La riqualificazione e la certificazione energetica degli edifici

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Transcript:

La riqualificazione e la certificazione energetica degli edifici Comune di Farra d Isonzo Arch. Angela Sanchini Responsabile tecnico di ARES

Perché riqualificare energeticamente gli edifici esistenti?

Prima della L.373/1976

Prima risposta: per motivi economici!

Prima risposta: per motivi economici!

Attenzione ai cambiamenti climatici

PERCHE riqualificare energeticamente la propria abitazione? Riqualificare energeticamente il luogo dove si trascorre la propria vita significa porre quelle condizioni necessarie per stare bene mentalmente e fisicamente risparmiando energia e denaro. Significa vivere sano e migliorare la propria vita.

IL CONCETTO DI EDILIZIA SOSTENIBILE Per sviluppo sostenibile si intende quello che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri Gro Harlem Brundtland, 1987 Applicare questo principio all edilizia vuol dire agire in uno dei settori che maggiormente contribuisce alla crescita dei consumi energetici e al consumo di risorse. Risparmio di risorse: energia, acqua, materiali, materie prime, Riduzione dei carichi ambientali: emissione di gas serra, riduzione delle acque reflue, dei rifiuti solidi, dell effetto isola di calore Miglior comfort termico, acustico, visivo Riduzione delle patologie respiratorie Miglior qualità della vita Riduzione dei costi operativi, di gestione e di manutenzione Maggior redditività e valore dell immobile Miglioramento della produttività di chi occupa l edificio

Terza risposta: per migliorare il comfort all interno dell edificio!

Come riqualificare energeticamente la nostra abitazione?

Nella maggior parte dei casi, le abitazioni non solo non proteggono dal caldo e dal freddo ma non mantengono nel tempo neppure la temperatura ideale raggiunta con i tradizionali sistemi di raffrescamento e di riscaldamento. Se però si agisce sull efficienza dell involucro edilizio, l impiego di impianti di climatizzazione può essere diminuito o, in taluni casi, azzerato con notevole risparmio economico e di risorse ambientali. Una costruzione tradizionale può essere paragonabile ad un colabrodo: se lo si vuole riempire di acqua, non si raggiungerà mai un livello di pienezza, tanti sono i buchi e quindi le perdite dall involucro!

Per questa ragione c è bisogno di accendere di continuo il riscaldamento di inverno ed il condizionamento d estate, senza riuscire probabilmante a raggiungere un livello stabile di comfort termico e di benessere.

Si deve intervenire limitando le perdite energetiche, migliorando l efficienza del contenitore energetico (involucro edilizio) e coprendo il restante fabbisogno con impianti più efficienti che sfruttino possibilmente fonti rinnovabili (per es. pannelli solari) Attualmente si stima che le perdite dall involucro siano così distribuite:

Migliorare l efficienza dell involucro significa: ISOLARE Si possono isolare sia i tetti (chiusure opache orizzontali) che le pareti confinanti con l esterno (chiusure opache verticali). Isolare significa predisporre un sistema tecnologico a cappotto che garantisca un adeguata protezione da temperature esterne, anche estreme.

ESTATE La normativa vigente prescrive i limiti prestazionali che i progettisti devono rispettare allorquando si faccia manutenzione straordinaria o ristrutturazione, tuttavia la normativa non impone l obbligo di garantire la tenuta termica nell arco dell intera giornata (o in un tempo assimilabile) che in climi caldi si renderebbe necessaria.

INVERNO Converrà quindi esplicitare al tecnico di fiducia l esigenza di una tenuta termica nel tempo. Ciò non richiederà lavorazioni o costi aggiuntivi, ma semplicemente una scelta mirata del materiale coibente. Se poi si scelgono materiali bioedili, ecologici e traspiranti si otterrà il massimo benessere.

Isolamento della copertura - ESTATE Si può isolare sia all esterno che all interno. Se applicato verso il lato esterno, il sistema a cappotto garantisce migliori prestazioni energetiche perché più continuo e, parità di materiali, ha una maggiore tenuta termica nell arco della giornata. Isolare in copertura è essenziale perché in estate l irraggiamento solare è 4 volte più forte sulle chiusure orizzontali rispetto quelle verticali.

Isolamento della copertura - INVERNO In inverno l irraggiamento solare è 1.5 volte meno forte sulle chiusure orizzontali rispetto a quelle verticali. Ciò comporta una maggiore fuoriuscita del calore guadagnato in casa proprio attraverso dette chiusure opache orizzontali.

Il tetto verde Il tetto verde migliora sensibilmente il comportamento termico della copertura contribuendo a regolare l umidità interna, a trattenere le polveri atmosferiche, a garantire l isolamento dalle onde elettromagnetiche e a riequilibrare l ambiente, oltre che a ridurre l effetto isola di calore.

SOSTITUIRE I SERRAMENTI I vecchi serramenti degli anni 50-70, quelli cioè a singolo vetro e con infissi in alluminio, riescono a riparare solo dalla pioggia e dal vento, ma danno una bassa protezione termica rendendo vano l eventuale intervento di isolamento termico. Molte finestre d estate alzano sensibilmente il grado di calore all interno delle abitazioni per l effetto serra provocato dai raggi solari sul vetro.

SOSTITUIRE I SERRAMENTI Conviene quindi sostituire le finestre tradizionali con altre a vetro camera, preferibilmente basso emissivo o selettivo. E importante, inoltre, apporre delle schermature ossia veneziane esterne, brise soleil, persiane mobili o mensole parasole.

SOSTITUIRE L IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Dopo avere isolato e cambiato i serramenti, l impianto di riscaldamento potrà essere ridimensionato su proporzioni di gran lunga inferiori alle precedenti con notevoli risparmi nell utilizzo.

SOSTITUIRE L IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Si può anche ipotizzare la sostituzione di un generatore tradizionale con uno più efficiente a bassa temperatura, ideale se accoppiato ad un sistema radiante a pavimento.

SOSTITUIRE L IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Andranno privilegiati gli impianti funzionanti con energia rinnovabile (solare, biomassa, geotermia..)

ENERGIA GEOTERMICA

ENERGIA GEOTERMICA

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Il certificato energetico

Attestato di prestazione energetica/vea Diagnosi energetica

PRESTAZIONE

Attestato di certificazione energetica (o di prestazione energetica) generato dal portale regionale Codice attestato Numero progressivo Anno Provincia ACE o VEA PROG o VAR o DEF

Attestato di certificazione VEA generato dal portale regionale Codice attestato Numero progressivo Anno Provincia ACE o VEA PROG o VAR o DEF

Catasto energetico ambientale degli edifici

La normativa sull efficienza energetica

Direttiva 2002/91/CE L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario,composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità. Articolo 1 Obiettivo L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Articolo 5 Edifici di nuova costruzione Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico di cui all'articolo 4. Articolo 6 Edifici esistenti Gli Stati membri provvedono affinché, allorché edifici di metratura totale superiore a 1 000 m2 subiscono ristrutturazioni importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile..

Direttiva 2002/91/CE Articolo 7 Attestato di certificazione energetica Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo. L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. Articolo 10 Esperti indipendenti Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.

DPR 75/2013

Recepimento Direttiva 2010/31/CE Legge n.90/2013 Art. 4 -bis. (Edifici ad energia quasi zero) 1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

DIRETTIVA 31/2010/UE Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea del 18 giugno 2010 ed entrata in vigore il 9 luglio 2010 Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con ENEA, RSE e CTI sta sviluppando il nuovo decreto Entro i primi mesi del 2014 Un nuovo decreto definirà i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia Entro il 31 dicembre 2015 I requisiti saranno revisionati

Definizioni prestazione energetica di un edificio : quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell immobile, i vari bisogni energetici dell edificio: la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili

La prestazione energetica complessiva dell edificio è espressa attraverso l indice di prestazione energetica globale EPgl. EP gl = EP i + EP acs + EP e + EP ill + EP V dove: EP i : è l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; EP acs : l indice di prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria; EPe: l indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; EPil: l indice di prestazione energetica per l illuminazione artificiale. EPv: l indice di prestazione energetica per la ventilazione Nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari. Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kwh/m 2 anno. Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kwh/m 3 anno.

raccomandazione CTI 14/2013 Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell edificio, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; UNI/TS 11300 1 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; UNI/TS 11300 2 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; UNI/TS 11300 3 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; UNI/TS 11300 4 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione

Definizioni attestato di prestazione energetica dell edificio : documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica; I nuovi decreti dovranno definire un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all efficienza energetica dell edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:. le raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica dell edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica

attestato di qualificazione energetica : Definizioni il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o,ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l asseverazione di conformità delle opere e l attestato di qualificazione energetica, di cui all articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Definizioni ristrutturazione importante di un edificio : un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell involucro dell intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell impermeabilizzazione delle coperture.

Definizioni riqualificazione energetica di un edificio un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l- vicies quater (ristrutturazione importante)

Esclusioni D.Lgs.192/2005 Esclusioni edifici ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio edifici industriali e artigianali precisazioni Il decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) l esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici. Gli edifici sono esclusi dall'applicazione del presente decreto solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione

Esclusioni D.Lgs.192/2005 Esclusioni precisazioni fabbricati isolati edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d uso di cui all articolo 3 DPR. 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l installazione e l impiego di sistemi tecnici Il decreto non si applica ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati Per esempio: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, Nelle Linee Guida nazionali è scritto: A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla Applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e necessario garantire un confort abitativo. Il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

Esclusioni Linee Guida nazionali certificazione energetica Esclusioni precisazioni ruderi Sono esclusi dall obbligo della certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici Sono esclusi dall obbligo della certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Ambito di applicazione D.Lgs.192/2005 Linee Guida nazionali per la certificazione energetica Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.

Ambito di applicazione D.Lgs.192/2005 Esclusioni Linee Guida azionali per la certificazione energetica In nessun decreto o norma sono escluse le abitazioni a carattere saltuario (case vacanza e similari)!!!!!

Obblighi in materia di A.P.E. Attestato di Prestazione Energetica obbligo di DOTAZIONE (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edificio nuovi, di edifici soggetti a ristrutturazioni importanti o di edifici pubblici) obbligo di ALLEGAZIONE ai contratti obbligo di CONSEGNA dell attestato energetico (l APE va sempre consegnato al termine delle trattative per compravendite e locazioni; l adempimento va documentato anche con l inserimento in atto di apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, ). obbligo di INFORMATIVA (il cui adempimento va documentato con l affissione dell APE, con la pubblicazione di dati sugli annunci, con l inserimento in atto di apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, )

Art.6 D.Lgs.192/2005, così come modificato da L.90/2013 e da Decreto Legge 145/2013 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell involucro e globale dell edificio o dell unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. l' indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio EPi,inv e EPe,inv (rispettivamente per l'inverno e l'estate) l'indice di prestazione energetica globale EPgl la classe energetica (oppure VEA)

Contenuto dell annuncio 150 kwh/m 2 anno corrispondono circa a 15 litri di gasolio/m 2 anno 15 mc di metano/m 2 anno Per un appartamento di 100 mq 150 kwh/m 2 anno corrispondono quindi ad un consumo annuo di 15 * 100 = 1500 litri di gasolio = circa 1,4 /lt x 1500 lt = 2100 oppure 1500 mc di metano = circa 1 /mc x 1500 mc = 1500

Obbligo di dotazione Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 08/10/2005 Nuove costruzioni 08/10/2005 fino ad entrata in vigore nuovo decreto 08/10/2005 fino ad entrata in vigore nuovo decreto ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (art.3 comma 2 punto a1) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (art.3 comma 2 punto a2) Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Da 3.000 a 18.000 Da 3.000 a 18.000 Da 3.000 a 18.000

Obbligo di dotazione Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 31/10/2011 Nuove costruzioni 31/10/2011 Ampliamenti nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati Obbligo di dotazione di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Obbligo di dotazione di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Da 3.000 a 18.000

Obbligo di dotazione Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 06/06/2013 Ristrutturazioni importanti (lavori che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell involucro dell intero edificio) Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità proprietario Da 3.000 a 18.000 31/10/2011 Ristrutturazioni edilizie Obbligo di dotazione di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Costruttore (committente o società di costruzione) Da 3.000 a 18.000

Obbligo di dotazione e informativa Entrata in vigore 180 giorni dopo entrata in vigore 09/07/2015 Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq Obbligo di dotazione APE e affissione all ingresso o in posto visibile al pubblico Obbligo di dotazione APE e affissione all ingresso o in posto visibile al pubblico Proprietario o soggetto responsabile alla gestione Proprietario o soggetto responsabile alla gestione 06/06/2013 Edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq Se dotati di APE, obbligo di affissione dello stesso all ingresso o in luogo visibile al pubblico proprietario

Obbligo di dotazione Entrata in vigore 06/06/2013 Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico Obbligo di dotazione APE società che ha in gestione l impianto

Obbligo di dotazione e informativa Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione Obbligo di dotazione APE 06/06/2013 Offerta (annuncio) di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all anno Obbligo di informativa: riportare gli indici di prestazione energetica dell involucro e globale dell edificio o dell unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Costruttore (committente o società di costruzione) Da 500 a 3.000

Entrata in vigore 06/06/2013 06/06/2013 Ambito di intervento vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari Obbligo di dotazione e di consegna Adempimento A cura di Sanzione il proprietario deve rendere disponibile l APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell edificio e produce l APE entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità proprietario proprietario Vendita 3.000-18.000 Locazione 300-1.800 Vendita 3.000-18.000 Locazione 300-1.800

Obbligo di informativa e allegazione Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione obbligo di dotazione e consegna di APE obbligo di allegazione di APE al contratto Nullità dell atto e sanzione amministrativa (da 04/08/2013 a 23/12/2013) 06/06/2013 Modificato dal 24/12/2013 Vendita di un edificio/unità immobiliare (tutti i trasferimenti inter vivos a titolo oneroso) Inserimento clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici proprietario Dal 24/12/2013 in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000

Obbligo di informativa e allegazione Entrata in vigore 04/08/2013 Modificato dal 24/12/2013 Ambito di intervento Trasferimento a titolo gratuito di un edificio / unità immobiliare Adempimento A cura di Sanzione obbligo di dotazione e consegna di APE NO obbligo di allegazione al contratto dal 24/12/2013 No inserimento clausola nel contratto dal 24/12/2013 proprietario Nullità dell atto per mancata allegazione (da 04/08/2013 a 23/12/2013) Dal 24/12/2013 non c è sanzione perché è stato tolto l obbligo

Entrata in vigore Ambito di intervento Obbligo di informativa e allegazione Adempimento A cura di Sanzione obbligo di dotazione e consegna di APE per tutte le nuove locazioni 06/06/2013 Modificato dal 24/12/2013 Nuova locazione di un edificio/unità immobiliare nei nuovi contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione, obbligo di allegazione di APE al contratto (solo nel caso di locazione di edifici e non di singole unità immobiliari) nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, inserimento clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici Proprietario Nullità dell atto e sanzione amministrativa da 300 a 1.800 (da 04/08/2013 a 23/12/2013) Solo sanzione amministrativa dal 24/12/2013

Art.6 D.Lgs.192/2005, così come modificato da L.90/2013 e da Decreto Legge 145/2013 NOTA. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Tipologia di contratto Obbligo di Dotazione APE Sanzione per inadempienza Atti di trasferimento a titolo oneroso Sì da 3.000 a 18.000 Atti di trasferimento a titolo gratuito Sì Nuovo contratto di locazione sia di singola unità immobiliare che dell intero edificio Sì da 300 a 1.800

Tipologia di contratto Obbligo di Allegazione APE Sanzione per inadempienza Atti di trasferimento a titolo oneroso Sì da 3.000 a 18.000 Atti di trasferimento a titolo gratuito No Locazione singola unità immobiliare No Locazione intero edificio soggetta a registrazione Sì da 3.000 a 18.000

Tipologia di contratto Atti di trasferimento a titolo oneroso Atti di trasferimento a titolo gratuito Obbligo di inserimento clausola Sanzione per inadempienza Sì da 3.000 a 18.000 No Locazione singola unità immobiliare soggetta a registrazione con durata superiore a 3 anni Locazione singola unità immobiliare soggetta a registrazione con durata fino a 3 anni Sì Sì Da 1.000 a 4.000 Da 500 a 2.000 Locazione intero edificio soggetto a registrazione Sì da 3.000 a 18.000

65% Redazione APE per detrazioni fiscali risparmio energetico Obbligo di redazione RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI Asseverazione EP inferiore a limiti decreto APE se ristrutturazioni importanti VEA se ristrutturazioni edilizie ai sensi della LR19/2009 scheda informativa INTERVENTI SULL INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI Asseverazione sulla trasmittanza prima e dopo intervento Per gli infissi è sostituibile con dichiarazione produttore. Sostituibile con dichiarazione DL conformità al progetto e con relazione Legge 10 Per la coibentazione delle strutture opache e la sostituzione in infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari: APE se ristrutturazioni importanti VEA se ristrutturazioni edilizie ai sensi della LR19/2009 scheda informativa

65% Redazione APE per detrazioni fiscali risparmio energetico Obbligo di redazione INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Asseverazione rispetto requisiti. Sostituibile con dichiarazione DL conformità al progetto e con relazione Legge 10 scheda informativa INTERVENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Asseverazione rispetto requisiti Sostituibile da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia scheda informativa ATTENZIONE: è compresa nell agevolazione anche la trasformazione: - degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore - dell impianto centralizzato, per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa dall agevolazione la trasformazione dell impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

Redazione APE per detrazioni fiscali ristrutturazione Obbligo di redazione INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI APE se ristrutturazioni importanti VEA se ristrutturazioni edilizie ai sensi della LR19/2009

Validità massima attestato di prestazione energetica 5. L attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell edificio o dell unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

Attestato di prestazione energetica Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all attestato di prestazione energetica.

ARES Agenzia Regionale per l Edilizia Sostenibile www.aresfvg.it aresfvg@aresfvg.it Tel.0427.709326 0432.555159 Diritti d autore: la presente presentazione è proprietà intellettuale dell autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l autorizzazione dell autore.