Parliamo di privacy per la farmacia. Dott.ssa Priscilla Dusi Consulente Aziendale

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Transcript:

Parliamo di privacy per la farmacia Dott.ssa Priscilla Dusi Consulente Aziendale

Le farmacie italiane, tutte convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno l importante compito di collaborare a rendere effettivo il rispetto del diritto alla salute del cittadino, sancito dalla nostra carta costituzionale come valore fondante la società. Tale diritto, come è noto, è diretto corollario del principio fondamentale del diritto alla vita e del rispetto della dignità della persona.

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. La legge europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell Unione, e da parte degli Stati membri nell esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diri/o dell Unione, e le norme rela3ve alla libera circolazione di tali da3. Il rispe/o di tali norme è sogge/o al controllo di un autorità indipendente. Il codice in materia di protezione dei da3 personali (D.lgs. 196/2003) in a/uazione delle direhve europee, ha dedicato un intero capitolo ai tra/amen3 dei da3 personali in ambito sanitario.

Ci sono normative o provvedimenti dopo il Codice di Privacy che possono essere di interesse ai farmacisti?

Per quanto riguarda le semplificazioni,cosa c è da spiegare?

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE Provvedimento del 19 giugno 2008 Provvedimento del 27 novembre 2008

Le misure di semplificazione sono scaturite dal riconoscimento da parte del Garante dell onerosità di alcuni adempimenti. Le misure di semplificazione riguardano: l informativa agli interessati (Provvedimento giugno 2008, SOLO per trattamenti effettuati con finalità amministrative e contabili) la richiesta di consenso agli interessati (idem)

L INFORMATIVA Il Garante rileva che spesso sono stati utilizzati moduli di informativa scritta molto lunghi, burocratici o poco comunicativi. Quando si trattano dati (anche in relazione ad obblighi contrattuali o precontrattuali o di legge) con finalità di ordine amministrativo e contabile, si ricorda che l informativa può essere data anche in forma ORALE. Ed è del tutto inutile ripetere l informativa ad ogni contatto con l interessato! Esempi di ambiti in cui attuare le semplificazioni introdotte: gestione ordini, buste paga, ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, dipendenti e altre realtà esterne (outsourcing).

L INFORMATIVA, semplificazioni proposte: 1. Fornire una SOLA informativa, comprendente tutti i vari aspetti 2. Usare un linguaggio semplice ed essenziale 3. NON RIPETERLA ad ogni contatto 4. Utilizzare un informativa BREVE, che può rimandare a un testo più articolato (per esempio su siti internet/intranet): per l informativa breve (se scritta), è fornita questa traccia: I SUOI DATI PERSONALI Utilizziamo anche tramite collaboratori esterni i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su... ;

5. Inserirla nel materiale cartaceo già in uso 7. Gli elemen3 già no3 all interessato si possono OMETTERE 8. Si possono anche ome/ere i riferimen3 norma3vi e le circostanze ovvie.

Il CONSENSO: va chiesto solo nei casi necessari! Il consenso è superfluo: Quando il trattamento dei dati è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali o normativi o per ordinarie finalità amministrative e contabili Quando i dati provengono da pubblici registri o da elenchi conoscibili da chiunque Quando i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell interessato Per l invio di materiale: se il titolare del trattamento ha già venduto un prodotto o prestato un servizio all interessato, può utilizzare i recapiti di posta forniti dall interessato anche per l invio di ulteriore SUO materiale pubblicitario o per promuovere una SUA vendita diretta o per compiere sue ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (sia posta cartacea sia posta elettronica)

Il Garante privacy ha varato procedure semplificate per le misure minime di sicurezza. Sono state individuate modalità più snelle per l applicazione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti pubblici e privati. Le nuove garanzie, adottate sentito il Ministro per la semplificazione normativa, interessano: a) amministrazioni pubbliche e società private che utilizzano dati personali non sensibili (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono) o che trattano come unici dati sensibili dei dipendenti quelli relativi allo stato di salute o all adesione a organizzazioni sindacali; b) piccole e medie imprese, liberi professionisti o artigiani che trattano dati solo per fini amministrativi e contabili.

Finalità: snellire le procedure, graduare le cautele a seconda della delicatezza dei trattamenti e contenere i costi.

Per quanto riguarda le prenotazioni e il ritiro dei referti c è qualche novità? Come si devono comportare i farmacisti?

Prenotazione e ritiro analisi in farmacia (19 Gennaio 2011) Con il provvedimento del 19 gennaio 2011 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso il suo parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale, sottopostogli dal Ministero della Salute, recante la normativa di attuazione del D.Lgs. N. 153/2009 sull individuazione di nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Prenotazione e ritiro analisi in farmacia (19 Gennaio 2011) In base a tali disposizioni, le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN possono svolgere nuovi servizi e compiti di tipo assistenziale a favore del cittadino, tra cui le prenotazioni delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie accreditate, la riscossione dei pagamenti previsti a carico del cittadino nonché la consegna dei referti relativi agli accertamenti effettuati presso tali strutture.

Prenotazione e ritiro analisi in farmacia (19 Gennaio 2011) Ulteriori indicazioni: gli assistiti possono ritirare presso le farmacie una copia stampata del referto digitale avente valore legale. (A tal riguardo è necessario prevedere misure e accorgimenti atti a garantire che l accesso dell operatore al referto digitale sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all interessato, nonché a impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia.);

Prenotazione e ritiro analisi in farmacia (19 Gennaio 2011) per rispettare il principio di conservazione dei dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti si ritiene necessario individuare adeguati termini di conservazione dei referti; è necessario prevedere che gli operatori della farmacia, individuati quali incaricati del trattamento dei dati nell ambito del sistema CUP, non tenuti per legge al segreto professionale, siano sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale, in analogia a quanto previsto in ambito sanitario.

Prenotazione e ritiro analisi in farmacia (19 Gennaio 2011) L Amministrazione deve prestare attenzione al fatto che: nel caso in cui il sistema CUP preveda l invio di SMS o messaggi di posta elettronica all utente concernente i servizi resi, tali comunicazioni non devono contenere indicazioni di dettaglio circa la tipologia di prestazione, l esito e le credenziali di accesso.

Se il farmacista dovesse avere dei dubbi in merito alla procedure di Privacy a chi si può rivolgere?

Garante, Consulenti e Federfarma Garante Consulenti Federfarma è la Federazione nazionale che rappresenta le oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. E' nata nel 1969.

Ho sentito parlare di Federfarma e di alcune sue considerazioni in merito. Dice qualcosa rispetto alle distanze di cortesia?

Distanze di cortesia, incarichi e istruzioni agli operatori 2.1 Distanze di cortesia e regole di condotta degli operatori E obbligatorio istituire appropriate distanze di cortesia e adottare soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. Conseguentemente, è necessario esporre quantomeno un cartello con la dicitura Per il rispetto della riservatezza si prega la gentile clientela di attendere il proprio turno a debita distanza dal banco (Allegato n.2). Gli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale devono essere sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Sposterei l a-enzione sulla fidelity card ci sono misure da ado-are in merito alla privacy?

6.1 Riduzione al minimo del trattamento dei dati personali. Divieto di trattamento di dati sanitari I sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dalle farmacie per gestire le carte di fidelizzazione devono essere configurati in modo da ridurre al minimo l utilizzo di informazioni relative a clienti. Pertanto, il trattamento di dati personali dei clienti che hanno aderito a programmi di fidelizzazione della clientela non è lecito se le finalità del trattamento possono essere perseguite con dati anonimi; i dati personali e le modalità di trattamento non sono pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Conseguentemente, l utilizzazione di dati sensibili, ed in particolare di dati idonei a rivelare lo stato di salute, non è di regola ammessa per le finalità di fidelizzazione della clientela.

6.2 Finalità di fidelizzazione della clientela, mediante l attribuzione di vantaggi o premi Nel caso in cui la farmacia utilizzi carte di fidelizzazione della clientela può trattare esclusivamente: i dati anagrafici dell intestatario della carta; i dati relativi al volume di spesa globale progressivamente realizzato dal cliente (senza il riferimento al dettaglio dei singoli prodotti). 6.3 Finalità di profilazione della clientela. Divieto di trattare dati sanitari Nell eventualità che la farmacia utilizzi programmi di gestione della carta di fidelizzazione che consentano di effettuare anche una profilazione della clientela, questa può essere effettuata solo con dati anonimi o non identificativi e senza una relazione tra i dati che permettono di individuare gli interessati e le indicazioni relative agli acquisti effettuati.

Se la finalità può essere perseguita con tali modalità (ad esempio quando si effettua una profilazione della clientela per classi omogenee) non è lecito conservare dati personali. In ogni caso e assolutamente vietato il trattamento (la visualizzazione e/o la conservazione) di dati sanitari per finalità di fidelizzazione e profilazione della clientela. Pertanto, non è consentito alla farmacia, per le finalità di fidelizzazione e profilazione della clientela, conservare, trasmettere all esterno o, più semplicemente, visualizzare i dati di acquisto da parte di un utente di farmaci e di particolari prodotti (ad esempio pannoloni, siringhe per insulina) che, ancorché attraverso la registrazione in una banca dati dei prodotti acquistati, sono idonei a rivelare il suo stato di salute. Il divieto di utilizzare la fidelity card in occasione dell acquisto di farmaci è vietata anche per altri profili che non riguardano la normativa sulla privacy. 27

6.3 Informativa e Consenso Prima del conferimento dei dati e del rilascio della carta deve essere fornita all utente una informativa per iscritto, chiara e completa, contenente tutti gli elementi previsti dall art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. L eventuale attività di profilazione, ancorché effettuata nelle forme sopra indicate, deve essere espressamente comunicata al cliente mediante l informativa. Nel caso in cui la farmacia utilizzi esclusivamente dati relativi al volume di spesa globale progressivamente realizzata dal cliente senza il riferimento al dettaglio dei singoli prodotti, è sufficiente rendere per iscritto l informativa ma non è necessario acquisire il consenso al trattamento.

Ogni altra finalità di trattamento, come quella di profilazione della clientela (registrazione dei prodotti acquistati per analisi delle abitudini o delle scelte di consumo della clientela) o di invio di materiale pubblicitario all intestatario della carta richiede un consenso informato specifico e distinto per ciascuna di esse. Il consenso deve essere quantomeno documentato per iscritto dal titolare del trattamento. Infatti, l utente che ha intenzione di aderire al programma di fidelizzazione deve avere la possibilità di negare il consenso alla attività di profilazione o all invio di materiale pubblicitario. 6.4 Tempi di conservazione I dati relativi agli acquisti con riferimento a clienti individuabili possono essere conservati per finalità di profilazione o di marketing (invio di materiale pubblicitario) per un periodo non superiore, rispettivamente a dodici e a ventiquattro mesi dalla loro registrazione salvo la trasformazione in forma anonima. In ogni caso, i dati personali non indispensabili in relazione agli scopi per i quali sono trattati devono essere immediatamente cancellati o trasformati in forma anonima.

6.5 Notificazione del trattamento Il titolare di farmacia che utilizza programmi di gestione di carte elettroniche volte a definire profili di consumatori o ad analizzare abitudini e scelte in ordine ai prodotti acquistati deve notificare tale trattamento al Garante (Art 13, comma 1, lett.d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). 6.6 Misure di sicurezza In ogni caso, tutte le farmacie che trattano dati personali per gestire le fidelity card devono designare i soggetti incaricati al trattamento e attuare le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dall allegato B a Codice

Prima abbiamo parlato delle prenotazioni... ci vuole un consenso particolare? 31

3.2 CUP prenotazioni di visite specialistiche e ritiro di referti Nel servizio di prenotazione CUP e ritiro dei referti, la farmacia non è considerata titolare del trattamento ma responsabile del trattamento. In quanto tale, la farmacia deve attenersi alle istruzioni impartite dalla ASL, titolare del trattamento dei dati personali, e a quanto stabilito, in tema di privacy, all interno dell accordo istitutivo del servizio. Il decreto del Ministero della Salute, ha stabilito delle garanzie specifiche a protezione dei dati personali. Tali regole dovranno essere recepite all interno della Convenzione nazionale e soprattutto degli accordi regionali attuativi.

3.2.1 Informativa e consenso Il decreto prevede che le Asl dovranno predisporre: un modello di informativa che la farmacia deve rendere all assistito; nell informativa deve essere specificato che il cittadino deve rilasciare un consenso specifico nel caso in cui intenda ritirare un referto presso la farmacia; un sistema che consenta alla farmacia di annotare il consenso al trattamento dei dati rilasciato al cittadino, al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe anche presso le altre farmacie;

un sistema che consenta alla farmacia di acquisire il consenso specifico al ritiro del referto. A differenza del consenso al trattamento dei dati necessario per effettuare le prenotazioni che deve essere rilasciato solamente una volta ed è valido anche per le successive prenotazioni anche nelle altre farmacie, il consenso al ritiro del referti deve essere rilasciato ogni volta che il cittadino intende richiedere il ritiro del referto presso la farmacia; 3.2.2 Consegna dei referti L operatore espressamente incaricato dalla farmacia a tale operazione deve consegnare il referto in busta chiusa nelle mani dell assistito al quale il referto si riferisce, o ad un terzo espressamente delegato per iscritto che produca copia di documento di identità del delegante e un proprio documento in corso di validità.

Mi ha parlato delle misure di semplificazione, per quanto riguarda il DPS?

2.5. Documento programmatico sulla sicurezza (modalità applicative delle regole di cui ai punti da 19.1 a 19.8 dell'allegato B)) 2.5.1. Fermo restando che per alcuni casi è già previsto per disposizione di legge che si possa redigere un'autocertificazione in luogo del documento programmatico sulla sicurezza (vedi il precedente par. 1, lett. a); art. 29 d.l. n. 112/2008 cit.), i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese, possono redigere un documento programmatico sulla sicurezza semplificato sulla base delle indicazioni di seguito riportate.

Il documento deve essere redatto prima dell'inizio del trattamento e deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno nel caso in cui, nel corso dell'anno solare precedente, siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nel precedente documento. Il documento deve avere i seguenti contenuti: a) le coordinate identificative del titolare del trattamento, nonché, se designati, gli eventuali responsabili. Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;

Per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza, anche le farmacie devono seguire le procedure introdo-e dal provvedimento del 2004?

4.1 Obbligo di informativa mediante l esposizione di cartelli E obbligatorio esporre uno o più cartelli per informare utenti e collaboratori che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. Il cartello con l'informativa: deve essere adattato alle circostanze del caso e deve contenere le generalità del titolare di farmacia persona fisica o la ragione sociale della società, e le finalità perseguite (di norma, nelle farmacie, sono relative alla sicurezza delle persone e dei beni) deve indicare se le immagini sono registrate deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; Tale prescrizione, concernente la visibilità notturna, deve essere adempiuta entro il 29 aprile 2011. E obbligatorio esporre cartelli differenziati nel caso in cui si proceda alla registrazione delle immagini (allegato n.11) nel caso in cui non si proceda alla registrazione (allegato n.12). in caso di collegamento con le forze di polizia (allegato n.13) I modelli devono essere completati con la scrittura delle generalità del titolare di farmacia persona fisica o della ragione sociale della società.

4.7 Conservazione delle immagini Le immagini possono essere conservate al massimo per una settimana. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, si deve richiedere una verifica preliminare del Garante. Il mancato rispetto dei termini di conservazione e del correlato obbligo di cancellazione, comporta l applicazione della sanzione amministrativa da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2- ter, D.Lgs. 196/03).

4.8 Autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro (Divieto di controllo a distanza dei lavoratori) Nelle attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità. E possibile invece installare impianti di videosorveglianza per esigenze di sicurezza, ancorché ne derivi la possibilità di riprendere i lavoratori. In tal caso, tuttavia, le farmacie con personale sino a 15 dipendenti devono richiedere l autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro. Solamente nelle farmacie con più di 15 dipendenti, (o nelle società che gestiscono farmacie con più di 15 dipendenti) laddove è istituita la RSA (rappresentanza sindacale aziendale) è possibile concludere un accordo con la stessa, in sostituzione dell autorizzazione.

L impianto può essere installato solo successivamente al rilascio della autorizzazione. Si ricorda altresì che la Direzione Provinciale del lavoro, a seguito della richiesta di autorizzazione, di norma effettua un sopralluogo in farmacia, finalizzato a fornire le prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione e qualora rinvenisse le telecamere già installate, sanziona il titolare di farmacia.

Che cosa prevede il decreto per le società che non si adeguano?

- Comunicazione di dati all interessato riguardante lo stato di salute: da 1.000 a 6.000 (art.162 comma 2) - Omessa informazione o esibizione al Garante: da 10.000 a 60.000 (art. 164 comma 1) - Misure minime di sicurezza: da 20.000 a 120.000 (art.162 comma 2 bis nuovo comma) - La responsabilità civile per i danni cagionati per effetto del trattamento di dati obbliga al risarcimento per l'esercizio di attività pericolose ai sensi dell art. 2050 del codice civile. La novità è nel secondo comma, secondo il quale il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione delle norme attinenti alle modalità del trattamento di dati (comprendenti tra le altre anche le regole sulla loro conservazione).

Sanzioni penali: fino a 3 anni, colpisce invece chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza (art.169 D.Lgs 196/2003). con pubblicazione della sentenza e con l'applicazione delle altre normative esistenti, qualora l'illecito costituisse più grave reato. In particolare: Trattamento illecito di dati: reclusione da 6 mesi fino a 3 anni a secondo della gravità e del danno recato. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante: reclusione da 6 mesi fino a 3 anni. Omissione di misure di sicurezza: Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza è punito con l arresto sino a due anni o con l ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 47

Inosservanza di provvedimenti del Garante: reclusione da 3 mesi a 2 anni. Qualora l'illecito costituisca più grave reato, dovranno essere anche applicate le altre normative esistenti. Ispezioni della Guardia di Finanza: la Guardia di Finanza collaborerà con il Garante alle attività ispettive per le verifiche sulle banche dati e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento. La stessa norma dispone che, in caso di accertamento del reato, sia accordato un termine (non superiore ai 6 mesi) per la regolarizzazione delle misure minime di sicurezza. L adempimento della prescrizione e il pagamento della somma determinata dal Garante estinguono il reato. 48

Che si occupa dell acvità ispecva in merito alla privacy? 49

Sino al novembre 2002, le attività ispettive del Garante potevano essere condotte dagli appartenenti alla divisione vigilanza e controllo, composta da persone di indubbia professionalità, ma con una consistenza numerica decisamente insufficiente, soprattutto nei confronti della crescente sensibilità del pubblico su tematiche di Privacy e sulla conseguente necessità di intervenire su scala sempre più allargata, sull intero territorio nazionale. 50

Va dato pieno merito ai componenti dell autorità del Garante, che nell ultimo scorcio del 2002 hanno percepito la necessità di potenziare l attività ispettiva, ricorrendo a supporti esterni. 51

Le precedenti esperienze positive avute nei rapporti con la Guardia di Finanza hanno portato alla stipula del protocollo di accordo, che ha messo a disposizione dell Autorità del Garante un patrimonio umano specialmente competente e distribuito capillarmente sull intero territorio nazionale. La costituzione, ai primi del 2003, del Nucleo funzione pubblica e privacy nell ambito dei corpi speciali, ha messo immediatamente a disposizione del Garante un corpo di specialisti, che ha cominciato ad operare su base nazionale. 52