La Sicurezza sul lavoro: dalla riforma del 2008 ad oggi

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La Sicurezza sul lavoro: dalla riforma del 2008 ad oggi Roma Luglio 2014 La sicurezza è vita.

CONFERENZA di NAPOLI 25 e 26 Gennaio 2007 La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema che certifica il grado di avanzamento civile, sociale, economico e morale di un Paese. La battaglia per la sicurezza e la riduzione degli incidenti sul lavoro è una battaglia di civiltà.

PRINCIPI COSTITUZIONALI Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda i diritti fondamentali della persona contenuti nella nostra Costituzione e nella Carta dei diritti dell Unione Europea.

Art. 1 Cost. L Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro Art. 4 Cost. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro Art. 32 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività Art. 41 Cost. L iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

ART. 2087 c.c. Questi principi trovano attuazione attraverso la legislazione ordinaria in materia di salute e sicurezza e, prima ancora, attraverso l art. 2087 del codice civile che impone all imprenditore di adottare, nell esercizio della attività di impresa, ogni misura idonea a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori

OBIETTIVI Riduzione degli infortuni e niente più morti sul lavoro attraverso: A) riordino e ammodernamento della legislazione B) promozione della cultura della sicurezza sul lavoro

LE NORME: Legge delega e La Legge 123 del 3 agosto 2007 si divide in due parti ben diverse tra loro: 1) una in cui vengono individuati i criteri di delega della riforma 2) un altra fatta di norme di immediata applicazione dirette ad incidere da subito sugli ambienti di lavoro anticipando le logiche e gli effetti dell intera riforma

TESTO UNICO Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Una tra le leggi più avanzate in Europa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta un intervento legislativo moderno ed adeguato alla gravità del problema e all attuale organizzazione del lavoro.

Dopo trent anni di norme stratificate, che davano luogo ad un quadro confuso e obsoleto, viene consegnata al Paese una normativa efficace e completa, non ancorata ad adempimenti formali né pregiudizialmente punitiva, frutto di un lungo e complesso confronto istituzionale, con le parti sociali, con le Regioni, con gli enti competenti in materia.

CRITERI: RAZIONALIZZAZIONE RIORDINO SEMPLIFICAZIONE INNOVAZIONE

PILASTRI: PREVENZIONE (Si fonda sul Documento di Valutazione dei rischi, elemento sostanziale e non formale e su misure premiali, credito d imposta per le aziende che fanno formazione, indicazione nei bandi di gara per i contratti pubblici dei costi per la sicurezza e esclusione di questi dal massimo ribasso, qualificazione delle imprese) FORMAZIONE (formazione per tutte le figure, iniziative sperimentali per diffondere la cultura della sicurezza nella scuole e nei corsi di formazione) INFORMAZIONE (Sistema informativo nazionale e l integrazione degli archivi informatici di tutte le amministrazioni con competenza in materia) CONTROLLI (coordinamento tra il Ministero del Lavoro e della Salute sia a livello nazionale che nelle articolazioni territoriali, direzioni provinciali del lavoro e ASL, per ottenere maggiore efficacia ed evitare sovrapposizioni o dispersioni. Assunzioni di nuovi ispettori)

LINEE GUIDA ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE: con la riforma le tutele vengono applicate a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, tenendo conto delle peculiarità di settori ed ambiti lavorativi, a tutti i lavoratori e le lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

LINEE GUIDA UNIFORMITA DELLA TUTELA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (livelli minimi essenziali e potere sostitutivo) SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI MERAMENTE FORMALI RIFORMULAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL APPARATO SANZIONATORIO CON MODULAZIONE DELLE SANZIONI IN FUNZIONE DELLA GRAVITA DEL RISCHIO

DECRETO CORRETTIVO n. 106 del 3 agosto 2009 Il decreto 106 emanato dal governo Berlusconi non ha destrutturato il Testo Unico, che ha resistito nel suo impianto, ma sono state introdotte modifiche sostanziali tra cui: A) Ingiustificato depotenziamento delle sanzioni con un abbassamento eccessivo e non mirato sia nelle pene detentive che delle ammende e delle sanzioni pecuniarie, non coerente con il principio per noi essenziale di una corrispondenza tra entità delle sanzioni e gravità del rischio.

B) Vengono introdotte modifiche negative in merito al Documento di valutazione dei rischi che noi riteniamo l architrave della prevenzione. A questo proposito l Unione Europea ha aperto un procedimento di infrazione per presunta contrarietà alle previsioni della direttiva 89/831 il che conferma che il decreto 106 è peggiorativo rispetto all 81.

DECRETI SEMPLIFICAZIONE: Sia il Governo Monti che il Governo Letta hanno emanato decreti contenenti misure di semplificazione che riguardano il tema della salute e sicurezza sul lavoro. Le semplificazioni in materia di salute e sicurezza sono necessarie, PURCHE NON SI TOCCHINO GLI OBBLIGHI ESSENZIALI.

Governo MONTI Siamo riusciti ad ottenere con un nostro intervento parlamentare che nel decreto legge n. 5 del 2012 (Legge 4 aprile 2012 n. 35) all art. 14 la norma che contempla la razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese che siano in possesso di certificazione ISO non si applichi ai controlli in materia di sicurezza.

Governo LETTA Il DL 21 giugno 2013, n. 69, (Decreto del Fare) all articolo 32 contiene norme sulla sicurezza sul lavoro. Le nuove misure si propongono di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica. Sono previsti numerosi interventi di semplificazione di adempimenti formali, ma alcune norme destano delle perplessità circa il rischio di abbassamento delle tutele.

Tra queste si segnala la norma volta a snellire la documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

La tipologia di lavori o servizi per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI si estende ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini giorno, intendendo per uomini giorno l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Inoltre in alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico (stabiliti da un futuro decreto) non è più necessario il DUVRI ma è sufficiente l individuazione di un incaricato in possesso di adeguati requisiti. Quali sono i settori di attività a basso rischio? Occorre attendere un futuro decreto che definirà tali settori in base agli indici infortunistici dell INAIL.

Si prevedono poi una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri. In particolare, si dispone l'esclusione dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili

DELEGA LAVORO del Governo Renzi Il Ministro Poletti ha annunciato di voler inserire nella Delega sul Lavoro un emendamento che istituisca l Agenzia unica per l Attività ispettiva che ora si divide tra Inps, Inail e Asl. Siamo d accordo e si dovrebbe andare oltre. Abbiamo segnalato da un po che manca in Italia, a differenza dei principali paesi europei, un agenzia pubblica ed una politica di studio e ricerca sui temi delle condizioni lavoro, delle strategie di prevenzione e della tutela della integrità psico-fisica e sociale dei lavoratori. Le buone pratiche territoriali di coordinamento istituzionale non sono sufficientemente valorizzate e diffuse.

E assolutamente indispensabile Razionalizzare l organizzazione pubblica preposta alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Per farlo occorre superare il doppio livello di intervento nazionale e regionale

APPALTI AL MASSIMO RIBASSO Il comma 3bis dell art. 82 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006), inserito con un emendamento al Decreto del Fare (DL 69/2013), prevede che nelle gare d appalto il prezzo più basso venga determinato al netto delle spese relative al costo del personale. In questo modo si contrasta la concorrenza sleale, il lavoro nero e si tutela la sicurezza dei lavoratori.

Dovrebbe essere fugato il pericolo che nel DL 90/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari (Decreto P.A.) ci sia una norma che abroghi la disposizione contenuta all art. 82 del Codice degli appalti. Occorre invece dare seguito alla norma sul compenso orario minimo contenuta nella Delega Lavoro.

Le parti dell 81 non ancora attuate Ci sono 27 punti del decreto ancora non attuati che riguardano aspetti fondamentali della Riforma. Tra questi: formazione; SINP ossia sistema informativo nazionale; la definizione di ulteriori attività che comportano rischi cosiddetti particolari ; individuazione delle gravi violazioni che comportano la sospensione dell attività imprenditoriale; il sistema di qualificazione delle imprese; normativa legata a particolari settori come quello degli spettacoli; pubblicazione elenco sostanze cancerogene, ecc

COME PROSEGUIRE: Completare l attuazione del Testo Unico, in molte parti non ancora realizzata. Intervenire sulle modifiche peggiorative rispetto al decreto 81 introdotte dalle norme successive. Definire nuove linee di intervento che innovino ulteriormente rispetto a quanto già prodotto e continuare a promuovere una forte e diffusa strategia di prevenzione sui luoghi di lavoro e combattere quanti considerano la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori solo un costo per le imprese ed un ostacolo alla competizione sui mercati. Ricercare le risorse necessarie per una coerente e diffusa politica di prevenzione sui luoghi di lavoro a partire da una approfondita analisi del sistema assicurativo INAIL

Tutelare i più deboli Sempre con maggiore frequenza, sono i lavoratori precari, i falsi lavoratori autonomi e gli immigrati quelli più a rischio di offese alla salute in ragione della loro debolezza sul mercato del lavoro. I giovani, gravati da un ricorso eccessivo e scorretto a forme di lavoro atipico, sono spesso estromessi anche da appropriate misure di prevenzione. Così come le lavoratrici, che rappresentano, nella loro specificità di genere, un gruppo che necessita ancora di attenzioni e di tutele particolari. Le disuguaglianze sociali e le condizioni di lavoro penalizzano in termini di salute le fasce più deboli del mondo del lavoro.

L IMPEGNO: Garantire la vita, la salute, l integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori è un impegno concreto, irrinunciabile. E un assunzione di responsabilità. Antonio Montagnino