Art. 1: Oggetto dell appalto



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Art. 1: Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ed in particolare: o il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale della Provincia di Piacenza, l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi cui la Provincia di Piacenza è soggetta, l individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell Ente, l analisi delle polizze assicurative esistenti e l individuazione delle coperture occorrenti; o monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; o il supporto tecnico specialistico alla Provincia nell espletamento delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi delle gare, fino alla eventuale valutazione delle offerte; o l assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell Ente; o l avviso dei premi in scadenza; o l assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui la Provincia di Piacenza dovesse trovarsi nella veste di danneggiata; o supporto formativo del personale dell Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi. Art. 2: Corrispettivo del servizio Importo stimato dell appalto L attività prestata dal broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della Provincia di Piacenza, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio). A tale scopo l impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l obiettivo di garantire all amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative. Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui la Provincia ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzioni provvisoria, procedura applicabile) legati all entità dell importo contrattuale, si stima in 108.325,00 l entità totale dell appalto complessivamente per i tre anni di durata del contratto, compresa la proroga tecnica. Art. 3: Durata del contratto L incarico avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 /12/2010, si esclude fin d ora la clausola del tacito rinnovo, ai sensi dell art. 57 del D.Lgs.163/2006. L Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell espletamento di un nuovo procedimento di gara. Art. 4 : Situazione assicurativa della Provincia di Piacenza 1

La Provincia di Piacenza attualmente ha attivato le coperture assicurative di cui all allegato C.1 al presente capitolato, delle quali sono indicati i principali dati caratteristici. Art. 5: Prestazioni richieste Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva: 1. consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all attività della Provincia di Piacenza, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione; 2. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso della gestione del servizio oggetto del presente capitolato; 3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all efficacia e all economicità delle stesse, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell Ente; 4. assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che la Provincia di Piacenza riterrà di indire per l assunzione di polizze assicurative, assistenza nell individuazione di appropriati criteri di valutazione, nonché nella disamina delle offerte tecniche. 5. rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative prestate da terzi a favore della Provincia a garanzia delle responsabilità da questi derivanti (es. aggiudicatari di contratti d appalto o di concessione, ecc ); 6. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla Provincia delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione; 7. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell impatto sulla gestione delle polizze della Provincia di Piacenza; 8. assistenza, durante le fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi; 9. controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi prima della sottoscrizione da parte dell Ente;. 10. tempestiva trasmissione alla Provincia delle polizze, appendici e ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate; 11. trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità; 12. assistenza agli uffici provinciali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l obbligo, in caso di richiesta espressa da parte della Provincia, di specifica analisi su singolo sinistro; 13. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo puramente esemplificativo: indicazione termini temporali e dei dati necessitanti per la regolazione premio), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e modalità per le relative risoluzioni; 14. consulenza telefonica immediata per qualsiasi problematica in campo assicurativo; 15. assistenza diretta, anche con specifici incontri presso la Provincia, per la discussione e la trattazione di sinistri o di altri quesiti di particolare rilevanza; 16. trattative con periti e liquidatori al fine di raggiungere la congruità delle somme liquidate. 17. formazione e aggiornamento in materia assicurativa destinati al personale della Provincia addetto alla gestione delle polizze assicurative. 2

Art. 6: Pagamento dei premi assicurativi Il broker dovrà trasmettere alla Provincia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. La Provincia provvederà al pagamento del premio all assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Art. 7: Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti La Provincia autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all Amministrazione provinciale. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né può impegnare la Provincia se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia. Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza: 1. esecuzione dell incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d appalto con diligenza e nell esclusivo interesse della Provincia; 2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi; 3. obbligo di mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. La Provincia si impegna ai seguenti obblighi: 1. inserire in ciascun capitolato speciale d appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione; 2. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative, che l incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell ente. Art. 8: Responsabile del servizio In sede di presentazione dell offerta, con le modalità previste nel disciplinare, l impresa dovrà indicare: o un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio; 3

o le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell Amministrazione provinciale in caso di urgenza; o un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Art. 9: Responsabilità del broker Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti. Il broker risponde dei danni causati nell espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell incarico e dovrà avere il massimale di almeno 2.500.000,00. Art. 10: Garanzie A corredo dell offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario, pari al 2% dell'importo stimato dell appalto, come precisato nel disciplinare di gara. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto, in applicazione dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore contrattuale come meglio definito all art. 2 (esclusa la proroga e perciò pari ad euro 92.850,00); Art. 11: Subappalto Il subappalto è consentito nei limiti di cui all art. 118 del D.Lgs.163/2006. Art. 12: Stipula del contratto L impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine di cui all art. 11 del D.Lgs.163/2006. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio provinciale. Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, l Amministrazione Provinciale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell impresa contraente. L aggiudicatario sarà tenuto a presentare, il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all art. 109 D.Lgs.209/2005, la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali con un massimale pari o superiore ad 2.500.000,00 depositata presso l ISVAP, la dichiarazione d onore, di cui al precedente art. 2, in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l obiettivo di garantire all amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa. 4

Art. 13: Recesso e risoluzione del contratto Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 c. c., alla scadenza annuale, previo preavviso al broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, nel disciplinare o/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l Amministrazione provinciale provvederà a diffidare l aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all articolo 5 punti 8 e 9 e all articolo 6 del presente capitolato. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c. c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all art.109 del D.Lgs.209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private). In caso di risoluzione all aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia affidare l esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Art. 14: Cessione del contratto E vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Art. 15:Responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento è la titolare della P.O. Economato Provveditorato, Dott.ssa Elena Malchiodi. Art. 16. Disposizioni particolari La società aggiudicataria ha l obbligo di comunicare alla Provincia di Piacenza ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà dell amministrazione provinciale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Art. 17: Trattamento dei dati personali Ai sensi dell art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. I dati sono conservati presso gli uffici dell Ente. 5

ART. 18 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA È fatto obbligo all aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte dell Ente. In particolare l aggiudicatario dovrà: mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale; non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell attività contrattuale. L Ente autorizzerà esclusivamente l utilizzo ed il trattamento dei dati, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196 del 30/06/2003. Non sarà pertanto necessario che l aggiudicatario debba richiedere il consenso al trattamento dei dati. Art. 19: Foro competente Il foro del Tribunale di Piacenza è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. Art. 20: Norma di rinvio Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alla Legge n. 792 del 28.11.1984 come riformato dall art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005, ed alle altre norme applicabili in materia. ******************************* 6

INDICE PAG. ART. 1: OGGETTO DELL APPALTO 1 ART. 2: CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IMPORTO STIMATO DELL APPALTO 1 ART. 3: DURATA DEL CONTRATTO 1 ART. 4 : SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 1 ART. 5: PRESTAZIONI RICHIESTE 2 ART. 6: PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 3 ART. 7: MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELLE PARTI 3 ART. 8: RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 ART. 9: RESPONSABILITÀ DEL BROKER 4 ART. 10: GARANZIE 4 ART. 11: SUBAPPALTO 4 ART. 12: STIPULA DEL CONTRATTO 4 ART. 13: RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5 ART. 14: CESSIONE DEL CONTRATTO 5 ART. 15:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 5 ART. 16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 5 ART. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 5 ART. 18 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 6 ART. 19: FORO COMPETENTE 6 ART. 20: NORMA DI RINVIO 6 7