INDENNITA GIORNALIERA



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Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia JardinSuisse INDENNITA GIORNALIERA Regolamento Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia JardinSuisse Amministrativo per

Indice I. Disposizioni generali 3 Art. 1 Genere dell assicurazione 3 Art. 2 Inizio dell assicurazione 3 Art. 27 Richiesta di ulteriori prestazioni processo 6 II. Durata delle prestazioni Diritto alle prestazioni 3 VII. Rapporto con l AI 7 Art. 28 Rapporto con l AI 7 Art. 3 Durata delle prestazioni assicurative 3 Art. 4 Diritto alle prestazioni 3 Art. 5 Giorni festivi e infrasettimanali 3 Art. 6 Colpa grave e infortunio 3 Art. 7 Incapacità lavorativa parziale 3 Art. 8 Soggiorni di cura 4 Art. 9 Ritardo nel pagamento dei premi 4 Art. 10 Adattamento dei premi secondo le prestazioni 4 Art. 11 Malattie precedenti 4 III. Disposizioni di controllo 4 Art. 12 Annuncio di malattia 4 Art. 13 Termine della malattia 4 Art. 14 Compiti del datore di lavoro 4 Art. 15 Scadenza dei premi 4 Art. 16 Conseguenze del mancato pagamento dei premi 5 Art. 17 Limitazione della copertura di assicurazione 5 VIII. Disposizioni transitorie e finali 7 Art. 29 Fine della copertura assicurativa 7 Art. 30 Disposizioni transitorie concernenti l assicurazione individuale 7 Art. 31 Disposizioni finali 7 Partecipazione alle eccedenze (Bonus) Partecipazione ai costi (Malus) (Art. 10, 24 del Regolamento Jardin- Suisse) Art. 1 Principio 8 Art. 2 Bonus 8 Art. 3 Malus 8 Art. 4 Annuncio 8 IV. Indennità in caso di decesso 5 Art. 18 Indennità in caso di decesso 5 V. Assicurazione individuale 5 Art. 19 Indennità giornaliera 5 Art. 20 Limite di età e certificato medico 5 VI. Assicurazione collettiva 6 Art. 21 Limite di età 6 Art. 22 Dipendenti non assicurati 6 Art. 23 Prestazioni assicurative 6 Art. 24 Premi 6 Art. 25 Definizione di salario 6 Art. 26 Cumulo di assicurazioni 6

Il comitato dell Assicurazione Indennità per malattia, sulla base dell art. 23, par. 13 degli statuti dell 8 luglio 1959, definisce: REGOLAMENTO DELL ASSICURAZIONE INDENNI- TA IN CASO DELLA MALATTIA (AIM) I. Disposizioni generali Art. 1 Genere dell assicurazione 1 Ogni membro della Cooperativa Assicurazione Indennità per malattia della ASMG (AIM) può concludere un assicurazione personal (assicurazione singola, art. 19 e 20) e/o un assicurazione per i propri dipendenti (assicurazione collettiva, art. 21-27). 2 Assicurato è espressamente il datore di lavoro (quale membro della cooperativa della AIM), ciò significa che non esiste alcuna pretesa diretta alla AIM da parte di dipendenti assicurati. Art. 2 Inizio dell assicurazione 1 L assicurazione ha inizio a pagamento avvenuto della tassa d entrata e del controvalore delle azioni sottoscritte come richiesto dagli art. 10a e II degli statuti AIM. 2 E possibile una copertura provvisoria. Questa copertura è valida unicamente se comunicata per iscritto. 3 Le polizze vengono consegnate unicamente dopo il pagamento della tassa d entrata e del controvalore delle azioni sottoscritte. II. Durata delle prestazioni Diritto alle prestazioni Art. 3 Durata delle prestazioni assicurative L assicurazione indennità in caso di malattia prevede per l assicurazione collettiva il versamento di indennità per 720 giorni nell arco di 900 giorni consecutivi. Art. 4 Diritto alle prestazioni 1 Il diritto alle prestazioni inizia, nell assicurazione singola e collettiva, secondo il periodo di attesa stipulato contrattualmente, ossia il 3 (cat. 2), il 15 (cat. 14), il 31 (cat. 30) o il 61 (cat. 60) giorno lavorativo dal giorno in cui l assicurato individuale o collettivo ha dovuto interrompere l attività lavorativa prima delle ore 09.00 in seguito a malattia attestata da certificato medico. 2 L entità delle prestazioni assicurate si basa sull art. 23 del presente regolamento. 3 Per malattie che intervengono prima della scadenza di 3 mesi dall inizio dell assicurazione o entrata in servizio, non viene riconosciuta alcuna prestazione. Art. 5 Giorni festivi e infrasettimanali 1 Le domeniche e i giorni festivi non pagati non viene versata l indennità giornaliera. Art. 6 Colpa grave e infortunio 1 Qualora la malattia sia stata causata da una colpa grave dell assicurato o sia una diretta conseguenza di un infortunio, la cooperativa non è tenuta ad alcun indennizzo. 2 La tossicodipendenza e l alcoolismo sono considerate malattie causata da colpa grave dell assicurato. 3 Qualora un assicurazione infortunio rifiuti le proprie prestazioni, in quanto non ritiene la malattia causata da un infortunio, la direzione dell AIM deve esserne subito informata, onde poter trattare direttamente con l assicurazione infortunio, incaricare un medico di fiducia o prendere event. altri provvedimenti che riterrà opportuni. Art. 7 Incapacità lavorativa parziale 1 Assenze orarie di un assicurato, anche se per un periodo prolungato, non sono coperte dall assicurazione. 2 In caso di incapacità lavorativa parziale, il reddito conseguito va dedotto dall indennità di malattia, nel senso che tale indennità viene ridotta proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa.

3 I giorni lavorativi che, secondo il cpv. 2, sono stati indennizzati solo parzialmente, sono considerati totalmente come giorni di malattia. Art. 8 Soggiorni di cura Soggiorni di cura vengono riconosciuti soltanto dopo aver ottenuto l accordo preventivo della direzione AIM. Inoltre il pagamento dell indennità giornaliera è limitati a 30 giorni sull arco di anno. Art. 9 Ritardo nel pagamento dei premi Le prestazioni assicurative non vengono effettuate o sospese durante il ritardo nel pagamento dei premi. (art. 16 AIM). Art. 10 Adattamento dei premi secondo le prestazioni 1 In caso di un onere eccessivo della cooperativa, da parte di un assicurato, il comitato direttivo può fissare un premio superiore per l assicurato. La procedura è regolata dall appendice al presente regolamento. 2 Un membro, al quale è stato imposto un premio superiore, ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell anno con un termine di disdetta di 3 mesi. Nel caso specifico di una tale disdetta rimane in vigore il premio precedente fino all estinzione del contratto. Art. 11 Malattie precedenti 1 Qualora l incapacità lavorativa è determinata: - dalla ricomparsa di una malattia rilevante per la quale l assicurato era già stato in trattamento medico prima di entrare nell assicurazione, o - da un infermità che era nota all assicurato già prima di entrare nell assicurazione, l indennità giornaliera verrà corrisposta per la durata massima prevista dalla seguente tabella: Durata alle dipendenze Durata massima delle prestadell attuale datore di lavoro zioni per ogni caso di malattia Fino a 6 mesi 4 settimane 9 mesi 6 settimane 12 mesi 2 mesi 4 anni 4 mesi 9 anni 6 mesi 14 anni 8 mesi oltre 14 anni 10 mesi 2 La durata delle prestazioni per il dipendente è basata sulla durata alle dipendenze presso l assicurato, per i datori di lavoro dall entrata nell assicurazione. III. Disposizioni di controllo Art. 12 Annuncio di malattia 1 L annuncio di malattia di un assicurato deve essere inoltrato per iscritto con l apposito formulario alla direzione dell AIM entro 5 giorni dalla scadenza del periodo di attesa (diversi periodi di attesa secondo Art.4). Il membro della cooperativa quale stipulante d assicurazione è responsabile dell annuncio di malattia. 2 Sul formulario annuncio deve essere completata e firmata dal medico la parte riguardante il certificato. E anche possibile allegare un certificato medico separato. Il mancato inoltro del certificato medico esclude in ogni caso le prestazioni della AIM. 3 I costi per l ottenimento di certificati medici sono a carico dell assicurato. 4 Gli assicurati sono tenuti a sottoporsi ad una visita presso un medico di fiducia della AIM. L assicurato libera dal segreto professionale tutti i medici consultati o che consulterà. Il rifiuto di informare provoca il rifiuto delle prestazioni della AIM. Art. 13 Termine della malattia 1 Il termine dell incapacità lavorativa dell assicurato va comunicato per iscritto entro 3 giorni alla direzione AIM. 2 Il membro della cooperativa, quale stipulante d assicurazione, è responsabile di tale annuncio. 3 l annuncio deve essere controfirmato dal medico curante o completato dal relativo certificato medico. Art. 14 Compiti del datore di lavoro 1 Il datore di lavoro deve verificare nel caso dell annuncio della malattia, rispettivamente del termine della malattia, che il medico abbia indicato correttamente il 1 e ultimo giorno di malattia. 2 Qualora le indicazioni del datore di lavoro e del medico non corrispondono, viene ritenuta valida la durata più breve della malattia. Art. 15 Scadenza dei premi I premi sono dovuti dai membri contemporaneamente ai contributi AVS. La scadenza corrisponde a quella dei contributi AVS.

Art. 16 Conseguenze del mancato pagamento dei premi 1 Un membro in ritardo con il pagamento dei propripremi non ha alcun diritto sulle prestazioni dell assicurazione personale o collettiva della AIM per tutto il periodo del ritardo Rimane riservata l esclusione dall assicurazione. 2 Il membro ha il diritto di richiedere alla direzione una dilazione di pagamento Qualora la richiesta venisse accolta, le conseguenze del mancato pagamento non vengono applicate. Art. 17 Limitazione della copertura di assicurazione 1 Sono escluse dall assicurazione: 1.assicurati che si trovano all estero 2.malattie professionali che sono a carico dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 3.malattie derivanti da avvenimenti bellici 4.malattie dovute all azione di raggi ionizzanti, salvo le affezioni provocato da radiazioni applicate, su prescrizione medica, per il trattamento di una altra malattia assicurata. 2 Nel caso di malattie epidemiche, sarà convocato un assemblea generale straordinaria che dovrà definire dei provvedimenti particolari quali limitazioni temporanee delle prestazioni e aumento dei premi. IV. Indennità in caso de decesso Art. 18 Indennità in caso di decesso 1 In caso decesso in seguito a malattia di un assicurato all AIM, viene riconosciuta un indennità di salario come elencato di seguito, secondo le disposizioni del CCL per il giardinaggio. 2 Se il membro era alle dipendenze della ditta da meno di 5 anni: un salario mensile calcolato dal giorno del decesso. 3 Se il membro era alle dipendenze della ditta da più di 5 anni: due salari mensili, calcolati dal giorno del decesso. 4 L indennità in caso di decesso è versata a condizione che l assicurato dipendente deceduto lasci un coniuge o dei figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone cui provvedeva al sostentamento. 5 I pagamenti dell indennità vengono effettuati al membro dell AIM (datore di lavoro). V. Assicurazione individuale Art.19 Indennità giornaliera 1 Con l assicurazione individuale, un membro può, alle medesime condizioni dell assicurazione collettiva formulate di seguito al cap. VI., ottenere per sè una copertura assicurativa definendo secondo la scala seguente il proprio stipendio: a) stipendio annuo Fr. 24 000.-- b) stipendio annuo Fr. 36 000.-- c) stipendio annuo Fr. 48 000.-- d) stipendio annuo Fr. 60 000.-- e) stipendio annuo Fr. 72 000.-- f) stipendio annuo Fr. 84 000.-- g) stipendio annuo Fr. 96 000.-- Art. 20 Limite di età e certificato medico 1 Le assicurazioni individuali vengono concluse unicamente se l assicurando non ha superato il 55.mo anno di età. Inoltre il richiedente deve allegare un certificato medico alla domanda di adesione. 2 Gli assicurati individuali che al momento della domanda di adesione o prima hanno avuto una qualsiasi malattia o sofferto di postumi di un infortunio, possono venir assicurati dopo esclusione della sopracitata malattia o infortunio. 3 La riserva è valida per la durate di 5 anni dall entrata quale membro della cooperativa. Se in questo periodo, la malattia posta sotto riserva non si emanifestata, ciò non comporta automaticamente lo scioglimento della riserva stessa. Il membro ha il diritto di sottoporsi a proprie spese, ad una visita presso un medico di fiducia onde constatare che la riserva non ha più alcuna ragione di sussistere In questo caso la riserva è sciolta ed il membro ha partire da questo momento, diritto alla totalità delle prestazioni. 4 Se, durante il periodo di 5 anni, il membro subisce una ricaduta della malattia esclusa dall assicurazione, la riserva viene ripresa dall ultimo giorno della malattia e continua per ulteriori 5 anni. Alla scadenza di questo periodo, il membro può nuovamente sottoporsi, a proprie spese, ad una visita presso il medico di fiducia. A dipendenza del risultato della visita, la riserva può essere sciolta o mantenuta per ulteriori 5 anni.

5 L assicurazione individuale termina quando l assicurato ha raggiunto l età di pensionamento AVS. VI. Assicurazione collettiva Art. 21 Limite di età 1 Per i dipendenti non esiste alcun limite di età per aderire all assicurazione. 2 L assicurazione termina con il raggiungimento dell età di pensionamento AVS. Art. 22 Dipendenti non assicurati Ogni membro della cooperativa deve comunicare alla direzione dell AIM tramite un formulario di annuncio, i dipendenti non assicurati all indennità di malattia. Art. 23 Prestazioni assicurative Per ogni caso coperto dall assicurazione individuale o collettiva vengono riconosciute le seguenti prestazioni: 1. 80 % del salario assicurato per 720 giorni 2. Se l incapacità lavorativa dovuta a danni alla schiena è limitata a lavori di giardinaggio, le prestazioni sono versate al massimo per 360 giorni. 3. Rappresentanza davanti al giudice qualora un dipendente assicurato sporgesse querela contro il datore di lavoro secondo gli art. 324a o 324b del Codice delle obbligazioni. 4. Copertura delle spese processuali e delle prestazioni a favore del dipendente stabilite dalla sentenza del giudice. Art. 24 Premi 1 Il tasso di premio assicurativo è stabilito secondo le categorie del periodo di attesa (Art. 4.1) prescelte e applicato alla somma dei salari AVS (di norma senza gratifiche, partecipazioni agli utili, ecc.), rispettivamente al salario massimo assicurabile secondo l assicurazione infortuni obbligatoria. Per le assicurazioni individuali fa stato il salario dichiarato (Art. 19). 2 I tassi di premio sono i seguenti: Assicurazione collettiva per membro JardinSuisse Attesa categoria 2: 2.5 per cento 14: 1.5 per cento 30: 1.3 per cento 60: 1.0 per cento Assicurazione personale per il titolare Attesa categoria 2: 2.3 per cento 14: 1.3 per cento 30: 1.1 per cento 60: 0.8 per cento Assicurazione personale a qc. l uscita dalla ditta assicurata Attesa categoria 2: 4.8 per cento 14: 2.8 per cento 30: 2.6 per cento 60: 2.3 per cento Assicurazione collettiva de l associazione svizzera dei fioristi Attesa categoria 2: 2.8 per cento 14: 1.8 per cento 30: 1.6 per cento 60: 1.3 per cento 3 Il comitato è autorizzato ad accordare delle riduzioni di premio agli assicurati con un decorso favorevole dei casi di malattia. I dettagli sono definiti nell appendice. 4 La calcolazione della somma salariale determinante (salario oragio, giornaliero o mensile) avviene secondo le normative del CCL. 5 La direzione ha il diritto di verificare l esattezza della somma salariale dichiarata, qualora vi fossero delle differerenze tra i conteggi AIM e AVS. Art 25 Definizione di salario Il salario ai sensi dell Art. 24 (ad eccezione Art 19) è l indennità, calcolata sulla base del Art. 24cpv. 1, sulla quale il membro dell AIM allestisce i conteggi e paga i premi. Art 26 Cumulo di assicurazioni 1 I membri sono obbligati ad annunciare eventuali indennità versate all assicurato da altre casse o assicurazioni. 2 Qualora l assicurato fosse già assicurato presso un altra cassa per l indennità giornaliera ed in caso di malattia si verificasse un cumulo di assicurazioni, la cooperativa ridurrà le prestazioni così da non permettere all assicurato di conseguire un profitto. Art. 27 Richiesta di ulteriori prestazioni / processo 1 Se un dipendente assicurato avanza, malgrado le indennità dell assicurazione, ulteriori

pretese ad un membro della cooperativa, quest ultimo deve informare immediatamente la direzione sottoponendo la documentazione e rilasciando una procura per un eventuale dibattimento processuale. 2 Se il membro della cooperativa si assume personalmente la conduzione del processo, egli perde il diritto a richiedere ogni ulteriore prestazione dall assicurazione che gli verrebbe imposta dal giudice. VII. Rapporto con l AI Art. 28 Rapporto con l AI 1 L AIM tratta direttamente con l AI nell ambito dell assicurazione collettiva. 2 Se all assicurato vengono riconosciute delle rendite da parte di altre assicurazioni,le prestazioni assicurative verranno riesaminate nel senso che, secondo l Art. 23.1, l AIM paga soltanto la parte della perdita di guadagno effettiva non rimborsata dalle altre assicurazioni. Art. 30 Disposizioni transitorie concernenti l assicurazione individuale 1 Assicurazioni individuali esistenti de membri che hanno compiuto il 70 anno di età vengono disdette dalla cooperativa. 2 Assicurazioni individuali di membri fondatori con un salario annuo assicurato di Fr. 6'000. non sono sottoposti al limite di età come all Art. 20.5. Art. 31 Disposizioni finali 1 Il presente regolamento è stato approvato dall Assemblea generale del 16.06.1994. 2 Il regolamento entra in vigore il 1 luglio 1994. VIII. Disposizioni transitorie e finali Art. 29 Fine della copertura assicurativa 1 La copertura assicurativa per l assicurazione individuale si estingue: 1. con l uscita dalla ditta assicurata 2. in caso di congedo non rinumerato 3. in caso di disoccupazione 4. in caso di cessazione del contratto assicurativo 2 Per casi assicurati non ancora chiusi al momento della fine della copertura assicurativa, vengono riconosciute le prestazioni secondo l Art. 23, tuttavia al massimo per ulteriori 360 giorni. 3 Le prestazioni si estinguono in ogni caso, se l assicurato lascia la Svizzera.

Partecipazione alle eccedenze (Bonus) Partecipazione ai costi (Malus) (Art. 10, 24 del Regolamento AIM) Art. 1 Principio 1 I risultati degli ultimi 3 anni trascorsi sono determinanti per la definizione del decorso di una polizza. Il giudizio avviene annualmente. 2 In caso di decorso favorevole di una polizza si procede ad una riduzione del premio (Bonus), in caso di decorso sfavorevole si procede ad un aumento del premio (Malus). 3 Se, durante gli ultimi 3 anni trascorsi (Periodo di valutazione), le polizze sono state modificate o riportate, il comitato deciderà se la vecchia e la vecchi polizza possono essere completate per la valutazione. Art. 2 Bonus Art. 4 Annuncio 1 Il diritto al bonus, rispettivamente l imposizione del malus, sono comunicati allo stipulante d assicurazione almeno 5 mesi pria dell entrata in vigore, rendendolo attento che la polizza può essere disdetta con 3 mesi di preavviso per la fine dell anno. 2 Se la polizza cambia categoria (altro periodo di attesa), l attuale grado bonus o malus viene trasferito. Nella nuova categoria viene mantenuta la differenza in o/oo tra il premio in vigore ed il premio di base come nella categoria precedente. Rimane riservato il bonus massimo del 50% della nuova categoria di polizza. 1 Una polizza, che in ognuno dei 3 anni del periodo valutato, ha ricevuto delle prestazioni inferiori al 65 % dei premi pagati, ha diritto al bonus. 2 Il bonus viene accordato sotto forma di una riduzione di premio. La riduzione del premio entra in vigore l anno susseguente. 3 Ogni diritto al bonus comporta una riduzione del tasso percentuale in vigore pari all I per mille fino ad una riduzione massima del 50 % del tasso di premio base della polizza in questione (categoria periodo di attesa). Art. 3 Malus 1 Una polizza, che in ognuno dei 3 anni del periodo valutato, ha ricevuto prestazioni superiori al 135 % dei premi pagati, è in decorso negativo (Malus). 2 Il malus comporta un aumento del premio. L aumento del premio entra in vigore l anno susseguente. 3 Il malus comporta un aumento del 3 per mille del premio in vigore.