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CIRCOLARE N. 4/2013 UMBERTIDE 2 OTTOBRE 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Spese sponsorizzazione Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle la disciplina generale delle spese di sponsorizzazione, con particolare riferimento al regime di deducibilità fiscale previsto. Dopo una breve rassegna giurisprudenziale e di prassi, sarà illustrata la documentazione da predisporre qualora si stia per affrontare una spesa di sponsorizzazione. Le spese di sponsorizzazione: una prima definizione Tra le spese di pubblicità si includono le spese di sponsorizzazione. La sponsorizzazione è infatti una forma specifica di pubblicità, caratterizzata dall esistenza di un accordo contrattuale, atipico, stipulato tra un soggetto, lo sponsee, che si impegna a legare il marchio o il nome dell azienda a una determinata attività e un altro soggetto, lo sponsor, il quale si impegna a fornire risorse in denaro o in natura. Si tratta pertanto di un contratto a prestazioni corrispettive e oneroso. Spese di pubblicità Spese che l imprenditore sostiene per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l offerta del prodotto, nel tentativo di intensificare la domanda di mercato. Spese di propaganda Spese di sponsorizzazione Diffusione di un immagine o prodotto commerciale, diretta ad influenzare la psicologia collettiva con strumenti di persuasione, solitamente meno vistosi rispetto a quelli della campagna pubblicitaria. Sono assimilate alle spese di pubblicità. Contratto atipico in virtù del quale una parte si obbliga a legare un marchio o un altro segno all esercizio di una determinata attività, 1

mentre l altra si obbliga a fornire risorse in denaro o in natura. Spese di rappresentanza Spese aventi come obiettivo generale la creazione, il mantenimento, l accrescimento della visibilità, il miglioramento della propria immagine. Non trovano un corrispettivo, in quanto sono gratuite per i destinatari e hanno una connessione soltanto indiretta con la produzione dei ricavi. Occorre specificare che in materia fiscale esistono delle differenze significative con riferimento alla deducibilità delle spese di pubblicità rispetto a quelle di rappresentanza. La normativa di riferimento va rinvenuta nell articolo 108, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi il quale sancisce che le spese di pubblicità e propaganda sono interamente deducibili nell anno in cui sono state sostenute o in quote costanti in cinque anni successivi, mentre, in combinato disposto con il contenuto del decreto ministeriale del 19 novembre 2008, il medesimo articolo statuisce per le spese di rappresentanza il principio della deducibilità entro un limite massimo commisurato ai ricavi realizzati entro il periodo d imposta. Per cui è prevista una totale deducibilità per le spese di pubblicità a fronte di una deducibilità soltanto parziale per quelle di rappresentanza. Classificare le spese di sponsorizzazione tra le spese di pubblicità piuttosto che tra quelle di rappresentanza ha pertanto degli importanti effetti. Purtroppo, sebbene la prassi sia ormai orientata nel riconoscere le spese di sponsorizzazione come vere e proprie spese di pubblicità, lo stesso non può dirsi per la giurisprudenza di legittimità. Spese di sponsorizzazione: deducibilità fiscale Le spese di sponsorizzazione, in quanto spese di pubblicità, sono totalmente deducibili, ma il contribuente ha comunque facoltà di scegliere tra: - deduzione totale nell esercizio di sostenimento del costo; - ripartizione in 5 esercizi, in quote costanti (20% della spesa per ogni esercizio considerato). È necessario ricordare che rileva, in ogni caso, la scelta effettuata dal contribuente in bilancio. Pertanto, le spese di sponsorizzazione che sono state totalmente imputate a conto economico nell anno non potranno essere ripartite in 5 esercizi, così come se sono state capitalizzate non sarà possibile dedurle totalmente nell anno (principio di derivazione del reddito imponibile dal bilancio). 2

Si ricorda, a tal fine, che le spese di pubblicità possono essere capitalizzate, secondo il Principio Contabile OIC n. 24 solo se hanno un accertata utilità prospettica, e, in particolare, nel caso ove le stesse abbiano carattere di eccezionalità, come nel caso di: - lancio di un nuovo prodotto/marchio o gamma di prodotti; - entrata in un nuovo mercato; - riposizionamento o di rilancio di prodotti maturi ; - c.d. pubblicità istituzionale, volta alla diffusione e miglioramento dell immagine aziendale o di un suo particolare marchio. Non sono invece capitalizzabili le spese sostenute per le c.d. campagne di sostegno, volte al semplice mantenimento o rafforzamento delle posizioni aziendali di mercato (penetrazione, quota di mercato ). Le spese di pubblicità e sponsorizzazione in giurisprudenza L'Agenzia delle Entrate si è più volte espressa in tema di deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione (si ricordano le risoluzioni 2/1016 del 1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) confermando ogni volta che le spese di sponsorizzazione hanno lo stesso trattamento di quelle di pubblicità. Le incertezze interpretative derivano invece dalla giurisprudenza della Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti affermato che le spese di sponsorizzazione potrebbero essere qualificate come spese di rappresentanza, fornendo a tal fine criteri distintivi ben diversi rispetto a quelli appena visti. La Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che: - costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo. In definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale; - vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Le spese di pubblicità o propaganda sono pertanto sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato; - si vedano a tal proposito la Sentenza n. 21270 del 07/08/2008, la Sentenza n. 17602 del 27/06/2008, la Sentenza n. 9567 del 23/04/2007, e da ultimo la Sentenza n. 8679 del 15/04/2011. 3

La distinzione tra le due tipologie di spesa va, dunque, individuata, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine e il maggior prestigio, nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale. Va inoltre tenuto conto che, ai fini tributari, la deducibilità di un costo dal reddito di impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 16826/07). Si riportano i seguenti esempi giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, ordinanza n. 3433/2012: Il caso esaminato riguardava una società operante nel settore dell impiantistica per imballaggi, la quale decise di sponsorizzare l attività di un pilota professionista con l apposizione sulla vettura da corsa della scritta M. Packaging Machines Italy, considerando i costi sostenuti come costi di pubblicità. La Corte di Cassazione ha ritenuto le spese di sponsorizzazione in questione, spese di rappresentanza, specificando che la società contribuente operante nel diversissimo settore dell impiantistica per imballaggi, non ha allegato e provato qualsivoglia diretta aspettativa di ritorno commerciale che potesse essere ragionevolmente riconducibile all attività di un pilota professionista. Inoltre la contribuente non ha spiegato quale potesse essere la concreta finalità di incremento commerciale, concernente la produzione d impiantistica per imballaggi, nel contesto delle corse automobilistiche ; - Corte di Cassazione, sentenza n. 6548 del 27 aprile 2012: Il caso esaminato muoveva dalla contestazione alla contribuente dei costi di sponsorizzazione del marchio (X), poiché la Società non era titolare del predetto marchio, in relazione al quale vantava, infatti, il solo diritto all utilizzazione, nonché quello di distribuzione del prodotto in Italia, al pari di altre società operanti in altri Paesi europei e facenti parte del gruppo (X) Europa. La Corte ha tuttavia chiarito che la deducibilità è ammessa anche se lo sponsor non è titolare del marchio sponsorizzato, ma semplicemente il distributore. In ogni caso, dovrà dimostrare concretamente le potenziali utilità del costo sostenuto per la propria attività commerciale (Cass. n. 6548); - Ctr Lombardia, sentenza 113/2011: Il caso riguarda una nota casa di moda la quale aveva sostenuto dei costi per gli eventi organizzati, e a cui partecipavano personaggi del mondo dello spettacolo. Detti costi sono da ritenersi ad elevata valenza promopubblicitaria in quanto primo fattore di influenza delle scelte di acquisto dei consumatori. 4

La qualificazione delle spese di sponsorizzazione quali spese di rappresentanza o di pubblicità può avvenire solo in considerazione del caso concreto. Le sponsorizzazioni culturali La sponsorizzazione di beni culturali rappresenta un particolare rapporto di partenariato pubblicoprivato che si caratterizza per l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine o del prodotto di un'impresa a un bene o a un'iniziativa culturale. Ai fini Iva: La sponsorizzazione, pur distinguendosi dall'ordinario contratto di pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. i), del DPR n. 633 del 1972, "in ogni caso commerciale" ancorché esercitata da enti pubblici. Concretizzando l'attività di sponsorizzazione un'attività di natura commerciale, sorge in capo all'ente il presupposto soggettivo, richiesto dall'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. 633 del 1972, secondo cui per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività commerciali. L operazione sarà pertanto soggetta ad iva all aliquota ordinaria (22%) Gli enti non commerciali e le pubbliche amministrazioni dovranno applicare l aliquota Iva ordinaria anche con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche e miste. Ove, infatti, la prestazione dello sponsor sia in tutto o in parte costituita da una prestazione di lavori, servizi o forniture, e non invece da una somma di denaro, si realizza un'operazione permutativa rispetto alla controprestazione offerta dall'amministrazione. Troverà, pertanto, applicazione l'articolo 11 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate". In tal caso, pertanto, sia lo sponsor che lo sponsee sono tenuti alla fatturazione, sulla base del valore della prestazione. 5

Ai fini delle imposte sui redditi: La corresponsione di somme ad enti non commerciali o a pubbliche amministrazioni può configurare una spesa di sponsorizzazione o un erogazione liberale. Ai fini della qualificazione giuridica del rapporto come sponsorizzazione piuttosto che come erogazione liberale assume rilevanza la presenza (sponsorizzazione) o l'assenza (erogazione liberale o gratuita) di un "corrispettivo". Tale corrispettivo sussiste solo qualora la promozione del nome, dell'immagine, del marchio, dell'attività, dei prodotti dello sponsor sia oggetto di un preciso obbligo giuridico gravante in capo al soggetto sponsorizzato. Possono invece considerarsi comunque erogazioni liberali anche le elargizioni che diano luogo a un "pubblico ringraziamento" del beneficiario al mecenate. Occorrerà pertanto distinguere attentamente se trattasi di spesa di sponsorizzazione o di erogazione liberale al fine di individuare il corretto regime di deducibilità/detraibilità d imposta. Si fa presente inoltre, al riguardo, che l'articolo 40, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto apposite misure di semplificazione delle procedure in materia di agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dei beni e delle attività culturali, prevedendo la sostituzione dei relativi adempimenti burocratici con un'autocertificazione, salvi i controlli successivi a campione da parte dell'amministrazione. I corrispettivi nei confronti di società e ASD Il comma 8 dell art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità. La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate, sempre nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità, pertanto integralmente deducibili per il soggetto erogante. La Circolare dell Agenzia delle Entrate n.21/e del 22 aprile 2003 ha tuttavia chiarito che la fruizione dell agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 6

1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. Il differenziale tributario tra quanto dedotto da un impresa e quanto imponibile in capo a un associazione sportiva dilettantistica (per opzione, ex L. 398/1991) ispira tuttavia, molto spesso, la costruzione di operazioni pubblicitarie e/o di sponsorizzazione effettive, ma sovrafatturate e parzialmente inesistenti, ovvero generatrici di vantaggi fraudolenti. L Agenzia delle Entrate ha pertanto più volte cercato di porre riparo, incrociando gli elenchi clienti di una serie di associazioni con le dichiarazioni delle società che le sponsorizzavano, e ha inoltre contestato l antieconomicità delle spese, ritenendole di sovente inutili ai fini del conseguimento degli obiettivi aziendali. Questo è accaduto soprattutto in relazione ad associazioni e società sportive dilettantistiche per le quali sono concesse sponsorizzazioni fino a 200mila euro. Giacché, come si è detto, si presume che le spese di questo tipo siano sponsorizzazioni fino a 200mila euro, l Amministrazione Finanziaria non potendo riqualificare le spese di sponsorizzazione ne ha contestato l antieconomicità, dunque il carattere fittizio. Più precisamente, i costi vengono ritenuti antieconomici e, quasi per intero, indeducibili per difetto del requisito di inerenza, per le seguenti ragioni: - entità del costo, ritenuto elevato; - sproporzione del costo rispetto all utile conseguito nello stesso periodo di imposta. Il costo viene ritenuto elevato facendo riferimento: - ad altre forme pubblicitarie, ritenute dall amministrazione più incisive e meno onerose (ma, a questo proposito, l ufficio non precisa quale siano tali forme né il loro costo); - alle fatture emesse dalla medesima associazione ad altre imprese, di importo inferiore; - alla mancata produzione da parte del soggetto sottoposto al controllo di documentazione attestante l avvenuta sponsorizzazione/pubblicità. Relativamente alla sproporzione del costo, invece, si ricorre al confronto dell utile d esercizio con le spese in questione: in alcuni casi le società avrebbero incredibilmente rinunciato a un profitto per destinarlo a un attività senza prospettive concrete di ritorno pubblicitario, concretizzando quindi un comportamento chiaramente antieconomico. 7

Pertanto, alla luce di quanto appena illustrato, laddove l azienda stia affrontando delle spese di sponsorizzazione, soprattutto se di importo ingente, risulta preferibile: redigere in forma scritta l accordo di sponsorizzazione fornendo ogni dettaglio in merito all oggetto della sponsorizzazione, alle modalità di espletamento, alle prestazioni a carico delle parti, ecc.; conservare tutta la documentazione ritenuta utile a prova del fatto che gli obblighi contrattuali siano stati effettivamente adempiuti (conservando, per esempio, manifesti, striscioni, magliette riportanti il logo dello sponsor, riprese televisive, ecc.), al fine di disporre di quanto necessario a provare, in sede di eventuale contestazione, l effettività della sponsorizzazione; fornire prova della ratio della sponsorizzazione effettuata e del suo legame con il programma economico imprenditoriale, specificando l obiettivo perseguito con la spesa in questione ed evidenziando il ritorno commerciale che si spera di ottenere. In tal modo viene facilitata l Amministrazione Finanziaria, prima, e i giudici poi, nell individuazione di ogni elemento utile a qualificare la sponsorizzazione quale spesa di pubblicità. 8

OGGETTO: La riduzione della detraibilità per le assicurazioni vita Gentile Cliente, La presente per informarla che lo scorso 31 agosto 2013 è entrato in vigore il D.L. 201/2013, con il quale il Governo Letta ha apportato delle sostanziali modifiche al limite massimo di detraibilità delle polizze infortuni e malattia, con effetto retroattivo dal 2013. È questo uno degli effetti indotti dal decreto Imu, che per sterilizzare la prima rata della specifica imposta cerca risorse in ogni piega dell'ordinamento. L'articolo 12 comma 1 del D.L. 102/13 è intervenuto, infatti, sui limiti alla detrazione dei premi assicurativi che passano: - dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013; - per scendere ancora a 230 euro dal periodo d'imposta 2014. Il secondo comma estende, poi, tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non rinnovati entro il 31 dicembre 2000. La riduzione del limite massimo di detraibilità dei premi assicurativi Polizze infortuni e malattia con detraibilità fiscale ridotta con effetto retroattivo dal 2013. È questo uno degli effetti indotti dal decreto Imu, che per sterilizzare la prima rata della specifica imposta cerca risorse in ogni piega dell'ordinamento. L'articolo 12 del D.L. 102/13 è intervenuto, infatti, sui limiti alla detrazione dei premi assicurativi disciplinati dall'articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir, disponendo, con una norma già valida per l'anno d'imposta in corso, il dimezzamento della detraibilità dei premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, che passa: - dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013; - per scendere ancora a 230 euro dal periodo d'imposta 2014. Il secondo comma estende, poi, tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non rinnovati entro il 31 dicembre 2000. DECRETO IMU D.L. 102/2013 art.12 9

modifica l art. 15 co.1 lett. f) del Tuir DAL 2013 TAGLIO AL LIMITE MASSIMO DI Detraibilità DEI PREMI ASSICURATIVI Ancor prima di valutare il contenuto e la condivisibilità della scelta di intervenire sulle predette polizze, è necessario evidenziare la problematica connessa alla retroattività della disposizione. In effetti, essa, in aperta "deroga" rispetto a quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha fissato la riduzione per la detrazione dei premi assicurativi con effetto già dal 2013 e così andrà a colpire anche i premi versati nei primi mesi dell'anno. Lo Statuto, infatti, sancisce che i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente devono essere improntati ai principi della trasparenza e collaborazione disponendo, all'articolo 3 ("Efficacia temporale delle norme tributarie"), il divieto di emettere disposizioni con carattere retroattivo e aggiungendo altresì che per i tributi di carattere periodico (quali Irpef ed Ires) «le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Questa modalità di intervento, anche se espressamente derogata dallo stesso articolo 12 del D.L. 102/13, costituisce un ulteriore esempio di come i diritti del contribuente vengono regolarmente disattesi dal legislatore. Contratti soggetti a riduzione Dal punto di vista oggettivo, la disposizione del nuovo Decreto stabilisce una riduzione delle agevolazioni fiscali riservate ai premi versati per i contratti di assicurazione disciplinati dall'articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir, cioè per: - i contratti aventi a oggetto il rischio morte, nei quali rientrano sia quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte sia quelli che prevedono l'erogazione anche in caso di permanenza in vita (in tale secondo caso si può beneficiare della detrazione solo per la parte del premio riferibile al rischio morte); - i contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente, sia se causata da infortuni sia se deriva da malattia; 10

- i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana; - i contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000. Ai premi corrisposti in relazione a detti contratti il tetto massimo di detraibilità quindi passerà da euro 1.291,14, riconosciuto per l'anno d'imposta 2012, ad euro 630, previsto per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, per poi ridursi ulteriormente fino a euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta 2014. DETRAIBILITÀ PREMI ASSICURATIVI (19%) art.15 co.1 lett. f) del Tuir Anno 2012 19% sui premi versati fino a 1.291,14 euro Anno 2013 19% sui premi versati fino a 630 euro Anno 2014 19% sui premi versati fino a 230 euro Contratti esclusi da riduzione Restano esclusi dalla norma in questione i premi versati in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti dall'1 gennaio 2001 aventi prevalente contenuto finanziario per i quali non è a oggi previsto alcun beneficio fiscale in termini di detraibilità. Un discorso diverso, invece, va fatto per i contributi e premi versati per le forme pensionistiche complementari e per i contributi di assistenza sanitaria integrativa, esclusi dalla norma in questione, e per cui è invece prevista, entro determinati limiti, la deduzione dal reddito complessivo Irpef. Tale deduzione non è stata toccata dalla normativa in questione con la conseguenza che restano valide le deduzioni previste dal Tuir e più specificatamente: - per i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (cosiddetto fondi pensioni) l'articolo 10, comma 1, lettera e bis) del Tuir stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di euro 5.164,57; 11

- per i contributi di assistenza sanitaria integrativa l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis del Tuir stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino a un massimo di euro 3.615,20. CONTRATTI SOGGETTI ALLA RIDUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ (art. 12 D.L. 102/2013) - contratti aventi a oggetto il rischio morte - contratti aventi a oggetto il rischio d invalidità permanente, sia se causata da infortuni sia se deriva da malattia SOGGETTI A RIDUZIONE - contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana; - contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000 ESCLUSI DA RIDUZIONE - contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti dall'1 gennaio 2001 aventi prevalente contenuto finanziario per i quali non è a oggi previsto alcun beneficio fiscale in termini di detraibilità Le conseguenze per il settore assicurativo e previdenziale Il taglio delle detrazioni alle polizze vita e infortuni, disposto dal decreto 102, ha messo in allerta enti previdenziali e fondi pensione per una pluralità di ragioni: la decisione viene letta come un'inversione di tendenza rispetto alle scelte che negli scorsi decenni hanno incentivato il risparmio previdenziale destinato al Welfare individuale, nelle diverse forme, dai contratti assicurativi alla previdenza complementare ai fondi sanitari. Inoltre, crea un precedente che tiene in allarme gli investitori istituzionali italiani. C'è il timore che il patrimonio delle Casse professionali possa cadere sotto un'analoga scure? La guardia resta alta anche se il provvedimento in questione non tocca direttamente gli strumenti 12

previdenziali come fondi pensione ed enti di primo pilastro, ma riguarda strumenti per certi versi considerati "concorrenti" nelle scelte di risparmio dei cittadini, come i contratti assicurativi di ramo. Il punto in discussione è il messaggio che viene dato al mercato: il timore di fronte a questo tipo di misure è che producano un effetto di alta disaffezione per il sistema, oltre che per gli strumenti in questione, a fronte di un gettito modesto o comunque non coerente con la qualità dell'operazione. Il rischio è che molti risparmiatori vengano disincentivati al risparmio, che è invece la base di ricchezza di ogni Paese. L'industria assicurativa, ovviamente, si trova spiazzata dal decreto in vigore dal 31 agosto 2013 e che va a incidere sui versamenti dell'anno in corso. L immagine che risulta dalla lettura del testo del decreto è quella di uno Stato costretto a rischiare lo scontro sociale e a cancellare le strategie di lungo periodo, per far fronte alle esigenze di cassa di breve termine. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 13