RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito



Documenti analoghi
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

Roma,05 novembre 2009

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

RISOLUZIONE N. 42/E QUESITO

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

OGGETTO: Consulenza giuridica - Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione industriale

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010

generatore" dell imposta).

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

NOVITA IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del , GU ), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012

RISOLUZIONE N. 200/E

Risoluzione n. 375/E

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

RISOLUZIONE N. 248/E

Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

Novità in tema di fatturazione dall

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 212/E

Recenti novità in materia di IVA

RISOLUZIONE N. 337/E

Roma, 15 febbraio 2008

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008)

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

Roma, 19 novembre 2014

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e P a g. 1 di 6

Roma, 03 agosto Con l interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Oggetto: Circolare n. 1/2013 del 17 gennaio 2013

Oggetto: NOVITA IVA 2013

Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:

Fatturazione: dal cambiano le regole

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO

RISOLUZIONE N. 119 /E

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del IVA Reverse charge Art. 17 comma 6 del D.P.R.

Roma, 30 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 1 giugno OGGETTO: Interpello Articolo 7-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 IVA territorialità dei servizi

Riunione Clienti. in programma presso lo Studio Corno, a Lissone, il giorno. lunedì 28 gennaio p.v. alle ore 17.

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

RISOLUZIONE N. 90/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

RISOLUZIONE N. 166/E

Fatturazione: dal cambiano le regole

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 131/E

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura:

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RISOLUZIONE N.125/E. Roma, 29 settembre 2004

RISOLUZIONE n. 85/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

LE NOVITA IVA Studio Del Nevo srl

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

Network for Value. A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi. Informatore n 1 del 11 gennaio Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013

IVA: Chiarimenti Circolare dell'agenzia delle Entrate del 3 maggio 2013, n. 12/E

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

IVA INTRACOMUNITARIA

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

Transcript:

RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza del documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente Quesito ALFA chiede chiarimenti in merito al caso in cui un soggetto passivo IVA, residente in Italia, acquisti beni - che si trovano già sul territorio italiano - presso il rappresentante fiscale di un fornitore non residente in Italia e la fattura venga emessa dal rappresentante fiscale (con partita IVA italiana), senza l'addebito IVA ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972. L istante specifica che la fattura emessa dal rappresentante fiscale non reca la partita IVA del fornitore estero, bensì solo la partita IVA del rappresentante fiscale.

2 In proposito, ALFA fa presente che, presupposto per adempiere agli obblighi di fatturazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331 richiamati dal citato articolo 17 secondo comma -, è quello di disporre di una fattura ricevuta dal fornitore/prestatore UE (che indichi la partita IVA del fornitore/prestatore UE) per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Ciò posto, chiede come considerare, nel caso rappresentato, la fattura emessa dal rappresentante fiscale recante la sola partita IVA italiana del rappresentante fiscale. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L istante ritiene che, in presenza di fattura emessa esclusivamente con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE o fuori dalla UE, per una cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, tale fattura sia da considerare come non emessa e debba essere richiesta al suo posto la fattura (o altro documento) emesso direttamente dal fornitore comunitario. Nel caso in cui non sia possibile venire in possesso del documento recante i dati del fornitore comunitario, il soggetto IVA italiano è legittimato ad emettere un autofattura per regolarizzare l'operazione. Parere della Direzione Centrale Normativa L articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972, come modificato dall articolo 1, comma 325, lettera b), della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013), prevede che Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato,

3 compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L attuale comma secondo dell articolo 17, a partire dal 1 gennaio 2013, dispone, quindi, in capo al soggetto passivo stabilito in Italia, l obbligo di integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Diversamente, in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-ue, rimane fermo l obbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di emissione dell autofattura. Pertanto, la scrivente concorda con quanto espresso dall istante secondo cui il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero. In tal senso, nella circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, relativamente alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE, in merito agli adempimenti da compiere, la scrivente ha precisato che il committente/cessionario nazionale dovrà: numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell operazione espressi in valuta estera, nonché dell ammontare dell IVA, calcolata secondo l aliquota applicabile (articolo 46, comma 1, decreto legge n. 331/1993);

4 annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, DPR n. 633/1972), secondo l ordine della numerazione, con l indicazione anche del corrispettivo dell operazione espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, primo periodo, decreto legge n. 331/1993, come sostituito dall art. 1, comma 326, lett. f), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013); annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo, decreto legge n. 331/1993); emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del DL n. 331 del 1993). Per completezza si ricorda che, per quanto concerne il caso in esame della fattura emessa dal rappresentante fiscale recante la sola partita IVA italiana dello stesso, si fa presente che chiarimenti erano già stati forniti in passato nella risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010. Nel citato documento di prassi, dopo aver precisato che l IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell imposta in Italia rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (sul punto, cfr. inoltre le circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, risposta al

5 quesito n. 31), è stato chiarito che l articolo 17, secondo comma, esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano. Con lo stesso documento di prassi è stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa per proprie esigenze - emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell IVA, con indicazione della circostanza che l imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE