Amministrazione aggiudicatrice; in relazione agli ordinamenti dell Ente appaltante, l istituzione formale dell Ufficio dovrà avvenire con deliberazione dell organo esecutivo o con determinazione dirigenziale. Nell articolo 17 della Legge n. 109/1994 sono elencati dettagliatamente i soggetti ai quali è possibile affidare le prestazioni relative alla direzione dei lavori e precisamente: Uffici tecnici della Stazione appaltante; Uffici consortili istituiti tra gli Enti, ai sensi degli articoli 24 11, 25 e 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142; Uffici o Organismi di altre amministrazioni; liberi professionisti singoli o associati; società di professionisti; società di ingegneria; raggruppamenti temporanei di liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria. L affidamento dell incarico all esterno potrà avvenire soltanto nei seguenti casi accertati e certificati dal responsabile del procedimento: carenza in organico di personale tecnico adeguato; difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori; difficoltà di svolgere le funzioni d istituto; lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale. Definita la possibilità di affidare all esterno l incarico, vengono individuate, ai sensi dell articolo 27 della Legge n. 109/1994, le modalità per l affidamento all esterno dell incarico, prevedendo le seguenti priorità: ad altre amministrazioni pubbliche, con formalizzazione attraverso intese o convenzioni ai sensi dell articolo 24 della Legge n. 142/1990 11 ; al progettista incaricato; ad altri soggetti (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti), scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia. Istituzione dell Ufficio di direzione lavori Affidamento all esterno

16 LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE Composizione dell Ufficio di direzione dei lavori In casi particolari, il responsabile del procedimento, ai sensi dell articolo 7 del Regolamento n. 554/1999, può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, escludendo la coincidenza di tali funzioni nei seguenti casi: opere e impianti di speciale complessità o particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico (articolo 2, comma 1, lettera h) del Regolamento n. 554/1999); progetti integrali di intervento (articolo 2, comma 1, lettera i) del Regolamento n. 554/1999). interventi di importo superiore a 500.000 uro; L Ufficio di direzione dei lavori è composto da un direttore dei lavori ed eventualmente, in funzione della dimensione, della tipologia e della categoria dell intervento, così come previsto all articolo 123 del Regolamento n. 554/1999, da uno o più assistenti, con funzioni di direttore operativo o un ispettore di cantiere. L Ufficio della direzione dei lavori è preposto, nella sua configurazione complessiva, alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell esecuzione dell intervento, nel rispetto della vigente normativa e delle condizioni contrattuali. 1.5. Il direttore dei lavori La direzione dei lavori, rappresentando la cerniera tra la progettazione e la realizzazione di un opera, è di fondamentale importanza per assicurare una corretta e- secuzione dei lavori progettati e salvo casi di natura eccezionale, sarà effettuata dallo stesso professionista che ha redatto il progetto; infatti l articolo 17, comma 14 della Legge n. 109/1994 12 prescrive che l incarico di direzione dei lavori, sia conferito, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni all Ente appaltante, al professionista incaricato della progettazione dei lavori stipulando con lo stesso un disciplinare d incarico [ Modello A/1]. MODELLO A/1 Schema disciplinare per l incarico di Direzione dei lavori Art. 1 Il Sindaco pro-tempore, legale rappresentante dell Amministrazione del Comune di ( ), che d ora in poi sarà indicato semplicemente l Amministrazione affida all (Ingegnere o Architetto), nato a il, con studio in, via n., C.F.:, Partita I.V.A:, iscritto all albo professionale degli della Provincia di al n. dal, l incarico di Direzione dei lavori di............ Art. 2 Il professionista svolgerà l incarico secondo le esigenze e le direttive dell Amministrazione. Il professionista resta obbligato all osservanza delle norme del regolamento di attuazione della Legge-Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e della normativa in materia di opere pubbliche vigente.

LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI 17 Art. 3 L onorario per la Direzione dei lavori, sarà desunto a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle Tabelle A, B e B1 allegate al Decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001, recante Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 4, e successive modifiche. A tale scopo si attribuisce presuntivamente all opera oggetto del presente disciplinare la classe della citata Tabella A, allegata al D.M. 4 aprile 2001. Gli onorari verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente. L importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell opera, al lordo dei ribassi d asta, escluse le liquidazioni per spese tecniche. Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti d appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista l onorario dovuto, da commisurarsi all importo complessivo dei lavori eseguiti. Nessun compenso od indennizzo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all Impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, i lavori non siano iniziati, spetterà al professionista un rimborso spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite da sottoporre al visto del competente Ordine professionale. Art. 4 Il recesso dell incarico da parte del professionista, nella fase antecedente la consegna dei lavori, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l eventuale rivalsa dell Amministrazione per i danni provocati. In caso di recesso volontario dall incarico in corso d opera, sarà corrisposto al professionista l onorario ed il rimborso spese per il lavoro effettivamente svolto senza incremento del 25% per incarico parziale. Art. 5 A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui al presente disciplinare, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell articolo 3, comma 1, del D.M. 4 aprile 2001. Nel caso l entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi così come definiti al citato articolo 3, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori. Tutte le altre spese necessarie per lo svolgimento dell incarico restano a completo carico del professionista. Art. 6 Oltre al rimborso spese di cui all articolo 5 ed alla corresponsione dell onorario di cui all articolo 3, null altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l incarico di cui all articolo 1 del presente disciplinare. Tutte le altre spese necessarie per l espletamento dell incarico sono a carico dello stesso. Art. 7 Le somme per onorario e spese, dovute per la Direzione dei lavori di cui al presente disciplinare valutate a percentuale saranno corrisposte, contestualmente al pagamento dei lavori alle imprese, nella misura del 90% del progresso dei la-

18 LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE vori eseguiti, risultanti dai successivi stati d avanzamento o da altri documenti contabili. Il restante 10% verrà corrisposto dopo l approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l ultimazione dei lavori. Art. 8 La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal competente Ordine professionale. Art. 9 Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall Amministrazione tra gli avvocati dello Stato con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del tribunale competente. Art. 10 Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell Amministrazione le somme da corrispondere all Ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al professionista ai sensi dell articolo 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, l I.V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge. Art. 11 Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: a) il Signor Sindaco, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso il Municipio di b) l Arch./Ing. presso il proprio studio sito a in Via, per tutta la durata dell incarico e sino al collaudo finale. Art. 12 Per quanto non espressamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001. Art. 13 La presente convenzione è senz altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per l Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti. Il Professionista L Amministrazione L articolo 123 del Regolamento n. 554/1999 dispone che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell esecuzione di ogni singolo intervento, le stazioni appaltanti, prima della gara, devono istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI 19 La figura professionale del direttore dei lavori nel campo delle opere pubbliche, assume connotazioni identiche qualsiasi sia il sistema di esecuzione dell opera ed in generale i principali compiti affidati al direttore dei lavori possono essere distinti temporalmente a seconda che si tratti di compiti da eseguire prima, durante la consegna dei lavori o nel corso degli stessi. Il direttore dei lavori, ricevuta dal responsabile del procedimento l autorizzazione alla consegna dei lavori, dovrà fissare, tempestivamente, la data per la consegna degli stessi, curando, prima del giorno fissato per la consegna: l acquisizione del verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall Impresa appaltatrice attestante il permanere delle condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori; la verifica della regolarità delle concessioni, delle autorizzazioni, dei nulla-osta della Soprintendenza (quando le opere devono essere eseguite in zone di particolare interesse archeologico, paesaggistico ed ambientale) ed in ogni caso di qualsiasi altro atto amministrativo previsto da leggi e/o regolamenti nazionali, regionali o locali; la verifica della disponibilità delle aree interessate dai lavori e della regolarità dei decreti di occupazione e dei verbali di immissione in possesso; la lettura del contratto d appalto stipulato tra l Ente appaltante e l Impresa appaltatrice. All atto della consegna, compilando il prescritto verbale, il direttore dei lavori provvederà: alla consegna all Impresa appaltatrice delle aree interessate dai lavori; all illustrazione del progetto fornendo all appaltatore tutte le spiegazioni chieste e dando ampi chiarimenti in relazione alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare; alla verbalizzazione di eventuali dichiarazioni dell appaltatore in riferimento ai nominativi di eventuali guardiani che lo stesso voglia assumere e di eventuali imprese alle quali intenda affidare lavori in subappalto o a cottimo nel rispetto della Legge 13 settembre 1982, n. 646 13 e della Legge 19 marzo 1990, n. 55 14. Durante il corso dei lavori il professionista incaricato della direzione dei lavori provvederà: alla verifica dell esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori; alla tenuta del libretto delle misure; alla tenuta del sommario del registro di contabilità; alla tenuta delle liste settimanali degli operai e delle provviste; alla tenuta del registro di contabilità; all emissione degli stati d avanzamento; alla verifica del regolare avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma; alla verifica della qualità dei materiali impiegati, anche in riferimento ad eventuali prescrizioni di capitolato e di legge; all approvazione di calcoli ed esecutivi di strutture e di impianti tecnici a carico dell appaltatore; al prelevamento di campioni ed alle prove sui materiali previste da capitolato o da leggi o regolamenti; Funzioni e compiti del direttore dei lavori prima della consegna Funzioni e compiti del direttore dei lavori all atto della consegna Funzioni e compiti del direttore dei lavori durante l esecuzione delle opere

20 LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE Funzioni e compiti del direttore dei lavori alla fine delle opere Responsabilità del direttore dei lavori all emanazione di ordini di servizio; alla verifica ed al controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d appalto e l osservanza delle disposizioni in materia di subappalto; alla stesura dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; al concordamento di eventuali nuovi prezzi; alla stesura delle perizie di variante e/o suppletive; alla compilazione dei verbali di constatazione danni di forza maggiore; alla collaborazione con i collaudatori. Alla fine dei lavori il professionista incaricato della direzione dei lavori provvederà: all emissione del certificato di ultimazione dei lavori; alla compilazione del conto finale e della relazione relativa; alla trasmissione al responsabile del procedimento di tutta la documentazione tecnico-amministrativa. Il direttore dei lavori è soggetto alle responsabilità di natura amministrativa e penale previste dalle leggi che regolano i lavori pubblici e dovrà rispettare: la legislazione professionale; la legislazione urbanistica; la legislazione speciale; la legislazione antimafia, ed avrà la responsabilità di tutti quegli atti amministrativi che sono stati precedentemente elencati. Il direttore dei lavori opera esclusivamente nell interesse del committente ed assume responsabilità di natura contrattuale sia civile che penale nascenti dal rapporto di prestatore d opera e di natura extra-contrattuale derivanti dalla possibilità di poter arrecare al committente od a terzi un danno ingiusto ; ma, soltanto quando il professionista è responsabile di un danno causato da errore inescusabile (imperizia, mancata prudenza, mancata diligenza, disapplicazione di norme o regolamenti, disapplicazione di fondamentali regole professionali) può essere ritenuto responsabile. Le responsabilità del direttore dei lavori possono essere individuate sia in campo penale che in campo civile ed amministrativo; rientrano nel campo penale le responsabilità inerenti: l osservanza di leggi urbanistiche e speciali; la tutela della pubblica incolumità; l applicazione delle norme antinfortunistiche nei cantieri, mentre sono da ritenere inerenti il campo civile ed amministrativo le responsabilità concernenti: l osservanza delle norme e delle clausole contrattuali; la rispondenza dell opera al progetto oggetto dell appalto; la tutela degli interessi del committente e della Pubblica Amministrazione; È da precisare, altresì, che la responsabilità del direttore dei lavori assume una valenza maggiore quando lo stesso è anche progettista dell opera ed infatti, eventuali errori e/o imperfezioni progettuali possono determinare ulteriori responsabilità dello stesso nel ruolo di progettista dell opera.