REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Art. 1 Sedute ordinarie e straordinarie, convocazioni e ordini del giorno 1. Il Senato accademico si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni anno accademico; sono ammesse varianti in caso di necessità. 2. Alla convocazione di ciascuna seduta ordinaria provvede il Rettore, mediante comunicazione per posta elettronica da inviarsi con almeno sei giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta con l indicazione degli argomenti da trattare. Il Rettore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Senato accademico. Il Rettore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno quattro componenti del Senato accademico. L'effettiva discussione dell'argomento eventualmente iscritto con tali modalità nell'ordine del giorno è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta. 3. I componenti del Senato accademico che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Rettore o al Direttore generale entro l'orario di convocazione della seduta. Le eventuali giustificazioni pervenute successivamente non sono considerate valide. 4. Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è di norma allegato all'avviso di convocazione ed è comunque posto a disposizione dei componenti il Senato accademico presso la Direzione generale o in apposita area riservata del portale dell Ateneo almeno cinque giorni prima della seduta. La trattazione di argomenti all ordine del giorno per i quali non si sia resa disponibile l eventuale documentazione relativa entro i predetti termini è subordinata al voto preliminare della maggioranza dei presenti alla seduta. 5. Il Rettore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione con comunicazione per posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione anche l'eventuale documentazione relativa. 6. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Rettore o di un componente del Senato accademico proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno. L'inversione è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti. 7. Nel corso di una seduta possono essere introdotti eccezionalmente nuovi argomenti nell'ordine del giorno su proposta del Rettore o di singoli componenti del Senato accademico subordinatamente al voto favorevole della maggioranza dei presenti. La norma si applica anche ove sia inserito nell'ordine del giorno un punto dedicato alle «Varie ed eventuali», comprensivo della trattazione di argomenti previamente non specificati. L ammissibilità della proposta è sottoposta al voto all'atto della enunciazione degli argomenti proposti per la trattazione.

8. Il Senato accademico può essere convocato in seduta straordinaria per iniziativa del Rettore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, anche mediante comunicazione per posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione anche l'eventuale documentazione relativa. La convocazione di una seduta straordinaria può essere altresì richiesta, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26 dello Statuto, con domanda scritta, da almeno un quarto dei componenti del Senato accademico. In tal caso il Rettore provvede alla convocazione entro i quindici giorni successivi, con le modalità previste per le sedute ordinarie, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. 9. Ciascun componente del Senato accademico ha accesso a ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e ha titolo a prendere visione della documentazione relativa. Art. 2 Svolgimento delle sedute 1. Per la validità delle sedute del Senato accademico è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza degli stessi. La partecipazione del Prorettore vicario e del Direttore generale ed eventualmente degli altri Prorettori non influisce sul computo dei presenti. 2. Il Rettore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Senato accademico può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Ove sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Rettore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Rettore toglie la seduta. In tal caso, il Rettore può rimandare alla successiva seduta ordinaria i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i quindici giorni successivi, con le modalità previste per le sedute straordinarie, una nuova seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati. 3. Qualora, nel corso dello svolgimento della seduta, un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala al fine di non partecipare a una discussione o a una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il segretario, che ne dà atto nel verbale. 4. Nessuno può partecipare alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado o di coniugio o di convivenza. 5. Le sedute del Senato accademico non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni e la presenza delle persone addette al lavoro di segreteria. In funzione della trattazione di singoli argomenti all'ordine del giorno il Rettore può disporre la partecipazione ai lavori, con funzioni istruttorie o consultive, di dipendenti dell'università o di esperti esterni. Questi ultimi non possono assistere all assunzione delle deliberazioni. 6. Il Rettore presiede le sedute e ne assicura il regolare andamento, osservando e facendo osservare le norme statutarie e regolamentari e le procedure stabilite dal presente Regolamento, anche togliendo la parola nel caso in cui chi interviene non si attenga alle stesse o assuma atteggiamenti non consoni con le sue funzioni. In caso di assenza del Rettore, la presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Prorettore vicario.

7. Il Rettore apre i lavori di ciascuna seduta ordinaria chiedendo l'approvazione del verbale della seduta o delle sedute precedenti previamente inviato ai componenti del Senato accademico o messo a disposizione degli stessi nell apposita area riservata del portale dell Ateneo. Sull'approvazione del verbale i singoli componenti possono prendere la parola per richieste di rettifica o per fatto personale, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte; eseguite le eventuali correzioni, è messo in votazione l'intero testo. 8. Le comunicazioni, che costituiscono di norma il secondo punto all'ordine del giorno, sono presentate dal Rettore o da singoli componenti del Senato accademico, previa autorizzazione del Rettore. Le comunicazioni possono dare luogo a richieste di chiarimento, fermo restando che esse non costituiscono oggetto di discussione. Nel caso in cui si ritenga che le comunicazioni o alcune fra esse debbano costituire materia di discussione e di delibera, i relativi punti sono inseriti tra le «Varie ed eventuali» con le procedure stabilite al comma 7 dell'articolo 1. 9. Ciascun argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Rettore o da un componente del Senato accademico con l'incarico di relatore. Funzioni di presentazione dell'argomento possono essere altresì svolte da dipendenti dell'università e da esperti esterni invitati a tal fine dal Rettore, i quali partecipano alla trattazione dell'argomento in questione con le limitazioni stabilite al comma 5 del presente articolo. 10. Il Rettore apre la discussione. Nel caso in cui non vi siano richieste di intervento, il Rettore accetta le iscrizioni a parlare per eventuali dichiarazioni di voto. Esaurite le stesse, o in loro assenza, si provvede alle eventuali deliberazioni secondo le procedure indicate ai commi successivi. 11. Nel caso in cui, aperta la discussione, vi siano richieste di intervento, il Rettore dà la parola a chi ne faccia richiesta secondo l'ordine di precedenza della stessa. Chi interviene nella discussione ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero, ma senza discostarsi dall'argomento in trattazione e contenendo di norma il proprio intervento entro i cinque minuti. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, se non al Rettore per eventuali richiami al Regolamento o all'argomento in discussione. 12. Nel caso in cui, nel corso della discussione e in relazione al suo andamento, vengano avanzati richiami alle norme di legge, statutarie e regolamentari e al rispetto dell'ordine del giorno, tali richiami hanno la precedenza sulla questione in esame e ne fanno sospendere la trattazione. A richiesta del Rettore, il Senato decide preliminarmente sugli stessi. 13. I componenti del Senato accademico che si sentano attribuire comportamenti diversi da quelli tenuti od opinioni diverse da quelle espresse, possono chiedere la parola per fatto personale e spiegare in che cosa questo consista. 14. Di norma non si interviene più di una volta nel corso della trattazione generale di un argomento all'ordine del giorno, se non su autorizzazione del Rettore, per motivi assolutamente giustificati dall'andamento della discussione, per brevi chiarimenti o integrazioni, ovvero per le ragioni previste ai commi precedenti, nonché quando si voglia proporre la chiusura della discussione e il passaggio alla votazione, secondo quanto indicato al comma successivo. Salvo che in questi ultimi casi, che hanno comunque priorità sull'ordine degli interventi, il Rettore può in ogni modo concedere che sia ripresa la parola solo dopo che abbiano parlato gli altri eventuali richiedenti, avendo comunque facoltà di contenere i tempi degli ulteriori interventi e di non accogliere eventuali richieste ripetute provenienti dal medesimo componente. 15. Esaurite le iscrizioni a parlare o quando comunque ritenga che l'argomento trattato sia stato sufficientemente approfondito, il Rettore chiede al Senato accademico di dichiarare chiusa la discussione. La proposta di chiusura può essere avanzata anche da singoli componenti. Nel caso in cui non vi siano obiezioni espresse, la proposta si intende accolta; altrimenti il Rettore la mette ai voti.

16. La richiesta di sospensiva (rinvio della discussione) o l eccezione di pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) sono sollevate prima dell avvio della discussione di un argomento, salvo che siano motivate dall andamento della stessa discussione; il loro accoglimento è soggetto al voto favorevole della maggioranza dei presenti. 17. Esaurita la discussione, il Rettore o il relatore possono prendere la parola per riassumerne i punti salienti e per illustrare i termini della eventuale delibera conclusiva da sottoporre al voto del Senato accademico. Il Rettore invita a formulare le eventuali proposte alternative. Nel caso di una sola proposta di delibera, sono ammessi due soli interventi, uno a favore e uno contro. Nel caso di più proposte, è ammesso un intervento a favore di ciascuna di esse. 18. Le proposte sono poste in votazione nell ordine seguente: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto; se questo è approvato, sono votati gli emendamenti aggiuntivi. Gli eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti sono posti in votazione prima dell emendamento stesso. Il Rettore può inoltre accettare successive brevissime dichiarazioni di voto, esaurite le quali dichiara il passaggio alla votazione. 19. Nel caso in cui il Senato debba pronunciarsi su più proposte alternative di delibera, il Rettore le sottopone singolarmente al voto nell'ordine di presentazione. Eventuali emendamenti, se accettati dal o dai proponenti della delibera, fanno parte integrante della stessa. Qualora una proposta sia approvata, non si procede al voto delle successive. 20. Nel caso in cui un argomento all ordine del giorno sia comprensivo di più punti, tutti riferiti al medesimo argomento, il Senato accademico può decidere, su proposta del Rettore, che essi diano luogo a una votazione unificata. E comunque fatta salva la possibilità per i componenti del Senato accademico di esprimere in maniera distinta il proprio voto sui singoli punti. 21. Nel caso in cui le delibere riguardino materie che, ai sensi delle norme statutarie e regolamentari in vigore, richiedono il voto favorevole della maggioranza o di una quota superiore della componente docente presente alla seduta ai fini della validità delle delibere, il Rettore invita prioritariamente a pronunciarsi la componente suddetta; qualora essa si sia espressa in modo favorevole, il Rettore invita successivamente a pronunciarsi l intero Senato accademico. 22. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate, le proposte di deliberazione sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto di astensione vale quale voto contrario. Per maggioranza, ai fini del presente Regolamento, si intende il minimo numero intero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti o dei presenti. 23. Di norma l espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nei casi in cui sia richiesto l appello nominale, su proposta del Rettore o quando ne faccia domanda almeno un quarto dei presenti, sono verbalizzate le singole espressioni di voto. Per delibere che riguardino persone, su proposta del Rettore, o di altro componente del Senato, approvata dalla maggioranza dei componenti del Senato stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Non è ammessa l assunzione di deliberazioni per acclamazione o per consenso tacito. 24. Nel caso di irregolarità nella votazione, il Rettore, constatatene le circostanze, può annullare la stessa e disporne la ripetizione. 25. Verificati i voti, il Rettore proclama l esito della votazione, precisando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Art. 3 Verbalizzazione 1. Le sedute del Senato accademico sono verbalizzate a cura del Direttore generale che funge da segretario, assistito in tale compito da un funzionario da lui designato, nonché da eventuale personale con compiti ausiliari. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assolte dal Direttore generale vicario o da altro dirigente designato dal Direttore generale. I verbali delle sedute sono trascritti su apposito registro. Ogni verbale è firmato dal Rettore (o dal Prorettore vicario, nel caso in cui l abbia sostituito) e dal segretario. I verbali di ciascuna seduta sono predisposti, di norma, in tempo utile per essere sottoposti all approvazione del Senato nella seduta ordinaria successiva. 2. Ciascun verbale di seduta indica: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché eventuali interventi specifici e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendo pervenire al segretario entro i successivi cinque giorni un breve testo scritto. Possono essere inseriti a verbale i punti salienti della discussione riguardante argomenti all'ordine del giorno di particolare rilievo. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti. 3. I verbali sono approvati con le modalità stabilite al comma 7 dell'articolo 2. Per le delibere immediatamente esecutive si provvede alla loro verbalizzazione, lettura e approvazione nella stessa seduta. Art. 4 Commissioni 1. Il Senato accademico può istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, fissandone gli obiettivi e le competenze. Le commissioni operano secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Senato accademico. Esse hanno titolo ad accedere a ogni documentazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti. 2. Le commissioni permanenti sono costituite con riguardo ad argomenti di carattere ricorrente per i quali risulti opportuno disporre di un organo con funzioni istruttorie e referenti anche al fine di una migliore e più efficace organizzazione delle sedute generali del Senato accademico. 3. Le commissioni temporanee sono costituite per finalità e con modalità specifiche e riferiscono al Senato accademico alla conclusione dei propri lavori, ovvero secondo le disposizioni e le richieste del Senato stesso, che può deliberare l'eventuale revoca del mandato ovvero la sostituzione di uno o più componenti. 4. In prima applicazione sono costituite le seguenti commissioni istruttorie permanenti: a) commissione per la didattica; b) commissione per la programmazione e la verifica degli atti istituzionali; c) commissione per i regolamenti.

5. La modifica o la disattivazione delle suddette commissioni ovvero la costituzione di altre commissioni istruttorie permanenti sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Senato. 6. Ciascuna commissione istruttoria permanente, fatte salve eventuali disposizioni specifiche stabilite all atto della sua costituzione, è composta: a) dal Rettore, che la presiede; b) dal Prorettore vicario, che la presiede in caso di assenza del Rettore; c) da otto componenti, individuati in ciascuno dei Gruppi previsti dall articolo 26, comma 4, dello Statuto; d) da due componenti individuati tra i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; e) da tre componenti individuati tra i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca. 7. In caso di assenza sia del Rettore sia del Prorettore vicario, la seduta è presieduta dal professore di prima fascia componente della commissione con la maggiore anzianità in ruolo ovvero, in caso di rinuncia, designato dalla commissione stessa. 8. La commissione per la didattica è integrata ai sensi del comma 12 dell articolo 26 dello Statuto ed è presieduta dal Prorettore vicario o da altro Prorettore preposto alla didattica. 9. Ai fini della validità delle sedute delle commissioni, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati, purché non superiori a un quinto dei componenti stessi. L assenza consecutiva a tre sedute ovvero l assenza ingiustificata a un terzo delle sedute annue comporta la decadenza da componente della commissione. 10. Le commissioni sono costituite sulla base delle opzioni degli interessati. Con riguardo ai componenti indicati alla lettera c) del comma 6, l opzione è esercitata all interno di ciascun Gruppo. In caso di mancato accordo su uno o più posti, il posto o i posti sono attribuiti sulla base dei quozienti elettorali ottenuti in occasione delle elezioni per la designazione dei componenti del Senato. Il suddetto quoziente è definito dal rapporto tra i voti ottenuti e il numero complessivo degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio elettorale. E condizione per la designazione non essere già stati designati in un altra commissione eventualmente costituita in precedenza, fatto salvo il caso di mancanza di designabili nel Gruppo o nei Gruppi di riferimento. 11. Per quel che riguarda i componenti indicati alla lettera d) del comma 6, le designazioni sono effettuate all interno della rappresentanza. In caso di mancato accordo sulle designazioni, l attribuzione ha luogo facendo riferimento al numero dei voti conseguiti in occasione delle elezioni per la designazione dei componenti nel Senato accademico. 12. Per quel che riguarda i componenti indicati alla lettera e) del comma 6, le designazioni sono effettuate all interno della rappresentanza. In caso di mancato accordo sulle designazioni, l attribuzione ha luogo previa votazione da parte dei rappresentanti. In caso di parità di voti, si procede mediante sorteggio. 13. La partecipazione ai lavori delle commissioni è aperta a tutti i componenti del Senato. 14. I pareri di competenza delle commissioni sono espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compresi i componenti del Senato non membri di diritto delle medesime commissioni. 15. Il Prorettore vicario, ove sia presente ma non sostituisca il Rettore quale Presidente, non partecipa al voto.

Art. 5 Pubblicità degli atti 1. Le delibere del Senato accademico sono pubbliche. Dei loro contenuti, corredati da ogni opportuno elemento informativo, è assicurata adeguata comunicazione sul portale dell Ateneo. 2. Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge. Art. 6 Disposizioni finali 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell Ateneo unitamente al decreto rettorale di emanazione e a un avviso recante la data di pubblicazione e di entrata in vigore. Esso entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Senato accademico.